TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
resistente contumace
e
CP_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.03.2025.
Con ricorso depositato il 15.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto: che con contratto del 19.11.2020, veniva assunta dalla
[...] quale cassiera part-time al 90%, per n. 36 ore Controparte_1 settimanali, con inquadramento nel IV livello previsto dal C.C.N.L.
Commercio/Terziario Confcommercio, con sede di lavoro in località Squillace;
che il
31.12.2020 sottoscriveva accordo di trasformazione del contratto a tempo
1 indeterminato, con riduzione dell'orario di lavoro part-time a n. 19 ore settimanali, e con successiva variazione del 01.03.2021, con riduzione a n. 16 ore settimanali;
che dal 01.09.2021 seguiva nuova trasformazione dell'orario di lavoro part-time, aumentato al 70%, così come comprovato nelle buste paga allegate al presente ricorso, fino al 31.12.2021, e quindi seguiva nuova trasformazione dal 01.01.2022 al 47,50%; che l'01.06.2022, la ricorrente veniva ceduta alla società che rilevava CP_2
l'attività della mantenendo Controparte_1 identico contratto di lavoro e stessa sede di lavoro;
che il rapporto lavorativo si risolveva definitivamente in data 31.08.2022; che confrontando le buste paga emesse dalle datrici di lavoro e i bonifici effettuati in favore della ricorrente, rimaneva creditrice di complessivi € 5.919,61, di cui € 5.756,61 nei confronti delle datrici in solido, ed € 163,00 a carico della in via esclusiva;
che non aveva mai CP_2 ricevuto i ratei della 13^ e 14^ mensilità, rimanendo creditrice di complessivi €
2.567,16, di cui € 2.375,96 a carico delle datrici in solito ed € 191,20 a carico esclusivo della che nulla aveva ricevuto a titolo di TFR restando creditore nei CP_2 confronti delle convenute di € 1.771,84.
Agiva pertanto in giudizio chiedendo la condanna di Controparte_1
e al pagamento in solido della somma di € 9.904,41,
[...] CP_2 nonché la condanna della al pagamento di € 354,20, oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, e Controparte_1
ritualmente citate, rimanevano contumaci. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro intervenuto, dapprima, e Controparte_1 successivamente, senza soluzione di continuità, con la (cfr. all.ti 1 e 2 CP_2 del ricorso).
2 La ricorrente ha allegato e documentato, altresì, l'inadempimento del datore del lavoro.
Dalla richiamata documentazione, posto che le buste paga coprono buona parte del rapporto intercorso tra le parti, che il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'effettuazione dei bonifici di pagamento anche per le mensilità rispetto alle quali mancano i prospetti paga, nonché unitamente al fatto che il datore di lavoro non ha provato l'esatto adempimento (cfr. Cass. n. 15677/2009), essendo le società rimaste contumaci, sussistono elementi presuntivi gravi, precisi e concordati in merito non solo alla costituzione ma anche allo svolgimento regolare del rapporto di lavoro e, dunque, che la ricorrente abbia maturato il diritto alla percezione delle retribuzioni anche in relazione alle mensilità per le quali non è state depositato il relativo cedolino.
A fronte di tale allegazione, le resistenti avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento
(cfr. Cass. n. 15677/2009), ma ciò non è avvenuto essendo le stesse rimaste contumaci.
Ne consegue, che va condannato Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 9.863,29 (di cui € 5.756,61 per la retribuzione ordinaria relativa alle mensilità da novembre 2020 a maggio 2022,
€ 2.375,96 per tredicesima e quattordicesima mensilità per le annualità 2020, 2021 e
2022 ed € 1.730,72, a titolo di TFR) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
La società va condannata, invece, al pagamento, in favore della CP_2 ricorrente, della somma di € 395,32 (di cui € 163,00 per la retribuzione ordinaria relativa alle mensilità da giugno ad agosto 2022, € 191,20 per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità da giugno ad agosto 2022, ed € 1.771,84, ed € 41,12 a titolo di TFR) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Tali somme sono liquidate in virtù dei criteri di calcolo indicati nel conteggio di cui al fascicolo di parte, sulla scorta del CCNL in atti e del livello di inquadramento (IV) ivi indicato.
Con riguardo, poi, alla domanda di condanna, in via solidale, delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive e TFR, la stessa non può trovare accoglimento.
