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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4790/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. to SAPERE DAVIDE, giusta Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dagli avv.ti ATTANASIO ANNA e GRUOSSO CARMINE e, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. ssa DE FUSCO TIZIANA
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 06.09.2023 il ricorrente esponeva di essere stato dipendente del dal 26.11.1982 al 30.04.2023, con mansioni di assistente area Controparte_1 tecnica manutenzione, categoria B3, posizione 8. Rappresentava di aver goduto, nel periodo compreso tra l'1.05.2011 ed il 31.12.2020, del riconoscimento di soli 98 riposi settimanali a fronte dei 520 da godere come da cedolini paga e fogli di presenza allegati.
Assumeva di essere stato altresì costantemente impegnato oltre il limite dell'orario di lavoro, anche in orario notturno, nel servizio di igiene urbana, con un impegno psico fisico particolarmente intenso e continuativo. Riferiva di aver inoltrato al in data P_
15.04.2022, messa in mora con diffida al risarcimento del danno da mancato godimento dei riposi settimanali ex art. 36, co.3, della Costituzione e di non essere mai stato invitato ad esentarsi dall'attività lavorativa e a godere dei riposi compensativi come asserito dal in risposta. In considerazione dei suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato P_ adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare la violazione dell'Art. 36 della costituzione,
Art.3-4-9 Dlgs 66/2003, Art. 17 Ccnl del 06/07/1995, Art. 22 Ccnl del 21/05/2018, Art.2109
c.c da parte del , C.F. P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2
Sindaco p.t., elett.te dom.to per la carica presso la sede in Via Roma - Palazzo di Città,
84100 , per aver impiegato il IG. senza il riconoscimento dei P_ Parte_1 riposi previsti dalla legge, nonché oltre i limiti dell'orario medio massimo di lavoro;
- condannare, per l'effetto, il , C.F. P.VA , in Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2 persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to per la carica presso la sede in Via Roma - Palazzo di Città, 84100 , al risarcimento del danno da usura psico-fisica in favore IG. P_
, da determinarsi secondo equità vista l'assenza di criteri legali per la Parte_1 determinazione del danno;
- condannare, il , C.F. P.VA Controparte_1 P.VA_1
, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to per la carica presso la sede in Via P.VA_2
Roma - Palazzo di Città, 84100 , al pagamento delle spese di giustizia, CPA - 15% P_ di spese generali forfettarie ex D.M 55/14, del presente giudizio che si chiedono con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si costituiva il ed eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese economiche avanzate. Deduceva l'infondatezza del ricorso atteso che nessun inadempimento poteva essergli addebitato per il presunto mancato esercizio del riposo compensativo da parte del
, più volte invitato a fruirne sin dal 2012 anche con espressa diffida recante prot. Parte_1 91353/2022, così come numerose erano state le diffide allegate circa lo svolgimento del lavoro straordinario eccedente quello contrattualmente stabilito delle 180 ore annuali e l'utilizzo del badge in modo conforme alle regole della correttezza e buona fede. Eccepiva altresì la genericità e contraddittorietà della richiesta in assenza di prova del presunto danno alla salute subito. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.09.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla parte convenuta.
Avendo il convenuto sollevato l'eccezione di prescrizione “quinquennale”, giova P_ rammentare che “L'eccezione di prescrizione è bene proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale, poiché è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (cfr Cass. 27 luglio 2016, n.
15631; Cass. 30303/2021; Cass. 12 ottobre 2022, n. 29832).
Ciò assume rilievo dal momento che nel caso di specie opera la prescrizione decennale.
A ben vedere, in relazione alla mancata fruizione del riposo settimanale possono prospettarsi tre distinte situazioni. Quella in cui la fruizione del riposo oltre il settimo giorno
è legittima in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro, prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi. In tal caso, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale. Vi è poi l'ipotesi, in cui, in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale contrasta con l'art. 36 Cost. e art. 2109 c.c. ed il lavoratore propone una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro.
