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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7879/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diffamazione- vilipendio di oggetto di culto-risarcimento del danno”
VERTENTE
TRA
rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Agostino Clemente, Giuseppe de Falco e Ledia Rexho
-Ricorrente-
E
Controparte_1
rappresentati e difesi dagli
[...] Controparte_2
avv.ti Claudio Stellini e Ugo Ronchi
-Resistente- pagina 1 di 19
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 29.6.2023, l'
[...]
, evocava in giudizio Parte_1 CP_3
innanzi a questo Tribunale l' Controparte_1
e
[...] CP_4 Controparte_1 CP_2
chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale derivante dall'illecito diffamatorio da essi perpetrato da cui era derivata la lesione del proprio diritto all'immagine, all'identità personale, alla dignità e alla reputazione, al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione alla dignità, alla libertà e al sentimento religioso per l'incitamento a bruciare l'oggetto di culto della e Parte_1
quindi il vilipendio dello stesso, nonché al ristoro del danno patrimoniale.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che l CP_5
e avevano impiantato una
[...] Controparte_2 Controparte_1
campagna di denigrazione e disinformazione circa l'intesa tra lo Stato Italiano e l' , relativa all'approvazione della legge n. 130/2016 in forza Parte_1
della quale l'istituto partecipa alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sostenendo che la predetta legge era stata approvata grazie ad indebiti favoritismi.
Già nel Marzo del 2021, infatti, nella pagina Facebook dell' era stata CP_4
pubblicata una serie di post che attribuiva l'approvazione della legge di ratifica dell'Intesa, approvata in tempi brevissimi e che aveva indebitamente arricchito l' con il riconoscimento dell'otto per mille, grazie ad un Parte_1
corrotto rapporto di favori tra e l'allora Presidente del Consiglio CP_3 CP_6
con il coinvolgimento della Presidente della Camera dei Deputati
[...] [...]
Per_1
Aggiungeva che la campagna di odio e diffamazione intrapresa nei suoi confronti e diffusa in rete non costituiva una novità. pagina 2 di 19 L' aveva infatti già instaurato, in passato, un giudizio presso il Parte_1
Tribunale di Firenze nel corso del quale era stata chiesta la rimozione di contenuti diffamatori pubblicati sulla piattaforma Facebook, la cessazione delle condotte denunciate e il conseguente risarcimento del danno.
Nel Dicembre del 2020 il giudizio era tuttavia stato estinto, a seguito di proposta conciliativa del Giudice e della successiva presentazione di una lettera di scuse sottoscritta dal Dott. , in proprio e nella sua qualità Controparte_1
di presidente e legale rappresentante dell' CP_4
Ciononostante, proseguiva l' , in netta contraddizione con gli Parte_1
impegni assunti con la sopradetta lettera, la diffusione di contenuti diffamatori era ripresa.
Evidenziava, al riguardo, che nella pagina Facebook di era riportato un CP_4
post del 19 Maggio 2021, in cui definiva la KK quale «setta», la CP_4 Pt_1
dipingeva come un'entità infestate arrivata «fin dentro il sistema nervoso centrale dello
Stato: nei partiti, in Parlamento, nella RAI, nelle ASL, persino nella Magistratura».
Ed ancora, nel mese di giugno 2021 era ribadita la natura 'settaria' della OK
KK definita come «gruppo coercitivo» di stampo mafioso e massonico e, ancora, una «autentica P2 infiltrata nel sistema nervoso centrale dello Stato».
Sosteneva poi come la campagna diffamatoria posta in essere da aveva CP_4
trovato ulteriori canali di espressione, non limitandosi più solo alla piattaforma
Facebook.
A tal proposito riportava un articolo pubblicato sul quotidiano nazionale Il
Fatto Quotidiano il 21 Dicembre 2021 nel quale venivano riportate dichiarazioni che e sostenevano di aver rilasciato alla Procura di Firenze, CP_1 CP_2
come persone informate sui fatti, sempre in ordine alle indagini legate ai favoritismi concessi al Presidente del Consiglio al fine di ottenere la ratifica dell'Intesa con lo Stato Italiano.
