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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 346 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
c.f. ), , Parte_2 Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Natoli per mandato in calce all'atto di C.F._5
citazione in appello
Appellanti (c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_6 Controparte_2
), nella qualità di eredi del padre nato a CodiceFiscale_7 Persona_1
Palermo il 12.6.1926 ed ivi deceduto il 30.11.2011 e della madre , nata a Persona_2
Palermo il 18.12.1930 ed ivi deceduta il 13.1.2021, (c.f. Controparte_3
, (c.f. ) e CodiceFiscale_8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
(c.f. ), nella qualità di eredi di Parte_7 CodiceFiscale_10 Per_3
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 27.4.2011, rappresentati e difesi
[...]
dall'Avv. Aulo Gabriele Gigante e dall'Avv. Salvatore Leto per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellati
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 CodiceFiscale_11
Giancarlo Greco e dall'Avv. Simonetta Brambille per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni degli appellanti:
ritenere e dichiarare d'ufficio l'interruzione della prescrizione in nome dell'art. 1310 c.c. ed in accoglimento del primo motivo di appello;
indi riformare la sentenza impugnata accogliendo le domande formulate nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio di seguito trascritte:
“condannare:
2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_5
a corrispondere a la somma di € 31.970,00, oltre interessi a Parte_8
norma dell'art. 1284 c.c. comma IV e rivalutazione monetaria;
”
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 104 (nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_3
deceduto in data 27.04.2011), , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_4
residente in [...]n. 11 (nella qualità di erede di , nato a [...]_3
il 13.01.1943 ed ivi deceduto in data 27.04.2011), , nata a [...] il Parte_7
12.02.1973 ed ivi residente in [...] (nella qualità di erede di
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 27.04.2011), a corrispondere Per_3
a la somma di € 31.970,00, oltre interessi a norma dell'art. Parte_8
1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria;
”
“- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Persona_2
(nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
in data 30.11.2011), , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
E. Bernabei n. 48 (nella qualità di erede di , nato a [...] il Persona_1
12.06.1926 ed ivi deceduto in data 30.11.2011) e , nato a [...] il Controparte_2
29.07.1961 ed ivi residente in [...] (nella qualità di erede di Persona_1
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 30.11.2011), a corrispondere
[...]
3 la somma di € 64.186,00, oltre interessi a norma dell'art. 1284 Parte_8
quarto comma c.c. e rivalutazione monetaria.”
Conclusioni degli appellati:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile ex art. 342 C.p.c. l'atto di appello proposto dalla e dai soci di maggioranza Parte_9 [...]
, , e Pt_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
ritenere e dichiarare che in relazione al capo della sentenza non impugnato, con cui è stata disattesa la domanda proposta dai soci di maggioranza, ai sensi dell'art. 2476, comma VI Cod.
civ., si è formato il giudicato;
nel merito, rigettare l'atto di citazione in appello e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato : Controparte_5
rigettare l'appello perché infondato oltre che inammissibile;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e i soci di questa Parte_8 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Pt_5
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo
[...] Parte_6
n. 474 del 5 febbraio 2021 che ne ha rigettato la domanda di condanna del socio CP_5
e degli eredi dei soci e e
[...] Persona_3 CP_4 Parte_7 CP_3
4 e e e al Controparte_3 Parte_10 Controparte_2 Persona_2
pagamento, a titolo di risarcimento ex art. 2476 ultimo comma c.c. o di ripetizione di indebito ex art 2033 c.c., dell'importo d € 128.120,00, illegittimamente stornato dalle casse sociali e loro corrisposto il 20.4.2010 dall'allora liquidatore della società, (classe Parte_3
1945), poi deceduto il 24.11.2011.
