Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15439/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO Parte_1
MICHELE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv GRIMALDI MARIA giusta procura in atti
[...]
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20.12.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, infermiere con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'istituto tumori “ CP_1
di Bari, affermava che l'Ufficio procedimenti disciplinari dopo aver
[...] preso atto dell'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari per il reato di cui agli artt. 81,110, 314,
648 ter cp, l'aveva licenziata.
Sosteneva che per i medesimi fatti commessi da altro dipendente e posti alla base dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'istituto convenuto aveva irrogato solo una sanzione conservativa e dunque lamentava la disparità di trattamento.
20.5.2024 comminato dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno;
chiedeva inoltre che le venissero corrisposte le somme a titolo di ferie non godute (per giorni 56) e di credito orario per 46,13 ore maturate.
Si costituiva in giudizio l' il Controparte_2 quale contestava gli assunti della ricorrente, sostenendo la legittimità del licenziamento irrogato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo in relazione alle pretese economiche avanzate dalla ricorrente per il pagamento di ferie non godute e di ore di lavoro oltre quelle contrattualmente previste.
Quanto al licenziamento, si osserva.
In via preliminare va rilevato che sia pacifico che la abbia posto in Pt_1 essere gli addebiti oggetto della contestazione prima e del provvedimento espulsivo poi.
E' stato difatti contestato che la ricorrente si è più volte, a volte in concorso con altri soggetti, appropriata di dispositivi medico – chirurgici e medicinali prelevandoli dai locali del reparto cui era assegnata e impiegando tali medicinali oltre a compiere attività per ostacolarne la provenienza delittuosa.
In buona sostanza la ricorrente è stata accusata di aver compiuto da solao e in concorso con altri soggetti, più atti di peculato (art. 81, 110, 314 c.p.) e di autoriciclaggio (110 e 649 ter c.p.).
Nessun dubbio si pone in merito all'effettiva realizzazione da parte della ricorrente della condotta contestata. E difatti la ha ammesso la Pt_1 propria responsabilità nel corso della propria audizione dinanzi all'ufficio procedimenti disciplinare quando ha testualmente affermato: “riconosco i singoli episodi che mi sono stati contestati, mi rammarico molto di non essermi resa conto della gravità dei comportamenti che tenevo alla luce del fatto che mi sembrava fossero comportamenti comuni tenuti da molti miei colleghi…riconosco di aver sbagliato, sempre in relazione alle condizioni ambientali in cui mi sono trovata (cfr. pag. 14 della contestazione disciplinare nel fasc. res.). Alle dichiarazioni confessorie della si aggiunge l'intervenuta sentenza Pt_1 di applicazione della pena ez art. 444 c.p.p.
Con la sentenza n. 1139/24 , il G.I.P presso il Tribunale di Bari ha applicato alla , su richiesta delle parti, la condanna di anni due di reclusione per Pt_1
i reati a lei contestati.
Va ricordato che in merito all'efficacia della sentenza di patteggiamento, è stato più volte affermato che: “Quanto, infine, alla valenza della cd. sentenza di patteggiamento ex art. 444 cpp, deve ribadirsi il consolidato principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3980/2016; Cass. n. 30328/2017) secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova
e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.” (cfr.Cass n.24140/24).
Va dunque ritenuto che non vi sono elementi che consentano di arrivare a conclusioni diverse dagli esiti di cui alla sentenza sopra indicata ove si consideri da un lato l'ammissione di responsabilità effettuata dalla nel Pt_1 corso del procedimento disciplinare e, dall'altro, che anche con l'odierna iniziativa giudiziale alcuna specifica censura in merito alla fondatezza degli addebiti mossi è stata sollevata.
Come detto, la ricorrente lamenta esclusivamente la disparità di trattamento rispetto alla sanzione irrogata dall'istituto nei confronti di a Parte_2 sua volta responsabile delle medesime condotte a lei contestate.
Ritiene lo scrivente che la censura non colga nel segno.
