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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12828 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 24435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI NI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Tiepolo Parte_1
21, presso lo studio dell'avv. ANrita Manna che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. c., in unione congiunta e disgiunta, dalla dott.ssa , dalla dott.ssa Valentina Bendia e dal dott. Guido Mocini, CP_2 elettivamente domiciliati ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 c.p.c. in Roma, presso la Direzione Generale per il Personale Civile, Viale dell'Università 4
RESISTENTE
, elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_3
1 Caccini n. 1, presso lo studio degli avv.ti Serena Cianciullo, Domenico Dodaro
e AN MA OL che la rappresentano e difendono per procura allegata alla memoria difensiva
CONTROINTERESSATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 e ritualmente notificato Parte_1
dirigente di seconda fascia presso il
[...] Controparte_1 inquadrato nei ruoli del personale civile con immissione in servizio a decorrere dal 20.05.1987 e nomina nella qualifica dirigenziale a decorrere dall'01.02.2008, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione datrice di lavoro chiedendo al
Tribunale, “accertato e dichiarato che per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa che è illegittimo l'inserimento nella graduatoria dalla Dott.ssa Controparte_3 nella graduatoria approvata con decreto ministeriale REG2023
[...] C.F._1
0065565 06-10-2023; accertato e dichiarato che per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa che è inoltre illegittima l'assegnazione, nella predetta graduatoria approvata con decreto ministeriale M_D AO582CC REG2023 0065565 06-10-2023, della posizione
n. 17 alla dott.ssa ” di voler “previa disapplicazione della Controparte_3 graduatoria approvata con decreto ministeriale M_D REG2023 0065565 06- C.F._2
10-2023, limitatamente alla posizione assegnata alla Dott.ssa e previo Controparte_3 scorrimento delle posizioni a questa successive riconoscere - in via principale il diritto del
Ricorrente al collocamento nella posizione n. 19 della predetta graduatoria;
per gli effetti, attribuire all'Ing. la maggiorazione di retribuzione per come misurata ai Parte_1 sensi dell'art. 22 del CCNI nonché ai benefici premianti di Controparte_1 attribuzione incarichi e di carriera di cui alla clausola n. 3 del Sistema di Misurazione e
Valutazione di Performance, per come approvato con DM n. 229/2017; - in via subordinata, riconoscere il diritto del Ricorrente al risarcimento del danno nella misura
2 corrispondente alla maggiorazione di retribuzione cui avrebbe avuto diritto in conseguenza dell'utile collocamento in graduatoria, determinata a norma dell'art. 22 CCNI
[...]
; consequenzialmente, condannare il a corrispondere CP_1 Controparte_1 all'Ing. il risarcimento del danno nella misura di cui maggiorazione di retribuzione Pt_1 cui avrebbe avuto diritto a norma dell'art. 22 del CCNI;
- inoltre, Controparte_1 riconoscere il diritto del Ricorrente ai benefici premianti di attribuzione incarichi e di carriera di cui alla clausola n. 3 del Sistema di Misurazione e Valutazione di Performance, per come approvato con DM n. 229/2017. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, 15% rimborso spese generali ex art. 2 L.P., Cap e IV”.
Deduceva in particolare il ricorrente di essere stato escluso, con Decreto
Dirigenziale n. 65565 del 6.10.2023, dalla posizione utile nella graduatoria di merito ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in virtù della norma di cui all'art. 22 punto n. 4 cpv. 2^ del CCNL integrativo del Controparte_1
che, effettuato l'accesso agli atti con riguardo, in particolar modo, alla
[...]
17^ in graduatoria, , trasferita nei ruoli del Controparte_3 [...]