Senza contestare il rigetto della domanda avanzata dai soci, motivato dal Tribunale in ragione del difetto di allegazione, prima ancora che di prova, del danno loro arrecato in via diretta,
non dunque come mero riflesso del pregiudizio risentito dalla società, dalla condotta dei soci,
gli appellanti si concentrano sulla declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa da Parte_8
Contestando partitamente quasi tutti gli assunti su cui poggia la decisione del Tribunale, il quale aveva accertato che il termine, quinquennale, di prescrizione del diritto, decorrente dalla cessazione dalla carica del liquidatore corresponsabile della condotta (24.11.2011), era interamente decorso al momento della notifica (4.4.2017) dell'atto introduttivo del giudizio,
gli appellanti denunziano:
I) violazione dell'art. 1310 c.c.. Attribuita natura solidale alla responsabilità dei soci, per gli atti intenzionalmente decisi o autorizzati in danno della società, e del liquidatore della società, rilevano gli appellanti che il corso della prescrizione era stato interrotto,
con effetti estesi ai condebitori solidali in applicazione della regola espressa dall'art. 5 con atto di citazione notificato il 18.3.2016, prima della maturazione del quinquennio,
decorrente come affermato dal primo giudice con statuizione reputata corretta (e,
dunque, non censurata), dal giorno della cessazione dalla carica -per decesso- del liquidatore (classe 1945). Richiamano in proposito il solido formante Parte_3
giurisprudenziale che nega al rilievo di interruzione della prescrizione natura di eccezione in senso stretto, consentendone, per l'effetto, la rilevazione d'ufficio a opera dell'organo giudicante, alla condizione, nel concreto ricorrente, che i fatti determinanti emergano ex actis.
II) violazione dell'art. 2947 comma 3 c.c.. Adducono rinvenirsi nella condotta del liquidatore e dei soci appellati gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., con conseguente ampliamento a sei anni del termine di prescrizione del diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Concludono, quindi, negando -ancora una volta e anche senza considerare il fatto interruttivo sopra evidenziato- l'estinzione per mancato esercizio dei diritti di credito coltivati con il giudizio;
III) l'inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c.
con previsione limitata ai “diritti che derivano dai rapporti sociali”, quali tipicamente quelli discendenti dal contratto sociale o da delibere assembleari, ed inestensibile “alle
responsabilità connesse alla consumazione di fatti illeciti” (pag. 31 dell'atto di appello). Ritenuta, poi, “la responsabilità contrattuale del socio” (pag. 32
6 dell'appello), adducono che il termine di prescrizione resta quello ordinario decennale,
non ancora decorso alla data di introduzione del giudizio.
IV) la violazione dell'art. 2033 c.c.. Sostengono che “nella più clemente delle ipotesi … la
fattispecie dedotta in giudizio avrebbe comunque potuto ricondursi all'art. 2033 c.c.”
(pag. 33 dell'atto di appello), con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
Insistono dunque per l'accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizio e,
segnatamente, per la condanna degli appellati al pagamento di complessivi € 128.120,00.
L'impugnazione, che pure impone una rivisitazione del percorso motivazionale seguito dal
Tribunale, non è meritevole di accoglimento.
La documentazione versata in atti da entrambe le parti suffraga l'assunto difensivo degli appellati riguardo alla piena legittimità della propria condotta, con conseguente esclusione tanto di profili di pregiudizio, al cui risarcimento in favore della società -il capo della statuizione di primo grado che ha rigettato analoga domanda proposta in proprio dai soci
(classe 1957), , , e è passato in giudicato Pt_3 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Parte_6
per effetto del meccanismo dell'acquiescenza parziale- possano essere chiamati i soci
, e (per gli ultimi due, oggi, i Controparte_5 Persona_3 Persona_1
rispettivi eredi) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2476 c.c., tanto di diritti restitutori in capo al sodalizio.
7 Nell'allegazione difensiva degli appellanti la responsabilità dei soci, predicabile unitamente a quella del liquidatore (classe 1945), discenderebbe dall'attribuzione a Parte_3
e dell'importo di € 31.970,00 e a dell'ulteriore CP_5 Persona_3 Persona_4
importo di € 64.186,00, in assenza di titolo giustificativo e in spregio dei diritti della società.
