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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9687 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3835/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 3 dicembre 2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Sabrina Sala nel cui studio in CORNAREDO (MI), via Silvio Pellico n. 10, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2 il 10/08/1997
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(nato in [...] il [...]) e (nata in [...] CP_2 Controparte_3 il 12/11/2021) in persona del curatore speciale avv. ALESSANDRO CERRATO in proprio ex art. 86
c.p.c.
1 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
22.02.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI PER : “Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza Parte_1 tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 comma terzo, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 21 novembre 2018.” Parte_1 Controparte_4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio con rito civile presso Parte_1 Controparte_1
l' de in data 21.11.2018 (atto iscritto/trascritto nei registri dello stato Controparte_5 CP_6 civile del Comune di MILANO Anno 2021 -N.480 -P.
2-Serie C1). CP_ Dall'unione coniugale sono nati due figli: ( EGITTO il 01.05.2020) e IR ( MILANO il
21.11.2021)
Con ricorso depositato in data 30/01/2024, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione , nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
- di confermare i provvedimenti contenuti nel decreto provvisorio del Tribunale per i
Minorenni di Milano del 18 ottobre 2023, in particolare: l'Affido dei minori all'Ente territorialmente competente, con collocamento degli stessi in una comunità educativa per soli minori e la sospensione degli incontri dei minori con il padre, con eventuale futura ripresa in Spazio Neutro se rispondente all'interesse dei minori e solo previo percorso positivo al SERT e previa valutazione psicodiagnostica;
- di disporre che la madre possa vedere i figli almeno una/due volte a settimana, con le modalità ritenute oggi più opportune, e possa sentirli telefonicamente (anche con videochiamate) almeno una/due volte a settimana;
- di collocare i minori presso la stessa dal momento in cui la signora Pt_1 avrà reperito un'abitazione, e se ritenuto opportuno, anche con un intervento domiciliare;
-di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo alla signora Pt_1 entro il 5 di ogni mese un importo pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee Guida del Tribunale di Milano.
In data 28/06/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori nominato all'udienza del
23 maggio 2024.
2 Con sentenza resa il 13/11/2024 e pubblicata in data 19/11/2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande accessorie alla pronuncia di status formulate dalle parti nonché, decorso il termine di legge, in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e alle domande alla stessa accessorie fissando la data del 07.05.2025.
Alla suddetta udienza il Giudice delegato, sentita parte ricorrente ed il curatore speciale dei minori, confermava le statuizioni vigenti tra le parti;
invitava i Servizi Sociali del Comune di Milano ad elaborare in favore dei minori un progetto dettagliato in ordine al loro collocamento, indicando espressamente la possibilità di un rientro graduale e monitorato presso la madre ovvero la necessità di collocamento etero familiare, specificando in tale ultimo caso le tempistiche di reperimento della risorsa e le prospettive a lungo termine per la relazione madre/figli; assegnava ai Servizi Sociali del
Comune di Milano termine fino al 22.11.2025 per tramettere una dettagliata relazione di aggiornamento e rinviava la causa all'udienza del 3.12.2025.
All'udienza del 3 dicembre 2025, il curatore speciale si associava alle Relazioni dei Servizi Sociali depositate in data 25 e 26 novembre 2025; formulava domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il sig. e chiedeva la conferma degli Controparte_7 interventi in essere per quanto riguarda il Servizio Sociale, precisando che poteva essere utile per quanto riguarda le modalità di visita specificare che il Servizio abbia anche facoltà di sospendere o ampliare gli incontri. Chiedeva, inoltre, quanto al regime di affidamento la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale alla madre.
Il difensore di parte ricorrente rilevava il buon esito degli incontri in spazio neutro dei minori con la madre;
chiedeva delucidazioni in merito alla prosecuzione degli incontri dei minori con la madre e sul collocamento degli stessi ed insisteva per la pronuncia in punto di status divorzile.
Il Giudice delegato, quindi, assegnava al curatore speciale termine di giorni trenta per la notifica del verbale al convenuto contumace, attesa la proposizione della domanda di decadenza, e riservava la causa al collegio per la decisione in punto di status.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 2019/1111 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
La domanda di divorzio
3 La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.
10002/2024 del 13/11/2024 e pubblicata in data 19.11.2024. L'udienza di prima comparizione si è tenuta in data 06/11/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (un anno decorrente dalla udienza di comparizione dei coniugi il 06/11/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità del marito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle restanti domande
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 he hanno contratto matrimonio con rito civile presso l'Ambasciata
[...]