Sul quotidiano nazionale venivano aggiunti dettagli alla vicenda descritta sulla piattaforma Facebook, in particolare, al fine di ottenere i favori del Presidente pagina 3 di 19 del Consiglio, l' gli avrebbe regalato un pacchetto azionario Parte_1
della Mitsui, un colosso bancario giapponese.
Questo scambio di favori sarebbe avvenuto in concomitanza al Decreto
Trivelle del Governo RE che sbloccava i giacimenti petroliferi della società
“Tempa Rossa” in Basilicata, di cui era azionista anche la Mitsui.
L'articolo del Il Fatto Quotidiano veniva successivamente divulgato attraverso la pagina Facebook dell ancorché fosse stato specificato che l'associazione CP_4
non era in grado di provare le accuse rivolte all' e che si era Parte_1
solo limitata a raccogliere note informazioni pubbliche.
Nei mesi successivi la pubblicazione dell'articolo, questo veniva ripubblicato e commentato sulla piattaforma Facebook.
In data 25 giugno 2021, l' al fine di far Parte_1
cessare l'illecita condotta posta in essere dall' Controparte_1
, aveva avviato un procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc presso
[...]
questo Tribunale.
Con l'instaurazione del procedimento cautelare, l' aveva proceduto alla CP_4
rimozione e modificazione dei contestati post di Facebook in cui erano contenute le affermazioni diffamatorie.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 28 Maggio 2022, aveva rigettato le domanda cautelare dell' ritenendo sussistere la scriminante del Parte_1
diritto di critica e qualificando la pretesa della ricorrente in termini di censura, vietata dall'art. 21 della Costituzione.
L'ordinanza del primo giudice era stata impugnata ma il Collegio aveva rigettato il reclamo in quanto, nel corso del procedimento ex art. 700 cpc, era venuto meno il requisito del periculum in mora, in considerazione dell'avvenuta rimozione dei post contestati.
Parte ricorrente lamentava infine la pubblica distruzione dell'oggetto di culto
“Gohonzon”, la pergamena che l' affida nell'ambito di una Parte_1
solenne cerimonia a ciascuna persona che decida di aderire, nonché la presenza pagina 4 di 19 sul canale YouTube dell' di un un video nel quale sono filmate scene in CP_4
cui vengono incendiati diversi Gohonzon, accompagnato dalla didascalia sprezzante «bruciando la pergamena portasfiga».
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine alle affermazioni diffamatorie e alla condotta di vilipendio dell'oggetto di culto e per l'effetto, la condanna in via solidale di di CP_4
e di al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_2
patrimoniale e non patrimoniale e il conseguente diritto degli odierni ricorrenti, a ricevere ristoro per i seguenti importi:
- € 60.000,00 a titolo di danno patrimoniale per ogni scadenza relativa alla dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2021 e fino alla condanna;
- € 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale derivante dall'illecito diffamatorio;
- € 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla lesione alla dignità, alla libertà e al sentimento religioso, attraverso l'incitamento a bruciare l'oggetto di culto della e il suo vilipendio. Parte_1
Chiedeva inoltre di ordinare agli odierni resistenti la rimozione di tutti i contenuti offensivi della dignità e del sentimento religioso ancora presenti sulla pagina Facebook dell' e su YouTube, di ordinare ad la CP_4 CP_4
pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna sulla propria pagina
Facebook, di ordinare ad ad e al la pubblicazione del CP_4 CP_1 CP_2
dispositivo della sentenza di condanna sul quotidiano «Il Fatto Quotidiano» o su altro quotidiano a diffusione nazionale, sia nell'edizione cartacea che in quella telematica, ed infine di ordinare ad ad e al l'astensione CP_4 CP_1 CP_2
dalla nuova pubblicazione e divulgazione di contenuti offensivi della dignità e del sentimento religioso, fissando, in via accessoria ai sensi dell'art. 614 bis cpc, in relazione alle precedenti domande o capi di domanda, una somma di denaro che gli odierni resistenti dovranno versare all' per ogni Parte_1
violazione o inosservanza successiva al provvedimento di condanna ovvero pagina 5 di 19 per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso da quantificarsi nella misura di €
500 per ogni giorno di inadempimento.
