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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 219/2021 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Rita Carosella Presidente
2) Dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 219/2021 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 384/2021 del
Tribunale di Campobasso, resa il dì 08/05/2021 e pubblicata il 18/05/2021, nella causa n. 358/2015
R.G.A.C., avente per oggetto: “Assicurazione contro i danni”;
T R A
nato a [...] il dì 11/09/1973 (C.F.: Parte_1
) e ivi con studio al Viale Libetta n. 23, ove domicilia, difeso in proprio ex C.F._1
art. 86 c.p.c.;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
(C.F.: ), corrente in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 ed elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliata in Foggia alla Via A. Gramsci n. 73/a presso lo studio dell'Avv. Valentina Lucianetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione in appello del dì 11/01/2021;
- APPELLATA -
- in persona del Vice presidente a Controparte_3
Amministratore Delegato dott. e del Consigliere di Amministrazione dott. Controparte_4
(C.F.: ), corrente in Roma alla Via Giulio Vincenzo Bona n. Controparte_5 P.IVA_2
110 ed elettivamente domiciliata in Milano al Corso Monforte n. 13 presso lo studio dell'Avv.
causa n. 219/2021 R.G. 1/12 che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar CP_6 Per_1
di Roma del 04/11/2011 (rep. n. 358119, racc. n. 8287);
[...]
- APPELLATA –
, nato a [...] il dì 19/11/1941 (C.F.: Controparte_7
) e residente in [...], contumace;
C.F._2
- APPELLATO –
Conclusioni: all'udienza cartolare del 15/05/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha altresì domandato che, ove l'appello fosse rigettato, le spese di lite con la dovevano essere Controparte_8
compensate, non potendo essere considerato il soccombente nei suoi riguardi, in quanto non Pt_1
aveva proposto alcuna domanda contro la detta società.
Nella memoria di replica, l'appellante ha infine ulteriormente domandato che, in caso di rigetto dell'appello, fossero compensate le spese di lite del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con ordinanza resa il 30/06/2023, testualmente, la Corte:
-- poiché va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nonostante la regolare Controparte_7 notificazione dell'atto di appello;
- precisato (in ordine alla richiesta di autorizzazione alla produzione documentale avanzata dall'appellante) che la valutazione dell'ammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti ne presuppone la materiale esibizione in giudizio e non la mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale (Cass. 2015/n. 12049);
-- dato atto del carico di lavoro del relatore, gravato da procedimenti iscritti in data più risalente nel tempo;
PTM
dichiara la contumacia di;
Controparte_7
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza dell'appellante di autorizzazione alla produzione documentale;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/02/2024, ore 10 e ss.-
causa n. 219/2021 R.G. 2/12 Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, avanzata dall'appellante tesa a ottenere Pt_1
l'indennizzo assicurativo in seguito al furto dell'autovettura Mercedes 350 coupé tg. ED691XF, che aveva subito il 18/10/2012, verso le ore 13:00, nel centro dell'abitato di Termoli.
Poiché l'autovettura, che era regolarmente assicurata con la era utilizzata CP_1 dall'appellante in virtù di locazione finanziaria intercorsa con la Controparte_3
l'attore domandava alla indicata Compagnia di assicurazioni il
[...] Pt_1 pagamento, direttamente in favore della della somma di €. 51.083/71, e dell'altra di €. CP_8
21.366/29, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, in suo favore, relativamente all'acconto versato e alle rate già pagate, detratto lo scoperto.
Costituitesi entrambe le s.p.a. convenute, che hanno invocato il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite, disposta a istanza della la chiamata in causa del garante CP_8 CP_7
espletata la prova dichiarativa e la consulenza tecnica officiosa per il tramite dell'ing.
[...]
, il primo giudice ha testualmente così deciso la causa: Persona_2
rigetta la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
rigetta la domanda riconvenzionale della E_
, agitata nei confronti dell'attore, perché tardivamente formulata;
[...]
dichiara la estromissione dal giudizio del terzo chiamato per la decadenza Controparte_7
in cui è incorsa la chiamante;
condanna l'attore soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] liquidate in € 7.795/00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP Controparte_1
come per legge;
compensa le spese tra l'attore e E_
;
[...]
condanna quest'ultima alla refusione delle spese nei confronti terzo chiamato CP_7
liquidate in € 1.990/00, oltre accessori.
[...]
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente che, in accoglimento dello Pt_1
spiegato appello, così riproponendo in sostanza le conclusioni di prime cure, fosse:
1) dichiarato l'avvenuto furto del veicolo Mercedes CLS 350 coupé tg. ED691XF, locato dall'attore, di proprietà della Controparte_10
2) conseguentemente, condannata l' al pagamento della somma di € 51.083/71, CP_1
direttamente a favore della società Controparte_10
proprietaria del succitato veicolo, con aggiunta di interessi legali e svalutazione monetaria;
causa n. 219/2021 R.G. 3/12 3) condannata l' al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.366/29, in favore CP_1 dell'appellante, con aggiunta di interessi legali e svalutazione monetaria;
4) condannata l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla CP_1 restituzione, in favore dell'appellante, delle somme da quest'ultimo eventualmente (e malauguratamente) pagate a titolo di spese di lite di primo grado, oltre interessi legali;
5) condannati gli altri appellati al pagamento delle spese di lite, in caso di loro illegittima costituzione;
affidandosi a tre mezzi con insegna.