In questi casi la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il diritto non ha natura retributiva e si prescrive in dieci anni. Se poi il lavoratore sostiene di aver ricevuto un ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, il quadro cambia ancora sotto il profilo dell'onere della prova, perché questo danno ulteriore non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24563 del 01/12/2016).
Ebbene, nel caso che ci occupa, avendo il ricorrente proposto una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo settimanale, opera indubbiamente il termine decennale di prescrizione (e non quinquennale, come sostenuto dalla parte convenuta).
Pertanto, tenuto conto del periodo di riferimento del danno da mancata fruizione dei riposi
(1.05.2011- 31.12.2020) e dell'atto di messa in mora del 19.04.2022 (all. 16), risulta coperto da prescrizione solo il periodo antecedente al 19.04.2012.
Ciò premesso, come appena ricordato, l'oggetto della domanda va individuato nel ristoro dell'usura psicofisica conseguente al mancato recupero con riposo compensativo della prestazione lavorativa espletata da parte attrice nel giorno dedicato al riposo settimanale, dunque, oltre l'ordinario orario di lavoro di trentasei ore settimanali.
E' documentato che il ricorrente, assistente area tecnica manutenzione, in quiescenza dal
1.05.2023, nel periodo dal 19.04.2012 al 31.12.2020, ha prestato attività lavorativa in giorni destinati al riposo settimanale (domenica) e non ha goduto di riposo compensativo secondo quanto previsto dalla legge. Risulta, invero, dai cartellini mensili attestanti le presenze – non contestati dal convenuto – che in tale periodo il ha goduto di n. 85 giorni P_ Parte_1 di riposo a fronte dei 52 annui spettanti per legge.
Ciò premesso, va evidenziato che il fondamento costituzionale del diritto al riposo settimanale dei lavoratori si fonda sull'art. 36 della Cost. che stabilisce l'irrinunziabilità del diritto al riposo settimanale (“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”).
Alla previsione costituzionale si affianca quella legale delineata dall'art. 2109 c.c. secondo cui “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola coincidente con la domenica” nonché dal D. Lgs 66/2003 (“Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”).
All'uopo, pare opportuno richiamare il testo dell'art.9 del D. Lgs. 66/2003 cit. secondo cui "1.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7” (secondo cui “il riposo giornaliero deve avere una durata di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore”). Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 268 del 1987, art. 17, hanno contemplato l'ipotesi del mancato riposo settimanale prevedendo che "al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 50% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.
Ebbene, tenuto conto della richiamata normativa, la mancata e incontestata fruizione da parte del del giorno di riposo settimanale e compensativo per periodi prolungati Parte_1 nel corso di oltre 8 anni non può che configurare un inadempimento contrattuale del
[...]
che, quale datore di lavoro, avrebbe dovuto garantire al proprio dipendente il P_ recupero delle energie psicofisiche mediante la fruizione del giorno di riposo settimanale o del riposo compensativo.
In punto di diritto, rileva richiamare l'orientamento granitico della Corte regolatrice secondo cui “la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno. la prestazione lavorativa"(cfr Cass., SS.UU. n. 142 del
2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016; in termini si sono pronunciate anche Cass. 18390/2024; Cass. 28177/2021; Cass. n. 24212/20; Cass. n.
25135 del 2019; Cass. 18884 del 15/07/2019; Cass. n.14710 del 2015; cfr. altresì Cass. nn.
25067, 25068, 25069 del 2015).
Il dipendente ha dunque diritto alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Ai fini della determinazione del quantum, invece, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, “da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr ex plurimis Cass. Sez. L,
Cass. 23.5.2014 n. 11581; Cass. Sentenza n. 14710 del 14/07/2015; Cass. 1350/2024).
E' stato altresì chiarito che “In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295; Cass. 12538/2019).
Ed invero, in materia di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., gli effetti della conformazione della condotta del prestatore ai canoni di cui all'art. 2104 cod. civ., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrano mai una colpa del lavoratore
(Cass. n. 9945 del 2014) e che ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., in relazione all'eccessivo carico di lavoro è irrilevante l'assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l'ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore (cfr Cass. n. 9945/2014 cit. e Cass. n. 14313 del 2017).
