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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 357/2023 R.G., instaurata da
nato a [...], il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Messina, Via Sacerdote Giacomo Mangraviti, 32, domicilio eletto in Brolo (ME), Via
Rossini, 4, presso lo Studio dell'Avv. Domenico Raffaele Addamo, dal quale è rappresentato e difeso ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1
Armeria 1, presso la direzione provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Angela Caliò Marincola Sculco del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: recupero d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 La , adiva il Tribunale del Lavoro Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia d'illegittimità della decadenza del trattamento di malattia e l'annullamento del provvedimento di recupero per la somma di € 5.532,24, quale presunto indebito per la percezione dell'indennità per malattia dall'01/06/2021 al 23/08/2021, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennità medio tempore sospesa, con vittoria CP_2
di spese e compensi di lite da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' eccepisce l'infondatezza del ricorso atteso che l'odierno CP_2
proponente non si era reso reperibile al controllo del medico fiscale, violando gli obblighi di reperibilità; parte resistente chiede prova per testi sulle circostanze di cui al verbale di accesso.
L'stanza istruttoria formulata dall' risulta inammissibile perché generica e va rigettata. CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa con separata sentenza.
2. Presupposti di diritto.
Parte ricorrente rappresentava che - percependo l'indennità di malattia dal 28/05/2021, in data 28/06/2021 il medico incaricato della visita fiscale aveva constatato nel verbale di accesso per il controllo domiciliare che il ricorrente non era risultato reperibile all'indirizzo riportato nella certificazione di malattia, così motivando: “poiché al numero 32 della Via
Mangraviti di Torre Faro corrisponde altro nominativo”.
La depositava prova documentale tratta dal portale Google Maps con data di scatto Pt_1
nel mese di agosto del 2019, da cui si evince che sin d'allora era collocata sulla porta di accesso alla propria abitazione la targhetta riportante il cognome di famiglia.
La difesa del ricorrente precisava come l fosse comunque a conoscenza del recapito CP_2
telefonico di peraltro non si era proceduto alla successiva visita ambulatoriale Pt_1 per “impossibilità a lasciare invito”, circostanza priva di riscontro probatorio.
L'Ente previdenziale assume nel presente giudizio un ruolo di attore in senso sostanziale, posto che dal suo controllo fiscale decadeva la provvidenza economica di cui parte ricorrente già beneficiava;
pertanto, incombe su di esso l'onere di provare l'impossibilità di procedere a visita medica, onere che non è stato adempiuto in giudizio.
In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, co.
XIV, d.l. n. 463/1983 (conv. in Legge n. 638/1983); la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 2816/1994).
Con riferimento al caso in esame si osserva come, sebbene sia stato contestato che il medico non avesse potuto dar corso alla visita di controllo perché il domicilio del lavoratore non era risultato reperibile all'indiritto indicato sulla certificazione medica, all'epoca dei fatti il cognome del ricorrente era già da tempo segnalato al domicilio suddetto e anche le comunicazioni precedenti riportano un indirizzo coincidente. CP_2
Si ritiene pertanto che abbia dimostrato di avere adottato una condotta diligente Pt_1
volta a consentire all'ente previdenziale i controlli sanitari, non essendo provata l'impossibilità di eseguire la visita fiscale da parte del medico incaricato di effettuare il controllo.
3. Decisione e spese.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente, ai sensi dell'art. 5, co. XIV della Legge n. 638/1983, non si è integrata la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento economico di malattia.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di € 5.532,24 a danno di , condannando l'Ente previdenziale al pagamento dell'indennità Parte_1
sospesa;
2) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali che liquida in € CP_2
2.695,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre. Messina, 7 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 357/2023 R.G., instaurata da
nato a [...], il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Messina, Via Sacerdote Giacomo Mangraviti, 32, domicilio eletto in Brolo (ME), Via
Rossini, 4, presso lo Studio dell'Avv. Domenico Raffaele Addamo, dal quale è rappresentato e difeso ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1
Armeria 1, presso la direzione provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Angela Caliò Marincola Sculco del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: recupero d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 La , adiva il Tribunale del Lavoro Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia d'illegittimità della decadenza del trattamento di malattia e l'annullamento del provvedimento di recupero per la somma di € 5.532,24, quale presunto indebito per la percezione dell'indennità per malattia dall'01/06/2021 al 23/08/2021, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennità medio tempore sospesa, con vittoria CP_2
di spese e compensi di lite da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' eccepisce l'infondatezza del ricorso atteso che l'odierno CP_2
proponente non si era reso reperibile al controllo del medico fiscale, violando gli obblighi di reperibilità; parte resistente chiede prova per testi sulle circostanze di cui al verbale di accesso.
L'stanza istruttoria formulata dall' risulta inammissibile perché generica e va rigettata. CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa con separata sentenza.
2. Presupposti di diritto.
Parte ricorrente rappresentava che - percependo l'indennità di malattia dal 28/05/2021, in data 28/06/2021 il medico incaricato della visita fiscale aveva constatato nel verbale di accesso per il controllo domiciliare che il ricorrente non era risultato reperibile all'indirizzo riportato nella certificazione di malattia, così motivando: “poiché al numero 32 della Via
Mangraviti di Torre Faro corrisponde altro nominativo”.
La depositava prova documentale tratta dal portale Google Maps con data di scatto Pt_1
nel mese di agosto del 2019, da cui si evince che sin d'allora era collocata sulla porta di accesso alla propria abitazione la targhetta riportante il cognome di famiglia.
La difesa del ricorrente precisava come l fosse comunque a conoscenza del recapito CP_2
telefonico di peraltro non si era proceduto alla successiva visita ambulatoriale Pt_1 per “impossibilità a lasciare invito”, circostanza priva di riscontro probatorio.
L'Ente previdenziale assume nel presente giudizio un ruolo di attore in senso sostanziale, posto che dal suo controllo fiscale decadeva la provvidenza economica di cui parte ricorrente già beneficiava;
pertanto, incombe su di esso l'onere di provare l'impossibilità di procedere a visita medica, onere che non è stato adempiuto in giudizio.
In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, co.
XIV, d.l. n. 463/1983 (conv. in Legge n. 638/1983); la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 2816/1994).
Con riferimento al caso in esame si osserva come, sebbene sia stato contestato che il medico non avesse potuto dar corso alla visita di controllo perché il domicilio del lavoratore non era risultato reperibile all'indiritto indicato sulla certificazione medica, all'epoca dei fatti il cognome del ricorrente era già da tempo segnalato al domicilio suddetto e anche le comunicazioni precedenti riportano un indirizzo coincidente. CP_2
Si ritiene pertanto che abbia dimostrato di avere adottato una condotta diligente Pt_1
volta a consentire all'ente previdenziale i controlli sanitari, non essendo provata l'impossibilità di eseguire la visita fiscale da parte del medico incaricato di effettuare il controllo.
3. Decisione e spese.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente, ai sensi dell'art. 5, co. XIV della Legge n. 638/1983, non si è integrata la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento economico di malattia.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di € 5.532,24 a danno di , condannando l'Ente previdenziale al pagamento dell'indennità Parte_1
sospesa;
2) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali che liquida in € CP_2
2.695,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre. Messina, 7 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando