Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2025, proposto da
IF RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
della illegittimità e del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sul procedimento amministrativo n. na2210511202 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38 comma 7 del dpr. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni avanzata dal sig. RI IF.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente di avere ottenuto un permesso di lavoro stagionale dalla Questura di Rimini, a seguito del suo ingresso nel territorio nazionale dietro nulla osta relativo alla procedura di flussi per il lavoro subordinato stagionale.
1.1. Nella imminenza della scadenza del titolo, il ricorrente, in data 16 aprile 2025, presentava avanti gli uffici della Prefettura di Napoli domanda volta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - avendo stipulato, nelle more, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Società “Service Cars”, con sede in Casandrino - senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
1.2. Di qui la proposizione del ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. all’odierno esame.
1.3. Si costituiva la intimata Amministrazione, versando in atti documentazione dalla quale emerge che la Prefettura di Napoli ha plurimamente sollecitato il competente Ispettorato territoriale, al fine di acquisire il suo indefettibile apporto consultivo.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il mancato riscontro alla istanza presentata con atto che concluda la fattispecie procedimentale iniziatasi dopo il rilascio del nulla osta, dopo il rilascio del permesso stagionale, dopo la istanza volta alla conversione del ridetto permesso, quale che ne sia la natura, frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale. A nulla potendo valere, peraltro, la circostanza che il resistente Ministero abbia compulsato più volte, senza esito veruno, l’Ispettorato del lavoro.
Ciò che viene in rilievo, invero, è la allegata -e non contestata- mancata risposta espressa alla istanza del ricorrente.
2.2. E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri (TAR Campania, VI, 26 marzo 2024, n. 1996).
2.3. Deve, dunque, affermarsi l’obbligo per l’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso in riscontro all’istanza formulata nell’interesse del ricorrente; istanza che –a mente dei principi normativi che vengono in rilievo in subiecta materia - avrebbe dovuto essere “esaudita”, in un senso o nell’altro.
2.4. Il ricorso va in conclusione accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di:
- concludere l’ iter procedimentale anche, se del caso, compulsando in guisa ultimativa l’Ispettorato del lavoro; si verte, giustappunto, nella ipotesi paradigmatica contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a., a mente del quale la pronuncia giudiziale non impinge sulla “ sostanziale fondatezza ” della pretesa di parte ricorrente, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “ adempimenti istruttori ” prodromici alla formazione della voluntas provvedimentale;
- emanare atto espresso e motivato, quale che ne sia il segno , idoneo a dare formale riscontro alla domanda della ricorrente e a conchiudere il procedimento (con la eventuale sottoscrizione del contratto di soggiorno), entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
2.5. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione.
2.6. Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un dirigente delegato.
3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara l’obbligo della resistente Autorità di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata nell’interesse del ricorrente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine sopraindicato, nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del resistente Ministero dell’Interno, che provvederà alla esecuzione del dictum giudiziale nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione all’avv. Francesco Moccia, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AM | TI DE |
IL SEGRETARIO