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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferruzzano - Piazza Gino Marino, 1 89030 Ferruzzano RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5408/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento provvedimento n. 305 del 15 marzo 2024, emesso dal Comune di Ferruzzano, riferito alla Tasi 2019 (€ 117,37), notificato in data 14 ottobre 2024.
Parte ricorrente deduce che il tributo riguarda un immobile in rovina, da almeno venti anni diroccato, privo del tetto di copertura, di infissi e pavimenti, di qualsiasi impianto o allaccio idrico, elettrico o del gas.
Allega relazione tecnica a comprova dello stato dell'immobile, ritenendo che l'immobile rientra nella tipologia di fabbricati che hanno le caratteristiche per essere accatastati come collabenti ed essere, di conseguenza, esentati da IMU e TASI.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Ferruzzano.
All'odierna udienza la Commissione ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Parte ricorrente, nella contumacia dell'intimato Comune, ha idoneamente dimostrato, con il supporto di specifica relazione tecnica, la situazione dell'immobile, che, in effetti, presenta le caratteristiche dei collabenti, con esentabilità dal tributo in contestazione.
Tenuto conto che parte ricorrente non ha comunque provato di avere preventivamente comunicato all'Ente la situazione del fabbricato si ritiene possano essere compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferruzzano - Piazza Gino Marino, 1 89030 Ferruzzano RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5408/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento provvedimento n. 305 del 15 marzo 2024, emesso dal Comune di Ferruzzano, riferito alla Tasi 2019 (€ 117,37), notificato in data 14 ottobre 2024.
Parte ricorrente deduce che il tributo riguarda un immobile in rovina, da almeno venti anni diroccato, privo del tetto di copertura, di infissi e pavimenti, di qualsiasi impianto o allaccio idrico, elettrico o del gas.
Allega relazione tecnica a comprova dello stato dell'immobile, ritenendo che l'immobile rientra nella tipologia di fabbricati che hanno le caratteristiche per essere accatastati come collabenti ed essere, di conseguenza, esentati da IMU e TASI.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Ferruzzano.
All'odierna udienza la Commissione ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Parte ricorrente, nella contumacia dell'intimato Comune, ha idoneamente dimostrato, con il supporto di specifica relazione tecnica, la situazione dell'immobile, che, in effetti, presenta le caratteristiche dei collabenti, con esentabilità dal tributo in contestazione.
Tenuto conto che parte ricorrente non ha comunque provato di avere preventivamente comunicato all'Ente la situazione del fabbricato si ritiene possano essere compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.