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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 09/11/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2020 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINI AR Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCA GIOVANNI e CP_2 C.F._1 dell'avv. ZUCCA FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_3 C.F._2
AR
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3 MARPILLERO GIORGIO e dell'avv. BRUALDI
[...]
[...] con il patrocinio dell'avv. BASTIANELLI ENRICO Controparte_5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Urbino, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, emesse le più opportune denunce e declaratorie del caso, così provvedere:
accertare e dichiarare la responsabilità del dell'IN. e Controparte_1 CP_2
dell'IN. nella causazione della rovina dell'aerogeneratore in oggetto e per l'effetto, Controparte_3
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. degli stessi condannandoli in solido tra loro, o altrimenti pro-quota secondo il diverso grado di incidenza di responsabilità nella causazione pagina 1 di 18 della rovina dell'aerogeneratore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sia in termini Parte_1
di danno emergente che di lucro cessante, quantificati complessivamente in € 482.727,00, così come dedotto dalla perizia del C.T.U. in sede di A.T.P., detratta la somma di € 69.000,00 già corrisposta dalla a favore della e, quindi, per un totale di € Controparte_4 Parte_1
413.737,00, oltre al mancato guadagno non percepito sino al giorno dell'effettivo pagamento, o al risarcimento della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli stessi condannandoli in solido tra loro, o altrimenti pro-quota secondo il diverso grado di incidenza di responsabilità nella causazione della rovina dell'aerogeneratore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, quantificati Parte_1
complessivamente in € 482.727,00, così come dedotto dalla perizia del C.T.U. in sede di A.T.P., detratta la somma di € 69.000,00 già corrisposta dalla a favore della Controparte_4
e, quindi, per un totale di € 413.737,00, oltre al mancato guadagno non percepito sino al Parte_1
giorno dell'effettivo pagamento, o al risarcimento della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio e di quello di istruzione preventiva da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché delle spese sostenute ed anticipate per la consulenza tecnica nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.” per parte convenuta 1) respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei CP_2 Parte_1
confronti dell'ing. , perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in CP_2
narrativa;
2) respingere tutte le domande formulate dalla nei confronti Parte_2
dell'ing. , perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
CP_2
3) respingere la domanda trasversale formulata dall'ing. e dalla Controparte_3 [...]
nei confronti dell'ing. , perché infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_6 CP_2
4) con vittoria di spese e compensi/onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, cassa di previdenza forense ed iva come per legge. pagina 2 di 18 Per parte convenuta : Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali tutte di cui Controparte_3
sopra, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa:
- in tesi, respingere tutte le domande formulate dall'attrice e dall'intervenuta Parte_1 [...]
nei confronti dell'IN. perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_4 Controparte_3
- in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di e/o dell'IN. Controparte_1 [...]
, solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, per i danni che all'esito del CP_2
giudizio dovessero eventualmente essere accertati come subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione, con condanna di essi e/o IN. , Controparte_1 CP_2
solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento della somma che fosse ritenuta doversi rifondere all'attrice;
- in ulteriore ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno comparente, dichiarare e l'IN. , solidalmente Controparte_1 CP_2
ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, tenuti a ritenere indenne l'IN. Controparte_3
dagli effetti pregiudizievoli dell'emanando provvedimento, con condanna di essi Controparte_1
ed IN. , solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, al
[...] CP_2
pagamento in favore dei ricorrenti e/o del convenuto IN. della somma che fosse Controparte_3
ritenuta doversi rifondere all'attrice, in ogni caso con vittoria di spese;
- sempre in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno comparente, dichiarare la chiamanta in causa tenuta a Controparte_6
ritenere indenne l'IN. dagli effetti pregiudizievoli dell'emanando provvedimento, con Controparte_3
condanna di al pagamento di tutte le somme che l'IN. Controparte_6 Controparte_3
dovesse essere condannato a rifondere all'attrice e/o a e/o dell'IN. Controparte_1 [...]
in dipendenza della controversia de qua, in ogni caso con vittoria di spese. CP_2
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. forf., IVA e CPA come per legge”. per parte intervenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: CP_7
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza, anche in forza della transazione già perfezionatasi tra l'attrice e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in fatto ed
pagina 3 di 18 in diritto della domanda attorea svolta nei confronti dell'IN. in ogni caso sia in Controparte_3
punto “an” che nel “quantum”, anche per tutte le ragioni illustrate in atti, e per l'effetto, rigettare la stessa nei confronti del suddetto Professionista, con conseguente assoluzione di quest'ultimo e della da ogni esborso e/o debenza, accogliendo eventualmente la domanda Controparte_6
attorea nei confronti delle altre parti convenute e/o IN. , Controparte_1 CP_2
ciascuno secondo le proprie responsabilità, ovvero, in subordine, solidalmente.
Respingere in ogni caso la domanda formulata dalla in quanto Parte_3
inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
Respingere in ogni caso le conclusioni dell'IN. per quanto di sfavorevole alla CP_2 [...]
IN VIA SUBORDINATA, salvo gravame, previe determinazione e declaratoria delle CP_8
singole quote di responsabilità delle parti del giudizio, anche dell'IN. nel suo Controparte_3
asserito ruolo di institore e/o gestore e socio della Zefiro S.r.l. eppertanto anche di quest'ultima,:ridurre l'ammontare delle pretese risarcitorie a quanto di ragione, con la previa detrazione in ogni caso dell'importo di € 69.000,00 dall'attrice già ricevuto in forza della liquidazione effettuata in favore di quest'ultima dalla circoscrivendo la Parte_3
denegata condanna dell'IN. alla sola minoritaria quota di colpa eventualmente Controparte_3
ascrittagli, anche in relazione al suo asserito ruolo di institore e/o gestore e socio della Parte_1
eppertanto anche di quest'ultima, con esclusione della condanna con vincolo di solidarietà con gli altri corresponsabili ovvero, in ulteriore subordine, in solido con le altre parti, in ogni caso con il contestuale accoglimento della domanda di regresso/manleva svolta dall'IN. nei Controparte_3
confronti del e dell'IN. ; defalcare l'importo dovuto alla Controparte_1 CP_2 [...]
della quota di colpa della e/o di chi per essa ed anche Parte_3 Parte_1
dell'IN. quale asserito gestore e/o institore e socio attoreo, ex art. 1227 C.C., per la Controparte_3
quale vi è azione di regresso di detta interveniente.
IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI MANLEVA SVOLTA DALL'ING. ALUIGI NEI
CONFRONTI DELLA salvo gravame, sempre nelle denegate ipotesi in Controparte_8
cui dovesse ritenersi sussistere un qualche profilo di responsabilità dell'IN. in Controparte_3
relazione ai fatti di causa, nei soli limiti della sua attività quale INegnere Libero Professionista, con
pagina 4 di 18 esclusione di quella che si dovesse ravvisare nel suo asserito ruolo di institore e/o gestore e socio della
e dovesse accertarsi la pur parziale fondatezza della domanda attorea, e previe, in ogni Parte_1
caso, determinazione e declaratoria delle singole quote di responsabilità dei soggetti/parti del giudizio, nelle rispettive qualità, e riconduzione delle domande di parte attrice e dell'interveniente nei limiti del giusto e del provato:
C.1) respingere la domanda di garanzia formulata dall'IN. nei confronti di Controparte_3
per carenza del carattere di terzietà del primo rispetto all'attrice; Controparte_9
C.2) in subordine, defalcare dal denegato liquidando indennizzo assicurativo la percentuale del 10% in proporzione della quota societaria dell'IN. nella Ditta attrice e, in ogni caso, Controparte_3
effettuata detta decurtazione:
circoscrivere e limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia avanzata dal suddetto IN. nei confronti della secondo le condizioni di Controparte_3 Controparte_8
polizza in atti, documentate, eccepite dalla concludente e non contestate tra le parti, e, in particolare,:
nel limite della sola quota di danno ascrivibile in denegata ipotesi all'IN. in Controparte_3
relazione alla sola sua attività quale INegnere Libero Professionista con esclusione del danno imputabile al suo asserito “ruolo di institore e/o gestore e socio della , stante l'esclusione Parte_1
ex art. 3.9) delle Condizioni di Polizza della garanzia del c.d. “vincolo di solidarietà” comportante
l'esclusione della garanzia per le somme che l'assicurato fosse tenuto a pagare anche in eccedenza rispetto al limite della quota di responsabilità personale ascrittagli, in virtù del vincolo di solidarietà con gli altri soggetti/parti del giudizio;
- con l'applicazione della franchigia assoluta di € 10.000,00 a carico dell'assicurato da defalcarsi per
i danni corporali, materiali e le perdite patrimoniali ex art.