La parte opposta sostiene che le società siano solidalmente responsabili, in virtù di un asserito trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. invocato in ricorso.
3 Ciò detto, l'art. 2112 c.c. dispone: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello…”.
Tale normativa ha la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori, in caso di mutamento nella titolarità dell'impresa e del conseguente passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. L'obiettivo è quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi a quel rapporto.
La normativa, inoltre, precisa che si considera “trasferimento di azienda” qualsiasi operazione contrattuale che comporti il mutamento della titolarità di una attività economica organizzata o di un suo ramo.
Né è ostativa alla sua configurabilità l'inesistenza di un contratto scritto tra cedente e cessionario. Invero, “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni)” (Cass. n. 6071/1987).
E' in ogni caso necessario effettuare una valutazione complessiva di una pluralità di elementi per accertare l'esistenza di una “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”: ed in particolare occorre verificare il trasferimento reale o meno di elementi materiali o immateriali e del loro valore, l'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa,
l'eventuale trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione (in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto (Cass. 2014 n. 9361).
4 Sotto il profilo dell'onere probatorio, gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti legittimanti l'operatività della norma.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'onere della prova non sia stato assolto, non avendo la ricorrente articolato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare l'esistenza dei presupposti del trasferimento d'azienda.
Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente il solo fatto che le citate società abbiano mantenuto identico contratto di lavoro, con svolgimento dell'attività presso la stessa sede.
Grava difatti sul lavoratore l'onere di provare (anche attraverso prove testimoniali e indici presuntivi), l'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali, la avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, l'eventuale trasferimento della clientela, nonché il grado di analogia tra le attività in concreto esercitate prima e dopo la cessione, elementi che non risultano neppure allegati in ricorso.
Deve pertanto escludersi la responsabilità solidale della per gli CP_2 emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e
[...]
Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico di ella misura di Controparte_1
€ 2.500,00, nonché a carico di nella misura di € 300,00, tenuto conto CP_2 del decisum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
9.863,29 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_2
favore della ricorrente, della somma di € 395,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
5 - condanna n Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.500,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_2 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 300,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
resistente contumace
e
CP_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.03.2025.
Con ricorso depositato il 15.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto: che con contratto del 19.11.2020, veniva assunta dalla
[...] quale cassiera part-time al 90%, per n. 36 ore Controparte_1 settimanali, con inquadramento nel IV livello previsto dal C.C.N.L.
Commercio/Terziario Confcommercio, con sede di lavoro in località Squillace;
che il
31.12.2020 sottoscriveva accordo di trasformazione del contratto a tempo
1 indeterminato, con riduzione dell'orario di lavoro part-time a n. 19 ore settimanali, e con successiva variazione del 01.03.2021, con riduzione a n. 16 ore settimanali;
che dal 01.09.2021 seguiva nuova trasformazione dell'orario di lavoro part-time, aumentato al 70%, così come comprovato nelle buste paga allegate al presente ricorso, fino al 31.12.2021, e quindi seguiva nuova trasformazione dal 01.01.2022 al 47,50%; che l'01.06.2022, la ricorrente veniva ceduta alla società che rilevava CP_2
l'attività della mantenendo Controparte_1 identico contratto di lavoro e stessa sede di lavoro;
che il rapporto lavorativo si risolveva definitivamente in data 31.08.2022; che confrontando le buste paga emesse dalle datrici di lavoro e i bonifici effettuati in favore della ricorrente, rimaneva creditrice di complessivi € 5.919,61, di cui € 5.756,61 nei confronti delle datrici in solido, ed € 163,00 a carico della in via esclusiva;
che non aveva mai CP_2 ricevuto i ratei della 13^ e 14^ mensilità, rimanendo creditrice di complessivi €
2.567,16, di cui € 2.375,96 a carico delle datrici in solito ed € 191,20 a carico esclusivo della che nulla aveva ricevuto a titolo di TFR restando creditore nei CP_2 confronti delle convenute di € 1.771,84.
Agiva pertanto in giudizio chiedendo la condanna di Controparte_1
e al pagamento in solido della somma di € 9.904,41,
[...] CP_2 nonché la condanna della al pagamento di € 354,20, oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, e Controparte_1
ritualmente citate, rimanevano contumaci. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro intervenuto, dapprima, e Controparte_1 successivamente, senza soluzione di continuità, con la (cfr. all.ti 1 e 2 CP_2 del ricorso).
