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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG N. 338 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 338 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa in proprio dall'avv. GIULIANI GABRIELLA
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IE IA proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività di difensore d'ufficio di CU CI DU, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto in questa sede contestato liquidava a favore dell'odierna ricorrente la somma di € 500,00 – somma rinveniente dall'applicazione ex art. 12 comma 1 DM 55/2014 della riduzione nella misura del 50% dei valori medi delle tabelle, ritenendo l'attività difensiva prestata, semplice (esame-studio; sentenza ex art 420 quater cpp) e dall'applicazione della riduzione di 1/3 come previsto dall'art. 106 bis L 147/13.
Esponeva la ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio di CU CI DU nella fase di indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare fino alla successiva sentenza del 05.10.2023 resa ex art. 420 quater cpp.
Nel merito la ricorrente contestava per erroneità il provvedimento di liquidazione, il quale indicava un importo complessivo di € 500,00, così accorpando in un'unica voce le attività professionali svolte, ed ometteva di indicare l'iter logico-giuridico posto alla sua base. Inoltre, contestava la riduzione dell'importo delle fasi che
1 riteneva esser state liquidate al di sotto dei limiti di legge, insisteva per l'annullamento del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini del 19.01.2024, notificato in data 08.02.2024 e chiedeva di procedere alla liquidazione a spese dello Stato ed favore della ricorrente dei compensi determinati nella somma di € 1.638,67 per compenso, € 8,65 per spese postali, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Emerge dagli atti del giudizio che la ricorrente, nominata d'ufficio ex art. 97 cpp ha svolto la fase di studio delle indagini preliminari, avendo ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha partecipato all'udienza preliminare il 14.03.2023 e il 27.09.2023 quando formulava richiesta di emissione di una sentenza ex art. 420 quater cpp stante l'irreperibilità della sua assistita.
Alla ricorrente va, quindi, liquidata, per le indagini preliminari, la fase di studio, in ragione dell'esame e studio degli atti;
per la fase dell'udienza preliminare, le sole fasi di studio e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività di istruzione e trattazione ulteriore, essendosi conclusa l'attività con la dichiarazione di irreperibilità della assistita.
Il compenso deve essere determinato ai minimi in ragione della bassa complessità della lite e della totale assenza di questioni di fatto e di diritto e pertanto, in relazione alla fase studio in € 284 e per la fase dell'udienza preliminare, la fase studio e decisionale per complessivi € 756,67, valori già ridotti ex art. 106 bis d.P.R. n.
115 del 2002 per un totale di € 1.040,67, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta, tenuto conto del valore della causa dato dalla differenza tra il compenso rideterminato e quello originariamente liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso,
- ridetermina l'onorario liquidato in favore dell'avv. IE IA nella somma di € 1.040,67 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 232,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 338 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa in proprio dall'avv. GIULIANI GABRIELLA
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IE IA proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività di difensore d'ufficio di CU CI DU, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto in questa sede contestato liquidava a favore dell'odierna ricorrente la somma di € 500,00 – somma rinveniente dall'applicazione ex art. 12 comma 1 DM 55/2014 della riduzione nella misura del 50% dei valori medi delle tabelle, ritenendo l'attività difensiva prestata, semplice (esame-studio; sentenza ex art 420 quater cpp) e dall'applicazione della riduzione di 1/3 come previsto dall'art. 106 bis L 147/13.
Esponeva la ricorrente di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio di CU CI DU nella fase di indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare fino alla successiva sentenza del 05.10.2023 resa ex art. 420 quater cpp.
Nel merito la ricorrente contestava per erroneità il provvedimento di liquidazione, il quale indicava un importo complessivo di € 500,00, così accorpando in un'unica voce le attività professionali svolte, ed ometteva di indicare l'iter logico-giuridico posto alla sua base. Inoltre, contestava la riduzione dell'importo delle fasi che
1 riteneva esser state liquidate al di sotto dei limiti di legge, insisteva per l'annullamento del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini del 19.01.2024, notificato in data 08.02.2024 e chiedeva di procedere alla liquidazione a spese dello Stato ed favore della ricorrente dei compensi determinati nella somma di € 1.638,67 per compenso, € 8,65 per spese postali, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
Il restava contumace. Controparte_1
La causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Emerge dagli atti del giudizio che la ricorrente, nominata d'ufficio ex art. 97 cpp ha svolto la fase di studio delle indagini preliminari, avendo ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha partecipato all'udienza preliminare il 14.03.2023 e il 27.09.2023 quando formulava richiesta di emissione di una sentenza ex art. 420 quater cpp stante l'irreperibilità della sua assistita.
Alla ricorrente va, quindi, liquidata, per le indagini preliminari, la fase di studio, in ragione dell'esame e studio degli atti;
per la fase dell'udienza preliminare, le sole fasi di studio e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività di istruzione e trattazione ulteriore, essendosi conclusa l'attività con la dichiarazione di irreperibilità della assistita.
Il compenso deve essere determinato ai minimi in ragione della bassa complessità della lite e della totale assenza di questioni di fatto e di diritto e pertanto, in relazione alla fase studio in € 284 e per la fase dell'udienza preliminare, la fase studio e decisionale per complessivi € 756,67, valori già ridotti ex art. 106 bis d.P.R. n.
115 del 2002 per un totale di € 1.040,67, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta, tenuto conto del valore della causa dato dalla differenza tra il compenso rideterminato e quello originariamente liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso,
- ridetermina l'onorario liquidato in favore dell'avv. IE IA nella somma di € 1.040,67 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 232,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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