Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/10/2022, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01544/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale di accertamento definitivo del credito emesso in data 12.10.2017, protocollo -OMISSIS-, e notificato in data 30.1.2018, con il quale l'AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - ha intimato al ricorrente, in solido con i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, di restituire la somma di € 27.938,19, di cui € 25.740,51 a titolo di sorte ed € 2.197,68 per interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti al 15.9.2017, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, per indebita percezione di contributi finanziari comunitari erogati per il regime di premio unico per le campagne agricole dal 2009 al 2010;
- ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 21.3.2016, di comunicazione di avvio del procedimento, e dell'allegato provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione di pari data;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di AG.E.A. - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Maruotti, in sostituzione dell'avv.to P. Gaballo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 19/03/2018 e depositato in giudizio il 09/04/2018, impugna il provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2017, notificato in data 30 gennaio 2018, di accertamento definitivo del credito di AG.E.A., per indebita percezione di contributi finanziari comunitari erogati nell’ambito del settore Premio Unico per le campagne agricole dal 2009 al 2010, nella misura di € 27.938,19, di cui € 25.740,51 a titolo di sorte ed € 2.197,68 per interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti al 15.9.2017, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, nonché, ove occorra, la nota prot. n. -OMISSIS- del 21.3.2016, di comunicazione di avvio del procedimento, l'allegato provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione di pari data e ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti. Violazione principio affidamento. Violazione art. 3 L. n. 241/1990 Violazione e falsa applicazione sentenze del Tribunale di Lecce n. 969/2016 e 970/2016.
2) Violazione e falsa applicazione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Lecce n. 969/2016 e 970/2016 e di quanto statuito nelle stesse. Violazione e falsa applicazione c.p., c.p.p. e codice civile. Violazione e falsa applicazione L. n. 898/1986 e L. n. 228 del 18.5.2001. Eccesso e sviamento di potere. Erroneità dei presupposti. Travisamenti dei fatti.
Il 18/04/2018, si sono costituiti in giudizio l’AG.E.A. e il Ministero resistente, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando una memoria di costituzione, nella quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha eccepito preliminarmente “il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio de quo, considerato che esso ha ad oggetto il provvedimento di AGEA” e entrambi hanno concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con conseguente estromissione dal giudizio e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
Il 31/05/2022, le parti resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno ribadito tutto quanto già dedotto nell’atto di costituzione in giudizio, e, in particolare, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero resistente e, comunque, l’infondatezza del ricorso, segnalando, altresì, la pubblicazione della sentenza n. 654/2021 del 27.01.2022, “ con cui la Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Regione Puglia ha condannato -OMISSIS- in via principale, e il Sig -OMISSIS-, in via sussidiaria, al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore dell'AGEA della somma di €. 25.740,51 (venticinquemila settecento quaranta/51), oltre rivalutazione monetaria (cfr. pag.14 della sentenza) ”.
Nella pubblica udienza del 27/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Premesso che, nella fattispecie di causa, sussiste la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, poiché trattasi di vizi genetici del provvedimento concessorio di finanziamento e della relativa richiesta, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, va respinto.
1. - Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che il provvedimento di AG.E.A. di accertamento definitivo del credito del 12.10.2017 “ disvela una carenza assoluta di istruttoria, con conseguente erroneità nei presupposti fattuali su cui lo stesso poggia ”, sia in quanto ometterebbe “ sorprendentemente di considerare la parte seguente della stessa sentenza n. 969/16 in cui il Giudice ha assolto il ricorrente perché il fatto non sussiste e non lo ha commesso ” e, quindi, l’AG.E.A., “ ha ritenuto che il ricorrente sarebbe tenuto a restituire l’indebito in base alla sentenza n. 969/16, che lo ha assolto con formula piena ”, sia in quanto “ nel processo penale all’uopo celebrato è emerso senza ombra di dubbio il ruolo di primo piano rivestito nell’intera vicenda dai computati -OMISSIS- e -OMISSIS- (i quali hanno ammesso le loro responsabilità e sono stati giudicati separatamente); quanto invece all’odierno ricorrente, è stato accertato che non ha commesso il fatto, in quanto è stato il sig. -OMISSIS- a riconoscere di aver compiuto le attività illecite a lui contestate all’insaputa di suo fratello ”.
Lamenta, altresì, “ il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato e la conseguente violazione dell’art. 3 L.n. 241/1990 ”, in quanto “ L’AGEA non da minimamente conto delle ragioni per cui, pur consapevole dell’assoluzione piena del ricorrente, ha ritenuto di intimargli la restituzione dei contributi illecitamente percepiti dai rei confessi ”.
Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta, poi, l’illegittimità del provvedimento impugnato “ per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 969/2016, con cui il ricorrente è stato assolto perché il fatto non sussiste e non lo ha commesso ”, in quanto, “ Nel caso di specie, la sentenza n. 969/16: a) è passata in giudicato; b) attiene agli stessi fatti materiali posti a base del provvedimento oggi impugnato ” e, in subordine, “ perché viola quanto espressamente statuito nella pronuncia n. 970/16 sui soggetti obbligati alla restituzione del credito de quo ”, nonché la L. n. 898 del 1986, in quanto l’art. 2, comma 3, “ si fa carico di stabilire espressamente l'obbligo di restituzione gravante sull'autore della condotta, statuendo che "con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione" ”, e, parimenti, “ l'art. 3 della citata legge statuisce che "indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito” ”, nel mentre “ Nel caso di specie, a differenza di quanto in origine ipotizzato dal P.M. nel processo penale e di quanto erroneamente presupposto nel provvedimento impugnato, i contributi comunitari sono stati percepiti soltanto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- ”.