Italiana de in data 21.11.2018 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune CP_6 di Milano Anno 2021 -N.480 -Parte 2- Serie C1)
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 3 dicembre 2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Sabrina Sala nel cui studio in CORNAREDO (MI), via Silvio Pellico n. 10, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2 il 10/08/1997
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(nato in [...] il [...]) e (nata in [...] CP_2 Controparte_3 il 12/11/2021) in persona del curatore speciale avv. ALESSANDRO CERRATO in proprio ex art. 86
c.p.c.
1 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
22.02.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI PER : “Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza Parte_1 tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 comma terzo, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 21 novembre 2018.” Parte_1 Controparte_4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio con rito civile presso Parte_1 Controparte_1
l' de in data 21.11.2018 (atto iscritto/trascritto nei registri dello stato Controparte_5 CP_6 civile del Comune di MILANO Anno 2021 -N.480 -P.
2-Serie C1). CP_ Dall'unione coniugale sono nati due figli: ( EGITTO il 01.05.2020) e IR ( MILANO il
21.11.2021)
Con ricorso depositato in data 30/01/2024, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione , nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
- di confermare i provvedimenti contenuti nel decreto provvisorio del Tribunale per i
Minorenni di Milano del 18 ottobre 2023, in particolare: l'Affido dei minori all'Ente territorialmente competente, con collocamento degli stessi in una comunità educativa per soli minori e la sospensione degli incontri dei minori con il padre, con eventuale futura ripresa in Spazio Neutro se rispondente all'interesse dei minori e solo previo percorso positivo al SERT e previa valutazione psicodiagnostica;
- di disporre che la madre possa vedere i figli almeno una/due volte a settimana, con le modalità ritenute oggi più opportune, e possa sentirli telefonicamente (anche con videochiamate) almeno una/due volte a settimana;
- di collocare i minori presso la stessa dal momento in cui la signora Pt_1 avrà reperito un'abitazione, e se ritenuto opportuno, anche con un intervento domiciliare;
-di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo alla signora Pt_1 entro il 5 di ogni mese un importo pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee Guida del Tribunale di Milano.
In data 28/06/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori nominato all'udienza del
23 maggio 2024.
2 Con sentenza resa il 13/11/2024 e pubblicata in data 19/11/2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande accessorie alla pronuncia di status formulate dalle parti nonché, decorso il termine di legge, in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e alle domande alla stessa accessorie fissando la data del 07.05.2025.
Alla suddetta udienza il Giudice delegato, sentita parte ricorrente ed il curatore speciale dei minori, confermava le statuizioni vigenti tra le parti;
invitava i Servizi Sociali del Comune di Milano ad elaborare in favore dei minori un progetto dettagliato in ordine al loro collocamento, indicando espressamente la possibilità di un rientro graduale e monitorato presso la madre ovvero la necessità di collocamento etero familiare, specificando in tale ultimo caso le tempistiche di reperimento della risorsa e le prospettive a lungo termine per la relazione madre/figli; assegnava ai Servizi Sociali del
Comune di Milano termine fino al 22.11.2025 per tramettere una dettagliata relazione di aggiornamento e rinviava la causa all'udienza del 3.12.2025.
All'udienza del 3 dicembre 2025, il curatore speciale si associava alle Relazioni dei Servizi Sociali depositate in data 25 e 26 novembre 2025; formulava domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il sig. e chiedeva la conferma degli Controparte_7 interventi in essere per quanto riguarda il Servizio Sociale, precisando che poteva essere utile per quanto riguarda le modalità di visita specificare che il Servizio abbia anche facoltà di sospendere o ampliare gli incontri. Chiedeva, inoltre, quanto al regime di affidamento la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale alla madre.
Il difensore di parte ricorrente rilevava il buon esito degli incontri in spazio neutro dei minori con la madre;
chiedeva delucidazioni in merito alla prosecuzione degli incontri dei minori con la madre e sul collocamento degli stessi ed insisteva per la pronuncia in punto di status divorzile.
Il Giudice delegato, quindi, assegnava al curatore speciale termine di giorni trenta per la notifica del verbale al convenuto contumace, attesa la proposizione della domanda di decadenza, e riservava la causa al collegio per la decisione in punto di status.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 2019/1111 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
La domanda di divorzio
3 La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.
10002/2024 del 13/11/2024 e pubblicata in data 19.11.2024. L'udienza di prima comparizione si è tenuta in data 06/11/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (un anno decorrente dalla udienza di comparizione dei coniugi il 06/11/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità del marito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle restanti domande
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 he hanno contratto matrimonio con rito civile presso l'Ambasciata
[...]
Italiana de in data 21.11.2018 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune CP_6 di Milano Anno 2021 -N.480 -Parte 2- Serie C1)
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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