Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, iscritta al n. 596 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in CI (VT), alla C.F._1
Piazza Vittorio Emanuele n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marco Marcucci che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Firenze (FI), alla Via Masaccio n. 49, presso lo studio dell'Avv. Elena Oddone che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 26 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, nata fuori dal matrimonio a Viterbo il 1° maggio 2015, Persona_1
condizioni stabilite con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data
11 febbraio 2022.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1) Affidare la figlia minore a entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà nell'occasione.
2) Disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre in Canepina
Via Tonnazzano, 31.
3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con s secondo le seguenti Per_1
modalità: una settimana: il lunedì ed il martedì fino ad accompagnarla a scuola la mattina del mercoledì, e dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina che provvederà ad accompagnarla a scuola;
l'altra settimana: dal mercoledì quando provvederà a prenderla all'uscita da scuola fino alla mattina del venerdì che provvederà ad accompagnarla a scuola;
e così via in alternanza di settimana in settimana, con la madre. Per quanto concerne le ferie estive, la figlia minor Per_1
trascorrerà almeno una settimana intera durante l'estate con ognuno dei genitori, settimana che gli stessi concorderanno entro la data del 31 maggio di ogni anno. In tale periodo, è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. Per quanto concerne invece le festività, queste verranno concordate dalle parti di anno in anno, alternando con l'anno successivo e così via.
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4) Ogni genitore provvederà a mantenere la figlia durante il periodo di tempo di propria spettanza.
5) Il Sig acconsente che la Sig.r percepisca il 100% dell'assegno Pt_2 Pt_1
Unico elargito in favore della figli . Per_1
6) Il Sig cconsente che la Sig.r ercepisca il 100% del contributo Pt_2 Pt_1
per la terapia elargito nei confronti della figli . Per_1
7) Il Sig provvederà ad accompagnare la propria figli a svolgere Pt_2 Per_1
la necessaria terapia per due volte al mese, nei giorni ch si trova insieme Per_1
a lui;
a titolo di rimborso spese per tali viaggi la Sig.r orrisponderà al Sig. Pt_1
la somma di euro 50 mensili totali. Pt_2
8) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno regolamentate secondo il
Protocollo del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018 e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
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Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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