3.16.1 Condizioni Speciali di Polizza;
- con l'applicazione delle esclusioni e dei limiti per i “danni cagionati o subiti da opere edili” ex art.
3.3.5;
- con l'applicazione delle esclusioni, dei limiti e del sub-massimale annuo di € 250.000,00 ex art.
3.3 n.
6 per “i danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature”;
- con l'applicazione delle esclusioni, dei limiti e del sub-massimale annuo di € 250.000,00 ex art.
3.3 n.
10 per “i danni causati da contaminazione”; pagina 5 di 18 - nell'ambito del sub-massimale di € 250.000,00 ex art.
3.3 n. 8 per i sinistri derivanti da interruzione/sospensione di attività;
- con l'esclusione dell'indennizzo delle perdite patrimoniali da mancata rispondenza delle opere in forza dell'esclusione di cui all'art.
3.5. n. 15), “ESCLUSIONE MANCATA RISPONDENZA” contemplata nel frontespizio di polizza e giusta l'art. 3.16.4 “l'assicurazione si intende operante con esclusione di quanto previsto dalla garanzia “Mancata rispondenza” di cui all'art.
3.4. n. 2”, e in ogni caso perché detto accertamento è avvenuto oltre i 360 giorni dal compimento dell'opera e comunque vale per la sola non verificatasi ipotesi di gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata;
solamente in mero subordine e in relazione alla sola ultima ipotesi suddetta con l'applicazione del massimale di € 75.000,00 con lo scoperto del 20% con un minimo di € 5.000,00 a carico dell'assicurato da defalcarsi, con l'esclusione delle spese per la miglioria dell'opera;
- con l'esclusione dell'indennizzo in merito alla richiesta di restituzione dell'onorario nei confronti dell'IN. perché trattasi di “voce” non oggetto della garanzia prestata dalla polizza Controparte_3
de qua;
- con l'applicazione per le sole fattispecie di perdite patrimoniali in garanzia dello scoperto ex art.
3.15 del 20% con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 10.000,00 ex Condizione Specifica
3.16.1 (che va a sostituire la franchigia inferiore di € 5.000,00 prevista dalla clausola 3.15), fino alla concorrenza, fermi i diversi submassimali inferiori specifici, di un massimale pari al 15% del massimale indicato in polizza per la garanzia “danni corporali e danni materiali” (id est di €
150.000,00 pari al 15% del massimale di € 1.000,000,00 per i danni “danni corporali e danni materiali”) ex art. 3.14;
- fermi i diversi, anche suddetti, submassimali inferiori specifici, entro il limite del massimale contrattuale generale di € 1.000,000,00 per i danni materiali e corporali, previsto nel frontespizio di polizza ex art. 3.14, con l'applicazione della franchigia assoluta di € 10.000,00 ex art.
3.16.1 operante anche per questo tipo di danni.
Fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori esclusioni, scoperture, sub-massimali e franchigie che dovessero ritenersi operanti in relazione alle singole fattispecie dannose che risulteranno accertate
pagina 6 di 18 anche all'esito dell'istruttoria e con esclusione delle spese di lite dell'IN. ex art.
2.2. Controparte_3
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In tutti i casi con vittoria, o quantomeno con compensazione, di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali al 15% per parte intervenuta Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, Parte_4
● previa eventuale ammissione delle istanze di esibizione ex art. 210 cpc di cui al capo B della propria memoria n. 2 ex art. 183 6° co. cpc;
● accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, anche ai sensi degli artt.
1669, 2043, 2222 e segg. c.c., dell'IN. e dell'IN. nella causazione CP_2 Controparte_3
della rovina dell'aerogeneratore per i fatti esposti in narrativa, condannarli, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 69.000,00 o della veriore somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5.11.19 data dell'ultimo esborso.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e 4% CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di citazione ritualmente notificato, la a seguito del giudizio di accertamento Parte_1
tecnico preventivo n.480/2018 R.G., conveniva in giudizio il l'IN. Controparte_1 [...]
e l'IN. innanzi al Tribunale di Urbino, per sentire accogliere le conclusioni CP_2 Controparte_3
in epigrafe indicate.
Si costituivano in giudizio l'IN. e l'IN. che chiedevano CP_2 Controparte_3
rispettivamente la chiamata in causa della Compagnia Lloyd's – Il rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's e della mentre rimaneva contumace il fallimento Controparte_6 CP_1
[...]
Radicatosi il giudizio, con la costituzione della e l'intervento Controparte_6
volontario della al fine di esercitare azione di rivalsa nei confronti dei Controparte_4
responsabili dell'evento, le parti depositavano rispettivamente le proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., dando seguito alla fase istruttoria, che si concludeva all'udienza del 07/10/2022, nella pagina 7 di 18 quale il Giudice si riservava in merito al rinnovo/integrazione della CTU già esperita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ed oggetto di integrazione nella presente causa. Con ordinanza del
19/02/2023, ritenuta esaustiva la CTU già esperita e la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 12/01/2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
CP In data 07/05/2015 la società sottoscriveva con la società . (già Parte_1 CP_10 CP_12
, con sede in Montorso Vicentino (VI) Via Valchiampo n. 64, P.IVA: , dichiarata
[...] P.IVA_2
fallita con sentenza n. 58/2018 dal Tribunale di Vicenza (doc. 1), l'offerta economica n. 501.14 Rev. 06 del 04/05/15, con relativa conferma d'ordine n. 13/IT/2015 del 12/05/15 (doc. 2), riguardante la fornitura, installazione e messa in funzione nel Comune di Piobbico di n.1 aerogeneratore modello SE-
ARCH60.
Il prezzo per la suddetta fornitura veniva concordato in € 200.000,00 + IVA, interamente corrisposto da parte della Parte_1
La società provvedeva alla realizzazione di tutti i lavori previsti per complessivi € Parte_1
191.271,38 (doc. 4) e la fornitura, installazione e messa in opera dell'aerogeneratore, così come previsto nel contratto di fornitura.
In data 17/10/17 le parti stipulavano anche il contratto di manutenzione Rev.06 M7.5-01.20 (doc. 5), con il quale la affidava alla l'esecuzione dei servizi di assistenza, gestione e Parte_1 CP_13
riparazione, manutenzione, preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria dell' Parte_5
nonché l'esecuzione di ogni altro servizio e/o prestazione che fosse necessaria per la piena operatività e marcia commerciale dell' Parte_5
Come risulta dalla Denuncia di esecuzione dei lavori N. 1240/15 del 15/09/15 indirizzata alla Provincia
Co Pesaro e Urbino – Ufficio Sismico e Sicurezza Costruzioni (doc. 6), alla realizzazione dei lavori strutturali, l' venne messo in esercizio con inizio produzione in data 11/03/2016, tuttavia Parte_5
pagina 8 di 18 nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2017, si verificava incredibilmente il cedimento dell'impianto eolico di cui sopra installato in Loc. Cà Galvano – Piobbico (PU) (doc. 7).