Si tratterebbe dunque di una “illecita sottrazione di somme”, distratte dalla casse sociali in assenza di una determinazione assembleare di ricognizione della produzione di utili e loro distribuzione ai soci o di assegnazione di dividendi o di “pagamento dell'acconto
sull'indennità di esproprio” (pag. 11 dell'atto di appello).
La corresponsione, comprovata documentalmente (è in atti copia del bonifico disposto in favore di e della richiesta di emissione di assegni circolari in favore di Persona_3
e ) e peraltro ammessa da e Controparte_5 Persona_1 Controparte_5
, figlio ed erede di , escussi a sommarie informazioni nell'ambito Controparte_2 Per_1
delle indagini di polizia giudiziaria avviate in seguito alla denunzia sporta dalla società, è
intervenuta con valuta dei giorni 20 e 21 aprile 2010. Nei giorni precedenti, la società
[...]
aveva incassato dal la somma di € 853.254,41 quale Parte_8 Controparte_6
indennità, liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 23.10.2006, per l'espropriazione del terreno edificabile da questa acquistato molti anni prima con l'intenzione di realizzarvi un complesso immobiliare articolato in tre edifici, già assentito mediante rilascio di concessione edilizi, poi annullata in autotutela dal commissario straordinario del
. Controparte_6
8 Il versamento in favore dei soci ha estinto un debito che la società, posta in liquidazione con delibera del 12.11.2003, aveva annotato in ciascuno dei bilanci depositati in atti a far data dall'esercizio finanziario 2005, sino a quello chiuso il 31.12.2009.
In ciascuno dei documenti contabili, tutti approvati dall'assemblea dei soci e depositati presso la Camera di Commercio, è annotato l'importo di € 411.448,00 sotto la voce dello stato patrimoniale “debiti esigibili oltre l'esercizio successivo”. La nota integrativa di ciascuno dei bilanci agli atti chiarisce trattarsi “di debiti verso altri finanziatori” e, in particolare di “debiti
verso soci … infruttiferi e indistinti” (nota integrativa a bilancio 2005), “costituiti dai
finanziamenti dei soci per l'acquisto dell'immobile iscritto tra le rimanenze finali” (nota integrativa ai bilanci 2008 e 2009).
Si trae da tali documenti conferma dell'assunto degli appellati, i quali hanno riferito di aver concesso, unitamente agli altri soci, dei finanziamenti infruttiferi alla società per l'acquisto del terreno da destinare al programma edilizio, programma tramontato dopo l'intervento apprensivo dell'amministrazione comunale.
E' necessario qui rammentare che all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea si correla un effetto confessorio circa le passività ivi iscritte, segnatamente alla sussistenza del debito nella misura indicata nella delibera.
Il credito dei soci e non può dunque che ritenersi accertato verso la Per_3 Per_1
giacché continuativamente figurante dal 2005 al 2009 tra le passività iscritte Parte_8
nei bilanci societari.
9 Incassata l'indennità di espropriazione, il liquidatore, in aderenza al proprio mandato, ha provveduto a estinguere i debiti della società verso i soci. I versamenti effettuati (€ 64.186,00
in favore di ed € 31.970,00 ciascuno in favore di e Persona_1 CP_5 [...]
) corrispondono, proporzionalmente rispetto all'intero del debito ammesso (€ Per_3
411.448,00), all'entità della partecipazione degli appellati (e dei loro danti causa) al capitale sociale (15,60% per e 7,77% ciascuno per e Persona_1 CP_5 [...]