In giurisprudenza è stato più volte chiarito che non vi è in linea di principio l'onere datoriale di motivare il provvedimento espulsivo comparandolo con altre sanzioni irrogate in casi analoghi.
La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che: “…E' condivisibile l'affermazione che non si possa porre a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe (cft. Cass. n. 5546 del 2010) e tuttavia ove nel corso del giudizio non emergano quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori correttamente può essere valorizzata dal giudice l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata". E ancora: “Il principio posto, letto nella sua interezza, evidenzia come la eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nella esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro diretta a giustificare la diversità di trattamenti adottati.
La possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, non può che trovare presupposto in allegazioni presenti nella causa, tali da consentire una indagine di fatto ed una possibile comparazione. Il profilo allegatorio e probatorio assume quindi valore essenziale al fine di consentire al giudice del merito il concreto apprezzamento di similarità di situazioni trattate, irragionevolmente, in maniera differente.”(cfr.
Cass; n.88/23; n.22115/22).
Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, emerge che la condotta posta in essere dalla ricorrente è diversa e più grave di quella tenuta dal . Pt_2
In primo luogo va rilevato che già da un punto di vista numerico la ricorrente ha posto in essere più episodi di peculato in un periodo di tempo che va dall'aprile 2019 al giugno 2021, mentre il è stato ritenuto Pt_2 responsabile di soli due episodi commessi in due distinte giornate in un breve arco di tempo (specificatamente il 18 aprile e il 3 maggio del 2021).
In particolare, la ricorrente ha agito per ben sette volte in concorso con soggetti determinati e poi altre volte o da sola o con latri soggetti rimasti ignoti.
Ne deriva che la ha posto in essere condotte certamente più gravi sia Pt_1 per il numero degli episodi contestati, verificatasi in un arco temporale lungo, che per averli posti in essere con la compartecipazione di altri soggetti: circostanza questa che evoca certamente un maggiore coinvolgimento della ricorrente nella condotta delittuosa tanto da condividerla con altri soggetti, non potendo ritenersi che si sia trattato di condotte episodiche come invece pare nel caso del il quale, va ribadito, ha agito da solo e solo in due giornate. Pt_2 Quanto detto trova anche conferma nella sentenza di applicazione della pena sopra indicata che ha visto il essere condannato a una pena inferiore Pt_2 proprio in ragione del minor disvalore delle condotte poste in essere.
Da ultimo, va evidenziato anche la qualifica della ricorrente che, come detto, era un'infermiera collaboratore professionale sanitario e non un semplice oss come il;
la ricorrente doveva dunque essere certamente più attenta e Pt_2 diligente in quanto maggiore era la professionalità posseduta.
Va pertanto ribadito che dagli elementi in atti (per come peraltro risulta dalla sentenza e dalle contestazioni mosse ai due dipendenti), non emergono elementi ipoteticamente rilevanti per constatare una effettiva par condicio tra la Pt_1
e il e, quindi, per ritenere un'ingiustificata disparità di trattamento fra Pt_2 gli stessi da parte dell'istituto resistente nell'adottare differenti sanzioni disciplinari (conservativa per il ed espulsiva per la ). Pt_2 Pt_1
Ciò posto, ritiene lo scrivente che il comportamento tenuto - in considerazione delle mansioni della ricorrente, della frequenza degli episodi delittuosi posti in essere, delle modalità della condotta reiterata più volte con la compartecipazione di altri soggetti, è assolutamente contrario ai doveri di lealtà
e probità del dipendente. Dunque, esso inevitabilmente incrina il rapporto fiduciario tra il lavoratore ed il datore di lavoro il quale difficilmente potrà fare affidamento sul corretto adempimento dei suoi doveri da parte di una dipendente che in maniera reiterata è venuta meno ai suoi doveri basilari, ciò ove si consideri anche il discredito che è derivato all'immagine dell'Istituto e il campo di azione (sanitario) all'interno del quale operava la . Pt_1
Ne deriva che del tutto proporzionato è il licenziamento irrogato ove si consideri che a mente dell'art. 84 comma 9 del ccnl applicato il licenziamento senza preavviso si commina nei casi di commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale..
