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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 2042/2023 R.G. vertente
fra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lena con studio in Potenza in Viale del Basento
n.114/D, e dall'Avv. Mariangela D'Andrea (C.F. Fax 0971798676 C.F._2
con studio in Potenza alla Via Alassio n. 11, domiciliata presso il di lei studio, giusta mandato in atti;
ICORRENTE
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 13.07.2023 e ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
, assunta come banconista e addetta alle vendite presso l'azienda del datore di
[...]
lavoro con sede in via del Gallitello n. 45 a Potenza, in data 09.02.2022 Parte_2
subiva un infortunio sul lavoro (nello specifico, mentre lavava a terra il pavimento del bancone, scivolava sullo stesso), con diagnosi di frattura di colles del polso sinistro. L CP_1
con provvedimento del 04.06.2022 riconosceva alla sig.ra il periodo indennizzato Parte_1
che va dal 13.02.2022 al 10.05.2022 e dal 11.05.2022 al 25.05.2022 ma non riconosceva menomazione dell'integrità psico-fisica; la ricorrente deduceva altresì che il proprio medico di parte quantificava i postumi nella percentuale del 7 % e, pertanto, in data 06.07.2022, veniva inviata a mezzo pec opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965. L CP_1
non modificava il proprio giudizio espresso.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2 presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare che l'infortunio del
14.01.2022, determinava una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% (Indennizzo in capitale) o, in misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio;
chiedeva, inoltre, di condannare l' al pagamento in favore dell'istante, del beneficio CP_1 con decorrenza dalla data dell'infortunio, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari
Non si costituiva in giudizio l' e ne veniva dichiara la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 19 febbraio
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
2 Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico- funzionale, possiamo ritenere che la signor presenti i seguenti postumi dell'infortunio Parte_3
subito il 9 febbraio 2022: esiti di frattura di Colles del polso sinistro con una lieve limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione e con modesta riduzione della forza prensile della mano sinistra, per un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 13.7.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 6 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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