). Per_3
La condotta del liquidatore (per il segmento costituto dalle restituzioni in favore dei soci e ) è non solo perfettamente coerente alla fase della vita sociale in corso Per_3 Per_1
all'epoca oggetto di esame, la liquidazione appunto (che sarà revocata solo anni dopo i fatti per cui è causa, con delibera del 17.1.2017), tipicamente votata alla liquidazione dell'attivo e all'estinzione del passivo -senza che all'uopo si renda necessaria una determinazione assembleare di cui gli appellanti denunziano la mancanza, ma neppure confligge con la postergazione dei finanziamenti dei soci disposta dall'art. 2467 comma I c.c.. Per concorde ammissione delle parti e per quanto consta dai bilanci di esercizio, invero, la società,
inoperativa dall'avvio del procedimento di espropriazione, aveva contratto pochi altri debiti di importo contenuto, rispetto ai quali la somma versata dal a titolo di Controparte_6
sorte e interessi risultava ampiamente capiente. Tali ulteriori posizioni debitorie,
nell'allegazione degli appellati non specificamente contestata dalla società e dai soci appellanti, erano state estinte prima del pagamento effettuato in favore dei soci.
10 Non ricorrono dunque i presupposti per stigmatizzare la condotta dei soci di minoranza e per affermarne la responsabilità da intenzionale immistione nella gestione sociale, apparendo costoro meri precettori di somme loro effettivamente dovute.
Quanto osservato, afferendo all'an delle ragioni di credito prospettate dalla società, risulta assorbente rispetto a ciascuno dei motivi di impugnazione, involgenti la declaratoria di estinzione per prescrizione di tali crediti.
L'impugnazione deve dunque essere respinta e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.900,00 -di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.100,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto dal , , Parte_8 Parte_3 Parte_2 Parte_4
e con atto di citazione notificato il 22.2.2021 a Parte_5 Parte_6 CP_5
, a e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e , e a , e , in Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
qualità di eredi di , avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 474 del Persona_3
11 condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di CP_5
, e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e , , e , in qualità Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
di eredi di , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.900,00, Persona_3
così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1310 c.c., dall'azione di responsabilità avviata nei confronti degli eredi del liquidatore
5 febbraio 2021;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 346 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
c.f. ), , Parte_2 Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Natoli per mandato in calce all'atto di C.F._5
citazione in appello
Appellanti (c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_6 Controparte_2
), nella qualità di eredi del padre nato a CodiceFiscale_7 Persona_1
Palermo il 12.6.1926 ed ivi deceduto il 30.11.2011 e della madre , nata a Persona_2
Palermo il 18.12.1930 ed ivi deceduta il 13.1.2021, (c.f. Controparte_3
, (c.f. ) e CodiceFiscale_8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
(c.f. ), nella qualità di eredi di Parte_7 CodiceFiscale_10 Per_3
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 27.4.2011, rappresentati e difesi
[...]
dall'Avv. Aulo Gabriele Gigante e dall'Avv. Salvatore Leto per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellati
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 CodiceFiscale_11
Giancarlo Greco e dall'Avv. Simonetta Brambille per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni degli appellanti:
ritenere e dichiarare d'ufficio l'interruzione della prescrizione in nome dell'art. 1310 c.c. ed in accoglimento del primo motivo di appello;
indi riformare la sentenza impugnata accogliendo le domande formulate nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio di seguito trascritte:
“condannare:
2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_5
a corrispondere a la somma di € 31.970,00, oltre interessi a Parte_8
norma dell'art. 1284 c.c. comma IV e rivalutazione monetaria;
”
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 104 (nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_3
deceduto in data 27.04.2011), , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_4
residente in [...]n. 11 (nella qualità di erede di , nato a [...]_3
il 13.01.1943 ed ivi deceduto in data 27.04.2011), , nata a [...] il Parte_7
12.02.1973 ed ivi residente in [...] (nella qualità di erede di
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 27.04.2011), a corrispondere Per_3
a la somma di € 31.970,00, oltre interessi a norma dell'art. Parte_8
1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria;
”
“- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Persona_2
(nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
in data 30.11.2011), , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
E. Bernabei n. 48 (nella qualità di erede di , nato a [...] il Persona_1
12.06.1926 ed ivi deceduto in data 30.11.2011) e , nato a [...] il Controparte_2
29.07.1961 ed ivi residente in [...] (nella qualità di erede di Persona_1
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 30.11.2011), a corrispondere
[...]
3 la somma di € 64.186,00, oltre interessi a norma dell'art. 1284 Parte_8
quarto comma c.c. e rivalutazione monetaria.”
Conclusioni degli appellati:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile ex art. 342 C.p.c. l'atto di appello proposto dalla e dai soci di maggioranza Parte_9 [...]
, , e Pt_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
ritenere e dichiarare che in relazione al capo della sentenza non impugnato, con cui è stata disattesa la domanda proposta dai soci di maggioranza, ai sensi dell'art. 2476, comma VI Cod.
civ., si è formato il giudicato;
nel merito, rigettare l'atto di citazione in appello e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato : Controparte_5
rigettare l'appello perché infondato oltre che inammissibile;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e i soci di questa Parte_8 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Pt_5
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo
[...] Parte_6
n. 474 del 5 febbraio 2021 che ne ha rigettato la domanda di condanna del socio CP_5
e degli eredi dei soci e e
[...] Persona_3 CP_4 Parte_7 CP_3
4 e e e al Controparte_3 Parte_10 Controparte_2 Persona_2
pagamento, a titolo di risarcimento ex art. 2476 ultimo comma c.c. o di ripetizione di indebito ex art 2033 c.c., dell'importo d € 128.120,00, illegittimamente stornato dalle casse sociali e loro corrisposto il 20.4.2010 dall'allora liquidatore della società, (classe Parte_3
1945), poi deceduto il 24.11.2011.
Senza contestare il rigetto della domanda avanzata dai soci, motivato dal Tribunale in ragione del difetto di allegazione, prima ancora che di prova, del danno loro arrecato in via diretta,
non dunque come mero riflesso del pregiudizio risentito dalla società, dalla condotta dei soci,
gli appellanti si concentrano sulla declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa da Parte_8
Contestando partitamente quasi tutti gli assunti su cui poggia la decisione del Tribunale, il quale aveva accertato che il termine, quinquennale, di prescrizione del diritto, decorrente dalla cessazione dalla carica del liquidatore corresponsabile della condotta (24.11.2011), era interamente decorso al momento della notifica (4.4.2017) dell'atto introduttivo del giudizio,
gli appellanti denunziano:
I) violazione dell'art. 1310 c.c.. Attribuita natura solidale alla responsabilità dei soci, per gli atti intenzionalmente decisi o autorizzati in danno della società, e del liquidatore della società, rilevano gli appellanti che il corso della prescrizione era stato interrotto,
con effetti estesi ai condebitori solidali in applicazione della regola espressa dall'art. 5 con atto di citazione notificato il 18.3.2016, prima della maturazione del quinquennio,
decorrente come affermato dal primo giudice con statuizione reputata corretta (e,
dunque, non censurata), dal giorno della cessazione dalla carica -per decesso- del liquidatore (classe 1945). Richiamano in proposito il solido formante Parte_3
giurisprudenziale che nega al rilievo di interruzione della prescrizione natura di eccezione in senso stretto, consentendone, per l'effetto, la rilevazione d'ufficio a opera dell'organo giudicante, alla condizione, nel concreto ricorrente, che i fatti determinanti emergano ex actis.