Ne deriva che deve ritenersi corretta la decisione della resistente di irrogare il licenziamento alla . E difatti, al di là dell'accertamento della penale Pt_1 responsabilità della ricorrente, ciò che conta è che vi sia stato un accertamento in fatto di condotte di costei che certamente non consentono il proseguimento del rapporto di lavoro in quanto escludono in radice il rapporto fiduciario tra datore e dipendente, tenuto conto delle ricordate modalità di porre in essere i comportamenti contestati e del non breve arco di tempo durante il quale si sono realizzate le condotte delittuose.
Si tratta di comportamenti non giustificabili e posti in essere nell'esercizio delle funzioni.
Va poi ribadito che alcun elemento di prova per poter giungere a una diversa valutazione dei fatti così come accertati è stato fornito dalla ricorrente se non la già censurata disparità di trattamento con il . Pt_2
Ciò detto, deve ribadirsi che il licenziamento sia provvedimento anche proporzionato rispetto alla gravità dei fatti e ove si consideri da una parte il ruolo della ricorrente le consentiva facile acceso ai luoghi di custodia dei medicinali e dispositivi sottratti e dall'altro che gli episodi di cui si é resa protagonista sono stati ripetuti nel tempo e si sono interrotti solo per l'intervento degli inquirenti.
Deve, pertanto, valorizzarsi, ai fini della valutazione della gravità del contegno tenuto dalla ricorrente, il carattere sistematico della condotta, quale elemento sintomatico dell'intensità dell'elemento psicologico.
È evidente quindi, in relazione alla gravità della condotta ascritta alla ricorrente, che non può non ritenersi irrimediabilmente lesa l'aspettativa del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi lavorativi.
Appare dunque perfettamente legittima la scelta della resistente di recedere dal rapporto con effetto immediato.
Fondata è invece la domanda di condanna al pagamento delle ferie non godute e delle ore derivanti dal credito orario.
La richiesta della ricorrente attiene al godimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 56 giorni.
Il tema in esame è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali.
Il diritto alle ferie deve ritenersi irrinunciabile e, in linea generale, non monetizzabile giacché funzionale al ristoro psicofisico del lavoratore, in connessione con i principi costituzionali in materia di salvaguardia della salute.
La legge e la contrattazione collettiva possono peraltro stabilire che in casi eccezionali, correlati all'impossibilità di godere delle ferie per motivi di servizio, le ferie non fruite entro l'anno di riferimento o in periodi a questo successivi, sovente precisati dalla contrattazione collettiva, possano essere sostituite da un compenso in denaro (c.d. indennità sostitutiva). Si tratta, all'evidenza, di fattispecie eccezionali che presuppongono, per la loro integrazione, la prova dell'impedimento a godere delle ferie;
impedimento costituito, appunto, dal diniego dell'Amministrazione di appartenenza in relazione ad improrogabili esigenze operative.
La giurisprudenza di legittimità ha da ultimo stabilito alcuni punti fermi in tema di diritto alle ferie, mancato godimento e indennità sostitutiva con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri probatori tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione, il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. lav., n.9791/20; n.7696/20 e da ultimo
Cass. n.6493/21).
La Corte ha infine ribadito che: “il motivo è infondato, in quanto esso trascura che il principio, in tema di ferie è quello, enunciato dalla Costituzione (art.
36 Cost., comma 3), della loro irrinunciabilità, sicché non possono avere evidentemente rilievo, rispetto al mancato godimento, eventuali comportamenti del lavoratore di mancata richiesta o simili, quand'anche essi fossero previsti dalla contrattazione, rimanendo comunque l'obbligo ultimo del datore di lavoro di curare la tempestiva fruizione dei predetti riposi da parte dei propri dipendenti (v. sul tema, pur se da angolazione particolare, Cass., S.U., n. 9146 del 2009 poi seguita da Cass. n. 2000 del 2017 e Cass. n. 6493 del 2021) (cfr. Cass. n.1733/22).
