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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 24/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 173 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Tortolì nella via Giordano Bruno n. 23, presso lo studio dell'Avv. Severina Mascia che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione attrice
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._3
domiciliati in Tortolì nella via Giordano Bruno n. 23, presso lo studio dell'Avv. Severina Mascia che li rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuti
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accertare i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'attrice,
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
via San Cristoforo n. 1 proprietaria per intervenuta usucapione del compendio immobiliare per cui
è causa e, più precisamente, proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Comune di Ilbono e contraddistinto al N.C.E.U. del predetto Comune al F. 22 part. 1751, sub 10, e proprietaria pro indiviso per 1/2 della porzione immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al F. 22 part. 1751, sub 9 - come meglio descritti ai punti 1, 2 e 3 del presente atto - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni. Il tutto con vittoria di spese e di onorari solo in caso di resistenza o contestazioni infondate”.
Nell'interesse dei convenuti: “in accoglimento della domanda, l'attrice venga dichiarata proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Comune di Ilbono e contraddistinto al N.C.E.U. del predetto Comune al F. 22 part. 1751, sub 10, e proprietaria pro indiviso per 1/2 della porzione immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al F. 22 part. 1751, sub 9 - come meglio descritti ai punti 1, 2 e 3 della premessa dell'atto di citazione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni. Nell'interesse delle parti si chiede la compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 29.3.2021, l'attrice intraprendeva il presente giudizio contro Parte_1
i convenuti in epigrafe, chiedendo all'intestato Tribunale che fosse accertato e dichiarato l'acquisto in proprio favore, a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale del fabbricato sito nel
Comune di Ilbono alla Via San Cristoforo n. 1, contraddistinto al N.C.E.U. del predetto Comune al
F.22 particella 1751 sub 10 e proprietaria pro indiviso, per un 1/2, dell'area cortilizia contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al F.22 particella 1751 sub 9 .
A sostegno della sua domanda, l'attrice ha affermato che da oltre vent'anni esercita il possesso uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto sull'immobile come sopra descritto, godendo dell'immobile oggetto del giudizio, in via esclusiva, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso, né tantomeno nessuno ha mai rivendicato la proprietà dell'immobile de quo e le sue pertinenze.
L'attrice ha sostenuto che la predetta unità immobiliare è costituita da un appartamento che si sviluppa interamente al piano terra, composto da soggiorno -cucina-pranzo- da tre camere da letto, da un bagno e da n. 3 ripostigli e da una piccola area cortilizia.
Ella ha, quindi, affermato di godere a tutt'oggi del suddetto bene in via esclusiva esercitandovi il possesso sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare per cui è causa dimostrandosi, pubblicamente, pacificamente quale unica, vera ed esclusiva proprietaria, nonostante detto immobile risulta intestato nella conservatoria dei registri immobiliari anche ad e a Controparte_1 CP_2
ha concluso dichiarando che, in considerazione dei fatti sopra esposti, è suo interesse Parte_1 vedere giudizialmente accertata tale rilevante reale situazione di possesso dell'immobile sopra descritto, onde poter essere riconosciuta proprietaria in modo pieno ed esclusivo per intervenuta usucapione ventennale.
Pag. 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta datata 14.12.2021, depositata nel fascicolo telematico in data 15.12.2021, si sono costituiti in giudizio i convenuti e i quali Controparte_1 CP_2
hanno dichiarato di non avere alcuna contestazione da opporre alla domanda di usucapione attorea in quanto l'immobile per il quale è causa è stato effettivamente posseduto e utilizzato per il tempo ultraventennale e secondo le modalità descritte nell'atto di citazione;
hanno concluso per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese legali.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa la trascrizione del 25.07.2002 - Registro Particolare 7466
Registro Generale 9272, atto per causa di morte - certificato di denunciata successione di Per_1
a favore dell'attrice e degli altri eredi e tutti regolarmente
[...] Controparte_1 CP_2
costituiti nel giudizio.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti degli altri intestatari catastali, e eredi di regolarmente Controparte_1 CP_2 Persona_1
costituiti in giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice (non avendo i convenuti articolato capitoli di prova), la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 26.01.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito da parte degli attori di note autorizzate, in data 23.01.2024, è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Pag. 3 di 7 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Nel caso in esame rileva altresì l'art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve infatti osservarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, relativamente alla domanda di usucapione promossa dall'attrice avente ad oggetto l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ilbono al Foglio 22, part. 1751 sub 9, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n.
6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Pag. 4 di 7 Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attrice sulla casa di civile abitazione, sita nel Comune di Ilbono alla via
San Cristoforo.