a decorrere dal'1.6.2022, aveva contestato all'Amministrazione la CP_1 valutazione della sua immissione in ruolo dal 18.3.2006, richiedendo l'aggiornamento del ruoli dei dirigenti;
che il aveva precisato come CP_1
l'immissione in ruolo della Dirigente Dott.ssa già dirigente Controparte_3 penitenziario a decorrere dal 18.03.2006, fosse avvenuta in base alla norma di cui all'art. 2 del DPR n.108/2004; che con pec del 29.01.2024 aveva rinnovato al la richiesta di rettifica in autotutela della valorizzazione Controparte_1
- nei decreti di approvazione del ruolo dei dirigenti e della graduatoria di merito della valutazione di performance individuale – dell'anzianità di servizio della
Dott.ssa maturata presso l'amministrazione di provenienza, Controparte_3 contestualmente richiedendo ulteriore accesso agli atti relativamente ai titoli in
3 via di ipotesi legittimanti l'immissione nei ruoli del della Controparte_1 stessa e il suo posizionamento nella graduatoria di merito della valutazione di performance individuale con anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza;
che il non aveva dato seguito a tale ulteriore richiesta;
CP_1 che la Dott.ssa , già dirigente penitenziario, aveva partecipato a Controparte_3 procedura di mobilità volontaria ex art. 19 co. 5 bis D.L.vo n. 165/2001 indetta dal per l'assunzione di incarico dirigenziale e, risultata Controparte_1 vincitrice nell'ambito 1 “trattamento di pensione del personale militare”, era stata trasferita ex art. 30 D.L.vo n. 165/2001 presso lo stesso Controparte_1 con Decreto Dirigenziale del 01.06.2022
[...] C.F._3
REG20220037348 01-06-2022 a decorrere dal 01.06.2022; che nel processo valutativo per l'anno 2022 aveva assunto posizione precedente a quella di esso ricorrente in ragione della maggiore anzianità di servizio;
che tuttavia tale valutazione doveva ritenersi illegittima, stante la provenienza della CP_3
da un'amministrazione sottratta alla privatizzazione del pubblico
[...] impiego che le avrebbe dovuto consentire di accedere a mobilità per assunzione di incarico di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19 co. 6 D.L.vo n. 165/2001
e non ai sensi dell'art. 19 co. 5 bis, come invece avvenuto;
che nei casi di mobilità del dirigente, l'anzianità di servizio rileva ai fini del trattamento giuridico e non di quello economico e che pertanto non sarebbe potuta essere considerata l'anzianità di servizio della presso Controparte_3
l'amministrazione di provenienza ai fini della procedura per cui è giudizio;
che il
CCNL Integrativo del per il personale civile Dirigente di Controparte_1 seconda fascia dell'area funzioni centrali, stabilisce, all'art. 6, che la maggiorazione della retribuzione di risultato spetta, in base al sistema di valutazione in vigore, al 40% (con arrotondamento in eccesso) dei dirigenti che,
4 nell'anno di riferimento, sia stato titolare di incarico dirigenziale per l'intero anno solare, condizione questa non sussistente in capo alla , Controparte_3 immessa nei ruoli del dll'1.6.2022; che l'esclusione di Controparte_1 esso ricorrente dalla graduatoria per cui è causa era causativa di danno non solo di natura economica – con riguardo alla maggiorazione di retribuzione – ma anche di natura professionale, condizionando il “futuro percorso di carriera” dacché incidente “sui criteri di assegnazione di incarichi e di gestione risorse e dunque sull'accrescimento e miglioramento professionale ed economico così come disposto dalla clausola n. 3 del Sistema di Misurazione e Valutazione di
Performance approvato con DM n. 229/2017”.
Si costituiva in giudizio il il quale deduceva: che la Controparte_1
proveniva dal ruolo dirigenziale privatistico e che Controparte_3 legittimamente aveva partecipato alla procedura di mobilità; che, per l'effetto, era transitata nel ruolo dei dirigenti del , con anzianità di Controparte_1 servizio decorrente dal 18 marzo 2006, data del suo inquadramento nel ruolo dei dirigenti penitenziari, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.L gs 15 febbraio
2006, n. 63 (come risultante dall'estratto del foglio matricolare rilasciato dal
); che le norme della contrattazione integrativa da Controparte_4 applicare erano quelle citate nel D.D. n. 65565 di approvazione della graduatoria di merito (e, in particolare l'art. 2 del CCNI Dirigenti sottoscritto il
26.7. 2023) e non anche l'art. 22 del CCNI per il triennio Controparte_1
2021 2023 che non si applica ai Dirigenti (quanto piuttosto, essendo relativo alle Aree Funzionali, solo ai Funzionari); che pertanto legittimamente era stata considerata la maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale della stessa maturata nel contesto organizzativo della pubblica amministrazione - e quindi l'intero anno solare, in sommatoria con il periodo presso il Dap - considerate le
5 esperienze impiegatizie pregresse (maturate cioè in altri ambiti organizzativi, come quella in seno al Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria - DAP).
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Altresì si costituiva in giudizio e, a sua volta dedotta - Controparte_3 con argomenti in parte sovrapponibili a quelli spesi dalla difesa del - CP_1 la legittimità del (suo) transito nel ruolo dei dirigenti del Controparte_1 con anzianità di servizio decorrente dal 18.3.2006 – stante l'assenza di alcuna limitazione dell'istituto della mobilità volontaria nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni con rapporti di lavoro pubblicistico – resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione con autorizzazione al deposito di note: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ritiene di essere stato leso nel proprio diritto all'utile inserimento in graduatoria di merito ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in virtù della norma di cui all'art. 22 punto n. 4 cpv. 2^ del CCNL integrativo del dalla circostanza che la Controparte_1 Controparte_3 non sarebbe dovuta essere immessa ab origine nel ruolo dei dirigenti del
- in quanto dirigente proveniente dal Ministero della Giustizia CP_1
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) - e dal fatto che illegittimamente (e comunque erroneamente) l'Amministrazione avrebbe considerato, ai fini della formazione della graduatoria, gli anni di anzianità dalla stessa maturati in qualità di dirigente dall'anno 2006.
6 Il ragionamento del ricorrente parte dal presupposto che la Controparte_3 avrebbe dovuto avere accesso alla mobilità per assunzione di incarico di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19 co. 6 Dlvo 165/2001 e non, invece, come avvenuto, ai sensi dell'art. 19 co. 5bis del dlvo medesimo: tanto perché
l'art. 1 co. 2 del TU in parola, definisce quali devono intendersi per
“amministrazioni pubbliche” ai fini di “delineare l'ambito di applicazione della disciplina di privatizzazione del pubblico impiego che segue nelle successive norma del medesimo Dlvo 165” e dal momento che l'art. 3 indica espressamente gli Enti sottratti alla privatizzazione, specificando, il comma 1 ter, che “il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento”.
L'immissione della nel ruolo dei dirigenti del Controparte_3 Controparte_1
- a seguito di procedura di mobilità alla quale il ricorrente assume che la
[...] stessa “non avrebbe potuto concorrere” - è dunque, nella tesi del il Pt_1 presupposto sul quale si fonda la successiva valutazione, da parte dell'Amministrazione convenuta, dei requisiti della lavoratrice per accedere (e, nella specie, risultare utilmente collocata in graduatoria) all'attribuzione della retribuzione di risultato di cui al decreto Dirigenziale n. 65565 del 6.10.2023
(anzianità e titolarità per l'intero anno solare dell'incarico dirigenziale).
E, tuttavia, il ricorrente non chiede affatto, con il ricorso, la disapplicazione della procedura di mobilità, come detto necessario antecedente logico del successivo apprezzamento dei presupposti per la validità del collocamento in graduatoria della nella valutazione di performance relativa Controparte_3 all'anno 2022.
Invero il ricorrente si limita a chiedere la declaratoria di illegittimità dell'inserimento nella graduatoria della e dell'attribuzione alla Controparte_3
7 medesima della posizione 17; “previa disapplicazione della graduatoria”, chiede accertarsi il suo diritto al collocamento nella posizione 19 della predetta e, per l'effetto, alla maggiorazione di retribuzione ai sensi dell'art. 22 CCNI
[...] ed ai benefici premianti connessi (clausola 3 del Sistema di CP_1
Misurazione e Valutazione di Performance, DM n. 229/2017): in via subordinata chiede riconoscersi il suo diritto al risarcimento del danno “nella misura di cui alla maggiorazione di retribuzione cui avrebbe avuto diritto”.
Benché nel ricorso affermi di “contestare” la detta procedura di mobilità, non chiede, poi, di accertarne la nullità e/o l'inefficacia, quale fatto costitutivo dell'illegittimità dell'atto finale, ai fini della sua disapplicazione, (presupposto, invece, affatto necessario – in una con la disapplicazione di tutti degli atti conseguenti – per giungere a valutare la dedotta illegittimità della graduatoria formatasi su presupposti asseritamente errati).
In ordine alla procedura di mobilità asseritamente “viziata”, del resto, non si premura neppure di esaminare (ancor prima che impugnare) il relativo bando, a ben vedere prodotto solo dalla difesa del che ha - incontestatamente - CP_1 dedotto l'avvenuta partecipazione della TI AT alla procedura nel rispetto di tutti i requisiti e presupposti contemplati nel medesimo.
Tanto è sufficiente per ritenere il ricorso non meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere assorbiti tutti i motivi di doglianza relativi alla valutazione dell'anzianità della nella qualifica di Dirigente con decorrenza Controparte_3 dal 2006 nonché quelli inerenti la assimilabilità del servizio prestato presso diversa amministrazione ai fini del computo dell'anno solare per la collocazione in graduatoria: tutte circostanze che, a ben vedere, presuppongono l'accertamento del vizio della procedura di mobilità.
Trattasi, in ogni caso, di argomenti che il Tribunale ha ragione di ritenere non
8 fondati.
E invero, la generalità delle disposizioni del decreto legislativo n. 151/2001 riguarda indistintamente tutti i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, incluso fra questi ultimi anche il personale che conserva la disciplina di diritto pubblico (c.d. impiego pubblico non contrattualizzato): come osservato dal
Consiglio di Stato (cfr., per tutte, sent. n. 5036/2013) “L'art. 1, comma 2, contiene un elenco (forse inutilmente minuzioso e probabilmente integrabile in via interpretativa) delle
“pubbliche amministrazioni” a cominciare da “tutte le amministrazioni dello Stato”; e non vi
è dubbio che in questa ampia e generica formulazione rientrino anche le carriere speciali non privatizzate. Tanto è vero che l'art. 3 dello stesso decreto legislativo individua, all'interno della generica formulazione delle “amministrazioni dello Stato, quelle che “in deroga” sono sottratte alla privatizzazione.
consente di affermare che le norme sulla mobilità – fatto salvo il potere Pt_2 valutativo da esercitare caso per caso da parte dell'Amministrazione, tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici e delle peculiari funzioni del personale di tali carriere - si applichino anche al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (ossia quello non privatizzato) siccome rientrante nella previsione dell'art. 1, comma 2, di quest'ultimo decreto, e che l'art. 30, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 - che prevede la possibilità di trasferimento del pubblico dipendente anche tra amministrazioni diverse - sia norma di carattere generale applicabile anche al personale di quelle amministrazioni che, nei rapporti con il personale, hanno conservato (quale “fonte”) la disciplina di diritto pubblico contenuta nei rispettivi ordinamenti.
Pur volendo considerare autonomamente valutabili gli argomenti spesi dalla difesa del ricorrente in relazione all'anzianità di servizio utile e alla permanenza nell'incarico dirigenziale per un anno solare precedente (asseritamente non
9 posseduti dalla ), anche gli stessi, a parere del Tribunale, non Controparte_3 sono fondati.
Trattasi, nel caso concreto, di fattispecie riconducibile alla mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. La norma in questione prevede che “
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma
1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza…”.
Giova richiamare qui i principi espressi - e condivisi dal Tribunale - dalla Corte
d'Appello di Roma con la sentenza n. 2427/2020 emessa all'esito di un giudizio con profili di analogia - in tema di mobilità - con quello odierno “Nell'art. 1 della
L. n. 147 del 2013 è testuale il richiamo all'obbligo del preventivo esperimento delle
"procedure di mobilità previste dalla legge". E la "legge" che prevede tali procedure è rappresentata, appunto, dall'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001. “…Il co. 2 bis dell'art. 30
D.Lgs. n. 165 del 2001 cit. prevede testualmente ed espressamente il diritto del dipendente - che partecipa alle procedure di mobilità per la copertura di posti vacanti, quale sistema preferenziale rispetto al pubblico concorso - a conservare l'inquadramento nell'area funzionale
e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza. Peraltro, la previsione di questo diritto è il logico corollario dell'esatta natura giuridica della fattispecie, che il legislatore qualifica in termini di "trasferimento" del rapporto di impiego, ossia - in termini civilistici - di cessione del contratto di lavoro (Cass. sez. un. ord.
n. 19251/2010; più di recente Cass. sez. un., 17/12/2018, n. 32624, secondo cui la
10 procedura di mobilità volontaria integra "una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto"), per la quale sono necessarie tre manifestazioni di volontà (contratto c.d. trilaterale). Ed infatti, nel pubblico impiego, oltre alla domanda di partecipazione del dipendente, è previsto l'assenso dell'amministrazione di provenienza (art. 30, co. 1, D.Lgs. n. 165 del 2001 cit.) ed infine la stipula del contratto di lavoro con l'amministrazione di destinazione. Quest'ultimo non è un nuovo contratto di lavoro, bensì soltanto lo strumento giuridico finale di una fattispecie a formazione progressiva, i cui atti preparatori sono la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria e l'assenso dell'amministrazione di provenienza. Dunque la stipula del contratto di lavoro fra il dipendente e la nuova amministrazione di destinazione è solo l'atto finale della medesima fattispecie, volto soltanto a produrre l'effetto giuridico finale del "trasferimento" del rapporto di lavoro da un datore di lavoro all'altro, ossia la cessione del contratto di lavoro originario dal cedente (amministrazione di provenienza) al cessionario
(amministrazione di destinazione). Ne consegue che il rapporto di lavoro resta necessariamente immutato nei suoi tratti oggettivi (anzianità, carriera, trattamento retributivo e inquadramento), salvi gli adattamenti all'eventuale diverso ccnl applicabile presso
l'amministrazione di destinazione, in ipotesi appartenente ad un comparto diverso da quello cui apparteneva l'amministrazione di provenienza. Posto che il rapporto di lavoro resta immutato, il dipendente ha allora diritto a conservare inquadramento e trattamento economico goduti presso l'amministrazione di provenienza (salvi gli adattamenti di cui sopra). Pertanto,
l'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001 cit., sotto questo aspetto, non è che la naturale conseguenza giuridica della perdurante unicità del rapporto di impiego (v. Cass. ord. 09/08/2016, n.
16846 : "In tema di mobilità di personale da un'amministrazione all'altra, il passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica
e del trattamento economico del dipendente”).
11 Sulla scorta di tali principi, legittimamente, pertanto, l'Amministrazione convenuta ha considerato l'anzianità di servizio con qualifica di dirigente della dal 18.3.2006; in applicazione dei medesimi, poi, non può che Controparte_3 ritenersi sussistente - in capo alla odierna controinteressata al tempo della indizione della procedura per cui è giudizio - il requisito della titolarità di incarico dirigenziale per l'intero anno solare, stante, peraltro, il servizio dalla stessa prestato in ambito Difesa presso la Direzione Generale della Previdenza militare e della leva (PREVMIL) ai sensi dell'art. 19, comma 5bis, Dlgs
165/2001, sulla scorta dei decreti del marzo 2017 e del marzo 2020 (cfr. all.ti 3
e 4 fascicolo convenuto). CP_1
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso, infondato, deve essere respinto, restando assorbite nella infondatezza della domanda principale, quella risarcitoria e quella volta all'ottenimento dei benefici premianti, spese dal ricorrente in via subordinata.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €
3.000,00 per compensi nei confronti del convenuto in € CP_1
2.000,00 per compensi nei confronti della , oltre, per Controparte_3 entrambi spese generali e accessori come per legge.
Roma, 12.12.2025 Il Giudice
SI NI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI NI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Tiepolo Parte_1
21, presso lo studio dell'avv. ANrita Manna che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. c., in unione congiunta e disgiunta, dalla dott.ssa , dalla dott.ssa Valentina Bendia e dal dott. Guido Mocini, CP_2 elettivamente domiciliati ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 c.p.c. in Roma, presso la Direzione Generale per il Personale Civile, Viale dell'Università 4
RESISTENTE
, elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_3
1 Caccini n. 1, presso lo studio degli avv.ti Serena Cianciullo, Domenico Dodaro
e AN MA OL che la rappresentano e difendono per procura allegata alla memoria difensiva
CONTROINTERESSATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 e ritualmente notificato Parte_1
dirigente di seconda fascia presso il
[...] Controparte_1 inquadrato nei ruoli del personale civile con immissione in servizio a decorrere dal 20.05.1987 e nomina nella qualifica dirigenziale a decorrere dall'01.02.2008, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione datrice di lavoro chiedendo al
Tribunale, “accertato e dichiarato che per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa che è illegittimo l'inserimento nella graduatoria dalla Dott.ssa Controparte_3 nella graduatoria approvata con decreto ministeriale REG2023
[...] C.F._1
0065565 06-10-2023; accertato e dichiarato che per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa che è inoltre illegittima l'assegnazione, nella predetta graduatoria approvata con decreto ministeriale M_D AO582CC REG2023 0065565 06-10-2023, della posizione
n. 17 alla dott.ssa ” di voler “previa disapplicazione della Controparte_3 graduatoria approvata con decreto ministeriale M_D REG2023 0065565 06- C.F._2
10-2023, limitatamente alla posizione assegnata alla Dott.ssa e previo Controparte_3 scorrimento delle posizioni a questa successive riconoscere - in via principale il diritto del
Ricorrente al collocamento nella posizione n. 19 della predetta graduatoria;
per gli effetti, attribuire all'Ing. la maggiorazione di retribuzione per come misurata ai Parte_1 sensi dell'art. 22 del CCNI nonché ai benefici premianti di Controparte_1 attribuzione incarichi e di carriera di cui alla clausola n. 3 del Sistema di Misurazione e
Valutazione di Performance, per come approvato con DM n. 229/2017; - in via subordinata, riconoscere il diritto del Ricorrente al risarcimento del danno nella misura
2 corrispondente alla maggiorazione di retribuzione cui avrebbe avuto diritto in conseguenza dell'utile collocamento in graduatoria, determinata a norma dell'art. 22 CCNI
[...]
; consequenzialmente, condannare il a corrispondere CP_1 Controparte_1 all'Ing. il risarcimento del danno nella misura di cui maggiorazione di retribuzione Pt_1 cui avrebbe avuto diritto a norma dell'art. 22 del CCNI;
- inoltre, Controparte_1 riconoscere il diritto del Ricorrente ai benefici premianti di attribuzione incarichi e di carriera di cui alla clausola n. 3 del Sistema di Misurazione e Valutazione di Performance, per come approvato con DM n. 229/2017. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, 15% rimborso spese generali ex art. 2 L.P., Cap e IV”.
Deduceva in particolare il ricorrente di essere stato escluso, con Decreto
Dirigenziale n. 65565 del 6.10.2023, dalla posizione utile nella graduatoria di merito ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in virtù della norma di cui all'art. 22 punto n. 4 cpv. 2^ del CCNL integrativo del Controparte_1
che, effettuato l'accesso agli atti con riguardo, in particolar modo, alla
[...]
17^ in graduatoria, , trasferita nei ruoli del Controparte_3 [...]
a decorrere dal'1.6.2022, aveva contestato all'Amministrazione la CP_1 valutazione della sua immissione in ruolo dal 18.3.2006, richiedendo l'aggiornamento del ruoli dei dirigenti;
che il aveva precisato come CP_1
l'immissione in ruolo della Dirigente Dott.ssa già dirigente Controparte_3 penitenziario a decorrere dal 18.03.2006, fosse avvenuta in base alla norma di cui all'art. 2 del DPR n.108/2004; che con pec del 29.01.2024 aveva rinnovato al la richiesta di rettifica in autotutela della valorizzazione Controparte_1
- nei decreti di approvazione del ruolo dei dirigenti e della graduatoria di merito della valutazione di performance individuale – dell'anzianità di servizio della
Dott.ssa maturata presso l'amministrazione di provenienza, Controparte_3 contestualmente richiedendo ulteriore accesso agli atti relativamente ai titoli in
3 via di ipotesi legittimanti l'immissione nei ruoli del della Controparte_1 stessa e il suo posizionamento nella graduatoria di merito della valutazione di performance individuale con anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza;
che il non aveva dato seguito a tale ulteriore richiesta;
CP_1 che la Dott.ssa , già dirigente penitenziario, aveva partecipato a Controparte_3 procedura di mobilità volontaria ex art. 19 co. 5 bis D.L.vo n. 165/2001 indetta dal per l'assunzione di incarico dirigenziale e, risultata Controparte_1 vincitrice nell'ambito 1 “trattamento di pensione del personale militare”, era stata trasferita ex art. 30 D.L.vo n. 165/2001 presso lo stesso Controparte_1 con Decreto Dirigenziale del 01.06.2022
[...] C.F._3
REG20220037348 01-06-2022 a decorrere dal 01.06.2022; che nel processo valutativo per l'anno 2022 aveva assunto posizione precedente a quella di esso ricorrente in ragione della maggiore anzianità di servizio;
che tuttavia tale valutazione doveva ritenersi illegittima, stante la provenienza della CP_3
da un'amministrazione sottratta alla privatizzazione del pubblico
[...] impiego che le avrebbe dovuto consentire di accedere a mobilità per assunzione di incarico di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19 co. 6 D.L.vo n. 165/2001
e non ai sensi dell'art. 19 co. 5 bis, come invece avvenuto;
che nei casi di mobilità del dirigente, l'anzianità di servizio rileva ai fini del trattamento giuridico e non di quello economico e che pertanto non sarebbe potuta essere considerata l'anzianità di servizio della presso Controparte_3
l'amministrazione di provenienza ai fini della procedura per cui è giudizio;
che il
CCNL Integrativo del per il personale civile Dirigente di Controparte_1 seconda fascia dell'area funzioni centrali, stabilisce, all'art. 6, che la maggiorazione della retribuzione di risultato spetta, in base al sistema di valutazione in vigore, al 40% (con arrotondamento in eccesso) dei dirigenti che,
4 nell'anno di riferimento, sia stato titolare di incarico dirigenziale per l'intero anno solare, condizione questa non sussistente in capo alla , Controparte_3 immessa nei ruoli del dll'1.6.2022; che l'esclusione di Controparte_1 esso ricorrente dalla graduatoria per cui è causa era causativa di danno non solo di natura economica – con riguardo alla maggiorazione di retribuzione – ma anche di natura professionale, condizionando il “futuro percorso di carriera” dacché incidente “sui criteri di assegnazione di incarichi e di gestione risorse e dunque sull'accrescimento e miglioramento professionale ed economico così come disposto dalla clausola n. 3 del Sistema di Misurazione e Valutazione di
Performance approvato con DM n. 229/2017”.
Si costituiva in giudizio il il quale deduceva: che la Controparte_1
proveniva dal ruolo dirigenziale privatistico e che Controparte_3 legittimamente aveva partecipato alla procedura di mobilità; che, per l'effetto, era transitata nel ruolo dei dirigenti del , con anzianità di Controparte_1 servizio decorrente dal 18 marzo 2006, data del suo inquadramento nel ruolo dei dirigenti penitenziari, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.L gs 15 febbraio
2006, n. 63 (come risultante dall'estratto del foglio matricolare rilasciato dal
); che le norme della contrattazione integrativa da Controparte_4 applicare erano quelle citate nel D.D. n. 65565 di approvazione della graduatoria di merito (e, in particolare l'art. 2 del CCNI Dirigenti sottoscritto il
26.7. 2023) e non anche l'art. 22 del CCNI per il triennio Controparte_1
2021 2023 che non si applica ai Dirigenti (quanto piuttosto, essendo relativo alle Aree Funzionali, solo ai Funzionari); che pertanto legittimamente era stata considerata la maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale della stessa maturata nel contesto organizzativo della pubblica amministrazione - e quindi l'intero anno solare, in sommatoria con il periodo presso il Dap - considerate le
5 esperienze impiegatizie pregresse (maturate cioè in altri ambiti organizzativi, come quella in seno al Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria - DAP).
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Altresì si costituiva in giudizio e, a sua volta dedotta - Controparte_3 con argomenti in parte sovrapponibili a quelli spesi dalla difesa del - CP_1 la legittimità del (suo) transito nel ruolo dei dirigenti del Controparte_1 con anzianità di servizio decorrente dal 18.3.2006 – stante l'assenza di alcuna limitazione dell'istituto della mobilità volontaria nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni con rapporti di lavoro pubblicistico – resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione con autorizzazione al deposito di note: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ritiene di essere stato leso nel proprio diritto all'utile inserimento in graduatoria di merito ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in virtù della norma di cui all'art. 22 punto n. 4 cpv. 2^ del CCNL integrativo del dalla circostanza che la Controparte_1 Controparte_3 non sarebbe dovuta essere immessa ab origine nel ruolo dei dirigenti del
- in quanto dirigente proveniente dal Ministero della Giustizia CP_1
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) - e dal fatto che illegittimamente (e comunque erroneamente) l'Amministrazione avrebbe considerato, ai fini della formazione della graduatoria, gli anni di anzianità dalla stessa maturati in qualità di dirigente dall'anno 2006.