In questo giudizio di gravame si sono costituite entrambe le società e hanno concluso:
la per l'inammissibilità e per il rigetto della Controparte_11
domanda di appello;
la , testualmente, nel merito e Controparte_10
in via definitiva, richiedendo di:
respingere l'impugnazione proposta dall'Avv. e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n. 384/2021 (rep. 510/2021), pronunciata dal Giudice del Tribunale di Campobasso,
Dott.ssa Filomena Girardi, in data 8 maggio 2021 e pubblicata in data 18 maggio 2021;
correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza oggetto del presente gravame e quindi accertare e dichiarare “l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 2194942 stipulato inter partes, e l'operatività delle clausole che regolano l'anticipata risoluzione del contratto in dipendenza del furto del bene locato”;
condannare l'appellante alla refusione in favore di E_
delle spese, dei diritti e degli onorari del grado di appello.
[...]
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, avanzata dall'appellata CP_1
d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, come insegnato ripetutamente dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535 - Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020,
n.13293 ).
causa n. 219/2021 R.G. 4/12 Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha dettagliatamente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in tre distinti mezzi, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza, peraltro non richiesto.
PRIMO E SECONDO MEZZO
I primi due mezzi di gravame devono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, anche sotto il profilo probatorio, con la spiegata domanda di gravame.
Con questi mezzi, l'appellante si duole del fatto che la gravata sentenza non ha ritenuto per avvenuta la verificazione del furto del veicolo dell'appellante, dando prevalenza alle contraddittorie risultanze del giudizio penale, specificatamente poi trattate nel secondo motivo, su quelle risultanti dal procedimento civile.
In particolare, l'appellante ha dedotto che i mezzi istruttori espletati in prime cure, che devono prevalere su quelli penali, hanno provato l'avvenuto furto dell'autoveicolo locato all'attore Pt_1
Difatti, nell'atto introduttivo del gravame, l'appellante ha evidenziato la circostanza per cui Pt_1
i testi escussi , e , al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di là di alcune inesattezze, hanno certamente confermato che:
► il veicolo era stato parcheggiato in data 18/10/2012, nel centro dell'abitato di Termoli, regolarmente chiuso a chiave e con allarme inserito;
► quando il e i testimoni erano “ritornati a riprenderlo non era più presente nel Pt_1
parcheggio a pagamento situato in centro”.
Tanto, nello specifico:
alla stregua della ivi esposta dettagliata critica di quanto riportato dal primo giudice nella gravata sentenza in riferimento alla interpretazione e valutazione delle dichiarazioni rese dai tre testi escussi;
stante la inutilizzabilità dei documenti rimessi alla Compagnia appellata dalla
[...]
che aveva ricevuto incarico professionale dalla di Controparte_12 CP_1 assumere informazioni sul “furto” dell'autovettura che era stato denunciato dall'appellante, in quanto redatti in assenza di contraddittorio e acquisiti al “fascicolo del dibattimento” di primo grado senza il consenso di tutte le parti, pur non trattandosi di “atti irripetibili”, di modo che, ha testualmente evidenziato l'appellante, “non potendo trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento, non potevano essere utilizzate ai fini della decisione”.
I mezzi, come proposti, sono infondati.
causa n. 219/2021 R.G. 5/12 Innanzitutto, questo giudice evidenzia che, oramai da tempo, laddove vengano raccolti plurimi mezzi istruttori o elementi di convincimento nell'ambito del procedimento civile, la giurisprudenza ha sempre costantemente precisato che:
“Il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre” (Corte appello sez. I - Catania, 05/01/2024, n. 47);
“La valutazione delle prove risponde al principio operante nel nostro ordinamento del libero convincimento del giudice (previsto dall'art. 116 c.p.c.), per cui è il giudice che, con il suo libero apprezzamento, potrà esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, nonché decidere se ammettere o meno la prova o tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e sgg. c.c.”
(Tribunale sez. II - Catanzaro, 06/10/2022, n. 1406);
“Il disposto di cui all'art. 116 c.p.c. sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, si deve sottolineare, con riferimento a tutte le risultanze istruttorie acquisite e considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende. È
consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale
(sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi” (Corte appello sez. II - Genova, 28/03/2022, n. 331);
“Nel processo civile vige il principio di non tassatività dei mezzi di prova e, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice;
ne consegue che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti o anche prove raccolte in un giudizio penale, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale” (Tribunale sez. I - Perugia, 21/09/2021, n. 1258);
causa n. 219/2021 R.G. 6/12 “Il principio del libero convincimento del giudice esclude l'esistenza di una gerarchia delle prove stesse, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento” (Cassazione civile sez. lav. - 26/07/2021, n. 21356);
“Nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), non esiste, al di fuori dei casi di cd. prove legali (cfr., in specie, gli artt.
2700, 2702, 2709, 2733, 2738 c.c.), una gerarchia delle fonti di prova, così che tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta, e la valutazione, del materiale probatorio sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione” (Corte appello sez. lav. - Bari, 03/07/2018, n. 1097)
Orbene, anche a integrazione della gravata sentenza, pure a volere qui prescindere dalle indubbie mancanze e/o contraddizioni delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, a istanza dell'attore alla udienza del 20/10/2016 ( e e a quella Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
successiva del 28/02/2017 ( ), peraltro dettagliatamente e Testimone_3
diffusamente esaminate dal primo giudice, a pag. 12 della impugnata sentenza, v'è da considerare che:
a ben vedere, le esposte censure “in parte qua” rivolte alla gravata sentenza, così come avanzate dall'appellante, non colgono nel segno poiché non sono orientate, così come si doveva, a rilevare eventuali vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il Tribunale ma sono tutte tese inammissibilmente a sovrapporre la valutazione delle dichiarazioni rese dal testimoniale escusso, così come appunto operata dall'appellante a quella, invero del tutto logicamente motivata, Pt_1
che è invece stata fatta propria ai fini del decidere dal primo giudice, peraltro congiuntamente e in raffronto alle altre risultanze processuali;
previa richiesta di rilascio del dì 11/10/2016, inoltrata all'ufficio dibattimento della locale
Procura, con nota di deposito del successivo 20/10/2016, la Compagnia ha versato in CP_1
atti in primo grado la documentazione, già acquisiti al fascicolo del dibattimento nel processo penale n. 765/13 RGNR, all'epoca pendente dinanzi al Tribunale penale di Larino, a carico dell'attore per i reati di cui all'art. 367 c.p. e all'art. 642 c.p.; Parte_1
è stato sviluppato dalle parti, nel merito, ampio e articolato contraddittorio in prime cure su tale documentazione, proveniente dal richiamato fascicolo penale, e l'odierno appellante nulla ha osservato in rito, sull'avvenuta produzione dei documenti in questa causa, da parte della convenuta alla prima udienza successiva al rilascio degli atti dalla cancelleria penale del CP_1
Tribunale di Larino, che è quella del 28/02/2017.
causa n. 219/2021 R.G. 7/12 Orbene, dalla comunicazione della notizia di reato del 22/02/2013, prot. n. 1068/ P.G. 2013 e dalla ulteriore comunicazione della notizia di reato del 17/06/2013, sempre con prot. n. 1068/ P.G. 2013, entrambe inviate alla Procura della Repubblica di Larino (CB), alla stregua del già richiamato procedimento penale in corso n. 765/2013 RGNR, ed entrambe redatte dalla Polizia di frontiera presso gli Scali Marittimo e Aereo di Genova, nell'ambito di un servizio di istituto, teso a contrastare il fenomeno dell'esportazione di vetture verso il Nord Africa per ottenere un ingiusto e illegittimo risarcimento dalle compagnie di assicurazione, gli agenti operanti della che CP_13
hanno operato in stretta collaborazione con il collaterale e con il parallelo Controparte_14
servizio del Marocco, hanno avuto modo di accertare incontrovertibilmente dagli archivi informatici di quello stato estero, oltre che dal proprio schedario DI WEB , in punto di fatto, che:
nel luglio del 2012, la ridetta autovettura era stata sequestrata in Spagna dalla CP_8
“Guardia Civil” del porto di Tarifa mentre era in procinto di essere imbarcata dal verso il Pt_1
Marocco in quanto priva di autorizzazione della società locatrice;
nel settembre del 2012, ottenuto il dissequestro, dopo avere corrisposto alle autorità spagnole le spese per la gestione dell'autovettura, l'appellante rientrava in possesso del Pt_1
mezzo;
in data 04/10/2012, l'autovettura MERCEDES BENZ CLS 350 tg. ED691XF (telaio
WDD2183231A018415), condotta dall'appellante regolarmente munito di Parte_1
passaporto e titolo di viaggio, che era in compagnia di tale di Campobasso, era Persona_3 stata imbarcata, nel porto di Genova, sulla motonave “Splendid” della Compagnia di navigazione
“Grandi Navi Veloci”, per essere poi sbarcata a Tangeri in Marocco senza tappe intermedie;
in data 18/10/2012, alle ore 13:30, l'appellante ha denunciato il furto dell'auto Pt_1
presso il Commissariato di P.S. di Termoli, precisando di averla lasciata in città regolarmente chiusa a chiave e con allarme inserito;
in data 17/12/2012, la predetta autovettura è stata esportata dal Marocco in CP_8
Mauritania, con accesso dalla frontiera di Bir Guendouz/Dakhla.
A fronte di tali accertamenti in punto di fatto e degli altri elementi istruttori in atti, questo giudice rileva che non v'è nelle tavole processuali la prova certa e tranquillante dell'avvenuto furto del veicolo, il cui onere incombeva all'appellante, in quanto:
► dalla disamina degli innanzi evidenziati raffronti temporali, l'autovettura di cui CP_8
CP_1 si tratta non ha mai fatto ritorno in (non c'è peraltro in tale senso nelle tavole processuali CP_1 alcuna evidenza doganale) e non era quindi in il dì della denuncia di furto (18/10/2012), che è stata sporta dall'appellante al Commissariato di P.S. di Termoli;
causa n. 219/2021 R.G. 8/12 ► “ad relevationem”, in tale denuncia non è neppure riportata, quanto meno con sufficiente approssimazione, come per regolarità doveva comunque essere, la località (centro, periferia, zona del castello, ecc.), se non proprio la via cittadina, in Termoli, ove era stata parcheggiata l'autovettura e da dove era stata rubata da ignoti.
Inoltre, per completezza, la Corte osserva che, in sede di prova orale:
nessuno dei tre testi escussi ha riferito di conoscere o di ricordare con esattezza la località in cui era avvenuto il furto del veicolo né di essersi poi presentato in Commissariato insieme al allorquando costui ha sporto la denuncia, al fine di fare verbalizzare dall'autorità di P.S. Pt_1
la propria presenza in loco ma hanno tutti precisato di essere tutti rimasti inspiegabilmente per strada, pur dichiarando di avere accompagnato l'appellante sino al luogo ove aveva sede il
Commissariato;
in particolare, il teste , oltre a non ricordare se, al momento del Testimone_3
ritiro, vi fosse altra auto al posto della o se lo stallo fosse vuoto, ha poi riferito che CP_8
“avevamo parcheggiato in un parcheggio a pagamento nei pressi del centro di Termoli” ma non risulta:
essere mai stato prodotto in atti, in commissariato o in questa causa, il “tagliando”, rilasciato dal gestore del parcheggio ai sensi dell'art. 2002 c.c., da cui si sarebbe potuto accertare con facilità se l'autovettura fosse stata ivi realmente parcheggiata, la CP_8
esatta località in Termoli in cui tanto era avvenuto e comunque l'orario dell'ingresso nel parcheggio;
essere mai stata inoltrata al gestore del parcheggio alcuna doglianza e/o richiesta inerente l'avvenuta sottrazione dell'auto.