Si costituivano l' Controparte_1
e i quali, contestando
[...] Controparte_1 Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Sostenevano, così come correttamente evidenziato nell'ordinanza cautelare del
28 Maggio 2022, la sussistenza del diritto di critica e la circostanza che le notizie divulgate su Facebook erano il frutto di una lavoro di ricerca e di studio portato avanti dalla di numerosi libri, articoli, interviste e trasmissioni CP_4
ove, effettivamente, la veniva definita quale «setta» e ne venivano Parte_1
evidenziati i metodi coercitivi e di imposizione psicologica dei propri appartenenti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1) Le condotte diffamatorie e il risarcimento del danno
Come già evidenziato in parte espositiva, gli illeciti diffamatori posti in essere dalla AIVS possono essere così sintetizzati:
1) le ripetute affermazioni secondo cui la legge n. 130/2016, con la quale è stata approvata l'intesa tra l' e lo Stato Italiano ed in forza Parte_1
pagina 6 di 19 della quale l' partecipa alla ripartizione della quota dell'8 × Parte_1
1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stata votata e approvata in tempi assolutamente ristretti e ciò grazie alle influenze dell'allora Presidente del
Consiglio CP_6
2) l'assenza di rendicontazione nella gestione dei fondi provenienti dall'otto per mille;
3) la reiterata qualificazione dell' in termini di «setta»; Parte_1
4) le plurime espressioni offensive rivolte all . Pt_1
Quanto al punto 1)- relativo all'approvazione della legge n. 130/2016- nella pagina Facebook di vi sono vari post pubblicati nel Marzo 2021(docc.3, 4 CP_4
e 9 di parte ricorrente) in cui si stigmatizza la «scandalosa legge» approvata «a tempo di record..(appena 90 giorni, la legge più velocemente approvata nella storia della
Repubblica, dove i tempi medi superano i tre anni) la legge che concede l'8 × 1000 alla
: approvazione che, viene riportato nella pagina social, è stata resa Parte_1
possibile dall'allora Presidente del Consiglio definito come il CP_6
«Santo Patrono e Protettore della , l'«Innominabile» responsabile. Parte_1
Analoghi post in ordine alla «setta più ricca del mondo» che, grazie a CP_6
è stata «riconosciuta 'Religione' dallo Stato Italiano e ha ottenuto l'8 x 1000 che porta nelle sue casse 5 milioni di euro ogni anno senza controlli e senza rendiconti» e con riguardo alla «legge più veloce nella storia della Repubblica Italiana» che fa refluire nella casse della «setta» milioni di euro, sono apparsi nella pagina Facebook di anche nell'Aprile e nel Maggio del 2021(docc. 6, 7 e 10 fasc. parte CP_4
ricorrente).
Relativamente al punto 2), sempre nei pagina Facebook di si afferma che CP_4
la legge sull'8 x 1000 «porta nelle casse della setta MILIONI E MILIONI DI
EURO OGNI ANNO i soldi pubblici(cioè dei contribuenti): SENZA rendicontazione e
SENZA controllo della GdF»(doc. 3 citato)
pagina 7 di 19 L'affermazione in ordine all'assenza di rendicontazione di quanto percepito a titolo di 8 x 1000 si ritrova, come evidenziato supra, nei post Facebook già citati.
In merito ai punti 3) e 4) si è visto come sia ricorrente il termine «setta» per qualificare l' , apparso sulla pagina social di sempre nel Parte_1 CP_4
periodo tra Marzo e Maggio del 2021.
