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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3262/2023 R.G. promossa da
nato il [...] in [...], C.F.: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' Avv. Elisabetta Valvo;
OPPONENTE
CONTRO
- con sede in Catania Controparte_1
nel C.so Italia n.104, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Gianfranco Vojvodic , giusta procura generale alle liti in Notar Per_1
di Catania del 26.01.2012
[...]
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto dell'8 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. N. 674/2023 reso in data 12.06.2023 dal Tribunale di Siracusa, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 9.078,35 oltre interessi di mora fino all'effettivo soddisfo, il tutto maggiorato delle spese e compensi liquidati per il procedimento di ingiunzione pari ad € 567,00 per compensi e in € 145,50, per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario, IVA e C.P.A. come per legge, derivanti da mancato pagamento di un finanziamento rilasciato dalla CP_1
Deduceva l'opponente che la aveva erogato un “ incauto” finanziamento della somma di € CP_1
25.500,00 in quanto l'opponente alla data della erogazione era una persona di avanzata età peraltro addetto ad un'attività usurante ( artigiano nella lavorazione del ferro e dell'alluminio) che proprio a causa dell'età avanzata dopo aver inizialmente provveduto al regolare pagamento delle rate del finanziamento, aveva ridotto gli importi e infine sospeso il versamento di quanto dovuto
Deduceva quindi la responsabilità della assumendo la nullità del contratto in quanto apposta CP_1 clausola contrattuale da ritenersi vessatoria, che prevedeva l'illegittima applicazione degli interessi di mora, da cui, a seguire la nullità del contratto tutto.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della al risarcimento del danno calcolato in via CP_1 equitativa in € 5.000 per aver erogato un incauto finanziamento nei confronti dell'opponente.
Chiedeva quindi che venisse dichiarata e accertata la nullità del contratto di finanziamento, nonché la nullità delle clausole contrattuali prive di sottoscrizione, e conseguentemente non dovuti gli interessi di mora, con riduzione della somma ingiunta e annullamento e revoca del decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale chiedeva che l'opposta venisse condannata al risarcimento danni in via equitativa pari a € 5.000 per incauto finanziamento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.10.2023 si costituiva in giudizio la CP_1
contestando in fatto e in diritto tutto la opposizione e chiedendone il rigetto.
Nel corso della compiuta istruttoria veniva concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto opposto per la somma pari alla sorte capitale, non contestata, e cioè a € 6.589,70.
Con successivo decreto del 8 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi di seguito espressi.
Lamenta la opponente la erroneità della pretesa azionata mediante il decreto opposto non tanto quanto alla sorte capitale ma quanto agli interessi di mora deducendo la nullità della relativa clausola in quanto vessatoria, la cui apposizione inciderebbe sulla validità del contratto .
In proposito occorre precisare che lo schema contrattuale sotteso al rapporto di finanziamento da cui origina il credito oggetto dell'opposto monitorio è disciplinato dalla legge regionale per il credito alle imprese artigiane, istituita con l. reg. Sic. 27 dicembre 1954 n. 50, finalizzata appunto all'accesso al credito delle imprese iscritte agli albi delle Imprese artigiane istituiti presso le Camere di
Commercio della Regione Siciliana e che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla Legge 8 agosto
1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, ed è regolato dalla l. r. 32/2000. A fronte di ciò non può configurarsi la vessatorietà della clausola ovvero la nullità della stessa per indeterminatezza in ordine alle condizioni applicate ai rapporti di finanziamento e al tasso di interesse pattuito.
Infatti l'entità dei tassi corrispettivi e degli interessi di mora sono, infatti, regolati dalle predette fonti normative e dai bandi emessi sulla base delle stesse e devono quindi ritenersi pienamente conoscibili e conosciuti dai richiedenti.
In particolare va rilevato che il credito di esercizio, previsto dall'art. 52 della L.R. Siciliana 33/2000, espressamente richiamato nelle domande di finanziamento, dispone e disciplina il regime di aiuto alle imprese, e stabilisce chiaramente al comma 2 che “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge -
(art. 16 stessa legge) - per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi”.
Il tasso di interessi agevolato applicato si rileva per relationem dall'art. 16 lett. c) della stessa legge regionale, laddove si precisa che: “Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”. La citata lettera a) stabilisce che “il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo […] è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario
e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti”.
Per come si evince da quanto appena esposto il tasso-la misura degli interessi moratori dedotto nel contratto di finanziamento è da ritenersi senza dubbio determinabile ed espressamente indicato nelle domande di finanziamento analoghe a quelle firmate dal ricorrente ove è previsto che “…….nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo..”.
Non sussiste alcuna indeterminatezza della clausola che ha previsto la misura del tasso di mora come sopra determinato: il tasso ufficiale di riferimento è stato sostituito con le rilevazioni dei tassi effettuate dalla Banca Centrale Europea e, in quanto tale, può ben essere determinato dai contraenti sì da escludere la paventata indeterminatezza del relativo saggio. Si aggiunga poi che secondo la più condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
( così Cass. n. 16456 /2024) non sussiste la indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo che rinvia a criteri oggettivi e predeterminabili, ancorché di non agevole computo per il mutuatario, non occorrendo che la misura del tasso di interesse sia indicata con un indicatore numerico, essendo sufficiente il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”.
Va poi del tutto disattesa la domanda riconvenzionale in quanto totalmente generica e priva di alcun riscontro probatorio non colmabile neanche con i mezzi di prova richiesti dalla opponente.
