Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21072 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13333/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13333 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La7 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Alberto Marcovecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua , della delibera dell'Agcom n. 299/22/Cons, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022;
- della delibera dell'Agcom n. 313/22/Cons, recante Ordine alla società La7 S.p.A. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022;
- della delibera dell'Agcom n. 322/22/Cons, recante Ottemperanza all'ordine impartito alla società La7 S.p.A. con la delibera n. 313/22/Cons all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TgLa7);
- della delibera dell'Agcom n. 333/22/Cons, recante Ordine alla società La7 S.p.A. a garantire il rispetto dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Tgla7);
- della delibera dell'Agcom n. 7/22/Cons, recante Contestazione nei confronti della società La7 S.p.A., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, c. 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 313/22/Cons;
- della delibera dell'Agcom n. 11/22/Dsm, recante Contestazione nei confronti della società La7 S.p.A., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, c. 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 313/22/Cons;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
- con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La7 S.p.A. il 10/11/2023:
per l'annullamento
- della delibera dell'Agcom n. 212/23/Cons, recante Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società La7 S.p.A. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “La7”), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 313/22/Cons;
- della delibera dell'Agcom n. 213/23/Cons, recante Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società La7 S.p.A. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “La7”), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 333/22/Cons;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
- con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa AN DE SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 ottobre 2022 e depositato in data 11 novembre 2022, parte ricorrente ha impugnato: - in parte qua , la delibera dell'Agcom n. 299/22/Cons, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022; - la delibera dell'Agcom n. 313/22/Cons, recante Ordine alla società La7 S.p.A. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022; - la delibera dell'Agcom n. 322/22/Cons, recante ottemperanza all'ordine impartito alla società La7 S.p.A. con la delibera n. 313/22/Cons all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TgLa7); - la delibera dell'Agcom n. 333/22/Cons, recante Ordine alla società La7 S.p.A. a garantire il rispetto dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Tgla7); - la delibera dell'Agcom n. 7/22/Cons, recante Contestazione nei confronti della società La7 S.p.A., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, c. 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 313/22/Cons; - la delibera dell'Agcom n. 11/22/Dsm, recante Contestazione nei confronti della società La7 S.p.A., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, c. 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 313/22/Cons.
2. In data 21 novembre 2022 si è costituita in giudizio l’Autorità resistente con atto formale.
3. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2023 e depositato in data 10 novembre 2023, parte ricorrente ha impugnato, altresì, gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
4. Con nota depositata in data 11 novembre 2025, parte resistente ha rappresentato che “ le delibere impugnate recanti gli ordini di riequilibrio e le successive ordinanze ingiunzioni, …, sono state annullate in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, con delibera n. 264/25/CONS (che si allega), adottata nella seduta del 6 novembre u.s. dal Consiglio dell’Autorità ” ed ha chiesto dichiararsi la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4.1 Parte ricorrente niente ha dedotto.
5. All’udienza del 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il Collegio osserva che la situazione rappresentata dalla parte resistente, non contestata dalla parte ricorrente, consente di ritenere la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
7. Alla luce della peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
OS NG, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
AN DE SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DE SB | OS NG |
IL SEGRETARIO