In particolare, si verificava il distacco anomalo dell'ultimo troncone in acciaio della torre eolica con conseguente caduta a terra e danneggiamento del troncone stesso, nonché della navicella e del rotore tripala ivi connessi;
rovina che è stata immediatamente denunciata con diffida del 23/03/18, con ingenti danni a carico della sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, tanto che la Parte_1
stessa presentava ricorso per TP, dalla cui CTU era risultato che alcuni bulloni si erano allentati e che vi era ab origine una carenza nella progettazione (le lacune progettuali sarebbero potute essere colmate in sede di realizzazione dei lavori, sia da parte della ditta incaricata del montaggio ( , sia CP_1
da parte del Direttore dei lavori (IN. , i quali, riscontrate le difficoltà di manutenzione di cui CP_3
sopra, avrebbero dovuto predisporre l'utilizzo di controdadi o specifiche rondelle bloccanti).
Parte attorea rivendica una responsabilità ex art. 1669 c.c..
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle risultanze rese in sede di TP, nonché prova per testi.
L'IN costituitosi in giudizio e chiamante in causa la rileva Controparte_3 Controparte_14
che la società è quella che si è occupata di coordinare e presenziare ai lavori di montaggio CP_1
degli elementi, facendosi carico degli oneri per le regolazioni necessarie della messa a regime dell'impianto. Rileva altresì, che l'IN. ha predisposto il progetto esecutivo delle opere in CP_2
acciaio costituenti la torre di sostegno dell'impianto e che lui è progettista e direttore dei lavori architettonici e direttore dei lavori delle opere strutturali in acciaio. Argomenta, in risposta alla CTU resa in sede di Atp, che il danno è avvenuto per il progressivo allentamento dei bulloni, ma il progetto esecutivo redatto dall'IN non prevedeva dadi per il bloccaggio di tutti i collegamenti;
inoltre CP_2
un mese e mezzo prima del crollo è stato eseguito un intervento di controllo e manutenzione da parte di che non eseguirono però il controllo dei bulloni, per i quali era necessario l'utilizzo di una CP_1
piattaforma aerea, nonostante comunque dal registro risultassero varie segnalazioni di allarme di vibrazioni della navicella. Da tali affermazioni parte convenuta asserisce che l'evento si sarebbe CP_3
evitato attenendosi al rispetto delle istruzioni di manutenzione e pronto intervento, senza alcuna sua responsabilità in questo, che non si era occupato del progetto esecutivo delle strutture in acciaio, ma pagina 9 di 18 solo che la cura e la posa in opera ed il montaggio avvenissero in ottemperanza alle disposizioni del progetto esecutivo. A seguito della costituzione della quest'ultima rileva che Controparte_15
dal polisweb in relazione alla vertenza, l'attrice avrebbe transatto le proprie spettanze con l'importo di
Euro 33.0000 liquidatole dalla Compagnia Reale Mutua, nonché si associa ai rilievi del proprio assicurato per quanto riguarda la responsabilità. Tiene a precisare che in ogni caso la polizza prevede l'esclusione della garanzia del cd vincolo di solidarietà, e la garanzia per mancata rispondenza (perdite patrimoniali dovuti a vizi della costruzione) vale solo nel caso in cui il difetto sia riscontrato entro i 360 giorni successivi al compimento dell'opera mentre la garanzia per rovina dei macchinari (art.
3.3 n. 6) vale solo quando il danno si verifichi entro i 2 anni dal compimento dell'opera, rappresentando altresì la valenza di una franchigia assoluta di 10.000.
L''ing. la quale chiama in causa la propria assicurazione Lloyd's, rileva che il progetto CP_2
elaborato era composto da quattro elaborati grafici, una relazione sui materiali e dal manuale d'uso e di manutenzione e che la stessa era estranea alle vicende successive che hanno riguardato il palo in acciaio, in relazione alle fasi di montaggio, messa in esercizio e manutenzione obbligatoria, determinando ed attribuendo la responsabilità dell'evento unicamente alla società che si è occupata della manutenzione, in quanto non è stata effettuata in conformità al manuale da lei predisposto.
La costituendosi volontariamente, deduce che con Processo Verbale di Controparte_4
Perizia 25.06.18, l'ammontare complessivo del danno risarcibile ai termini di polizza veniva concordemente stabilito in complessivi € 69.000,00, comprensivo delle spese di demolizione e sgombero, dei danni indiretti e dell'onorario dei periti. La società assicurata surrogava espressamente nei confronti dei responsabili dell'evento: “La Ditta assicurata concede alla Soc. CP_4
Assicuratrice di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento; anche la Pt_1
procederà in tale senso per la parte di danno eccedente da quella che corrisponderà la
Compagnia”(doc. 3). In adempimento dei propri obblighi contrattuali, la indennizzava il CP_4
danno corrispondendo alla l'importo di € 36.000,00 in data 12.07.18 ed € 33.000,00 in data Parte_1
5.11.19 (docc. 4-5). A tal fine, in questo giudizio promuove azione di surroga verso i responsabili convenuti di quanto versato all'attrice.
pagina 10 di 18 Ora, si osserva che il contratto di appalto è contratto tipico, con il quale una parte, con autonoma organizzazione ed a proprio rischio si obbliga alla prestazione di servizi o alla realizzazione di un'opera verso il corrispettivo di un prezzo.
Il contratto è generativo di obbligazioni distinte a carico delle parti, in quanto, mentre il committente è onerato della messa a disposizione dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo è tenuto ad adempiere, con la diligenza, prudenza e perizia professionale, alla realizzazione della stessa. Benchè, il committente mantenga il potere di richiedere modifiche in ordine al progetto, con attribuzione del relativo potere di verifica ex art. 1661 e ss. c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e le difformità dell'opera realizzata ex art. 1667 e 1668 c.c., con possibilità dell'esperimento dell'azione di diminuzione del prezzo o di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui sia possibile rispettivamente eliminare il vizio, oppure l'opera si renda inadatta alla sua destinazione.
Nel caso di specie, tuttavia, dati gli elementi circostanziali della vicenda, viene in esame la disciplina di cui all'art. 1669 c.c., che prevede la responsabilità dell'appaltatore verso il committente rispetto alle opere realizzate, quando le stesse, per vizi del suolo o difetto della costruzione, rovinano in tutto o in parte, ovvero presentano evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
La natura della responsabilità in esame, benchè discussa tra gli interpreti, può essere enucleata nella forma della responsabilità extracontrattuale, in quanto destinata a proteggere anche i terzi danneggiati dalla rovina dell'opera.