Ed ancora, nel Maggio 2021 la OK KK viene descritta come «gruppo coercitivo», una «entità infestante arrivata fin dentro il sistema nervoso centrale dello Stato: nei partiti, in Parlamento, nella RAI, nelle ASL, persino nella Magistratura»; nel
Giugno 2021 ancora come «gruppo coercitivo» di stampo mafioso e massonico, una «autentica P2 infiltrata nel sistema nervoso centrale dello Stato»
Infine, un condensato degli attacchi all'Istituto, sempre definito come «setta», oggetto di plurime offese, e tacciato di aver beneficiato di una legge(la n.
130/2016) solo grazie agli appoggi di lo si ritrova su di un post CP_6
di Facebook del 20 Febbraio 2023 nel quale l'AIVS riporta un estratto di un articolo pubblicato sul magazine contenente un'intervista rilasciata CP_7
dall' ove viene reitera la descrizione della in termini di CP_1 Parte_1
«setta più potente, ricca e pericolosa al mondo. In Italia ha una potenza sconfinata. Prende 5 milioni di euro l'anno solo dall'8 per mille», beneficio quest'ultimo ottenuto «grazie all'allora premier che firmò l'intesa con cui la repubblica italiana l'ha CP_6
riconosciuta ufficialmente come religione».
Si ritiene che le affermazioni come sopra descritte integrino l'illecito diffamatorio.
Si evidenzia, in merito, che la tutela della reputazione, intesa come giudizio che gli altri hanno della propria persona, estrinsecazione della più ampia libertà personale, è garantita, in primis, dal diritto penale attraverso il delitto di diffamazione ex art. 595 cp.
pagina 8 di 19 Nella prospettiva civilistica, che viene in rilievo nel presente giudizio, la reputazione assurge a diritto della persona tutelato dall'art. 2 Cost. e, conseguentemente, dagli artt. 2043 e 2059 cc.
La lesione del diritto alla reputazione, sicché, costituisce un danno ingiusto risarcibile, laddove siano provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (fatto, componente soggettiva, nesso causale, danno evento e conseguenza).
La loro sussistenza, tuttavia, non basta ad assicurare il diritto di credito verso il danneggiante, dovendo l'interprete accertare anche l'insussistenza di eventuali scriminanti che escludano la antigiuridicità della condotta di quello.
In tema di offese alla reputazione, la causa di giustificazione che viene in rilievo è l'esercizio di un diritto ex art. 51 cp.
La tutela del diritto personale alla reputazione incontra il limite rappresentato dall'egualmente rilevante diritto alla manifestazione del proprio pensiero, sancito all'art. 21 Cost.
Il bilanciamento fra i due contrapposti diritti ha trovato oramai da tempo un punto di equilibrio in giurisprudenza( ex pluribus Cass. n. 14822/2012; Cass. n.
1205/2007, per quel che attiene il diritto di cronaca).
L'esercizio del diritto di cronaca, afferma la Corte, opera quale scriminante, escludendo l'offesa alla reputazione, solo in presenza di tre elementi coesistenti: 1) l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) la continenza espositiva e 3) la veridicità del fatto.
Analoghe considerazioni, in diritto, valgono per il diritto di critica, per il cui legittimo esercizio, scriminato ex art. 51 cp, viene richiesto che a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la pagina 9 di 19 narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. (Cass n. 2357/2018).
La continenza, poi, viene tradizionalmente suddivisa in una continenza formale ed in una sostanziale.
La prima postula una forma espositiva corretta, che non trasmodi in una libera e non costruttiva aggressione dell'altrui reputazione.
La seconda, invece, esige una diligente selezione della quantità e qualità dei fatti riferiti e delle opinioni espresse in funzione dell'interesse sociale alla loro conoscenza
La critica, tuttavia, differisce sotto alcuni profili dalla cronaca, intesa come rappresentazione fredda di un fatto.
In quanto giudizio su un accadimento, in effetti, la critica, da un lato ammette l'impiego di un lessico più colorito e arguto (anche se mai offensivo ed umiliante), dall'altro per sua natura sottrae il giudizio (ma non il fatto da cui quello prende le mosse) da una valutazione in termini di veridicità/falsità(
Cass. n. 4955/2024; Cass. 17172/2007).
In definitiva, e passando all'esame dei fatti di causa, la scriminante ex art. 51 cp per l'esercizio del diritto di critica opera solo a fronte della compresenza dei seguenti elementi: 1) interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) continenza espositiva (nei termini suddetti) e 3) veridicità del fatto (non potendosi invece sottoporre a valutazione di veridicità il giudizio).
Gli articoli pubblicati sulla pagina Facebook di nel periodo compreso tra CP_4
il Marzo ed il Giugno del 2021 e nel Febbraio 2023, costituendo delle critiche che si traducono in attacchi all' , sono sicuramente idonei a costituire CP_3
un'offesa alla reputazione e alla considerazione, poiché privi del requisito della verità nonché della continenza espositiva.
Innanzi tutto, non soddisfa l'elemento della veridicità la notizia, più volte riportata, che la legge n. 130/2016 sia stata approvata in tempi inusualmente rapidi solo grazie agli offici dell'allora Presidente del Consiglio CP_6
pagina 10 di 19 Ed invero, all' venne riconosciuta personalità giuridica con Parte_1
Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Novembre 2000; successivamente, nel 2001, l' avviò delle interlocuzioni con il Governo Pt_1
finalizzata alla stipula di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della
Costituzione che venne firmata il 27 Giugno 2015.
Nel 2016 fu presentato un disegno di legge di ratifica della predetta intesa che approdò al Senato alla seduta del 20 Aprile 2016 ove il relatore, Sen. Tes_1
dichiarò: «credo che il disegno di legge al nostro esame sia un atto assolutamente dovuto.
Si tratta di una istituzione che è stata riconosciuta dal 2000 e attende di raggiungere l'intesa con il nostro Stato e, dopo sedici anni, credo sia il momento giusto […]. In Italia sono
75.000 gli aderenti a questa istituzione – ricordo che il buddismo è la quarta religione nazionale – e altre hanno già raggiunto l'intesa, per cui credo sia giunto il momento per andare avanti».
La legge fu approvata all'unanimità al Senato e, successivamente, sempre all'unanimità alla Camera.
Non si tratta pertanto di un provvedimento legislativo 'voluto' dal Premier tanto che lo stesso Senatore Calderoli- appartenente alla Lega e CP_6
quindi ad un partito all'opposizione di quello del Premier RE- nel suo intervento quale relatore mise in rilievo il lungo percorso intrapreso dall'Istituto nel 2000, culminato solo nel 2016 con il disegno di legge da lui stesso definito come «atto dovuto» dopo sedici anni di attesa.
Analogamente, non corrisponde a verità l'affermazione che l' si Pt_1
sottragga all'obbligo di rendicontazione con riguardo all'8 x 1000, solo se si considerino i rendiconti relativi ai fondi ricevuti negli anni 2020, 2021, 2022 di cui parte ricorrente ha dato riscontro documentale(doc. 18, 40 e 44).
Difetta, altresì, il requisito della continenza espositiva formale: in quasi tutti i post sulla pagina Facebook di l' viene qualificato come CP_4 Parte_1
«setta»; e ancora, in favore di tale «setta», il suo «Santo Patrono», «Protettore» ed pagina 11 di 19 «Innominabile» avrebbe fatto approvare una «legge scandalosa» in CP_6
tempi brevissimi.
Ora, in disparte del fatto che l' non è un setta ma un ente Parte_1
religioso riconosciuto dallo Stato, l'allusione a rapporti corruttivi tra la «setta» e per l'approvazione di una legge «scandalosa» in tempi inusuali si Persona_2
traduce in una ingiustificata e offensiva aggressione alla reputazione di parte ricorrente trasbordante il limite della continenza per sfociare nella diffusione di sentimenti di odio e disprezzo.
A tanto si aggiunga che il termine «setta» ha una indubbia connotazione negativa e che già di per sé è offensivo della reputazione di un Istituto religioso- riconosciuto tale con legge dello Stato Italiano-poiché rimanda all'utilizzo di metodi coercitivi e di condizionamento psicologico dei propri adepti.
Sicuramente diffamatorie, in quanto altamente denigratorie e prive di riscontro, sono le affermazioni di cui s'è dato conto supra circa la qualificazione della KK quale «gruppo coercitivo», «entità infestante arrivata fin dentro il Pt_1
sistema nervoso centrale dello Stato: nei partiti, in Parlamento, nella RAI, nelle ASL, persino nella Magistratura» ed, ancora, nel Giugno del 2021 come «gruppo coercitivo» di stampo mafioso e massonico, una «autentica P2 infiltrata nel sistema nervoso centrale dello Stato».
A fronte di affermazioni prive sia del requisito delle veridicità che di quello della continenza espositiva non può certo ritenersi applicabile l'esimente del diritto di critica(o di cronaca).
D'altra parte la difesa dei resistenti poggia su di un assunto del tutto non condivisibile: e cioè che si era 'limitata' a riportare opinioni tratte da altri CP_4
libri ed interviste(la produzione documentale di parte resistente, al riguardo, è spropositata), dove la viene effettivamente definita come setta. Parte_1
Ma anche se così fosse, difetterebbe il controllo da parte di sulla CP_4
veridicità di quanto appreso- così che ciò che viene divulgato rappresenterebbe pagina 12 di 19 una critica all' senza riscontro di quanto altrove appreso o da altri Pt_1
narrato-ed in ogni modo mancherebbe sempre il requisito della continenza espositiva visti gli attacchi gratuiti, offensivi, denigratori e sprezzanti rivolti all' . Pt_1
In siffatto contesto non può essere condiviso quanto affermato dal primo giudice del procedimento cautelare nella più volte richiamata(da parte dei convenuti) ordinanza del 28 Maggio 2022 ove viene testualmente sostenuto: «se questi giornalisti italiani o francesi… e inglesi, nonché autori di libri stampati, hanno per decenni, anche dopo il 2016(anno di riconoscimento della come confessione Parte_1
religiosa) legittimamente pubblicato l'esito delle loro inchieste, parlando della solcai come un movimento persino partito liberticida perché di ideologia estremista fascista o nazista, definendola sistematicamente non come religione ma come “setta” e quindi con la caratterizzazione che ciò comporta in termini di metodi di condizionamento psicologico, allora
i ben più moderati e continenti post e articoli pubblicati dalla resistente che per scopo statuario si prefigge proprio la lotta alle sette, non possono essere diffamatori, non mettendo in circolo tesi o informa informazioni nuove rispetto quelle già circolanti ma anzi volendo informare gli appassionati della materia su tali pubblicazioni pregresse».
Si ritiene, al riguardo, di doversi discostare recisamente dall'iter logico-giuridico seguito dal giudice del procedimento cautelare perché gli articoli pubblicati su
Facebook dalla tutt'altro sono che rispettosi dei requisiti della verità e CP_4
della continenza, in quanto non si limitano a divulgare lo studio da altri eseguito sulle origini e sui metodi asseritamente coercitivi praticati dal ricorrente- indicandone le fonti- ma, per come si è visto ed è stato riportato supra, si concretizzano in gratuiti attacchi, privi di riscontro, ampiamente smentiti ed infarciti di espressioni offensive.
Quanto alla diffusione del video sul canale Youtube ove si incita a bruciare la pergamena «porta sfiga», anche a voler ipotizzare il reato di Offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, nel presente giudizio a tale condotta dovrebbe conferirsi una valenza ulteriormente denigratoria pagina 13 di 19 dell' , non rappresentante fonte di una ulteriore pretesa Parte_1
risarcitoria rispetto a quella che verrà riconosciuta in termini diffamatori per la lesione della reputazione e considerazione dell'Istituto.