In applicazione dei richiamati principi, la Suprema Corte ha altresì affermato che il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. (cfr Cass. 29909/2021; Cass. 2403 del 27/01/2022).
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può nemmeno essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali.
Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 12540/2019), come accennato, il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura, dunque, il fatto impeditivo di un adeguato ristoro (cfr
Cass. n. 14710 del 14/07/2015; Cass. n. 18884 del 15/07/2019).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, come detto, risulta accertato il danno da usura psicofisica tenuto conto della frequenza reiterata dei mancati tempestivi riposi e della durata del complessivo periodo di riferimento (più di 8 anni).
Tanto emerge - lo si ripete- da documenti di provenienza datoriale che non sono stati (né potevano essere) contestati da un punto di vista contenutistico dalla parte convenuta.
Ed invero, i cartellini mensili di presenza allegati dal ricorrente sono idonei a provare il mancato godimento del riposo settimanale o di quello compensativo secondo le prescrizioni di legge.
Né a tal fine rilevano le circostanze dedotte dal relative sia alla certificazione talune P_ volte “in modo cartaceo” - a causa dello smarrimento o danneggiamento del budge - dell'orario di lavoro svolto dal ricorrente (orario, dunque, inserito dall'impiegato rilevatore delle presenze nel programma informatico sulla base del registro firmato in entrata ed uscita dal lavoratore con l'indicazione dell'orario), che agli inviti rivolti al in ordine Parte_1 all'utilizzo del budge per la rilevazione delle presenze informatizzate.
Ed invero, non può che osservarsi che i cartellini mensili di provenienza datoriale – si ripete, in alcun modo contestatati -riportano le giornate di lavoro espletate da parte attrice e sulla base dei dati ivi indicati il datore di lavoro ha corrisposto la retribuzione (anche maggiorata nel caso di prestazione lavorativa nelle giornate destinate al riposo settimanale, ossia la domenica). Pertanto, la doglianza sollevata non incide sulla tematica che ci occupa.
L'amministrazione convenuta ha dedotto poi che era stato destinatario, fin dal Parte_1
2012, di disposizioni di servizio che lo invitavano a fruire dei riposi compensativi.
Sul punto, parte attrice nega che gli ordini di servizio indicati in comparsa gli siano stati comunicati, evidenziando poi di non essere stato mai sanzionato disciplinarmente per non aver rispettato ordini, difatti mai impartiti e di essere stato regolarmente retribuito per l'attività espletata nei giorni destinati al riposo. Ebbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, anche laddove il ricorrente, nonostante l'invito a fruire dei riposi compensativi con ordini di servizio annuali, si fosse volontariamente reso disponibile allo svolgimento di attività lavorativa nella giornata di riposo compensativo, il Comune datore di lavoro non era esente dall'obbligo di vigilanza del rispetto delle prescrizioni impartite con i predetti ordini di servizio in ordine alla fruizione del riposo compensativo, alla luce dell'obbligo in capo a lui gravante ai sensi dell'art. 2087
c.c. di tutelare l'integrità psico – fisica del lavoratore (cfr Cass. 18884/2019, Cass.
2403/2022).
Ciò detto in via generale, nel caso di specie, abbiamo alcuni ordini di servizio – aventi quali destinatari i “coordinatori c/o le Sezioni di I.U. e l'Autorimessa di via Ostaglio, i relativi dipendenti e gli Uffici Amministrativi” in cui il convenuto elencava il personale P_ autorizzato a svolgere attività lavorativa nelle giornate festive domenicali, ribadendo l'obbligatorietà della fruizione del riposo compensativo, con la precisazione che sarebbe stata cura dei coordinatori responsabili, in osservanza di quanto previsto dall'art. 24 del
CCNL del 14.09.2000, “programmare la fruizione dei riposi compensativi, spettanti ai dipendenti in forza presso la struttura coordinata compatibilmente con le esigenze di servizio” (cfr prot. n. 159818 del 29.08.2012; prot. n. 0036831/2015 del 10.03.2015; prot. n.