Gli assunti di parte attrice sono stati inequivocabilmente confermati dalle testimonianze rese all'udienza del 01.06.2023 da e legate all'attrice da rapporti di Testimone_1 Testimone_2
parentela e affinità, entrambe attendibili e particolarmente qualificate, avuto riguardo alla loro conoscenza e frequentazione ultraventennali dei luoghi di causa.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene immobile oggetto di causa per il tempo richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, è emerso che sicuramente dai primi mesi dell'anno 2001, l'odierna attrice ha utilizzato in via esclusiva l'abitazione oggetto della domanda, il teste cugina dell'attrice e assidua Testimone_2
frequentatrice dell'abitazione, ha collegato la circostanza al fatto che lo zio padre Persona_1 dell'attrice, fosse ancora in vita in quanto era deceduto nel mese di settembre dello stesso anno.
I testi hanno riferito che l'abitazione fa parte di un compendio immobiliare, articolato su tre livelli dove ci sono altrettanti appartamenti, precisando che quello dell'attrice si trova al piano terra, al primo piano vi è quello della madre, e al secondo si trova l'appartamento del Controparte_1 fratello inoltre, hanno saputo descrive l'interno dell'abitazione che è risultata CP_2
composta da un ingresso adibito a sgabuzzino dove è posizionata la caldaia e un caminetto, da una cucina-soggiorno, da tre camere da letto, da un bagno e un ripostiglio. Il teste ha precisato Tes_2
che nella camera matrimoniale è presente il bagno.
È risultato dalla prova testimoniale resa dalle testi e che l'attrice Testimone_2 Testimone_1
ha eseguito nel ventennio in esame lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, in particolare ha ristrutturato il bagno della camera matrimoniale, ha sostituito gli arredi e ha imbiancato l'intero appartamento.
Riguardo l'area cortilizia, il teste ha specificato che viene utilizzata anche dal Testimone_2 fratello dell'attrice, in quanto a fianco vi è un locale che quest'ultimo utilizza come CP_2
deposito.
I testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche dell'appartamento in esame
(confini, superficie), che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie esibite, dando così prova di aver avuto una conoscenza diretta dello stesso, nonché le modalità di utilizzo da parte dell'attrice che la ha adibita fin dai primi mesi del 2001 a casa di civile abitazione.
Pag. 5 di 7 Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili descritti da parte dell'attrice e di aver sempre visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato e nei termini sopra descritti, comportandosi come la proprietaria e anche gli stessi testi la hanno sempre ritenuto tale.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Gli assunti attorei sono stati confermati anche dai convenuti e Controparte_1 CP_2
intestatari catastali, regolarmente costituiti in giudizio, che con comparsa di costituzione in adesione datata 14.12.2021, depositata nel fascicolo telematico in data 15.12.2021, hanno aderito alla domanda attorea, confermando l'avvenuta usucapione a favore di “dell'immobile, sito in Parte_1
Ilbono, nella via San Cristoforo n. 1, censito al Catasto al Foglio 22, particella 1751 sub 10 e di ½ del sub 9”, solo formalmente intestato anche ai convenuti (v. comparsa di costituzione in giudizio e verbali di causa).
Infatti, le risultanze processuali hanno messo in evidenza, complessivamente, alla luce della comparsa, come il possesso di parte attrice sia stato esercitato in modo duraturo, pacifico, ininterrotto e per oltre venti anni;
sotto tale profilo va evidenziato, in particolare (e il rilievo è assorbente) come i convenuti, nel costituirsi in giudizio, abbiano domandato l'accoglimento della domanda attorea, con ciò riconoscendo espressamente il suo possesso pacifico ed ininterrotto per il tempo utile per l'usucapione, e, contestualmente, il mancato esercizio da parte loro di qualsivoglia facoltà dominicale sul predetto immobile per analogo periodo di tempo.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda attorea risulta pienamente provata in tutti gli elementi costitutivi, può affermarsi che l'attrice ha maturato, al momento della domanda, l'acquisto a titolo originario, per effetto dell'usucapione ventennale (art. 1158 c.c.), della proprietà dell'immobile oggetto di domanda.
Le spese di lite, attesa la non opposizione di parte convenuta fin dal deposito della comparsa, devono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente peraltro dalle stesse richiesto in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 proprietaria dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Ilbono F. 22 particella
Pag. 6 di 7 1751 subalterno 10 e proprietaria nella misura di 1/2 della porzione immobiliare distinta al catasto fabbricati del Comune di Ilbono F. 22 particella 1751 subalterno 9;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Cagliari-Lanusei, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 173 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Tortolì nella via Giordano Bruno n. 23, presso lo studio dell'Avv. Severina Mascia che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione attrice
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._3
domiciliati in Tortolì nella via Giordano Bruno n. 23, presso lo studio dell'Avv. Severina Mascia che li rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuti
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accertare i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'attrice,
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
via San Cristoforo n. 1 proprietaria per intervenuta usucapione del compendio immobiliare per cui
è causa e, più precisamente, proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Comune di Ilbono e contraddistinto al N.C.E.U. del predetto Comune al F. 22 part. 1751, sub 10, e proprietaria pro indiviso per 1/2 della porzione immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al F. 22 part. 1751, sub 9 - come meglio descritti ai punti 1, 2 e 3 del presente atto - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni. Il tutto con vittoria di spese e di onorari solo in caso di resistenza o contestazioni infondate”.
Nell'interesse dei convenuti: “in accoglimento della domanda, l'attrice venga dichiarata proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Comune di Ilbono e contraddistinto al N.C.E.U. del predetto Comune al F. 22 part. 1751, sub 10, e proprietaria pro indiviso per 1/2 della porzione immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al F. 22 part. 1751, sub 9 - come meglio descritti ai punti 1, 2 e 3 della premessa dell'atto di citazione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni. Nell'interesse delle parti si chiede la compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 29.3.2021, l'attrice intraprendeva il presente giudizio contro Parte_1
i convenuti in epigrafe, chiedendo all'intestato Tribunale che fosse accertato e dichiarato l'acquisto in proprio favore, a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale del fabbricato sito nel
Comune di Ilbono alla Via San Cristoforo n. 1, contraddistinto al N.C.E.U. del predetto Comune al
F.22 particella 1751 sub 10 e proprietaria pro indiviso, per un 1/2, dell'area cortilizia contraddistinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al F.22 particella 1751 sub 9 .
A sostegno della sua domanda, l'attrice ha affermato che da oltre vent'anni esercita il possesso uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto sull'immobile come sopra descritto, godendo dell'immobile oggetto del giudizio, in via esclusiva, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso, né tantomeno nessuno ha mai rivendicato la proprietà dell'immobile de quo e le sue pertinenze.
L'attrice ha sostenuto che la predetta unità immobiliare è costituita da un appartamento che si sviluppa interamente al piano terra, composto da soggiorno -cucina-pranzo- da tre camere da letto, da un bagno e da n. 3 ripostigli e da una piccola area cortilizia.
Ella ha, quindi, affermato di godere a tutt'oggi del suddetto bene in via esclusiva esercitandovi il possesso sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare per cui è causa dimostrandosi, pubblicamente, pacificamente quale unica, vera ed esclusiva proprietaria, nonostante detto immobile risulta intestato nella conservatoria dei registri immobiliari anche ad e a Controparte_1 CP_2
ha concluso dichiarando che, in considerazione dei fatti sopra esposti, è suo interesse Parte_1 vedere giudizialmente accertata tale rilevante reale situazione di possesso dell'immobile sopra descritto, onde poter essere riconosciuta proprietaria in modo pieno ed esclusivo per intervenuta usucapione ventennale.
Pag. 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta datata 14.12.2021, depositata nel fascicolo telematico in data 15.12.2021, si sono costituiti in giudizio i convenuti e i quali Controparte_1 CP_2
hanno dichiarato di non avere alcuna contestazione da opporre alla domanda di usucapione attorea in quanto l'immobile per il quale è causa è stato effettivamente posseduto e utilizzato per il tempo ultraventennale e secondo le modalità descritte nell'atto di citazione;
hanno concluso per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese legali.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa la trascrizione del 25.07.2002 - Registro Particolare 7466
Registro Generale 9272, atto per causa di morte - certificato di denunciata successione di Per_1
a favore dell'attrice e degli altri eredi e tutti regolarmente
[...] Controparte_1 CP_2
costituiti nel giudizio.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti degli altri intestatari catastali, e eredi di regolarmente Controparte_1 CP_2 Persona_1
costituiti in giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice (non avendo i convenuti articolato capitoli di prova), la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 26.01.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito da parte degli attori di note autorizzate, in data 23.01.2024, è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Pag. 3 di 7 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Nel caso in esame rileva altresì l'art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve infatti osservarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, relativamente alla domanda di usucapione promossa dall'attrice avente ad oggetto l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ilbono al Foglio 22, part. 1751 sub 9, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n.
6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Pag. 4 di 7 Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attrice sulla casa di civile abitazione, sita nel Comune di Ilbono alla via
San Cristoforo.
Gli assunti di parte attrice sono stati inequivocabilmente confermati dalle testimonianze rese all'udienza del 01.06.2023 da e legate all'attrice da rapporti di Testimone_1 Testimone_2
parentela e affinità, entrambe attendibili e particolarmente qualificate, avuto riguardo alla loro conoscenza e frequentazione ultraventennali dei luoghi di causa.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene immobile oggetto di causa per il tempo richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, è emerso che sicuramente dai primi mesi dell'anno 2001, l'odierna attrice ha utilizzato in via esclusiva l'abitazione oggetto della domanda, il teste cugina dell'attrice e assidua Testimone_2
frequentatrice dell'abitazione, ha collegato la circostanza al fatto che lo zio padre Persona_1 dell'attrice, fosse ancora in vita in quanto era deceduto nel mese di settembre dello stesso anno.
I testi hanno riferito che l'abitazione fa parte di un compendio immobiliare, articolato su tre livelli dove ci sono altrettanti appartamenti, precisando che quello dell'attrice si trova al piano terra, al primo piano vi è quello della madre, e al secondo si trova l'appartamento del Controparte_1 fratello inoltre, hanno saputo descrive l'interno dell'abitazione che è risultata CP_2
composta da un ingresso adibito a sgabuzzino dove è posizionata la caldaia e un caminetto, da una cucina-soggiorno, da tre camere da letto, da un bagno e un ripostiglio. Il teste ha precisato Tes_2
che nella camera matrimoniale è presente il bagno.
È risultato dalla prova testimoniale resa dalle testi e che l'attrice Testimone_2 Testimone_1
ha eseguito nel ventennio in esame lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, in particolare ha ristrutturato il bagno della camera matrimoniale, ha sostituito gli arredi e ha imbiancato l'intero appartamento.
Riguardo l'area cortilizia, il teste ha specificato che viene utilizzata anche dal Testimone_2 fratello dell'attrice, in quanto a fianco vi è un locale che quest'ultimo utilizza come CP_2
deposito.
I testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche dell'appartamento in esame
(confini, superficie), che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie esibite, dando così prova di aver avuto una conoscenza diretta dello stesso, nonché le modalità di utilizzo da parte dell'attrice che la ha adibita fin dai primi mesi del 2001 a casa di civile abitazione.
Pag. 5 di 7 Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili descritti da parte dell'attrice e di aver sempre visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato e nei termini sopra descritti, comportandosi come la proprietaria e anche gli stessi testi la hanno sempre ritenuto tale.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Gli assunti attorei sono stati confermati anche dai convenuti e Controparte_1 CP_2
intestatari catastali, regolarmente costituiti in giudizio, che con comparsa di costituzione in adesione datata 14.12.2021, depositata nel fascicolo telematico in data 15.12.2021, hanno aderito alla domanda attorea, confermando l'avvenuta usucapione a favore di “dell'immobile, sito in Parte_1
Ilbono, nella via San Cristoforo n. 1, censito al Catasto al Foglio 22, particella 1751 sub 10 e di ½ del sub 9”, solo formalmente intestato anche ai convenuti (v. comparsa di costituzione in giudizio e verbali di causa).
Infatti, le risultanze processuali hanno messo in evidenza, complessivamente, alla luce della comparsa, come il possesso di parte attrice sia stato esercitato in modo duraturo, pacifico, ininterrotto e per oltre venti anni;
sotto tale profilo va evidenziato, in particolare (e il rilievo è assorbente) come i convenuti, nel costituirsi in giudizio, abbiano domandato l'accoglimento della domanda attorea, con ciò riconoscendo espressamente il suo possesso pacifico ed ininterrotto per il tempo utile per l'usucapione, e, contestualmente, il mancato esercizio da parte loro di qualsivoglia facoltà dominicale sul predetto immobile per analogo periodo di tempo.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda attorea risulta pienamente provata in tutti gli elementi costitutivi, può affermarsi che l'attrice ha maturato, al momento della domanda, l'acquisto a titolo originario, per effetto dell'usucapione ventennale (art. 1158 c.c.), della proprietà dell'immobile oggetto di domanda.
Le spese di lite, attesa la non opposizione di parte convenuta fin dal deposito della comparsa, devono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente peraltro dalle stesse richiesto in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 proprietaria dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Ilbono F. 22 particella
Pag. 6 di 7 1751 subalterno 10 e proprietaria nella misura di 1/2 della porzione immobiliare distinta al catasto fabbricati del Comune di Ilbono F. 22 particella 1751 subalterno 9;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Cagliari-Lanusei, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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