La norma di cui all'art. 1669 c.c. individua una forma di responsabilità solidale tra coloro che concorrono alla formazione dell'opera, anche nella sua fase costruttiva, di talchè può essere ritenuto responsabile anche il progettista, quando il vizio di costruzione sia riferibile ad un errore di diligenza, imprudenza o imperizia occorso nella fase progettuale dell'opera (Cass. Civ. Ord. 28947 del 2022: “La statuizione del giudice distrettuale ha fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 17874 del 2013) secondo cui, in materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art. 2055
c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno
pagina 11 di 18 degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass. n. 8016 del 2012). In altre parole, configurando l'art. 1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con
l'appaltatore/ costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (cfr., tra le altre, Cass. n. 19868 del 2009; Cass. n. 3406 del 2006; Cass. n. 13158 del 2002; Cass. n. 4900 del
1993)”)
Nel caso di specie, la consulenza resa in sede di TP e fatta propria in questo giudizio è dirimente e le deduzioni e conclusioni del CTU hanno evidenziato inequivocabilmente gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si occupa, ovvero la rovina dell'opera, l'esistenza di alcuni vizi e inadempienze a carico di più soggetti deputati alla progettazione ed alla manutenzione della stessa, nonché le conseguenze dannose giuridicamente risarcibili.
Il Consulente d'Ufficio, a seguito delle attività di verifica, misurazione, prove in loco e prove di laboratorio eseguite per la compilazione della Perizia di Accertamento Tecnico Preventivo, è stato in grado di determinare le cause oggettive del crollo del 26/11/2017 dell'impianto eolico sito in Comune di Piobbico, in Loc. Ca' Galvano.
Costui afferma che la torre di sostegno delle turbine eoliche è un elemento atto a dissipare le vibrazioni di esercizio prodotte dalla rotazione delle pale e dalla spinta del vento. Pertanto, la struttura deve essere abbastanza flessibile, in modo da dissipare le vibrazioni trasmettendole in modo attenuato alla fondazione. Rivestono particolare importanza le giunzioni tra i vari tronchi costituenti la torre. Nel caso in oggetto, queste giunzioni sono realizzate con flange bullonate saldate alle estremità dei vari tronchi.
L'efficienza della giunzione dipende dalla realizzazione a regola d'arte delle saldature, nonché dal perfetto serraggio dei bulloni, attraverso l'uso di chiave dinamometrica. Nel caso in oggetto,, la pagina 12 di 18 connessione è avvenuta con bulloni di tipo non autobloccante e senza l'utilizzo di controdado di bloccaggio o almeno rondelle bloccanti, ad esclusione del collegamento della flangia di base dotata di tirafondi serrati con dado e controdado. In sede di verifica degli elementi strutturali crollati e di quelli ancora issati, si riscontrò un allentamento generalizzato della bulloneria di bloccaggio delle varie flange, ivi compresa quella di fissaggio della navicella.
Le vibrazioni trasmesse dalla turbina alla torre attraverso il torrino di imbardo hanno provocato l'allentamento dei bulloni di tutte le giunzioni e cioè, quelli del torrino di imbardo alla sommità della torre, quelli del collegamento tra il tronco di base e quello intermedio non crollato e quelli del nodo dove si è avuto il cedimento. Gli unici bulloni totalmente serrati risultavano essere quelli del collegamento della flangia alla fondazione dotati di controdado. L'allentamento delle connessioni chiaramente induce delle vibrazioni anomale nei giunti con fenomeni di oscillazione ciclica che creano affaticamento delle lamiere e creazione di cricche che rapidamente si possono diffondere, indebolendo la capacità portante dell'acciaio. Lo scenario è compatibile con l'aumento delle vibrazioni della navicella riscontrate nell'ultimo periodo e segnalate nel registro degli allarmi.
Non a caso, nel piano di manutenzione strutturale redatto dall'IN. , progettista CP_2
strutturale, e nel manuale di utilizzo e contratto di manutenzione forniti e sottoscritti da , CP_12
si raccomanda di effettuare la verifica del serraggio dei bulloni, con cadenza annuale.
Agli atti risulta che in data 06/10/2017, come da relativo verbale, i tecnici eseguirono il CP_12
controllo del serraggio dei bulloni, oltre agli altri previsti;
si precisa che tale verifica comunque era in ritardo rispetto alla data di messa in esercizio/produzione dell'impianto in data 11.03.2016 e inizio contratto GSE in data 12.05.2016.
Lo stesso consulente riferisce di non essere stato in grado di determinare con che modalità sia stata effettuata la verifica del serraggio dei bulloni;
è da escludere che siano stati controllati i bulloni di fissaggio della navicella, in quanto esterni e dunque con necessità di noleggio di autocestello che da informazioni prese non risulta sia stato utilizzato.
Ritiene che un rigoroso controllo delle connessioni, anche in virtù delle segnalazioni di allarme di vibrazione, sicuramente sottovalutate, avrebbe evitato il crollo e in ogni caso che, al fine di evitare pagina 13 di 18 allentamenti dei collegamenti, dovessero essere previsti dadi autobloccanti o controdadi come in fondazione o almeno posizionate rondelle bloccanti.
Marginale gli sembra il fatto che l'acciaio esterno al cordolo di saldatura abbia avuto dei fenomeni di alterazione della durezza nella fase di fusione, anche in considerazione del fatto che i valori HV10, sono comunque entro il limite di accettabilità per il punto 11.3.4.5 del DM 17/01/2018. Procede alla quantificazione del danno in:
- Totale dei costi di acquisto e installazione: Euro 248.949,70
- Totale dei costi delle attività di ripristino a bonifica area: Euro 26.100,00
- Totale costi di progettazione direzione lavori IN. = Euro 120.536,00 Persona_1
- Totale compenso collaudatore= Euro 1.500,00
- Totale danno mancato guadagno per cessata produzione (calcolo effettuato considerando la tariffa di 0,268/KWh corrisposta dal GSE per l'impianto in oggetto) = Euro 72.800,00 di mancato incasso GSE
Per un totale di €= 469.885,70
In merito alla definizione della quota percentuale di responsabilità di ciascuno delle parti convenute il
CTU rappresenta che per quanto concerne il Controparte_16
quest'ultima è la società che ha fornito l'aerogeneratore, ivi compreso
[...]
l'acquisto della torre di sostegno in acciaio realizzata dalla Ai Controparte_17
tecnici della da contratto, era affidato il compito di coordinare e presenziare i Controparte_12
lavori di montaggio degli elementi costituenti l'impianto come da schemi e progetti forniti. A lavori ultimati la mise in esercizio l'impianto, facendosi carico degli oneri per le Controparte_12
regolazioni necessarie, onde ottimizzare la messa a regime. Con apposito contratto, la CP_12
venne incaricata della manutenzione periodica e monitoraggio in remoto dell'impianto. Lo stesso CTU ritiene di dover attribuire la quota maggiore di responsabilità per l'avvenuto crollo dell'impianto, alla in quanto diretta responsabile del monitoraggio in remoto delle Controparte_16
registrazioni sull'andamento del funzionamento del macchinario e colpevole di aver ignorato le continue segnalazioni di eccessiva vibrazione dei componenti, accentuate progressivamente nei mesi precedenti al crollo. Oltretutto, ritiene che l'intervento di manutenzione programmata, previsto nel pagina 14 di 18 contratto sottoscritto con la proprietaria dell'impianto, sia stato fatto in modo Controparte_18
superficiale, soprattutto in virtù dell'incremento di segnalazioni provenienti dai sensori di sicurezza.
“Visto lo stato di allentamento della bulloneria, riscontrato dal sottoscritto dopo il crollo, ritengo molto probabile che al momento della verifica avvenuta il giorno 04.10.2017 e cioè 55 giorni prima del crollo, i bulloni fossero già in parte allentati. Peraltro, sicuramente non venne controllato il serraggio dei bulloni di collegamento della navicella, in quanto esterni e raggiungibili con , mai CP_19
utilizzato. Una manutenzione eseguita scrupolosamente, avrebbe potuto evitare il crollo dell'impianto eolico e comunque dare indicazioni per attuare interventi volti a prevenire ulteriori allentamenti della bulloneria”.
