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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3439/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3439/2023 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
promossa da:
C.F. : , nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elett.te dom.to in Siracusa (SR) al viale zecchino n 156 presso lo studio dell'Avv. Daniela Nocilla, Cod. Fisc. , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._2
in atti;
-ricorrente contro
C.F. : nata a [...] [...], residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Siracusa, Via Sortino n. 4 ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Ronco I° a Via Tisia n° 11, presso, lo studio dell'avv. Roberta Santuccio che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente udito il pubblico ministero (comunicazione del 20.9.2023);
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 5.9.2023 ha chiesto la modifica del decreto emesso da Parte_1
questo Tribunale in data 13.4.2022 avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti genitoriali inerenti alla figlia minore . Persona_1
In particolare il ricorrente ha dedotto che la figlia da circa due anni vive durante il periodo scolastico prevalentemente presso la sua abitazione e che egli si occupa quotidianamente della stessa in misura paritaria rispetto alla madre. Ha esposto altresì di svolgere lavori saltuari da cui trae un guadagno mensile di circa € 300 oltre al reddito di cittadinanza;
di avere aderito all'accordo per il mantenimento della figlia mediante versamento dell'assegno di € 350 sol perché coartato dalla la quale CP_1
minacciava di non fargli vedere la figlia;
di avere potuto versare detto importo perché aiutato economicamente dal padre nelle more deceduto;
di non essere quindi in grado di versare l'assegno di mantenimento concordato e recepito dal tribunale con il superiore decreto.
Su tali premesse ha chiesto disporsi il collocamento alternato della figlia con tempi di permanenza paritetici presso i genitori e con mantenimento diretto della minore per entrambi i genitori.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la la quale ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il CP_1
rigetto. Ha chiesto altresì la parziale modifica parziale della regolamentazione del diritto di visita e dei tempi di permanenza della figlia presso il padre.
All'udienza del 17.9.2024 si è proceduto a sentire personalmente le parti ed all'esito, stante l'indisponibilità delle stesse alla loro conciliazione, si è disposto l'ascolto della minore la quale Per_1
è stata sentita all'udienza del 17.12.2024.
All'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. xxx
La minore , sentita all'udienza del 17.12.2024, ha riferito in modo genuino e del tutto Persona_1
convincente di dividersi a giorni alterni tra la mamma e il papà e di trascorrere i fine settimana in modo alternato con i genitori, già da due anni. Ha precisato che tale regime di vita non le crea scombussolamento e di avere rapporti sereni con entrambi i genitori. Ha concluso affermando che le
“va bene questa organizzazione “ e che “ non voglio cambiare nulla rispetto al mio attuale regime di vita”.
Poste le superiori acquisizioni v'è da rilevare che i tempi di permanenza di cui ha riferito la minore sono in linea con la regolamentazione dei rapporti recepita dal tribunale nel citato decreto.
Sotto tale profilo non può dirsi quindi che vi sia stata, di fatto, una sostanziale modifica dell'assetto dei rapporti di frequentazione /permanenza della minore presso il padre che possa integrare un fatto nuovo sopravvenuto tale da giustificare la modifica delle condizioni di cui al citato decreto.
Anche sotto il profilo delle ulteriori allegazioni del ricorrente –fermamente contestate dalla resistente-
pagina 2 di 3 deve rilevarsi che l'asserito “ricatto” cui il avrebbe ceduto per la determinazione dell'assegno Per_1
di mantenimento nella misura mensile di € 350, a tacer d'altro, non è certo un fatto nuovo che possa in alcun modo legittimare la richiesta di modifica propugnata dal ricorrente.
Lo stesso è a dirsi per l'asserito venir meno dell'apporto economico del genitore del di cui, Per_1
peraltro, non v'è alcun riscontro.
Inoltre è da rilevare che sotto il profilo economico non si registrano sostanziali modificazioni dato che all'epoca del decreto di cui si chiede la revoca (anno 2022) il aveva un reddito documentato di Per_1
€ 5.000 circa (pari a circa € 400 al mese), mentre oggi egli dichiara di avere entrate lavorative di circa €
300 oltre al reddito di cittadinanza.
Non può quindi sostenersi che vi sia stato un peggioramento della condizione economica rispetto al
2022 quando egli ha concordato l'assegno di mantenimento per la figlia di € 350 al mese.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Parimenti va rigettata la richiesta avanzata dalla di modifica dei rapporti di frequentazione CP_1
della minore con il padre, per mancanza di fatti sopravvenuti.
