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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15912/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9110222324 C. CONS BONIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di pagamento n. 9110222324 di importo pari a euro 683,54, comunicato dal soggetto privato abilitato alla riscossione “Società_1 S.p.A.” e relativo al pagamento del contributo di bonifica riferito all'anno 2024, imposto sui beni immobili in proprietà e ricadenti all'interno del comprensorio consortile del
Consorzio di bonifica “Litorale nord”.
2. Parte ricorrente ha dedotto i motivi di ricorso di seguito esposti in sintesi:
- l'assenza di un beneficio da parte dei beni immobili di sua proprietà che non avrebbero tratto alcun vantaggio dall'attività posta in essere dal Consorzio di bonifica, stante l'assenza di ogni concreto intervento nell'area su cui insistono i suoi terreni, deducendo come l'onere della prova della sussistenza di tale beneficio ricada sull'ente consortile, pur in presenza di un Piano di contribuenza;
- l'operatività nelle aree in questione, per i medesimi profili di attività del Consorzio_2 con sovrapposizione della relativa attività e mancanza di sicura imputazione di quanto dovuto;
- erroneità del criterio di determinazione del contributo, basato unicamente sulla rendita catastale degli immobili, a maggior ragione a seguito della variazione dell'identificazione catastale dei terreni attuata con il d.l. 201/2011 e la dichiarazione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, che ha portato a un notevole aumento del contributo;
- difetto di motivazione dell'atto gravato.
3. Si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica “litorale nord, resistendo al ricorso con articolate argomentazioni difensive.
Parte ricorrente ha depositato memorie a sostengo del ricorso e una relazione tecnica di parte.
4. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato.
6. Parte ricorrente, nel primo motivo di ricorso, ha contestato la spettanza del tributo ingiunto, in ragione della circostanza che i suoi terreni non avrebbero tratto alcun vantaggio dall'attività posta in essere dal
Consorzio di bonifica, stante l'assenza di ogni concreto intervento nell'area su cui insistono i suoi terreni.
Si tratta, in sostanza, della vexata quaestio della necessità, ai fini della sussistenza dell'obbligo del pagamento del contributo del Consorzio di bonifica, che il proprietario dell'area inserita nel comprensorio consortile riceva un effettivo beneficio dall'attività del consorzio.
Vale al riguardo il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto e immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 1 agosto 2025, n. 22224; Cass., Sez. 5, Sentenza, 8 aprile 2022,
n. 11431).
Una volta dimostrata la regolare approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza,
l'esistenza del beneficio deve presumersi, sia pure iuris tantum, con la conseguenza che l'onere di provare il contrario grava sul contribuente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 1 agosto 2025, n. 22199).
Nel caso di specie, il Consorzio ha compiutamente provato che i terreni in questione rientrano nel perimetro di intervento consortile e l'avvenuta approvazione del piano di classifica, integrando gli estremi della presunzione relativa inerente all'utilità per i fondi in questione.
Di contro, tuttavia, il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica di parte, redatta da un agronomo, attestante che, in concreto, nessun intervento consortile è stato effettuato a vantaggio dei terreni della parte ricorrente, evidenziando lo stato di manutenzione assolutamente carente dei sedimi di competenza del Consorzio in questione.
A fronte di tale produzione, idonea a vincere la suindicata presunzione iuris tantum, il Consorzio non solo non ha comprovato a livello documentale, me neanche ha dedotto l'effettuazione di alcuno specifico intervento idoneo a comprovare l'utilità per il fondo dell'attività consortile nel periodo di riferimento, specificamente contestata da parte ricorrente.
7. Per quanto indicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'esistenza di altre controversie del medesimo difensore aventi lo stesso oggetto, nei confornti del medesimo
Consorzio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 350,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma 16 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio
D'AN
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15912/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9110222324 C. CONS BONIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di pagamento n. 9110222324 di importo pari a euro 683,54, comunicato dal soggetto privato abilitato alla riscossione “Società_1 S.p.A.” e relativo al pagamento del contributo di bonifica riferito all'anno 2024, imposto sui beni immobili in proprietà e ricadenti all'interno del comprensorio consortile del
Consorzio di bonifica “Litorale nord”.
2. Parte ricorrente ha dedotto i motivi di ricorso di seguito esposti in sintesi:
- l'assenza di un beneficio da parte dei beni immobili di sua proprietà che non avrebbero tratto alcun vantaggio dall'attività posta in essere dal Consorzio di bonifica, stante l'assenza di ogni concreto intervento nell'area su cui insistono i suoi terreni, deducendo come l'onere della prova della sussistenza di tale beneficio ricada sull'ente consortile, pur in presenza di un Piano di contribuenza;
- l'operatività nelle aree in questione, per i medesimi profili di attività del Consorzio_2 con sovrapposizione della relativa attività e mancanza di sicura imputazione di quanto dovuto;
- erroneità del criterio di determinazione del contributo, basato unicamente sulla rendita catastale degli immobili, a maggior ragione a seguito della variazione dell'identificazione catastale dei terreni attuata con il d.l. 201/2011 e la dichiarazione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, che ha portato a un notevole aumento del contributo;
- difetto di motivazione dell'atto gravato.
3. Si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica “litorale nord, resistendo al ricorso con articolate argomentazioni difensive.
Parte ricorrente ha depositato memorie a sostengo del ricorso e una relazione tecnica di parte.
4. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato.
6. Parte ricorrente, nel primo motivo di ricorso, ha contestato la spettanza del tributo ingiunto, in ragione della circostanza che i suoi terreni non avrebbero tratto alcun vantaggio dall'attività posta in essere dal
Consorzio di bonifica, stante l'assenza di ogni concreto intervento nell'area su cui insistono i suoi terreni.
Si tratta, in sostanza, della vexata quaestio della necessità, ai fini della sussistenza dell'obbligo del pagamento del contributo del Consorzio di bonifica, che il proprietario dell'area inserita nel comprensorio consortile riceva un effettivo beneficio dall'attività del consorzio.
Vale al riguardo il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto e immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 1 agosto 2025, n. 22224; Cass., Sez. 5, Sentenza, 8 aprile 2022,
n. 11431).
Una volta dimostrata la regolare approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza,
l'esistenza del beneficio deve presumersi, sia pure iuris tantum, con la conseguenza che l'onere di provare il contrario grava sul contribuente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 1 agosto 2025, n. 22199).
Nel caso di specie, il Consorzio ha compiutamente provato che i terreni in questione rientrano nel perimetro di intervento consortile e l'avvenuta approvazione del piano di classifica, integrando gli estremi della presunzione relativa inerente all'utilità per i fondi in questione.
Di contro, tuttavia, il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica di parte, redatta da un agronomo, attestante che, in concreto, nessun intervento consortile è stato effettuato a vantaggio dei terreni della parte ricorrente, evidenziando lo stato di manutenzione assolutamente carente dei sedimi di competenza del Consorzio in questione.
A fronte di tale produzione, idonea a vincere la suindicata presunzione iuris tantum, il Consorzio non solo non ha comprovato a livello documentale, me neanche ha dedotto l'effettuazione di alcuno specifico intervento idoneo a comprovare l'utilità per il fondo dell'attività consortile nel periodo di riferimento, specificamente contestata da parte ricorrente.
7. Per quanto indicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'esistenza di altre controversie del medesimo difensore aventi lo stesso oggetto, nei confornti del medesimo
Consorzio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 350,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma 16 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio
D'AN