Al rigetto della opposizione in esame consegue che le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa e del minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3262/2023 R.G., rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 674/2023 Pt_1
e ne dichiara la esecutività, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente;
condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 5.077,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 6 aprile 2025 Il Giudice
C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3262/2023 R.G. promossa da
nato il [...] in [...], C.F.: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' Avv. Elisabetta Valvo;
OPPONENTE
CONTRO
- con sede in Catania Controparte_1
nel C.so Italia n.104, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Gianfranco Vojvodic , giusta procura generale alle liti in Notar Per_1
di Catania del 26.01.2012
[...]
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto dell'8 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. N. 674/2023 reso in data 12.06.2023 dal Tribunale di Siracusa, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 9.078,35 oltre interessi di mora fino all'effettivo soddisfo, il tutto maggiorato delle spese e compensi liquidati per il procedimento di ingiunzione pari ad € 567,00 per compensi e in € 145,50, per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario, IVA e C.P.A. come per legge, derivanti da mancato pagamento di un finanziamento rilasciato dalla CP_1
Deduceva l'opponente che la aveva erogato un “ incauto” finanziamento della somma di € CP_1
25.500,00 in quanto l'opponente alla data della erogazione era una persona di avanzata età peraltro addetto ad un'attività usurante ( artigiano nella lavorazione del ferro e dell'alluminio) che proprio a causa dell'età avanzata dopo aver inizialmente provveduto al regolare pagamento delle rate del finanziamento, aveva ridotto gli importi e infine sospeso il versamento di quanto dovuto
Deduceva quindi la responsabilità della assumendo la nullità del contratto in quanto apposta CP_1 clausola contrattuale da ritenersi vessatoria, che prevedeva l'illegittima applicazione degli interessi di mora, da cui, a seguire la nullità del contratto tutto.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della al risarcimento del danno calcolato in via CP_1 equitativa in € 5.000 per aver erogato un incauto finanziamento nei confronti dell'opponente.
Chiedeva quindi che venisse dichiarata e accertata la nullità del contratto di finanziamento, nonché la nullità delle clausole contrattuali prive di sottoscrizione, e conseguentemente non dovuti gli interessi di mora, con riduzione della somma ingiunta e annullamento e revoca del decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale chiedeva che l'opposta venisse condannata al risarcimento danni in via equitativa pari a € 5.000 per incauto finanziamento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.10.2023 si costituiva in giudizio la CP_1
contestando in fatto e in diritto tutto la opposizione e chiedendone il rigetto.
Nel corso della compiuta istruttoria veniva concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto opposto per la somma pari alla sorte capitale, non contestata, e cioè a € 6.589,70.
Con successivo decreto del 8 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi di seguito espressi.
Lamenta la opponente la erroneità della pretesa azionata mediante il decreto opposto non tanto quanto alla sorte capitale ma quanto agli interessi di mora deducendo la nullità della relativa clausola in quanto vessatoria, la cui apposizione inciderebbe sulla validità del contratto .
In proposito occorre precisare che lo schema contrattuale sotteso al rapporto di finanziamento da cui origina il credito oggetto dell'opposto monitorio è disciplinato dalla legge regionale per il credito alle imprese artigiane, istituita con l. reg. Sic. 27 dicembre 1954 n. 50, finalizzata appunto all'accesso al credito delle imprese iscritte agli albi delle Imprese artigiane istituiti presso le Camere di
Commercio della Regione Siciliana e che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla Legge 8 agosto
1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, ed è regolato dalla l. r. 32/2000. A fronte di ciò non può configurarsi la vessatorietà della clausola ovvero la nullità della stessa per indeterminatezza in ordine alle condizioni applicate ai rapporti di finanziamento e al tasso di interesse pattuito.
Infatti l'entità dei tassi corrispettivi e degli interessi di mora sono, infatti, regolati dalle predette fonti normative e dai bandi emessi sulla base delle stesse e devono quindi ritenersi pienamente conoscibili e conosciuti dai richiedenti.
In particolare va rilevato che il credito di esercizio, previsto dall'art. 52 della L.R. Siciliana 33/2000, espressamente richiamato nelle domande di finanziamento, dispone e disciplina il regime di aiuto alle imprese, e stabilisce chiaramente al comma 2 che “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge -
(art. 16 stessa legge) - per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi”.
Il tasso di interessi agevolato applicato si rileva per relationem dall'art. 16 lett. c) della stessa legge regionale, laddove si precisa che: “Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”. La citata lettera a) stabilisce che “il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo […] è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario
e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti”.
Per come si evince da quanto appena esposto il tasso-la misura degli interessi moratori dedotto nel contratto di finanziamento è da ritenersi senza dubbio determinabile ed espressamente indicato nelle domande di finanziamento analoghe a quelle firmate dal ricorrente ove è previsto che “…….nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo..”.
Non sussiste alcuna indeterminatezza della clausola che ha previsto la misura del tasso di mora come sopra determinato: il tasso ufficiale di riferimento è stato sostituito con le rilevazioni dei tassi effettuate dalla Banca Centrale Europea e, in quanto tale, può ben essere determinato dai contraenti sì da escludere la paventata indeterminatezza del relativo saggio. Si aggiunga poi che secondo la più condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
( così Cass. n. 16456 /2024) non sussiste la indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo che rinvia a criteri oggettivi e predeterminabili, ancorché di non agevole computo per il mutuatario, non occorrendo che la misura del tasso di interesse sia indicata con un indicatore numerico, essendo sufficiente il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”.
Va poi del tutto disattesa la domanda riconvenzionale in quanto totalmente generica e priva di alcun riscontro probatorio non colmabile neanche con i mezzi di prova richiesti dalla opponente.
Al rigetto della opposizione in esame consegue che le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa e del minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3262/2023 R.G., rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 674/2023 Pt_1
e ne dichiara la esecutività, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente;
condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 5.077,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 6 aprile 2025 Il Giudice
C. Maiore