Per quanto sopra ritiene di dover assegnare alla parte una quota di Controparte_1
responsabilità pari al 60%.
Invece, a parere del CTU, per la posizione della convenuta IN. quest'ultima ha CP_2
predisposto, ai sensi del D.M 14/01/2008, il progetto esecutivo delle opere in acciaio costituenti la torre di sostegno dell'impianto e delle opere di fondazione in calcestruzzo armato in opera. Gli elaborati tecnici di progetto, compreso il piano di manutenzione delle strutture, sono stati allegati alla domanda di deposito inoltrata al Servizio Sismico della Regione Marche. Relativamente alla fase progettuale, il
CTU specifica che, sebbene la normativa non preveda l'utilizzo di sistemi di bloccaggio dei dadi dei bulloni (NTC 2008 punto 11.3.4.6), a titolo cautelativo, la particolare conformazione dei giunti e la posizione delle flange, avrebbero dovuto suggerire al progettista di prevedere nel progetto l'utilizzo di sistemi di bloccaggio dei dadi, perlomeno delle specifiche rondelle anti vibrazione.
Per quanto sopra, ritiene di dover assegnare alla parte IN. una quota di CP_2
responsabilità pari al 20%.
Si osserva che in relazione alla condotta dell' IN. è irrilevante che la stessa si sia attenuta alla CP_2
normativa perché il CTU ha riscontrato una mancanza di diligenza rispetto alla fattispecie del caso concreto, che richiedeva l'utilizzo di diversi bulloni, benchè non previsti dalla normativa generale.
Per la posizione IN. quest'ultimo ha svolto le attività di progettista e direttore Controparte_3
dei lavori architettonici, nonché direttore dei lavori delle opere in calcestruzzo gettato in opera e del montaggio delle opere in acciaio, ai sensi del D.M 14/01/2008, redigendo, a lavori strutturali conclusi,
pagina 15 di 18 la Relazione a Strutture Ultimate. Relativamente alla fase di Direzione Lavori strutturali e successiva redazione della Relazione a strutture ultimate, il CTU ritiene che le opere strutturali siano state seguite in modo conforme al progetto predisposto dall' IN. . Sono state acquisite e prodotte le CP_2
necessarie certificazioni e marchiature di origine dei materiali e produzione in stabilimento. Si fa presente che non sono stati prodotti verbali o certificati sul regolare svolgimento delle operazioni di serraggio delle bullonerie, pertanto non si è in grado di stabilire con certezza se il personale addetto al montaggio abbia eseguito i serraggi con le coppie indicate in fase di progetto e nel piano di manutenzione. In sede di acquisizione informazioni, durante lo svolgimento TP, è stato riferito al
CTU che il serraggio avvenne con degli avvitatori pneumatici tarati su un bullone tipo messo in tensione con chiave dinamometrica. Tale procedura empirica sicuramente favorisce la riduzione dei tempi e costi, ma la precisione forse non viene verificata puntualmente, come con apposito dispositivo pneumatico dinamometrico, in dotazione generalmente alle squadre specializzate di montaggio. Ad ogni modo non avendo riscontrato alcun verbale di serraggio o certificazione con indicazione delle procedure, ritiene che la Relazione a Strutture Ultimate sia carente sotto questo aspetto. Per quanto sopra assegna alla parte IN. una quota di responsabilità pari al 20%. Controparte_3
Pertanto, andando a giungere ai profili liquidatori, rilevato che il danno totale quantificato dal ctu ammonta ad € 469.885,70, e la ripartizione dello stesso in base alle percentuali riscontrate è di €
281.931,42 a carico di ed € Controparte_16
93,977,14 a carico di ciascuno dei convenuti IN. e IN. CP_2 CP_3
Da tale somma andrà detratto l'importo pari ad €69.000 già percepita e corrisposta dalla Reale Mutua e pertanto, la somma totale da corrispondere sarà pari ad € 400.885,70 di cui € 240.531,42 a carico di
Fall. ITWIND srl-Soc. ed € 80.177,14 a carico di ciascuno dei convenuti IN. Controparte_12
e IN. CP_2 CP_3
Un ultimo aspetto meritano le eccezioni svolte dalle Assicurazioni in causa. Riguardo la
[...]
in relazione all'eccezione della copertura della sola quota parziaria di responsabilità di CP_15
si rileva che, nonostante le pattuizioni contrattuali, la stessa è da ritenere infondata, giacchè la CP_3
responsabilità ex art. 1669 c.c., per committente, direttore lavori, appaltatore e progettista costituisce una forma di responsabilità solidale, per cui l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti pagina 16 di 18 dell'assicurato non può essere riferito alla sola quota di responsabilità di quest'ultimo ma concerne l'intera obbligazione nei confronti del terzo danneggiato, ferma restando la surroga dell'assicuratore nei confronti del corresponsabile ex art. 1203 n. 3 c.c.. Inconferente altresì l'eccezione relativa al coinvolgimento del sig. con la , perché non vi sono riscontri probatori. CP_3 Pt_1
Per la posizione intervenuto ad adiunvandum in relazione alla tardività della domanda CP_4
proposta, appare corretta la richiesta di rifusione all'attrice.
Pertanto, alla stessa andrà rifusa la somma corrisposta. CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo i parametri minimi ex DM 55/2014 e ss. atteso che la causa è stata preventivamente assunta con il procedimento di TP , per la posizione attore-convenuti (Fall.
IN. Defennu, IN. e e si liquidano come in dispositivo tenendo conto di tutte le fasi esperite e CP_3 CP_15
andranno rimborsate anche le spese della presente CTU e del giudizio relativo al procedimento di TP già liquidate con separato decreto del 16.03.2021 e altresì, seguono la soccombenza per la posizione Reale
Mutua/ IN. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea.
- Condanna il al risarcimento a Controparte_20
favore di della somma pari ad € 240.531,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Parte_1
- condanna IN. al pagamento a favore della a titolo di risarcimento del danno CP_2 Parte_1
della somma pari ad € 80.177,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna IN. al pagamento a favore della a titolo di risarcimento del danno CP_3 Parte_1
della somma pari ad € 80.177,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condanna IN. e IN. in solido tra loro al rimborso a favore della CP_2 CP_3 Parte_6
della somma esborsa pari ad € 69.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
05.11.19 data dell'ultimo esborso.
- Condanna fall. IN. , e IN. in percentuale alle rispettive CP_1 CP_2 CP_3
responsabilità così come accertate, al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice che si liquidano in € 2.958,00 oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva come per legge per la fase di pagina 17 di 18 TP ed € 12.046,00 oltre rimb. forf. 15% Cpa ed Iva come per legge per il presente procedimento, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Condanna IN. e IN. in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore CP_2 CP_3
della che si liquidano in € 12.046,00 oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva come Parte_6
per legge.
- Dichiara la tenuta a mantenere indenne l'IN. delle somme liquidate previo CP_7 CP_3
riconoscimento della franchigia pari ad € 10.000,00.
- Pone le spese di ctu rese nel procedimento di TP a carico delle parti soccombenti secondo le percentuali stabilite, come pure quella integrativa resa nel presente procedimento.
Urbino, lì 08.11.2025 Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2020 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINI AR Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCA GIOVANNI e CP_2 C.F._1 dell'avv. ZUCCA FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_3 C.F._2
AR
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3 MARPILLERO GIORGIO e dell'avv. BRUALDI
[...]
[...] con il patrocinio dell'avv. BASTIANELLI ENRICO Controparte_5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Urbino, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, emesse le più opportune denunce e declaratorie del caso, così provvedere:
accertare e dichiarare la responsabilità del dell'IN. e Controparte_1 CP_2
dell'IN. nella causazione della rovina dell'aerogeneratore in oggetto e per l'effetto, Controparte_3
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. degli stessi condannandoli in solido tra loro, o altrimenti pro-quota secondo il diverso grado di incidenza di responsabilità nella causazione pagina 1 di 18 della rovina dell'aerogeneratore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sia in termini Parte_1
di danno emergente che di lucro cessante, quantificati complessivamente in € 482.727,00, così come dedotto dalla perizia del C.T.U. in sede di A.T.P., detratta la somma di € 69.000,00 già corrisposta dalla a favore della e, quindi, per un totale di € Controparte_4 Parte_1
413.737,00, oltre al mancato guadagno non percepito sino al giorno dell'effettivo pagamento, o al risarcimento della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli stessi condannandoli in solido tra loro, o altrimenti pro-quota secondo il diverso grado di incidenza di responsabilità nella causazione della rovina dell'aerogeneratore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, quantificati Parte_1
complessivamente in € 482.727,00, così come dedotto dalla perizia del C.T.U. in sede di A.T.P., detratta la somma di € 69.000,00 già corrisposta dalla a favore della Controparte_4
e, quindi, per un totale di € 413.737,00, oltre al mancato guadagno non percepito sino al Parte_1
giorno dell'effettivo pagamento, o al risarcimento della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio e di quello di istruzione preventiva da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché delle spese sostenute ed anticipate per la consulenza tecnica nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.” per parte convenuta 1) respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei CP_2 Parte_1
confronti dell'ing. , perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in CP_2
narrativa;
2) respingere tutte le domande formulate dalla nei confronti Parte_2
dell'ing. , perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
CP_2
3) respingere la domanda trasversale formulata dall'ing. e dalla Controparte_3 [...]
nei confronti dell'ing. , perché infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_6 CP_2
4) con vittoria di spese e compensi/onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, cassa di previdenza forense ed iva come per legge. pagina 2 di 18 Per parte convenuta : Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali tutte di cui Controparte_3
sopra, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa:
- in tesi, respingere tutte le domande formulate dall'attrice e dall'intervenuta Parte_1 [...]
nei confronti dell'IN. perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_4 Controparte_3
- in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di e/o dell'IN. Controparte_1 [...]
, solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, per i danni che all'esito del CP_2
giudizio dovessero eventualmente essere accertati come subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione, con condanna di essi e/o IN. , Controparte_1 CP_2
solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento della somma che fosse ritenuta doversi rifondere all'attrice;
- in ulteriore ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno comparente, dichiarare e l'IN. , solidalmente Controparte_1 CP_2
ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, tenuti a ritenere indenne l'IN. Controparte_3
dagli effetti pregiudizievoli dell'emanando provvedimento, con condanna di essi Controparte_1
ed IN. , solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, al
[...] CP_2
pagamento in favore dei ricorrenti e/o del convenuto IN. della somma che fosse Controparte_3
ritenuta doversi rifondere all'attrice, in ogni caso con vittoria di spese;
- sempre in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno comparente, dichiarare la chiamanta in causa tenuta a Controparte_6
ritenere indenne l'IN. dagli effetti pregiudizievoli dell'emanando provvedimento, con Controparte_3
condanna di al pagamento di tutte le somme che l'IN. Controparte_6 Controparte_3
dovesse essere condannato a rifondere all'attrice e/o a e/o dell'IN. Controparte_1 [...]
in dipendenza della controversia de qua, in ogni caso con vittoria di spese. CP_2
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. forf., IVA e CPA come per legge”. per parte intervenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: CP_7
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza, anche in forza della transazione già perfezionatasi tra l'attrice e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in fatto ed
pagina 3 di 18 in diritto della domanda attorea svolta nei confronti dell'IN. in ogni caso sia in Controparte_3
punto “an” che nel “quantum”, anche per tutte le ragioni illustrate in atti, e per l'effetto, rigettare la stessa nei confronti del suddetto Professionista, con conseguente assoluzione di quest'ultimo e della da ogni esborso e/o debenza, accogliendo eventualmente la domanda Controparte_6
attorea nei confronti delle altre parti convenute e/o IN. , Controparte_1 CP_2
ciascuno secondo le proprie responsabilità, ovvero, in subordine, solidalmente.
Respingere in ogni caso la domanda formulata dalla in quanto Parte_3
inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
Respingere in ogni caso le conclusioni dell'IN. per quanto di sfavorevole alla CP_2 [...]
IN VIA SUBORDINATA, salvo gravame, previe determinazione e declaratoria delle CP_8
singole quote di responsabilità delle parti del giudizio, anche dell'IN. nel suo Controparte_3
asserito ruolo di institore e/o gestore e socio della Zefiro S.r.l. eppertanto anche di quest'ultima,:ridurre l'ammontare delle pretese risarcitorie a quanto di ragione, con la previa detrazione in ogni caso dell'importo di € 69.000,00 dall'attrice già ricevuto in forza della liquidazione effettuata in favore di quest'ultima dalla circoscrivendo la Parte_3
denegata condanna dell'IN. alla sola minoritaria quota di colpa eventualmente Controparte_3
ascrittagli, anche in relazione al suo asserito ruolo di institore e/o gestore e socio della Parte_1
eppertanto anche di quest'ultima, con esclusione della condanna con vincolo di solidarietà con gli altri corresponsabili ovvero, in ulteriore subordine, in solido con le altre parti, in ogni caso con il contestuale accoglimento della domanda di regresso/manleva svolta dall'IN. nei Controparte_3
confronti del e dell'IN. ; defalcare l'importo dovuto alla Controparte_1 CP_2 [...]
della quota di colpa della e/o di chi per essa ed anche Parte_3 Parte_1
dell'IN. quale asserito gestore e/o institore e socio attoreo, ex art. 1227 C.C., per la Controparte_3
quale vi è azione di regresso di detta interveniente.
IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI MANLEVA SVOLTA DALL'ING. ALUIGI NEI
CONFRONTI DELLA salvo gravame, sempre nelle denegate ipotesi in Controparte_8
cui dovesse ritenersi sussistere un qualche profilo di responsabilità dell'IN. in Controparte_3
relazione ai fatti di causa, nei soli limiti della sua attività quale INegnere Libero Professionista, con
pagina 4 di 18 esclusione di quella che si dovesse ravvisare nel suo asserito ruolo di institore e/o gestore e socio della
e dovesse accertarsi la pur parziale fondatezza della domanda attorea, e previe, in ogni Parte_1
caso, determinazione e declaratoria delle singole quote di responsabilità dei soggetti/parti del giudizio, nelle rispettive qualità, e riconduzione delle domande di parte attrice e dell'interveniente nei limiti del giusto e del provato:
C.1) respingere la domanda di garanzia formulata dall'IN. nei confronti di Controparte_3
per carenza del carattere di terzietà del primo rispetto all'attrice; Controparte_9
C.2) in subordine, defalcare dal denegato liquidando indennizzo assicurativo la percentuale del 10% in proporzione della quota societaria dell'IN. nella Ditta attrice e, in ogni caso, Controparte_3
effettuata detta decurtazione:
circoscrivere e limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia avanzata dal suddetto IN. nei confronti della secondo le condizioni di Controparte_3 Controparte_8
polizza in atti, documentate, eccepite dalla concludente e non contestate tra le parti, e, in particolare,:
nel limite della sola quota di danno ascrivibile in denegata ipotesi all'IN. in Controparte_3
relazione alla sola sua attività quale INegnere Libero Professionista con esclusione del danno imputabile al suo asserito “ruolo di institore e/o gestore e socio della , stante l'esclusione Parte_1
ex art. 3.9) delle Condizioni di Polizza della garanzia del c.d. “vincolo di solidarietà” comportante
l'esclusione della garanzia per le somme che l'assicurato fosse tenuto a pagare anche in eccedenza rispetto al limite della quota di responsabilità personale ascrittagli, in virtù del vincolo di solidarietà con gli altri soggetti/parti del giudizio;
- con l'applicazione della franchigia assoluta di € 10.000,00 a carico dell'assicurato da defalcarsi per
i danni corporali, materiali e le perdite patrimoniali ex art.