Inoltre, come risulta dalle tavole processuali, per la vicenda per cui è causa, “ad colorandum”, questo giudice rileva che:
l'appellante è stato indagato nel procedimento penale n. 765/13 RGNR, promosso ai suoi danni dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, che ha contestato, in sede di rinvio a giudizio, al i reati di cui all'art. 367 c.p. e all'art. 642 c.p.; Pt_1
con sentenza n. 18/2020 del 14-30/01/2020, il Tribunale penale di Larino ha condannato l'odierno appellante, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuti i reati, innanzi contestati, avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena sospesa di anni uno e mesi due di reclusione, oltre spese processuali;
con sentenza n. 339/2021 del 19/05-03/06/2021, la Corte di Appello di Campobasso sez.
pen., ha dichiarato estinti entrambi i reati ascritti al per intervenuta prescrizione; Pt_1
causa n. 219/2021 R.G. 9/12 con sentenza n. 44639/2022 del 16/09/2022, previa riqualificazione del capo B) nel reato di truffa, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la gravata sentenza n. 330/2021 per difetto di querela per entrambi i reati.
Questo giudice osserva sul punto che tanto la Corte di Appello (pag. 4 della motivazione) quanto la
Corte di Cassazione (pag. 11 e segg.) non hanno ritenuto di applicare l'art. 129 c.p.p., non ricorrendone i presupposti di legge.
Nello specifico, e ciò è troncante, “inter alia”, al punto 7.3 della parte motiva, la Suprema Corte, 2a
Sezione penale, ha testualmente affermato che:
“le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto, senza alcun travisamento delle prove utilizzabili per la decisione, delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che l'autovettura dal momento in cui è uscita dal territorio nazionale non ha fatto più rientro in Italia e che, di conseguenza, la stessa non poteva trovarsi in Termoli nel momento in cui ne è stato denunciato il furto da parte del . Pt_1
TERZO MEZZO
Innanzitutto questo giudice osserva che il mezzo in esame, che riguarda l'eccepita assenza di rilievo probatorio dello smarrimento di una delle chiavi in dotazione al veicolo, è meramente complementare alle precedenti doglianze e non ha invero proprio specifico valore giuridico, di tal che, respinti i primi due motivi, anch'esso, come formulato, ne segue la sorte (“simul stabunt, simul cadent”).
Pur tuttavia, come risulta dai documenti in atti, per mera completezza argomentativa, la Corte evidenzia comunque che:
la “prima chiave” originale dell'autovettura non è mai stata resa dal alla Pt_1
Compagnia assicurativa, che l'aveva richiesta come da prassi, al fine di procedere al pagamento dell'indennizzo contrattuale;
l'Ing. consulente officioso del Tribunale, terminati i dovuti accertamenti Persona_2
e avendo acquisito, anche dall'estero, elementi più che convergenti, così ha precisato:
in ordine al primo quesito, testualmente: “Gli accertamenti eseguiti dalla CP_9
in Germania hanno dato come risposta che le due chiavi (N.d.R.: consegnate dall'appellante alla sono la seconda chiave, fornita in dotazione con la consegna della vettura, e la terza CP_8
chiave ordinata il 4 ottobre 2012; dalla banca dati della risulta attiva ancora la CP_8 prima chiave che non risulta disabilitata” ;
sempre dalla banca dati della casa madre, risultano attive tre chiavi sulla vettura, precisamente le due di serie in dotazione e una terza ordinata successivamente;
causa n. 219/2021 R.G. 10/12 in ordine al secondo quesito, testualmente: “I dati forniti dalla sono E_
certi e opponibili in quanto forniti dall'unico soggetto, la casa costruttrice, che è in possesso della banca dati in cui sono archiviati i numeri di telaio e le chiavi abbinate ad esso”.
Infine, tra l'altro, l'appellata ha domandato di integrare il dispositivo della gravata CP_9 sentenza, e in tale senso deve essere qui integrato, nella parte in cui non ha inserito il “dictum” pronunciato a pag. 16 dal Tribunale e cioè testualmente che, “in ragione della tardività della costituzione operata dalla e, quindi, dalla inevitabile decadenza in cui risulta essere CP_9
incorsa, rebus sic stantibus, è soltanto possibile una pronuncia di accertamento del diritto alla risoluzione del contratto di leasing, senza la conseguente condanna dell'utilizzatore e/o anche del terzo chiamato fideiussore al pagamento richiesto”.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e l'appellante Pt_1
deve rifonderle solamente alla nella misura indicata in dispositivo, alla stregua CP_1 dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 72.450/00) ma non anche nei confronti della contro cui non è stata presa CP_8
alcuna conclusione sfavorevole.
Nulla per le spese di lite del contumace che non ha svolto alcuna attività difensiva. Controparte_7
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
16/06/2021, spiegato dall'Avv. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso Parte_1
n. 384/2021 dei dì 08-18/05/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in riforma per quanto di ragione della gravata sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) integra il dispositivo della gravata sentenza come segue: dichiara l'avvenuta risoluzione anticipata del contratto di leasing n. 2194942, intercorso tra l'appellante e la Pt_1 [...]