Dato l'esito complessivo della causa le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: rigetta il ricorso del;
Per_1
rigetta la richiesta di modifica della CP_1
spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3439/2023 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
promossa da:
C.F. : , nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elett.te dom.to in Siracusa (SR) al viale zecchino n 156 presso lo studio dell'Avv. Daniela Nocilla, Cod. Fisc. , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._2
in atti;
-ricorrente contro
C.F. : nata a [...] [...], residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Siracusa, Via Sortino n. 4 ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Ronco I° a Via Tisia n° 11, presso, lo studio dell'avv. Roberta Santuccio che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente udito il pubblico ministero (comunicazione del 20.9.2023);
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 5.9.2023 ha chiesto la modifica del decreto emesso da Parte_1
questo Tribunale in data 13.4.2022 avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti genitoriali inerenti alla figlia minore . Persona_1
In particolare il ricorrente ha dedotto che la figlia da circa due anni vive durante il periodo scolastico prevalentemente presso la sua abitazione e che egli si occupa quotidianamente della stessa in misura paritaria rispetto alla madre. Ha esposto altresì di svolgere lavori saltuari da cui trae un guadagno mensile di circa € 300 oltre al reddito di cittadinanza;
di avere aderito all'accordo per il mantenimento della figlia mediante versamento dell'assegno di € 350 sol perché coartato dalla la quale CP_1
minacciava di non fargli vedere la figlia;
di avere potuto versare detto importo perché aiutato economicamente dal padre nelle more deceduto;
di non essere quindi in grado di versare l'assegno di mantenimento concordato e recepito dal tribunale con il superiore decreto.
Su tali premesse ha chiesto disporsi il collocamento alternato della figlia con tempi di permanenza paritetici presso i genitori e con mantenimento diretto della minore per entrambi i genitori.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la la quale ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il CP_1
rigetto. Ha chiesto altresì la parziale modifica parziale della regolamentazione del diritto di visita e dei tempi di permanenza della figlia presso il padre.
All'udienza del 17.9.2024 si è proceduto a sentire personalmente le parti ed all'esito, stante l'indisponibilità delle stesse alla loro conciliazione, si è disposto l'ascolto della minore la quale Per_1
è stata sentita all'udienza del 17.12.2024.
All'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. xxx
La minore , sentita all'udienza del 17.12.2024, ha riferito in modo genuino e del tutto Persona_1
convincente di dividersi a giorni alterni tra la mamma e il papà e di trascorrere i fine settimana in modo alternato con i genitori, già da due anni. Ha precisato che tale regime di vita non le crea scombussolamento e di avere rapporti sereni con entrambi i genitori. Ha concluso affermando che le
“va bene questa organizzazione “ e che “ non voglio cambiare nulla rispetto al mio attuale regime di vita”.
Poste le superiori acquisizioni v'è da rilevare che i tempi di permanenza di cui ha riferito la minore sono in linea con la regolamentazione dei rapporti recepita dal tribunale nel citato decreto.
Sotto tale profilo non può dirsi quindi che vi sia stata, di fatto, una sostanziale modifica dell'assetto dei rapporti di frequentazione /permanenza della minore presso il padre che possa integrare un fatto nuovo sopravvenuto tale da giustificare la modifica delle condizioni di cui al citato decreto.
Anche sotto il profilo delle ulteriori allegazioni del ricorrente –fermamente contestate dalla resistente-
pagina 2 di 3 deve rilevarsi che l'asserito “ricatto” cui il avrebbe ceduto per la determinazione dell'assegno Per_1
di mantenimento nella misura mensile di € 350, a tacer d'altro, non è certo un fatto nuovo che possa in alcun modo legittimare la richiesta di modifica propugnata dal ricorrente.
Lo stesso è a dirsi per l'asserito venir meno dell'apporto economico del genitore del di cui, Per_1
peraltro, non v'è alcun riscontro.
Inoltre è da rilevare che sotto il profilo economico non si registrano sostanziali modificazioni dato che all'epoca del decreto di cui si chiede la revoca (anno 2022) il aveva un reddito documentato di Per_1
€ 5.000 circa (pari a circa € 400 al mese), mentre oggi egli dichiara di avere entrate lavorative di circa €
300 oltre al reddito di cittadinanza.
Non può quindi sostenersi che vi sia stato un peggioramento della condizione economica rispetto al
2022 quando egli ha concordato l'assegno di mantenimento per la figlia di € 350 al mese.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Parimenti va rigettata la richiesta avanzata dalla di modifica dei rapporti di frequentazione CP_1
della minore con il padre, per mancanza di fatti sopravvenuti.
Dato l'esito complessivo della causa le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: rigetta il ricorso del;
Per_1
rigetta la richiesta di modifica della CP_1
spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3