Ciò detto, va rilevato che nel caso in esame è pacifico e non in contestazione tra le parti che la ricorrente sia stata licenziata dovendo ancora beneficiare di 56 giorni di ferie.
Del pari pacifico è che la ricorrente non ha potuto usufruire di tali giorni di ferie perché nel periodo ottobre 23 al maggio 2024 è stata assente dal lavoro per sospensione cautelare dal servizio e poi è stata licenziata. In identica fattispecie la Corte di cassazione ha ribadito che: “Il dipendente della pubblica amministrazione, al quale sia stata imposta la sospensione dal servizio
e, successivamente, intimato il licenziamento senza preavviso per condotte aventi rilevanza penale, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell'impiego, qualora l'amministrazione datrice di lavoro non dimostri di averlo invitato a fruire del periodo di congedo e di averlo altresì avvisato del fatto che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie sarebbero andate perdute al termine del periodo di riferimento.” (cfr. Cass. n.19659/23)
E' stato quindi ribadito il principio che il mancato godimento delle ferie non comporta un divieto assoluto alla monetizzazione, ma tale divieto opera solo se il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Ciò comporta che il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute tutte le volte in cui il godimento delle ferie sia stato compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge
135/2012 del 7/08/2012, prevede che: “ le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa. La Cassazione civile, sez. lav., con l'arresto n. 14268/2022, è intervenuta a chiarimento della norma ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie (in quel caso del personale scolastico), soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Consulta e dalla Corte di Giustizia
Europea.
L'orientamento giurisprudenziale in relazione all'onere della prova in capo al dipendente relativamente alla dimostrazione della sussistenza di esigenze indifferibili di servizio ha subito un mutamento di indirizzo sulla base della giurisprudenza comunitaria e del diritto europeo.
In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre
2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-
619/2016 ; in causa C- 684/2016 ), è Parte_3 CP_3 nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce;
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli;
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Parte_3
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime,
l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent.
[...]
, punto 47); CP_3
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); CP_3
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
Ne deriva che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite.
Deriva, inoltre, da tale ricostruzione che conformemente all'art. 7, par. 2, dir.
2003/88/CE, il licenziamento, configura un'ipotesi di impossibilità di fruizione del diritto per causa non imputabile al dipendente, cui deve far fronte il riconoscimento di un'indennità monetaria sostitutiva.
Per quanto attiene in particolare al citato onere probatorio è ormai ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 15652/18). E difatti la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr.Cass. n.21780/22; n.6262/22).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso in esame non vi è prova che l'amministrazione abbia informato la ricorrente della necessità di godere delle ferie residue, né che lo abbia invitato formalmente al godimento delle stesse..
Ne deriva che la ricorrente ha diritto alla monetizzazione dei restanti 56 giorni di ferie accumulati e non goduti per causa indipendente dalla propria volontà.
Ad analoga conclusione deve giungersi in relazione alla richiesta di condanna per le ore maturate quale credito orario.
È pacifico e non contestato che la ricorrente abbia maturato un credito orario di 46,13 ore e che tale ore di lavoro non siano state retribuite;
ne deriva che il resistente vada condannato al pagamento di tali ore.
Le spese tenuto conto della soccombenza reciproca, si compensano integralmente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto IO
[...]
, nei confronti Parte_1 Controparte_4
, così provvede:
[...]
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'istituto tumori CP_1 CP_1 di Bari al pagamento in favore di delle ferie non Parte_1 godute per un totale di giorni 56 e al pagamento delle ore di credito orario nei termini di cui in motivazione.
2) Rigetta per il resto il ricorso. 3) Compensa le spese tra le parti.
Bari,30/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi