Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Transazione bancaria. Nullità o annullabilità: onere della prova Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 26666/01Dott. Ange lo GIULIANO - Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 16672 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 1990 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato BUSSOLETTI,MARIO difeso dagli avvocati FAUSTO CURATOLO, GIOVANNI PASSANISI, PIETRO ABBADESSA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INTESA GESTIONE CREDITI SPA, con sede in Milano, in persona del sig. Dott. Carmelo Girgenti, succeduta nei 2002 rapporti giuridici alla Intesa BCI S.p.A. ( a sua volta 2266 subentrata alla Banca Commerciale Italiana S.p.A., M.. elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PARENTI, che li GIUSEPPE ARGENTO, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 67/01 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, sezione civile emessa il 10/5/2001, depositata il 04/06/01; RG.24/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato PASSANISI GIOVANNI;
udito l'Avvocato PARENTI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore · Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con decreto del 6 giugno 1995 il Presidente del Tribunale di NI ingiunse a UM Salva- tore di pagare alla Banca commerciale italiana la somma di lire 531.534.479 oltre interessi di mora e conven- zionali. Il UM propose opposizione al decreto (con atto notificato in data 9 luglio 1995 alla Ban- ca, contestualmente convenuta dinanzi al Tribunale loca- le) assumendo la nullità о l'annullabilità della tran- 2 1 sazione bancaria posta a sostegno del decreto e la non debenza degli interessi convenzionali. L'opponente pro- poneva inoltre riconvenzionale con la quale chiedeva restituzione di somme e risarcimento danni. La Banca si costituiva in giudizio, ricostruendo e documentando le vicende dei rapporti di apertura del credito e di affi- damento sino al tempo della transazione, che il Tummi- nelli non aveva rispettato, non essendo in grado di far fronte ai pagamenti rateali del suo ingente debi- to. Istruita la lite con prove documentali, il Tribunale di NI revocava il decreto per eccedenza della somma ingiunta, inclusiva di interessi convenzionali non dovuti, condannava il debitore al pagamento della somma ingiunta oltre interessi legali (v. sentenza del Tribunale pubblicata il giorno 8 novembre 1997). La decisione era appellata dal UM, che ne chiedeva la riforma, insistendo nelle censure di nulli- tà 0 di annullabilità della transazione e proponendo richieste gradate, Zesisteva la Banca, chiedendo il ri- getto del gravame. Con sentenza pubblicata il 4 giugno 2001 la Corte di appello di NI in parziale riforma , ha modificato il decorso degli interessi legali, confer- mando nel resto e ponendo a carico dell'appellante le spese del grado. Contro la decisione ricorre il Tummi- 3 nelli, proponendo cinque motivi di gravame illustrati da memoria, resiste la Banca con contro ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti, per le seguenti considerazioni. I primi due motivi meritano un esame congiunto per la intrinse- ca connessione: nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la falsa applicazione dell'art. 1975 primo comma del cod. civile, assumendosi che la transazione bancaria era nulla per avere la Banca occultato al cliente documenti inerenti alla situazione dei conti correnti ed alla sua esposizione debitoria;
nel SECONDO MOTIVO si deduce la annullabilità transazione per la scoperta di documenti chedella erano ignoti al cliente al tempo della transazione. L'infondatezza del primo motivo deriva dal fatto che la annullabilità per occultamento presuppone la prova non solo della mancata comunicazione della docu- mentazione contabile (che poteva determinare una re- sponsabilità per inadempimento contrattuale), ma anche la prova della colpevolezza soggettiva e cioè dell'intento di nascondere al cliente gli elementi ri- costruttivi del rapporto (nella specie di conto corren- te e relativo affidamento per lo scoperto). Ora sul punto i giudici di merito hanno esaminato, oltre che il testo scritto della transazione, anche la corrisponden- za intercorsa tra le parti, pervenendo ad un convinci- mento di un comportamento sostanzialmente corretto del- la Banca, escludendo che sia stato posto in essere un occultamento intenzionale delle prove. Tale valutazio- in fatto, appare congrua e non sindacabile in questa ne, sede. L'infondatezza del secondo motivo (CONOSCENZA DI DOCUMENTI DECISIVI ED IGNOTI AL TEMPO DELLA DECISIONE) deriva dallo assoluto difetto di specificità: la Corte non è stata posta nella condizione di conoscere e di apprezzare a quali documenti la difesa del ricorrente facesse riferimento, anche con riguardo alla attività difensiva svolta in appello. ANCHE IL TERZO ED IL QUARTO MOTIVO meritano un esa- me congiunto per la intrinseca connessione. Nel TERZO assume l'error iuris per violazioneMOTIVO si dell'art.1969 C.C.: si assume l'annullabilità della transazione sul punto, costituente caput non controver- sum, della inclusione nel transatto del calcolo degli interessi ultralegali;
nel QUARTO MOTIVO si deduce la violazione dell'art.1972 C.C. e la nullità della tran- sazione in relazione alla non dovutezza degli interes- si convenzionali e anatocistici bancari. 5 In senso contrario si osserva che, con il terzo mo- tivo, si introduce una censura nuova, introdotta per la prima volta in questa sede (cfr.conclusioni specifica precisate in appello) e dunque inammissibile, essendo il rimedio dell'annullabilità deducibile soltanto dalla parte interessata e tempestivamente nei precedenti gra- di del merito;
inoltre la transazione, nel considerare i rapporti di dare e di avere tra le parti, ha incluso gli interessi proprio come caput controversum, il che esclude in radice (ma nella sede dovuta) il ricorso al rimedio della annullabilità per errore di dirit- to. Parimenti inammissibile per novità è il QUARTO MOTIVO, che attiene ad una situazione di annullabilità deducibile dalla parte interessata ma rispettando i tempi ed i luoghi della deducibilità nella fase del me- rito. La transazione infatti non ha un oggetto od una causa illecita, ma contiene una clausola invali- da, relativa agli interessi convenzionali ultralegali. Nella considerazione di questa nullità relativa i giu- dici del merito hanno provveduto a scomputare gli inte- ressi ultralegali. La nullità di una clausola dell'accordo non è dun- all'intero accordo transatti- que tale da estendersi anche se ha avuto i suoi effetti per la esatta indi- VO, cazione del dare. 3 6 Infondato è infine ,per le ragioni sin qui espo- ste, il motivo di doglianza sul riparto delle spe- se, restando evidente la sostanziale soccombenza del ri- corrente. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Tummi- nelli AT alla rifusione in favore della
contro
- parte delle spese ed onorari del giudizio di cassazio- ne, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna UM AT alla rifusione di spese ed onorari del giudizio di cas- sazione in favore della Intesa Gestione Crediti spa, che liquida in euro 100,00 per spese ed in euro 5000,00 per onorari del giudizio di cassazione. Roma 21 novembre 2002. При Прінші Il Presidente A. Giuliano Il relatore G.B. Petti Bethh flh DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 15 MAG. 2003 Innocenzone.Itista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7