Infine, sicuramente diffamatoria risulta l'intervista rilasciata da e CP_1
al giornale Il Fatto Quotidiano in data 21 Dicembre 2021 a generiche CP_2
allusioni su presunte relazioni sospette tra l' e che Pt_1 CP_6
avrebbero condotto all'approvazione “fulminea”, grazie all'intercessione di quest'ultimo, della Legge n. 130/2016.
Si adombra l'ipotesi che a fronte della donazione di un CP_6
pacchetto di azioni privilegiate della banca Mitsui, partecipata dalla
[...]
durante un viaggio in Giappone nel 2015, avrebbe fatto adottare nel Pt_1
Settembre 2016 il c.d. decreto Trivelle del con cui il governo RE ha autorizzato il giacimento petrolifero della società Tempa Rossa, in Basilicata, della quale la Mitsui è azionista al 25%.
Tuttavia, per quanto verrà evidenziato infra, non si ritiene che tale condotta abbia arrecato un pregiudizio non patrimoniale all'istituto ricorrente.
2) La quantificazione del danno
In via preliminare deve osservarsi come correttamente l'Istituto ricorrente abbia agito al fine di reclamare il ristoro dei danni subìti alle proprie immagine e reputazione.
In merito è sterminata la giurisprudenza di legittimità che riconosce senz'altro la tutela risarcitoria non patrimoniale in favore di persone giuridiche ed enti collettivi per danni che rappresentino la conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti(ex pluribus, Cass. n. 20345/2023 in merito alla lesione della reputazione di un ente collettivo;
Cass. n. 19551/2023 e Cass. n. 20643/2016 quanto alla lesione pagina 14 di 19 dell'immagine di una società; Cass. n. 18082/2013 relativamente alla lesione della reputazione di una società).
Tanto precisato in via preliminare, va ulteriormente evidenziato che il danno non patrimoniale scaturente dalla offesa alla reputazione, quale danno conseguenza, non sussiste «in re ipsa», dovendo essere dimostrato dall'attore, anche attraverso il ricorso a presunzioni (Cass. n. 4005/2020; Cass. n.
25420/2017).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (si veda la già citata Cass. n. 25420/2017).
A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé(Cass. n.
19434/2019).
Dalle allegazioni di parte attrice, e dalle prove documentali dalla stessa offerte in comunicazione(gli scritti diffamatori e la loro divulgazione sulla pagina
Facebook di , è possibile presumere l'esistenza di un danno patito da CP_4
parte attrice a causa della aggressione subita alla propria reputazione, in considerazione della falsità degli scritti e della posizione istituzionale della vittima- quinta religione in Italia - dei conseguenti discredito e perdita di credibilità che la notizia ha presumibilmente arrecato all'Istituto- descritto, agli occhi dei lettori, come pericolosa orgqnizzazione settaria collusa con i poteri dello Stato.
Tuttavia, non sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla consistenza, caratteri e intensità del danno conseguenza tali da giustificare la spropositata richiesta risarcitoria di € 80.000.
Ciò influisce sulla quantificazione del danno che, in ogni caso, va parametrato a quanto previsto dalle Tabelle di Milano. pagina 15 di 19 Ebbene, ritiene questo giudice che la diffamazione occorsa ricada nella specie della «media gravità» di cui al punto 3) delle predette Tabelle.
Ciò si deve, soprattutto, della media notorietà del diffamante- trattandosi di una Associazione nazionale che sulla pagina Facebook conta oltre 3.600 simpatizzanti(tale è il numero di coloro che hanno messo mi piace alla pagina), alla carica pubblica del diffamato-confessione religiosa che conta in Italia quasi
100.000 fedeli- alla reiterazione delle notizie aggressive della considerazione, reputazione ed immagine dell'Istituto, alla media diffusione che le notizie hanno avuto, tenuto conto proprio del numero elevato ma non eccessivo di coloro che hanno espresso il loro apprezzamento per la pagina social di CP_4
Alla stregua di quanto sopra indicato, si ritiene di liquidare in via equitativa il danno in euro € 35.247.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Non si reputa, nel procedere alla quantificazione del danno, di prendere in considerazione l'intervista rilasciata dai resistenti a Il Fatto Quotidiano poiché gli stessi intervistati pubblicarono immediatamente nella pagina dell' un CP_4
posto con il quale, in riferimento alla predetta intervista, precisarono «di non aver mai detto di essere in grado di provare e dimostrare che la Parte_2
abbia azioni nella Mitsui, né tantomeno che il Senatore detenga azioni della CP_6
stessa…».