Controparte_15
3) ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza, condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado del giudizio in favore della appellata che si liquidano, alla CP_1 stregua dei criteri indicati in motivazione, in €. 14.317/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
Nulla per le spese di lite del contumace che non ha svolto alcuna attività difensiva. Controparte_7
causa n. 219/2021 R.G. 11/12 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per il soccombente appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 02/09/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Rita Carosella
causa n. 219/2021 R.G. 12/12
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Rita Carosella Presidente
2) Dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 219/2021 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 384/2021 del
Tribunale di Campobasso, resa il dì 08/05/2021 e pubblicata il 18/05/2021, nella causa n. 358/2015
R.G.A.C., avente per oggetto: “Assicurazione contro i danni”;
T R A
nato a [...] il dì 11/09/1973 (C.F.: Parte_1
) e ivi con studio al Viale Libetta n. 23, ove domicilia, difeso in proprio ex C.F._1
art. 86 c.p.c.;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
(C.F.: ), corrente in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 ed elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliata in Foggia alla Via A. Gramsci n. 73/a presso lo studio dell'Avv. Valentina Lucianetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione in appello del dì 11/01/2021;
- APPELLATA -
- in persona del Vice presidente a Controparte_3
Amministratore Delegato dott. e del Consigliere di Amministrazione dott. Controparte_4
(C.F.: ), corrente in Roma alla Via Giulio Vincenzo Bona n. Controparte_5 P.IVA_2
110 ed elettivamente domiciliata in Milano al Corso Monforte n. 13 presso lo studio dell'Avv.
causa n. 219/2021 R.G. 1/12 che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar CP_6 Per_1
di Roma del 04/11/2011 (rep. n. 358119, racc. n. 8287);
[...]
- APPELLATA –
, nato a [...] il dì 19/11/1941 (C.F.: Controparte_7
) e residente in [...], contumace;
C.F._2
- APPELLATO –
Conclusioni: all'udienza cartolare del 15/05/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha altresì domandato che, ove l'appello fosse rigettato, le spese di lite con la dovevano essere Controparte_8
compensate, non potendo essere considerato il soccombente nei suoi riguardi, in quanto non Pt_1
aveva proposto alcuna domanda contro la detta società.
Nella memoria di replica, l'appellante ha infine ulteriormente domandato che, in caso di rigetto dell'appello, fossero compensate le spese di lite del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con ordinanza resa il 30/06/2023, testualmente, la Corte:
-- poiché va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nonostante la regolare Controparte_7 notificazione dell'atto di appello;
- precisato (in ordine alla richiesta di autorizzazione alla produzione documentale avanzata dall'appellante) che la valutazione dell'ammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti ne presuppone la materiale esibizione in giudizio e non la mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale (Cass. 2015/n. 12049);
-- dato atto del carico di lavoro del relatore, gravato da procedimenti iscritti in data più risalente nel tempo;
PTM
dichiara la contumacia di;
Controparte_7
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza dell'appellante di autorizzazione alla produzione documentale;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/02/2024, ore 10 e ss.-
causa n. 219/2021 R.G. 2/12 Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, avanzata dall'appellante tesa a ottenere Pt_1
l'indennizzo assicurativo in seguito al furto dell'autovettura Mercedes 350 coupé tg. ED691XF, che aveva subito il 18/10/2012, verso le ore 13:00, nel centro dell'abitato di Termoli.
Poiché l'autovettura, che era regolarmente assicurata con la era utilizzata CP_1 dall'appellante in virtù di locazione finanziaria intercorsa con la Controparte_3
l'attore domandava alla indicata Compagnia di assicurazioni il
[...] Pt_1 pagamento, direttamente in favore della della somma di €. 51.083/71, e dell'altra di €. CP_8
21.366/29, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, in suo favore, relativamente all'acconto versato e alle rate già pagate, detratto lo scoperto.
Costituitesi entrambe le s.p.a. convenute, che hanno invocato il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite, disposta a istanza della la chiamata in causa del garante CP_8 CP_7
espletata la prova dichiarativa e la consulenza tecnica officiosa per il tramite dell'ing.
[...]
, il primo giudice ha testualmente così deciso la causa: Persona_2
rigetta la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
rigetta la domanda riconvenzionale della E_
, agitata nei confronti dell'attore, perché tardivamente formulata;
[...]
dichiara la estromissione dal giudizio del terzo chiamato per la decadenza Controparte_7
in cui è incorsa la chiamante;
condanna l'attore soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] liquidate in € 7.795/00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP Controparte_1
come per legge;
compensa le spese tra l'attore e E_
;
[...]
condanna quest'ultima alla refusione delle spese nei confronti terzo chiamato CP_7
liquidate in € 1.990/00, oltre accessori.
[...]
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente che, in accoglimento dello Pt_1
spiegato appello, così riproponendo in sostanza le conclusioni di prime cure, fosse:
1) dichiarato l'avvenuto furto del veicolo Mercedes CLS 350 coupé tg. ED691XF, locato dall'attore, di proprietà della Controparte_10
2) conseguentemente, condannata l' al pagamento della somma di € 51.083/71, CP_1
direttamente a favore della società Controparte_10
proprietaria del succitato veicolo, con aggiunta di interessi legali e svalutazione monetaria;
causa n. 219/2021 R.G. 3/12 3) condannata l' al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.366/29, in favore CP_1 dell'appellante, con aggiunta di interessi legali e svalutazione monetaria;
4) condannata l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla CP_1 restituzione, in favore dell'appellante, delle somme da quest'ultimo eventualmente (e malauguratamente) pagate a titolo di spese di lite di primo grado, oltre interessi legali;
5) condannati gli altri appellati al pagamento delle spese di lite, in caso di loro illegittima costituzione;
affidandosi a tre mezzi con insegna.
In questo giudizio di gravame si sono costituite entrambe le società e hanno concluso:
la per l'inammissibilità e per il rigetto della Controparte_11
domanda di appello;
la , testualmente, nel merito e Controparte_10
in via definitiva, richiedendo di:
respingere l'impugnazione proposta dall'Avv. e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n. 384/2021 (rep. 510/2021), pronunciata dal Giudice del Tribunale di Campobasso,
Dott.ssa Filomena Girardi, in data 8 maggio 2021 e pubblicata in data 18 maggio 2021;
correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza oggetto del presente gravame e quindi accertare e dichiarare “l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 2194942 stipulato inter partes, e l'operatività delle clausole che regolano l'anticipata risoluzione del contratto in dipendenza del furto del bene locato”;
condannare l'appellante alla refusione in favore di E_
delle spese, dei diritti e degli onorari del grado di appello.
[...]
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, avanzata dall'appellata CP_1
d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, come insegnato ripetutamente dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535 - Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020,
n.13293 ).
causa n. 219/2021 R.G. 4/12 Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha dettagliatamente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in tre distinti mezzi, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza, peraltro non richiesto.
PRIMO E SECONDO MEZZO
I primi due mezzi di gravame devono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, anche sotto il profilo probatorio, con la spiegata domanda di gravame.
Con questi mezzi, l'appellante si duole del fatto che la gravata sentenza non ha ritenuto per avvenuta la verificazione del furto del veicolo dell'appellante, dando prevalenza alle contraddittorie risultanze del giudizio penale, specificatamente poi trattate nel secondo motivo, su quelle risultanti dal procedimento civile.
In particolare, l'appellante ha dedotto che i mezzi istruttori espletati in prime cure, che devono prevalere su quelli penali, hanno provato l'avvenuto furto dell'autoveicolo locato all'attore Pt_1
Difatti, nell'atto introduttivo del gravame, l'appellante ha evidenziato la circostanza per cui Pt_1
i testi escussi , e , al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di là di alcune inesattezze, hanno certamente confermato che:
► il veicolo era stato parcheggiato in data 18/10/2012, nel centro dell'abitato di Termoli, regolarmente chiuso a chiave e con allarme inserito;
► quando il e i testimoni erano “ritornati a riprenderlo non era più presente nel Pt_1
parcheggio a pagamento situato in centro”.
Tanto, nello specifico:
alla stregua della ivi esposta dettagliata critica di quanto riportato dal primo giudice nella gravata sentenza in riferimento alla interpretazione e valutazione delle dichiarazioni rese dai tre testi escussi;
stante la inutilizzabilità dei documenti rimessi alla Compagnia appellata dalla
[...]
che aveva ricevuto incarico professionale dalla di Controparte_12 CP_1 assumere informazioni sul “furto” dell'autovettura che era stato denunciato dall'appellante, in quanto redatti in assenza di contraddittorio e acquisiti al “fascicolo del dibattimento” di primo grado senza il consenso di tutte le parti, pur non trattandosi di “atti irripetibili”, di modo che, ha testualmente evidenziato l'appellante, “non potendo trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento, non potevano essere utilizzate ai fini della decisione”.
I mezzi, come proposti, sono infondati.
causa n. 219/2021 R.G. 5/12 Innanzitutto, questo giudice evidenzia che, oramai da tempo, laddove vengano raccolti plurimi mezzi istruttori o elementi di convincimento nell'ambito del procedimento civile, la giurisprudenza ha sempre costantemente precisato che:
“Il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre” (Corte appello sez. I - Catania, 05/01/2024, n. 47);
“La valutazione delle prove risponde al principio operante nel nostro ordinamento del libero convincimento del giudice (previsto dall'art. 116 c.p.c.), per cui è il giudice che, con il suo libero apprezzamento, potrà esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, nonché decidere se ammettere o meno la prova o tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e sgg. c.c.”
(Tribunale sez. II - Catanzaro, 06/10/2022, n. 1406);
“Il disposto di cui all'art. 116 c.p.c. sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, si deve sottolineare, con riferimento a tutte le risultanze istruttorie acquisite e considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende. È
consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale
(sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi” (Corte appello sez. II - Genova, 28/03/2022, n. 331);
“Nel processo civile vige il principio di non tassatività dei mezzi di prova e, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice;
ne consegue che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti o anche prove raccolte in un giudizio penale, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale” (Tribunale sez. I - Perugia, 21/09/2021, n. 1258);
causa n. 219/2021 R.G. 6/12 “Il principio del libero convincimento del giudice esclude l'esistenza di una gerarchia delle prove stesse, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento” (Cassazione civile sez. lav. - 26/07/2021, n. 21356);
“Nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), non esiste, al di fuori dei casi di cd. prove legali (cfr., in specie, gli artt.
2700, 2702, 2709, 2733, 2738 c.c.), una gerarchia delle fonti di prova, così che tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta, e la valutazione, del materiale probatorio sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione” (Corte appello sez. lav. - Bari, 03/07/2018, n. 1097)
Orbene, anche a integrazione della gravata sentenza, pure a volere qui prescindere dalle indubbie mancanze e/o contraddizioni delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, a istanza dell'attore alla udienza del 20/10/2016 ( e e a quella Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
successiva del 28/02/2017 ( ), peraltro dettagliatamente e Testimone_3
diffusamente esaminate dal primo giudice, a pag. 12 della impugnata sentenza, v'è da considerare che:
a ben vedere, le esposte censure “in parte qua” rivolte alla gravata sentenza, così come avanzate dall'appellante, non colgono nel segno poiché non sono orientate, così come si doveva, a rilevare eventuali vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il Tribunale ma sono tutte tese inammissibilmente a sovrapporre la valutazione delle dichiarazioni rese dal testimoniale escusso, così come appunto operata dall'appellante a quella, invero del tutto logicamente motivata, Pt_1
che è invece stata fatta propria ai fini del decidere dal primo giudice, peraltro congiuntamente e in raffronto alle altre risultanze processuali;
previa richiesta di rilascio del dì 11/10/2016, inoltrata all'ufficio dibattimento della locale
Procura, con nota di deposito del successivo 20/10/2016, la Compagnia ha versato in CP_1
atti in primo grado la documentazione, già acquisiti al fascicolo del dibattimento nel processo penale n. 765/13 RGNR, all'epoca pendente dinanzi al Tribunale penale di Larino, a carico dell'attore per i reati di cui all'art. 367 c.p. e all'art. 642 c.p.; Parte_1
è stato sviluppato dalle parti, nel merito, ampio e articolato contraddittorio in prime cure su tale documentazione, proveniente dal richiamato fascicolo penale, e l'odierno appellante nulla ha osservato in rito, sull'avvenuta produzione dei documenti in questa causa, da parte della convenuta alla prima udienza successiva al rilascio degli atti dalla cancelleria penale del CP_1
Tribunale di Larino, che è quella del 28/02/2017.
causa n. 219/2021 R.G. 7/12 Orbene, dalla comunicazione della notizia di reato del 22/02/2013, prot. n. 1068/ P.G. 2013 e dalla ulteriore comunicazione della notizia di reato del 17/06/2013, sempre con prot. n. 1068/ P.G. 2013, entrambe inviate alla Procura della Repubblica di Larino (CB), alla stregua del già richiamato procedimento penale in corso n. 765/2013 RGNR, ed entrambe redatte dalla Polizia di frontiera presso gli Scali Marittimo e Aereo di Genova, nell'ambito di un servizio di istituto, teso a contrastare il fenomeno dell'esportazione di vetture verso il Nord Africa per ottenere un ingiusto e illegittimo risarcimento dalle compagnie di assicurazione, gli agenti operanti della che CP_13
hanno operato in stretta collaborazione con il collaterale e con il parallelo Controparte_14
servizio del Marocco, hanno avuto modo di accertare incontrovertibilmente dagli archivi informatici di quello stato estero, oltre che dal proprio schedario DI WEB , in punto di fatto, che:
nel luglio del 2012, la ridetta autovettura era stata sequestrata in Spagna dalla CP_8
“Guardia Civil” del porto di Tarifa mentre era in procinto di essere imbarcata dal verso il Pt_1
Marocco in quanto priva di autorizzazione della società locatrice;
nel settembre del 2012, ottenuto il dissequestro, dopo avere corrisposto alle autorità spagnole le spese per la gestione dell'autovettura, l'appellante rientrava in possesso del Pt_1
mezzo;
in data 04/10/2012, l'autovettura MERCEDES BENZ CLS 350 tg. ED691XF (telaio
WDD2183231A018415), condotta dall'appellante regolarmente munito di Parte_1
passaporto e titolo di viaggio, che era in compagnia di tale di Campobasso, era Persona_3 stata imbarcata, nel porto di Genova, sulla motonave “Splendid” della Compagnia di navigazione
“Grandi Navi Veloci”, per essere poi sbarcata a Tangeri in Marocco senza tappe intermedie;
in data 18/10/2012, alle ore 13:30, l'appellante ha denunciato il furto dell'auto Pt_1
presso il Commissariato di P.S. di Termoli, precisando di averla lasciata in città regolarmente chiusa a chiave e con allarme inserito;
in data 17/12/2012, la predetta autovettura è stata esportata dal Marocco in CP_8
Mauritania, con accesso dalla frontiera di Bir Guendouz/Dakhla.
A fronte di tali accertamenti in punto di fatto e degli altri elementi istruttori in atti, questo giudice rileva che non v'è nelle tavole processuali la prova certa e tranquillante dell'avvenuto furto del veicolo, il cui onere incombeva all'appellante, in quanto:
► dalla disamina degli innanzi evidenziati raffronti temporali, l'autovettura di cui CP_8
CP_1 si tratta non ha mai fatto ritorno in (non c'è peraltro in tale senso nelle tavole processuali CP_1 alcuna evidenza doganale) e non era quindi in il dì della denuncia di furto (18/10/2012), che è stata sporta dall'appellante al Commissariato di P.S. di Termoli;
causa n. 219/2021 R.G. 8/12 ► “ad relevationem”, in tale denuncia non è neppure riportata, quanto meno con sufficiente approssimazione, come per regolarità doveva comunque essere, la località (centro, periferia, zona del castello, ecc.), se non proprio la via cittadina, in Termoli, ove era stata parcheggiata l'autovettura e da dove era stata rubata da ignoti.
Inoltre, per completezza, la Corte osserva che, in sede di prova orale:
nessuno dei tre testi escussi ha riferito di conoscere o di ricordare con esattezza la località in cui era avvenuto il furto del veicolo né di essersi poi presentato in Commissariato insieme al allorquando costui ha sporto la denuncia, al fine di fare verbalizzare dall'autorità di P.S. Pt_1
la propria presenza in loco ma hanno tutti precisato di essere tutti rimasti inspiegabilmente per strada, pur dichiarando di avere accompagnato l'appellante sino al luogo ove aveva sede il
Commissariato;
in particolare, il teste , oltre a non ricordare se, al momento del Testimone_3
ritiro, vi fosse altra auto al posto della o se lo stallo fosse vuoto, ha poi riferito che CP_8
“avevamo parcheggiato in un parcheggio a pagamento nei pressi del centro di Termoli” ma non risulta:
essere mai stato prodotto in atti, in commissariato o in questa causa, il “tagliando”, rilasciato dal gestore del parcheggio ai sensi dell'art. 2002 c.c., da cui si sarebbe potuto accertare con facilità se l'autovettura fosse stata ivi realmente parcheggiata, la CP_8
esatta località in Termoli in cui tanto era avvenuto e comunque l'orario dell'ingresso nel parcheggio;
essere mai stata inoltrata al gestore del parcheggio alcuna doglianza e/o richiesta inerente l'avvenuta sottrazione dell'auto.