0127753/2016 del 31.03.2016; prot. n. 0142490/2016 del 07.09.2016).
In relazione a tali ordini di servizio, invero, occorre aggiungere che la mancata programmazione - compatibilmente con le esigenze di servizio - da parte del coordinatore responsabile della fruizione dei riposi compensativi spettanti ai dipendenti interessati allo svolgimento dell'attività lavorativa nelle festività domenicali non può di certo imputarsi a quest'ultimi. Sarebbe stato onere del vigilare sul rispetto da parte dei coordinatori P_ responsabili di tali ordini di servizio e, dunque, sulla programmazione dei riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
Abbiamo, inoltre, nell'arco di quasi 9 anni, quattro ordini di servizio in cui il P_ convenuto, verificata la mancata fruizione dei riposi compensativi, calendarizzava quest'ultimi, indicando per il singolo dipendente – compreso il ricorrente - i giorni in cui doveva usufruire di tali riposi entro il bimestre successivo (cfr prot. n. 0127753/2016 del
31.07.2016; prot. n. 0004350/2017 del 11.01.2017; prot. n. 0018521/2017 del 02.02.2017; prot. n. 0036797/2017 del 2.03.2017).
Tuttavia, diversamente dai precedenti ordini di servizio, questi sopra indicati non hanno quali destinatari i “dipendenti”, ma solo i “Coordinatori Responsabili c/o le Sezioni di N.U., il
Coordinatore Responsabile c/o l'autorimessa di via Ogliastro, l'Ufficio personale del Servizio di I.U.”, dunque, non è nemmeno provato che siano stati comunicati a parte attrice. Inoltre, veniva affidata ai Coordinatori Responsabili il rispetto di tali turni “in maniera compatibile con le esigenze del servizio”, con l'avvertimento che la mancata fruizione del riposo compensativo indicato nel proprio turno avrebbe comportato l'applicazione di provvedimenti disciplinari sia per il dipendente che per il responsabile, fermo restando l'assegnazione d'ufficio del riposo compensativo.
Pertanto, anche in tal caso spettava comunque ai coordinatori responsabili provvedere per il rispetto dei turni di godimento dei riposi compensativi compatibilmente con le esigenze del servizio ed il mancato rispetto da parte degli stessi dei turni indicati in tali ordini di servizio in uno alla mancata irrogazione di sanzioni disciplinari conferma la violazione del dedotto obbligo di vigilanza in capo alla parte datoriale.
Come rammentato, il danno da usura psicofisica è in re ipsa purchè vi sia il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata - anche in difetto di prova, gravante sulla resistente - la mancata fruizione del riposo settimanale (o di quello compensativo) nel corso degli anni.
Né tale danno può ritenersi interamente ristorato dalla documentata corresponsione in favore del dipendente della maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro prestato nella giornata coincidente con il riposo settimanale.
In relazione al quantum, come visto, da determinarsi in via equitativa con riferimento alla disciplina contrattuale più congrua rispetto alla situazione di fatto, può farsi riferimento alla paga giornaliera contrattuale (euro 61,10) per il numero di riposi non goduti per il periodo non coperto da prescrizione (n. 365), con una successiva riduzione del 50% tenuto conto del beneficio economico conseguito dal lavoratore in virtù dello svolgimento delle prestazioni lavorative nelle giornate destinate al riposo settimanale (ossia la maggiorazione contrattuale del 50% della retribuzione ordinaria), per un totale di euro 11.150,75 oltre accessori decorrenti dall'atto di messa in mora del 19.04.2022.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione parziale delle spese processuali, specie considerando la obiettiva complessità della questione trattata e la parziale reciproca soccombenza.
PQM
- Accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
, in persona del legale rapp. te pt, a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 11.150,75 a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse
[...] legali dal 19.04.2022 al saldo;
- Condanna il al pagamento della metà delle spese processuali Controparte_1 che liquida per intero in euro 2.695,00 oltre 15% per rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa tra le parti la restante metà
Salerno, 17.09.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino