TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. 1419-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Vincenza Agnese - giudice dott. Rosa Grippo - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
[C.F. ] Parte_1 C.F._1 visto il ricorso depositato in data 5.09.2025, con il quale ha chiesto che venga aperta la Parte_1 propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, dal momento che l'istante ha la sua residenza in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di
Milano;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
è stato inoltre chiarito con le integrazioni depositate su richiesta del giudice relatore che Banglafrutta s.n.c. di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile è stata cancellata dal registro delle imprese il 17.2.2009. pagina 1 di 4 C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi avv. , che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità Persona_1 della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
F) è oggetto di specifica attestazione da parte del gestore della crisi la sussistenza del presupposto di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII, considerato il presumibile ammontare dei costi di procedura;
G) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
H) per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett. f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche
I) ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione verrà compiuta decorsi tre anni dall'apertura della procedura;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1 residente a [...],
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
NOMINA
Liquidatore il dr. Stefano Lelli;
-ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al pagina 2 di 4 liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
-dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale;
-dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute;
-dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare pagina 3 di 4 anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, il 13.11.2025
Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Vincenza Agnese - giudice dott. Rosa Grippo - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
[C.F. ] Parte_1 C.F._1 visto il ricorso depositato in data 5.09.2025, con il quale ha chiesto che venga aperta la Parte_1 propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, dal momento che l'istante ha la sua residenza in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di
Milano;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
è stato inoltre chiarito con le integrazioni depositate su richiesta del giudice relatore che Banglafrutta s.n.c. di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile è stata cancellata dal registro delle imprese il 17.2.2009. pagina 1 di 4 C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi avv. , che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità Persona_1 della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
F) è oggetto di specifica attestazione da parte del gestore della crisi la sussistenza del presupposto di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII, considerato il presumibile ammontare dei costi di procedura;
G) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
H) per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett. f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche
I) ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione verrà compiuta decorsi tre anni dall'apertura della procedura;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1 residente a [...],
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
NOMINA
Liquidatore il dr. Stefano Lelli;
-ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al pagina 2 di 4 liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
-dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale;
-dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute;
-dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare pagina 3 di 4 anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, il 13.11.2025
Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
pagina 4 di 4