6 Il ragionamento del ricorrente parte dal presupposto che la Controparte_3 avrebbe dovuto avere accesso alla mobilità per assunzione di incarico di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19 co. 6 Dlvo 165/2001 e non, invece, come avvenuto, ai sensi dell'art. 19 co. 5bis del dlvo medesimo: tanto perché
l'art. 1 co. 2 del TU in parola, definisce quali devono intendersi per
“amministrazioni pubbliche” ai fini di “delineare l'ambito di applicazione della disciplina di privatizzazione del pubblico impiego che segue nelle successive norma del medesimo Dlvo 165” e dal momento che l'art. 3 indica espressamente gli Enti sottratti alla privatizzazione, specificando, il comma 1 ter, che “il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento”.
L'immissione della nel ruolo dei dirigenti del Controparte_3 Controparte_1
- a seguito di procedura di mobilità alla quale il ricorrente assume che la
[...] stessa “non avrebbe potuto concorrere” - è dunque, nella tesi del il Pt_1 presupposto sul quale si fonda la successiva valutazione, da parte dell'Amministrazione convenuta, dei requisiti della lavoratrice per accedere (e, nella specie, risultare utilmente collocata in graduatoria) all'attribuzione della retribuzione di risultato di cui al decreto Dirigenziale n. 65565 del 6.10.2023
(anzianità e titolarità per l'intero anno solare dell'incarico dirigenziale).
E, tuttavia, il ricorrente non chiede affatto, con il ricorso, la disapplicazione della procedura di mobilità, come detto necessario antecedente logico del successivo apprezzamento dei presupposti per la validità del collocamento in graduatoria della nella valutazione di performance relativa Controparte_3 all'anno 2022.
Invero il ricorrente si limita a chiedere la declaratoria di illegittimità dell'inserimento nella graduatoria della e dell'attribuzione alla Controparte_3
7 medesima della posizione 17; “previa disapplicazione della graduatoria”, chiede accertarsi il suo diritto al collocamento nella posizione 19 della predetta e, per l'effetto, alla maggiorazione di retribuzione ai sensi dell'art. 22 CCNI
[...] ed ai benefici premianti connessi (clausola 3 del Sistema di CP_1
Misurazione e Valutazione di Performance, DM n. 229/2017): in via subordinata chiede riconoscersi il suo diritto al risarcimento del danno “nella misura di cui alla maggiorazione di retribuzione cui avrebbe avuto diritto”.
Benché nel ricorso affermi di “contestare” la detta procedura di mobilità, non chiede, poi, di accertarne la nullità e/o l'inefficacia, quale fatto costitutivo dell'illegittimità dell'atto finale, ai fini della sua disapplicazione, (presupposto, invece, affatto necessario – in una con la disapplicazione di tutti degli atti conseguenti – per giungere a valutare la dedotta illegittimità della graduatoria formatasi su presupposti asseritamente errati).
In ordine alla procedura di mobilità asseritamente “viziata”, del resto, non si premura neppure di esaminare (ancor prima che impugnare) il relativo bando, a ben vedere prodotto solo dalla difesa del che ha - incontestatamente - CP_1 dedotto l'avvenuta partecipazione della TI AT alla procedura nel rispetto di tutti i requisiti e presupposti contemplati nel medesimo.
Tanto è sufficiente per ritenere il ricorso non meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere assorbiti tutti i motivi di doglianza relativi alla valutazione dell'anzianità della nella qualifica di Dirigente con decorrenza Controparte_3 dal 2006 nonché quelli inerenti la assimilabilità del servizio prestato presso diversa amministrazione ai fini del computo dell'anno solare per la collocazione in graduatoria: tutte circostanze che, a ben vedere, presuppongono l'accertamento del vizio della procedura di mobilità.
Trattasi, in ogni caso, di argomenti che il Tribunale ha ragione di ritenere non
8 fondati.
E invero, la generalità delle disposizioni del decreto legislativo n. 151/2001 riguarda indistintamente tutti i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, incluso fra questi ultimi anche il personale che conserva la disciplina di diritto pubblico (c.d. impiego pubblico non contrattualizzato): come osservato dal
Consiglio di Stato (cfr., per tutte, sent. n. 5036/2013) “L'art. 1, comma 2, contiene un elenco (forse inutilmente minuzioso e probabilmente integrabile in via interpretativa) delle
“pubbliche amministrazioni” a cominciare da “tutte le amministrazioni dello Stato”; e non vi
è dubbio che in questa ampia e generica formulazione rientrino anche le carriere speciali non privatizzate. Tanto è vero che l'art. 3 dello stesso decreto legislativo individua, all'interno della generica formulazione delle “amministrazioni dello Stato, quelle che “in deroga” sono sottratte alla privatizzazione.
consente di affermare che le norme sulla mobilità – fatto salvo il potere Pt_2 valutativo da esercitare caso per caso da parte dell'Amministrazione, tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici e delle peculiari funzioni del personale di tali carriere - si applichino anche al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (ossia quello non privatizzato) siccome rientrante nella previsione dell'art. 1, comma 2, di quest'ultimo decreto, e che l'art. 30, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 - che prevede la possibilità di trasferimento del pubblico dipendente anche tra amministrazioni diverse - sia norma di carattere generale applicabile anche al personale di quelle amministrazioni che, nei rapporti con il personale, hanno conservato (quale “fonte”) la disciplina di diritto pubblico contenuta nei rispettivi ordinamenti.
Pur volendo considerare autonomamente valutabili gli argomenti spesi dalla difesa del ricorrente in relazione all'anzianità di servizio utile e alla permanenza nell'incarico dirigenziale per un anno solare precedente (asseritamente non
9 posseduti dalla ), anche gli stessi, a parere del Tribunale, non Controparte_3 sono fondati.
Trattasi, nel caso concreto, di fattispecie riconducibile alla mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. La norma in questione prevede che “
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma
1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza…”.
Giova richiamare qui i principi espressi - e condivisi dal Tribunale - dalla Corte
d'Appello di Roma con la sentenza n. 2427/2020 emessa all'esito di un giudizio con profili di analogia - in tema di mobilità - con quello odierno “Nell'art. 1 della
L. n. 147 del 2013 è testuale il richiamo all'obbligo del preventivo esperimento delle
"procedure di mobilità previste dalla legge". E la "legge" che prevede tali procedure è rappresentata, appunto, dall'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001. “…Il co. 2 bis dell'art. 30
D.Lgs. n. 165 del 2001 cit. prevede testualmente ed espressamente il diritto del dipendente - che partecipa alle procedure di mobilità per la copertura di posti vacanti, quale sistema preferenziale rispetto al pubblico concorso - a conservare l'inquadramento nell'area funzionale
e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza. Peraltro, la previsione di questo diritto è il logico corollario dell'esatta natura giuridica della fattispecie, che il legislatore qualifica in termini di "trasferimento" del rapporto di impiego, ossia - in termini civilistici - di cessione del contratto di lavoro (Cass. sez. un. ord.
n. 19251/2010; più di recente Cass. sez. un., 17/12/2018, n. 32624, secondo cui la
10 procedura di mobilità volontaria integra "una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto"), per la quale sono necessarie tre manifestazioni di volontà (contratto c.d. trilaterale). Ed infatti, nel pubblico impiego, oltre alla domanda di partecipazione del dipendente, è previsto l'assenso dell'amministrazione di provenienza (art. 30, co. 1, D.Lgs. n. 165 del 2001 cit.) ed infine la stipula del contratto di lavoro con l'amministrazione di destinazione. Quest'ultimo non è un nuovo contratto di lavoro, bensì soltanto lo strumento giuridico finale di una fattispecie a formazione progressiva, i cui atti preparatori sono la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria e l'assenso dell'amministrazione di provenienza. Dunque la stipula del contratto di lavoro fra il dipendente e la nuova amministrazione di destinazione è solo l'atto finale della medesima fattispecie, volto soltanto a produrre l'effetto giuridico finale del "trasferimento" del rapporto di lavoro da un datore di lavoro all'altro, ossia la cessione del contratto di lavoro originario dal cedente (amministrazione di provenienza) al cessionario
(amministrazione di destinazione). Ne consegue che il rapporto di lavoro resta necessariamente immutato nei suoi tratti oggettivi (anzianità, carriera, trattamento retributivo e inquadramento), salvi gli adattamenti all'eventuale diverso ccnl applicabile presso
l'amministrazione di destinazione, in ipotesi appartenente ad un comparto diverso da quello cui apparteneva l'amministrazione di provenienza. Posto che il rapporto di lavoro resta immutato, il dipendente ha allora diritto a conservare inquadramento e trattamento economico goduti presso l'amministrazione di provenienza (salvi gli adattamenti di cui sopra). Pertanto,
l'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001 cit., sotto questo aspetto, non è che la naturale conseguenza giuridica della perdurante unicità del rapporto di impiego (v. Cass. ord. 09/08/2016, n.
16846 : "In tema di mobilità di personale da un'amministrazione all'altra, il passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica
e del trattamento economico del dipendente”).
11 Sulla scorta di tali principi, legittimamente, pertanto, l'Amministrazione convenuta ha considerato l'anzianità di servizio con qualifica di dirigente della dal 18.3.2006; in applicazione dei medesimi, poi, non può che Controparte_3 ritenersi sussistente - in capo alla odierna controinteressata al tempo della indizione della procedura per cui è giudizio - il requisito della titolarità di incarico dirigenziale per l'intero anno solare, stante, peraltro, il servizio dalla stessa prestato in ambito Difesa presso la Direzione Generale della Previdenza militare e della leva (PREVMIL) ai sensi dell'art. 19, comma 5bis, Dlgs
165/2001, sulla scorta dei decreti del marzo 2017 e del marzo 2020 (cfr. all.ti 3
e 4 fascicolo convenuto). CP_1
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso, infondato, deve essere respinto, restando assorbite nella infondatezza della domanda principale, quella risarcitoria e quella volta all'ottenimento dei benefici premianti, spese dal ricorrente in via subordinata.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €
3.000,00 per compensi nei confronti del convenuto in € CP_1
2.000,00 per compensi nei confronti della , oltre, per Controparte_3 entrambi spese generali e accessori come per legge.
Roma, 12.12.2025 Il Giudice
SI NI
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