II) violazione dell'art. 2947 comma 3 c.c.. Adducono rinvenirsi nella condotta del liquidatore e dei soci appellati gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., con conseguente ampliamento a sei anni del termine di prescrizione del diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Concludono, quindi, negando -ancora una volta e anche senza considerare il fatto interruttivo sopra evidenziato- l'estinzione per mancato esercizio dei diritti di credito coltivati con il giudizio;
III) l'inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c.
con previsione limitata ai “diritti che derivano dai rapporti sociali”, quali tipicamente quelli discendenti dal contratto sociale o da delibere assembleari, ed inestensibile “alle
responsabilità connesse alla consumazione di fatti illeciti” (pag. 31 dell'atto di appello). Ritenuta, poi, “la responsabilità contrattuale del socio” (pag. 32
6 dell'appello), adducono che il termine di prescrizione resta quello ordinario decennale,
non ancora decorso alla data di introduzione del giudizio.
IV) la violazione dell'art. 2033 c.c.. Sostengono che “nella più clemente delle ipotesi … la
fattispecie dedotta in giudizio avrebbe comunque potuto ricondursi all'art. 2033 c.c.”
(pag. 33 dell'atto di appello), con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
Insistono dunque per l'accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizio e,
segnatamente, per la condanna degli appellati al pagamento di complessivi € 128.120,00.
L'impugnazione, che pure impone una rivisitazione del percorso motivazionale seguito dal
Tribunale, non è meritevole di accoglimento.
La documentazione versata in atti da entrambe le parti suffraga l'assunto difensivo degli appellati riguardo alla piena legittimità della propria condotta, con conseguente esclusione tanto di profili di pregiudizio, al cui risarcimento in favore della società -il capo della statuizione di primo grado che ha rigettato analoga domanda proposta in proprio dai soci
(classe 1957), , , e è passato in giudicato Pt_3 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Parte_6
per effetto del meccanismo dell'acquiescenza parziale- possano essere chiamati i soci
, e (per gli ultimi due, oggi, i Controparte_5 Persona_3 Persona_1
rispettivi eredi) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2476 c.c., tanto di diritti restitutori in capo al sodalizio.
7 Nell'allegazione difensiva degli appellanti la responsabilità dei soci, predicabile unitamente a quella del liquidatore (classe 1945), discenderebbe dall'attribuzione a Parte_3
e dell'importo di € 31.970,00 e a dell'ulteriore CP_5 Persona_3 Persona_4
importo di € 64.186,00, in assenza di titolo giustificativo e in spregio dei diritti della società.
Si tratterebbe dunque di una “illecita sottrazione di somme”, distratte dalla casse sociali in assenza di una determinazione assembleare di ricognizione della produzione di utili e loro distribuzione ai soci o di assegnazione di dividendi o di “pagamento dell'acconto
sull'indennità di esproprio” (pag. 11 dell'atto di appello).
La corresponsione, comprovata documentalmente (è in atti copia del bonifico disposto in favore di e della richiesta di emissione di assegni circolari in favore di Persona_3
e ) e peraltro ammessa da e Controparte_5 Persona_1 Controparte_5
, figlio ed erede di , escussi a sommarie informazioni nell'ambito Controparte_2 Per_1
delle indagini di polizia giudiziaria avviate in seguito alla denunzia sporta dalla società, è
intervenuta con valuta dei giorni 20 e 21 aprile 2010. Nei giorni precedenti, la società
[...]
aveva incassato dal la somma di € 853.254,41 quale Parte_8 Controparte_6
indennità, liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 23.10.2006, per l'espropriazione del terreno edificabile da questa acquistato molti anni prima con l'intenzione di realizzarvi un complesso immobiliare articolato in tre edifici, già assentito mediante rilascio di concessione edilizi, poi annullata in autotutela dal commissario straordinario del
. Controparte_6
8 Il versamento in favore dei soci ha estinto un debito che la società, posta in liquidazione con delibera del 12.11.2003, aveva annotato in ciascuno dei bilanci depositati in atti a far data dall'esercizio finanziario 2005, sino a quello chiuso il 31.12.2009.