3.16.1 Condizioni Speciali di Polizza;
- con l'applicazione delle esclusioni e dei limiti per i “danni cagionati o subiti da opere edili” ex art.
3.3.5;
- con l'applicazione delle esclusioni, dei limiti e del sub-massimale annuo di € 250.000,00 ex art.
3.3 n.
6 per “i danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature”;
- con l'applicazione delle esclusioni, dei limiti e del sub-massimale annuo di € 250.000,00 ex art.
3.3 n.
10 per “i danni causati da contaminazione”; pagina 5 di 18 - nell'ambito del sub-massimale di € 250.000,00 ex art.
3.3 n. 8 per i sinistri derivanti da interruzione/sospensione di attività;
- con l'esclusione dell'indennizzo delle perdite patrimoniali da mancata rispondenza delle opere in forza dell'esclusione di cui all'art.
3.5. n. 15), “ESCLUSIONE MANCATA RISPONDENZA” contemplata nel frontespizio di polizza e giusta l'art. 3.16.4 “l'assicurazione si intende operante con esclusione di quanto previsto dalla garanzia “Mancata rispondenza” di cui all'art.
3.4. n. 2”, e in ogni caso perché detto accertamento è avvenuto oltre i 360 giorni dal compimento dell'opera e comunque vale per la sola non verificatasi ipotesi di gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata;
solamente in mero subordine e in relazione alla sola ultima ipotesi suddetta con l'applicazione del massimale di € 75.000,00 con lo scoperto del 20% con un minimo di € 5.000,00 a carico dell'assicurato da defalcarsi, con l'esclusione delle spese per la miglioria dell'opera;
- con l'esclusione dell'indennizzo in merito alla richiesta di restituzione dell'onorario nei confronti dell'IN. perché trattasi di “voce” non oggetto della garanzia prestata dalla polizza Controparte_3
de qua;
- con l'applicazione per le sole fattispecie di perdite patrimoniali in garanzia dello scoperto ex art.
3.15 del 20% con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 10.000,00 ex Condizione Specifica
3.16.1 (che va a sostituire la franchigia inferiore di € 5.000,00 prevista dalla clausola 3.15), fino alla concorrenza, fermi i diversi submassimali inferiori specifici, di un massimale pari al 15% del massimale indicato in polizza per la garanzia “danni corporali e danni materiali” (id est di €
150.000,00 pari al 15% del massimale di € 1.000,000,00 per i danni “danni corporali e danni materiali”) ex art. 3.14;
- fermi i diversi, anche suddetti, submassimali inferiori specifici, entro il limite del massimale contrattuale generale di € 1.000,000,00 per i danni materiali e corporali, previsto nel frontespizio di polizza ex art. 3.14, con l'applicazione della franchigia assoluta di € 10.000,00 ex art.
3.16.1 operante anche per questo tipo di danni.
Fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori esclusioni, scoperture, sub-massimali e franchigie che dovessero ritenersi operanti in relazione alle singole fattispecie dannose che risulteranno accertate
pagina 6 di 18 anche all'esito dell'istruttoria e con esclusione delle spese di lite dell'IN. ex art.
2.2. Controparte_3
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In tutti i casi con vittoria, o quantomeno con compensazione, di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali al 15% per parte intervenuta Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, Parte_4
● previa eventuale ammissione delle istanze di esibizione ex art. 210 cpc di cui al capo B della propria memoria n. 2 ex art. 183 6° co. cpc;
● accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, anche ai sensi degli artt.
1669, 2043, 2222 e segg. c.c., dell'IN. e dell'IN. nella causazione CP_2 Controparte_3
della rovina dell'aerogeneratore per i fatti esposti in narrativa, condannarli, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 69.000,00 o della veriore somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5.11.19 data dell'ultimo esborso.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e 4% CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di citazione ritualmente notificato, la a seguito del giudizio di accertamento Parte_1
tecnico preventivo n.480/2018 R.G., conveniva in giudizio il l'IN. Controparte_1 [...]
e l'IN. innanzi al Tribunale di Urbino, per sentire accogliere le conclusioni CP_2 Controparte_3
in epigrafe indicate.
Si costituivano in giudizio l'IN. e l'IN. che chiedevano CP_2 Controparte_3
rispettivamente la chiamata in causa della Compagnia Lloyd's – Il rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's e della mentre rimaneva contumace il fallimento Controparte_6 CP_1
[...]
Radicatosi il giudizio, con la costituzione della e l'intervento Controparte_6
volontario della al fine di esercitare azione di rivalsa nei confronti dei Controparte_4
responsabili dell'evento, le parti depositavano rispettivamente le proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., dando seguito alla fase istruttoria, che si concludeva all'udienza del 07/10/2022, nella pagina 7 di 18 quale il Giudice si riservava in merito al rinnovo/integrazione della CTU già esperita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ed oggetto di integrazione nella presente causa. Con ordinanza del
19/02/2023, ritenuta esaustiva la CTU già esperita e la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 12/01/2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
CP In data 07/05/2015 la società sottoscriveva con la società . (già Parte_1 CP_10 CP_12
, con sede in Montorso Vicentino (VI) Via Valchiampo n. 64, P.IVA: , dichiarata
[...] P.IVA_2
fallita con sentenza n. 58/2018 dal Tribunale di Vicenza (doc. 1), l'offerta economica n. 501.14 Rev. 06 del 04/05/15, con relativa conferma d'ordine n. 13/IT/2015 del 12/05/15 (doc. 2), riguardante la fornitura, installazione e messa in funzione nel Comune di Piobbico di n.1 aerogeneratore modello SE-
ARCH60.
Il prezzo per la suddetta fornitura veniva concordato in € 200.000,00 + IVA, interamente corrisposto da parte della Parte_1
La società provvedeva alla realizzazione di tutti i lavori previsti per complessivi € Parte_1
191.271,38 (doc. 4) e la fornitura, installazione e messa in opera dell'aerogeneratore, così come previsto nel contratto di fornitura.
In data 17/10/17 le parti stipulavano anche il contratto di manutenzione Rev.06 M7.5-01.20 (doc. 5), con il quale la affidava alla l'esecuzione dei servizi di assistenza, gestione e Parte_1 CP_13
riparazione, manutenzione, preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria dell' Parte_5
nonché l'esecuzione di ogni altro servizio e/o prestazione che fosse necessaria per la piena operatività e marcia commerciale dell' Parte_5
Come risulta dalla Denuncia di esecuzione dei lavori N. 1240/15 del 15/09/15 indirizzata alla Provincia
Co Pesaro e Urbino – Ufficio Sismico e Sicurezza Costruzioni (doc. 6), alla realizzazione dei lavori strutturali, l' venne messo in esercizio con inizio produzione in data 11/03/2016, tuttavia Parte_5
pagina 8 di 18 nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2017, si verificava incredibilmente il cedimento dell'impianto eolico di cui sopra installato in Loc. Cà Galvano – Piobbico (PU) (doc. 7).