1.1. - Tutte le predette censure sono infondate, ove si consideri, come già rilevato nella sentenza n. 1434 del 23/09/2022 di questa Sezione (su vicende analoghe e connesse a quelle oggetto del presente giudizio), che, da un lato, la sentenza penale n. 969/2016, pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in esito a giudizio abbreviato (in cui AG.E.A., peraltro, non si è costituita quale parte civile), ha assolto - sì - l’odierno ricorrente dal reato di cui al capo a) della rubrica “ perché il fatto non sussiste ” e dai reati di cui ai restanti capi “ per non aver commesso il fatto ”, ma ai sensi dell’art. 530, comma secondo, del Codice di Procedura Penale, per l’insussistenza di sufficienti elementi di prova, ciò che non esclude - sul piano amministrativo - che i fatti contestati al ricorrente siano effettivamente avvenuti e compiuti dal medesimo, e che, comunque, tale sentenza non esplica efficacia vincolante nel processo amministrativo, non essendo stata raggiunta la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, atteso che “ secondo la costante giurisprudenza di legittimità l’efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire quando all’esito del dibattimento è stata raggiunta la prova positiva dell’insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato. Per contro, lo stesso effetto non esplica la sentenza assolutoria per insufficienza di prove ai sensi del comma 2 di quest’ultima disposizione del codice di procedura penale (Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2004, n. 17401; Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5676, 30 ottobre 2007, n. 22883, 20 settembre 2006, n. 20235; Sez. III, 19 maggio 2003, n. 7765; Sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3376; Sez. VI, ord. 13 novembre 2013, n. 25538) ” (Consiglio di Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1549)”.
Dall’altro lato, poi, emerge dagli atti la effettiva erogazione da parte di AG.E.A. delle somme (peraltro, solo parzialmente “ribonificate” ai due soggetti condannati in sede penale) sul conto corrente del ricorrente (cointestato con il fratello -OMISSIS-) a titolo di contributi finanziari comunitari di che trattasi, nonostante il mancato possesso/conduzione dei terreni indicati in sede di Domanda Unica per le campagne agricole negli anni di riferimento (assenza di valido titolo legittimante la percezione dei contributi), e la stessa difesa di parte ricorrente, nel precisare che “ il ricorrente non solo non ha mai avuto conoscenza della provenienza di tali somme sul proprio contro corrente, ma non ha mai effettuato alcuna operazione bancaria su tali somme, che invece venivano movimentate, seppur inconsapevolmente, dal fratello -OMISSIS- ”, conferma che il denaro è stato (effettivamente) erogato da AG.E.A. sul conto suo corrente (cfr. p. 15 del ricorso); sicché, anche in base allo stesso art. 3 della L. n. 898 del 1986 invocata da parte ricorrente, l’indebita percezione, da parte dell’odierno ricorrente, delle somme erogate (sul conto corrente a lui intestato e/o cointestato) da AG.E.A. per i finanziamenti pubblici di che trattasi è condizione necessaria e sufficiente a giustificare il doveroso recupero (dell’indebito) disposto dalla P.A. con il provvedimento impugnato nei confronti del ricorrente, indipendentemente dalla sua responsabilità penale (che, nel particolare caso di specie, è stata esclusa), fatto salvo il diritto di rivalsa del ricorrente medesimo nei confronti dei due soggetti responsabili dell’illecito e già condannati in sede penale.
In altri termini, come rilevato in un altro precedente di questa Sezione, che si è occupata di vicende analoghe e connesse a quelle oggetto del presente giudizio, “ si osserva dunque che l’esito del procedimento penale non preclude comunque all’Amministrazione di agire per il recupero delle somme indebitamente erogate, nei confronti di tutti i soggetti che dette somme abbiano comunque percepito, nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) non sussistano i presupposti necessari (fra cui la mancanza di un valido titolo giuridico di disponibilità/conduzione dei terreni oggetto) per l’erogazione dei contributi finanziari ” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 09/09/2022, n. 1398).
Da tanto consegue la legittimità del provvedimento impugnato, che è sorretto da adeguata istruttoria e motivazione, anche per relationem , attraverso il rinvio agli accertamenti della Guardia di Finanza e alle risultanze del procedimento penale R.G.N.R. 815/2014 nei confronti (tra gli altri) dell’odierno ricorrente, incardinato presso il Tribunale di Lecce, e che non viola il giudicato formatosi sulla sentenza n. 969/2016 del G.I.P. del Tribunale di Lecce, sia perché quest’ultima è priva di efficacia vincolante - sul piano amministrativo - essendo stata pronunciata ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p., sia perché, come altresì osservato da questo Tribunale nel precedente sopra citato, la sentenza penale - che ha accertato la sussistenza o meno di fatti materiali - ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo solo se l'Amministrazione si è costituita parte civile nel giudizio penale, mentre se non è intervenuta, come nel caso di specie, “ i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del Giudice Penale resi in un processo al quale è rimasta estranea (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 07-12-2017, n. 1115) ” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 09/09/2022, n. 1398, cit.).
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere, quindi, respinto e va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
3. - Sussistono i presupposti di legge (in ragione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e tutti i soggetti citati nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.