In ciascuno dei documenti contabili, tutti approvati dall'assemblea dei soci e depositati presso la Camera di Commercio, è annotato l'importo di € 411.448,00 sotto la voce dello stato patrimoniale “debiti esigibili oltre l'esercizio successivo”. La nota integrativa di ciascuno dei bilanci agli atti chiarisce trattarsi “di debiti verso altri finanziatori” e, in particolare di “debiti
verso soci … infruttiferi e indistinti” (nota integrativa a bilancio 2005), “costituiti dai
finanziamenti dei soci per l'acquisto dell'immobile iscritto tra le rimanenze finali” (nota integrativa ai bilanci 2008 e 2009).
Si trae da tali documenti conferma dell'assunto degli appellati, i quali hanno riferito di aver concesso, unitamente agli altri soci, dei finanziamenti infruttiferi alla società per l'acquisto del terreno da destinare al programma edilizio, programma tramontato dopo l'intervento apprensivo dell'amministrazione comunale.
E' necessario qui rammentare che all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea si correla un effetto confessorio circa le passività ivi iscritte, segnatamente alla sussistenza del debito nella misura indicata nella delibera.
Il credito dei soci e non può dunque che ritenersi accertato verso la Per_3 Per_1
giacché continuativamente figurante dal 2005 al 2009 tra le passività iscritte Parte_8
nei bilanci societari.
9 Incassata l'indennità di espropriazione, il liquidatore, in aderenza al proprio mandato, ha provveduto a estinguere i debiti della società verso i soci. I versamenti effettuati (€ 64.186,00
in favore di ed € 31.970,00 ciascuno in favore di e Persona_1 CP_5 [...]
) corrispondono, proporzionalmente rispetto all'intero del debito ammesso (€ Per_3
411.448,00), all'entità della partecipazione degli appellati (e dei loro danti causa) al capitale sociale (15,60% per e 7,77% ciascuno per e Persona_1 CP_5 [...]
). Per_3
La condotta del liquidatore (per il segmento costituto dalle restituzioni in favore dei soci e ) è non solo perfettamente coerente alla fase della vita sociale in corso Per_3 Per_1
all'epoca oggetto di esame, la liquidazione appunto (che sarà revocata solo anni dopo i fatti per cui è causa, con delibera del 17.1.2017), tipicamente votata alla liquidazione dell'attivo e all'estinzione del passivo -senza che all'uopo si renda necessaria una determinazione assembleare di cui gli appellanti denunziano la mancanza, ma neppure confligge con la postergazione dei finanziamenti dei soci disposta dall'art. 2467 comma I c.c.. Per concorde ammissione delle parti e per quanto consta dai bilanci di esercizio, invero, la società,
inoperativa dall'avvio del procedimento di espropriazione, aveva contratto pochi altri debiti di importo contenuto, rispetto ai quali la somma versata dal a titolo di Controparte_6
sorte e interessi risultava ampiamente capiente. Tali ulteriori posizioni debitorie,
nell'allegazione degli appellati non specificamente contestata dalla società e dai soci appellanti, erano state estinte prima del pagamento effettuato in favore dei soci.
10 Non ricorrono dunque i presupposti per stigmatizzare la condotta dei soci di minoranza e per affermarne la responsabilità da intenzionale immistione nella gestione sociale, apparendo costoro meri precettori di somme loro effettivamente dovute.
Quanto osservato, afferendo all'an delle ragioni di credito prospettate dalla società, risulta assorbente rispetto a ciascuno dei motivi di impugnazione, involgenti la declaratoria di estinzione per prescrizione di tali crediti.
L'impugnazione deve dunque essere respinta e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.900,00 -di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.100,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto dal , , Parte_8 Parte_3 Parte_2 Parte_4
e con atto di citazione notificato il 22.2.2021 a Parte_5 Parte_6 CP_5
, a e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e , e a , e , in Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
qualità di eredi di , avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 474 del Persona_3
11 condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di CP_5
, e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e , , e , in qualità Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
di eredi di , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.900,00, Persona_3
così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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1310 c.c., dall'azione di responsabilità avviata nei confronti degli eredi del liquidatore
5 febbraio 2021;