2 La ricorrente ha allegato e documentato, altresì, l'inadempimento del datore del lavoro.
Dalla richiamata documentazione, posto che le buste paga coprono buona parte del rapporto intercorso tra le parti, che il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'effettuazione dei bonifici di pagamento anche per le mensilità rispetto alle quali mancano i prospetti paga, nonché unitamente al fatto che il datore di lavoro non ha provato l'esatto adempimento (cfr. Cass. n. 15677/2009), essendo le società rimaste contumaci, sussistono elementi presuntivi gravi, precisi e concordati in merito non solo alla costituzione ma anche allo svolgimento regolare del rapporto di lavoro e, dunque, che la ricorrente abbia maturato il diritto alla percezione delle retribuzioni anche in relazione alle mensilità per le quali non è state depositato il relativo cedolino.
A fronte di tale allegazione, le resistenti avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento
(cfr. Cass. n. 15677/2009), ma ciò non è avvenuto essendo le stesse rimaste contumaci.
Ne consegue, che va condannato Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 9.863,29 (di cui € 5.756,61 per la retribuzione ordinaria relativa alle mensilità da novembre 2020 a maggio 2022,
€ 2.375,96 per tredicesima e quattordicesima mensilità per le annualità 2020, 2021 e
2022 ed € 1.730,72, a titolo di TFR) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
La società va condannata, invece, al pagamento, in favore della CP_2 ricorrente, della somma di € 395,32 (di cui € 163,00 per la retribuzione ordinaria relativa alle mensilità da giugno ad agosto 2022, € 191,20 per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità da giugno ad agosto 2022, ed € 1.771,84, ed € 41,12 a titolo di TFR) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Tali somme sono liquidate in virtù dei criteri di calcolo indicati nel conteggio di cui al fascicolo di parte, sulla scorta del CCNL in atti e del livello di inquadramento (IV) ivi indicato.
Con riguardo, poi, alla domanda di condanna, in via solidale, delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive e TFR, la stessa non può trovare accoglimento.
La parte opposta sostiene che le società siano solidalmente responsabili, in virtù di un asserito trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. invocato in ricorso.
3 Ciò detto, l'art. 2112 c.c. dispone: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello…”.
Tale normativa ha la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori, in caso di mutamento nella titolarità dell'impresa e del conseguente passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. L'obiettivo è quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi a quel rapporto.
La normativa, inoltre, precisa che si considera “trasferimento di azienda” qualsiasi operazione contrattuale che comporti il mutamento della titolarità di una attività economica organizzata o di un suo ramo.
Né è ostativa alla sua configurabilità l'inesistenza di un contratto scritto tra cedente e cessionario. Invero, “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni)” (Cass. n. 6071/1987).
E' in ogni caso necessario effettuare una valutazione complessiva di una pluralità di elementi per accertare l'esistenza di una “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”: ed in particolare occorre verificare il trasferimento reale o meno di elementi materiali o immateriali e del loro valore, l'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa,
l'eventuale trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione (in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto (Cass. 2014 n. 9361).
4 Sotto il profilo dell'onere probatorio, gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti legittimanti l'operatività della norma.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'onere della prova non sia stato assolto, non avendo la ricorrente articolato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare l'esistenza dei presupposti del trasferimento d'azienda.
Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente il solo fatto che le citate società abbiano mantenuto identico contratto di lavoro, con svolgimento dell'attività presso la stessa sede.
Grava difatti sul lavoratore l'onere di provare (anche attraverso prove testimoniali e indici presuntivi), l'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali, la avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, l'eventuale trasferimento della clientela, nonché il grado di analogia tra le attività in concreto esercitate prima e dopo la cessione, elementi che non risultano neppure allegati in ricorso.
Deve pertanto escludersi la responsabilità solidale della per gli CP_2 emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e
[...]
Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico di ella misura di Controparte_1
€ 2.500,00, nonché a carico di nella misura di € 300,00, tenuto conto CP_2 del decisum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
9.863,29 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_2
favore della ricorrente, della somma di € 395,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
5 - condanna n Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.500,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_2 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 300,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6