Inoltre, come risulta dalle tavole processuali, per la vicenda per cui è causa, “ad colorandum”, questo giudice rileva che:
l'appellante è stato indagato nel procedimento penale n. 765/13 RGNR, promosso ai suoi danni dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, che ha contestato, in sede di rinvio a giudizio, al i reati di cui all'art. 367 c.p. e all'art. 642 c.p.; Pt_1
con sentenza n. 18/2020 del 14-30/01/2020, il Tribunale penale di Larino ha condannato l'odierno appellante, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuti i reati, innanzi contestati, avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena sospesa di anni uno e mesi due di reclusione, oltre spese processuali;
con sentenza n. 339/2021 del 19/05-03/06/2021, la Corte di Appello di Campobasso sez.
pen., ha dichiarato estinti entrambi i reati ascritti al per intervenuta prescrizione; Pt_1
causa n. 219/2021 R.G. 9/12 con sentenza n. 44639/2022 del 16/09/2022, previa riqualificazione del capo B) nel reato di truffa, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la gravata sentenza n. 330/2021 per difetto di querela per entrambi i reati.
Questo giudice osserva sul punto che tanto la Corte di Appello (pag. 4 della motivazione) quanto la
Corte di Cassazione (pag. 11 e segg.) non hanno ritenuto di applicare l'art. 129 c.p.p., non ricorrendone i presupposti di legge.
Nello specifico, e ciò è troncante, “inter alia”, al punto 7.3 della parte motiva, la Suprema Corte, 2a
Sezione penale, ha testualmente affermato che:
“le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto, senza alcun travisamento delle prove utilizzabili per la decisione, delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che l'autovettura dal momento in cui è uscita dal territorio nazionale non ha fatto più rientro in Italia e che, di conseguenza, la stessa non poteva trovarsi in Termoli nel momento in cui ne è stato denunciato il furto da parte del . Pt_1
TERZO MEZZO
Innanzitutto questo giudice osserva che il mezzo in esame, che riguarda l'eccepita assenza di rilievo probatorio dello smarrimento di una delle chiavi in dotazione al veicolo, è meramente complementare alle precedenti doglianze e non ha invero proprio specifico valore giuridico, di tal che, respinti i primi due motivi, anch'esso, come formulato, ne segue la sorte (“simul stabunt, simul cadent”).
Pur tuttavia, come risulta dai documenti in atti, per mera completezza argomentativa, la Corte evidenzia comunque che:
la “prima chiave” originale dell'autovettura non è mai stata resa dal alla Pt_1
Compagnia assicurativa, che l'aveva richiesta come da prassi, al fine di procedere al pagamento dell'indennizzo contrattuale;
l'Ing. consulente officioso del Tribunale, terminati i dovuti accertamenti Persona_2
e avendo acquisito, anche dall'estero, elementi più che convergenti, così ha precisato:
in ordine al primo quesito, testualmente: “Gli accertamenti eseguiti dalla CP_9
in Germania hanno dato come risposta che le due chiavi (N.d.R.: consegnate dall'appellante alla sono la seconda chiave, fornita in dotazione con la consegna della vettura, e la terza CP_8
chiave ordinata il 4 ottobre 2012; dalla banca dati della risulta attiva ancora la CP_8 prima chiave che non risulta disabilitata” ;
sempre dalla banca dati della casa madre, risultano attive tre chiavi sulla vettura, precisamente le due di serie in dotazione e una terza ordinata successivamente;
causa n. 219/2021 R.G. 10/12 in ordine al secondo quesito, testualmente: “I dati forniti dalla sono E_
certi e opponibili in quanto forniti dall'unico soggetto, la casa costruttrice, che è in possesso della banca dati in cui sono archiviati i numeri di telaio e le chiavi abbinate ad esso”.
Infine, tra l'altro, l'appellata ha domandato di integrare il dispositivo della gravata CP_9 sentenza, e in tale senso deve essere qui integrato, nella parte in cui non ha inserito il “dictum” pronunciato a pag. 16 dal Tribunale e cioè testualmente che, “in ragione della tardività della costituzione operata dalla e, quindi, dalla inevitabile decadenza in cui risulta essere CP_9
incorsa, rebus sic stantibus, è soltanto possibile una pronuncia di accertamento del diritto alla risoluzione del contratto di leasing, senza la conseguente condanna dell'utilizzatore e/o anche del terzo chiamato fideiussore al pagamento richiesto”.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e l'appellante Pt_1
deve rifonderle solamente alla nella misura indicata in dispositivo, alla stregua CP_1 dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 72.450/00) ma non anche nei confronti della contro cui non è stata presa CP_8
alcuna conclusione sfavorevole.
Nulla per le spese di lite del contumace che non ha svolto alcuna attività difensiva. Controparte_7
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
16/06/2021, spiegato dall'Avv. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso Parte_1
n. 384/2021 dei dì 08-18/05/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in riforma per quanto di ragione della gravata sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) integra il dispositivo della gravata sentenza come segue: dichiara l'avvenuta risoluzione anticipata del contratto di leasing n. 2194942, intercorso tra l'appellante e la Pt_1 [...]
Controparte_15
3) ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza, condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado del giudizio in favore della appellata che si liquidano, alla CP_1 stregua dei criteri indicati in motivazione, in €. 14.317/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
Nulla per le spese di lite del contumace che non ha svolto alcuna attività difensiva. Controparte_7
causa n. 219/2021 R.G. 11/12 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per il soccombente appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 02/09/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Rita Carosella
causa n. 219/2021 R.G. 12/12