Per di piùIl Fatto Quotidiano pubblicò in data 23 Dicembre 2021 una lettera proveniente da con la quale furono smentiti i contenuti dell'articolo, sì CP_3
che- ribadito che il danno non può essere considerato in re ipsa- alcuna pretesa risarcitoria può reclamare parte ricorrente in assenza di prova circa la sua sussistenza.
La condanna al pagamento della predetta somma va posta a carico non solo di ma anche di e legali rappresentati CP_4 Controparte_1 Controparte_2
dell' ma su di un titolo diverso da quello prospettato dall' CP_1 Pt_1
pagina 16 di 19 che, al riguardo, ha invocato il disposto di cui all'art. 38 cc a mente del quale
«Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».
La norma codicistica si riferisce all'attività negoziale posta in essere da coloro che hanno agito in nome per conto dell'associazione facendo nascere un vincolo obbligatorio nei confronti dei terzi, non certo all'attività illecita fonte di responsabilità risarcitoria di natura aquiliana.
La responsabilità solidale dei resistenti rinviene invece il suo fondamento nell'articolo 2055 cc, poiché sia che hanno concorso quali CP_1 CP_2
presidenti e legali rappresentanti dell' alla diffusione delle notizie CP_4
diffamatorie sulla pagina social da essi stessi creata e presente nel sito ufficiale dell' CP_1
Non può infine essere riconosciuto il danno patrimoniale preteso da parte ricorrente, identificato nella diminuzione delle risorse spettanti all'Istituto a titolo di 8 × 1000.
L'iter logico-giuridico seguito da parte ricorrente risulta del tutto ipotetico, sganciato da ogni effettiva dimostrazione del pregiudizio subito: ed invero viene ipotizzato che, «qualora» le affermazioni denigratorie fossero riuscite ad influenzare «anche solo l'1% dei contribuenti», tale diminuzione di adesione avrebbe comportato una correlativa diminuzione dell'ammontare di fondi percepiti per ciascun anno, pari ad euro 60.000, per complessivi euro 120.000(anni 2021 e
2022).
Pare evidente la totale carenza di supporto probatorio della domanda: sia per l'assenza dell'asserito condizionamento dei contribuenti sia per l'omessa dimostrazione dell'effettiva contrazione del gettito fiscale.
Si ritiene infine, ai sensi dell'articolo 120 cpc, di condannare i resistenti alla pubblicazione della presente sentenza sulla pagina Facebook di pagina CP_4
pagina 17 di 19 social con la quale è stata perpetrata la diffamazione-e alla rimozione, ai sensi dell'art. 2058 cc, di tutti i post diffamatori pubblicati.
3) Le spese processuali
Quanto alla regolamento delle spese processuali, si ritiene che vi sia soccombenza reciproca e che, di conseguenza, esse vadano compensate, in quanto «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.»(Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
E, per come si è visto, parte ricorrente risulta vittoriosa in ordine alla domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale ma soccombente rispetto a quella avente ad oggetto il danno patrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, condanna l' Controparte_1
, e in
[...] Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro al pagamento, in favore dell'
[...]
della somma di € 35.247, oltre interessi nella Parte_1
misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
pagina 18 di 19 condanna i resistenti a pubblicare a loro spese l'intera sentenza sulla pagina
Facebook di nonché ad eliminare le pubblicazioni diffamatorie riportate CP_4
in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Firenze, 16.VI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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