In particolare, si verificava il distacco anomalo dell'ultimo troncone in acciaio della torre eolica con conseguente caduta a terra e danneggiamento del troncone stesso, nonché della navicella e del rotore tripala ivi connessi;
rovina che è stata immediatamente denunciata con diffida del 23/03/18, con ingenti danni a carico della sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, tanto che la Parte_1
stessa presentava ricorso per TP, dalla cui CTU era risultato che alcuni bulloni si erano allentati e che vi era ab origine una carenza nella progettazione (le lacune progettuali sarebbero potute essere colmate in sede di realizzazione dei lavori, sia da parte della ditta incaricata del montaggio ( , sia CP_1
da parte del Direttore dei lavori (IN. , i quali, riscontrate le difficoltà di manutenzione di cui CP_3
sopra, avrebbero dovuto predisporre l'utilizzo di controdadi o specifiche rondelle bloccanti).
Parte attorea rivendica una responsabilità ex art. 1669 c.c..
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle risultanze rese in sede di TP, nonché prova per testi.
L'IN costituitosi in giudizio e chiamante in causa la rileva Controparte_3 Controparte_14
che la società è quella che si è occupata di coordinare e presenziare ai lavori di montaggio CP_1
degli elementi, facendosi carico degli oneri per le regolazioni necessarie della messa a regime dell'impianto. Rileva altresì, che l'IN. ha predisposto il progetto esecutivo delle opere in CP_2
acciaio costituenti la torre di sostegno dell'impianto e che lui è progettista e direttore dei lavori architettonici e direttore dei lavori delle opere strutturali in acciaio. Argomenta, in risposta alla CTU resa in sede di Atp, che il danno è avvenuto per il progressivo allentamento dei bulloni, ma il progetto esecutivo redatto dall'IN non prevedeva dadi per il bloccaggio di tutti i collegamenti;
inoltre CP_2
un mese e mezzo prima del crollo è stato eseguito un intervento di controllo e manutenzione da parte di che non eseguirono però il controllo dei bulloni, per i quali era necessario l'utilizzo di una CP_1
piattaforma aerea, nonostante comunque dal registro risultassero varie segnalazioni di allarme di vibrazioni della navicella. Da tali affermazioni parte convenuta asserisce che l'evento si sarebbe CP_3
evitato attenendosi al rispetto delle istruzioni di manutenzione e pronto intervento, senza alcuna sua responsabilità in questo, che non si era occupato del progetto esecutivo delle strutture in acciaio, ma pagina 9 di 18 solo che la cura e la posa in opera ed il montaggio avvenissero in ottemperanza alle disposizioni del progetto esecutivo. A seguito della costituzione della quest'ultima rileva che Controparte_15
dal polisweb in relazione alla vertenza, l'attrice avrebbe transatto le proprie spettanze con l'importo di
Euro 33.0000 liquidatole dalla Compagnia Reale Mutua, nonché si associa ai rilievi del proprio assicurato per quanto riguarda la responsabilità. Tiene a precisare che in ogni caso la polizza prevede l'esclusione della garanzia del cd vincolo di solidarietà, e la garanzia per mancata rispondenza (perdite patrimoniali dovuti a vizi della costruzione) vale solo nel caso in cui il difetto sia riscontrato entro i 360 giorni successivi al compimento dell'opera mentre la garanzia per rovina dei macchinari (art.
3.3 n. 6) vale solo quando il danno si verifichi entro i 2 anni dal compimento dell'opera, rappresentando altresì la valenza di una franchigia assoluta di 10.000.
L''ing. la quale chiama in causa la propria assicurazione Lloyd's, rileva che il progetto CP_2
elaborato era composto da quattro elaborati grafici, una relazione sui materiali e dal manuale d'uso e di manutenzione e che la stessa era estranea alle vicende successive che hanno riguardato il palo in acciaio, in relazione alle fasi di montaggio, messa in esercizio e manutenzione obbligatoria, determinando ed attribuendo la responsabilità dell'evento unicamente alla società che si è occupata della manutenzione, in quanto non è stata effettuata in conformità al manuale da lei predisposto.
La costituendosi volontariamente, deduce che con Processo Verbale di Controparte_4
Perizia 25.06.18, l'ammontare complessivo del danno risarcibile ai termini di polizza veniva concordemente stabilito in complessivi € 69.000,00, comprensivo delle spese di demolizione e sgombero, dei danni indiretti e dell'onorario dei periti. La società assicurata surrogava espressamente nei confronti dei responsabili dell'evento: “La Ditta assicurata concede alla Soc. CP_4
Assicuratrice di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento; anche la Pt_1
procederà in tale senso per la parte di danno eccedente da quella che corrisponderà la
Compagnia”(doc. 3). In adempimento dei propri obblighi contrattuali, la indennizzava il CP_4
danno corrispondendo alla l'importo di € 36.000,00 in data 12.07.18 ed € 33.000,00 in data Parte_1
5.11.19 (docc. 4-5). A tal fine, in questo giudizio promuove azione di surroga verso i responsabili convenuti di quanto versato all'attrice.
pagina 10 di 18 Ora, si osserva che il contratto di appalto è contratto tipico, con il quale una parte, con autonoma organizzazione ed a proprio rischio si obbliga alla prestazione di servizi o alla realizzazione di un'opera verso il corrispettivo di un prezzo.
Il contratto è generativo di obbligazioni distinte a carico delle parti, in quanto, mentre il committente è onerato della messa a disposizione dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo è tenuto ad adempiere, con la diligenza, prudenza e perizia professionale, alla realizzazione della stessa. Benchè, il committente mantenga il potere di richiedere modifiche in ordine al progetto, con attribuzione del relativo potere di verifica ex art. 1661 e ss. c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e le difformità dell'opera realizzata ex art. 1667 e 1668 c.c., con possibilità dell'esperimento dell'azione di diminuzione del prezzo o di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui sia possibile rispettivamente eliminare il vizio, oppure l'opera si renda inadatta alla sua destinazione.
Nel caso di specie, tuttavia, dati gli elementi circostanziali della vicenda, viene in esame la disciplina di cui all'art. 1669 c.c., che prevede la responsabilità dell'appaltatore verso il committente rispetto alle opere realizzate, quando le stesse, per vizi del suolo o difetto della costruzione, rovinano in tutto o in parte, ovvero presentano evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
La natura della responsabilità in esame, benchè discussa tra gli interpreti, può essere enucleata nella forma della responsabilità extracontrattuale, in quanto destinata a proteggere anche i terzi danneggiati dalla rovina dell'opera.
La norma di cui all'art. 1669 c.c. individua una forma di responsabilità solidale tra coloro che concorrono alla formazione dell'opera, anche nella sua fase costruttiva, di talchè può essere ritenuto responsabile anche il progettista, quando il vizio di costruzione sia riferibile ad un errore di diligenza, imprudenza o imperizia occorso nella fase progettuale dell'opera (Cass. Civ. Ord. 28947 del 2022: “La statuizione del giudice distrettuale ha fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 17874 del 2013) secondo cui, in materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art. 2055
c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno
pagina 11 di 18 degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass. n. 8016 del 2012). In altre parole, configurando l'art. 1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con
l'appaltatore/ costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (cfr., tra le altre, Cass. n. 19868 del 2009; Cass. n. 3406 del 2006; Cass. n. 13158 del 2002; Cass. n. 4900 del
1993)”)
Nel caso di specie, la consulenza resa in sede di TP e fatta propria in questo giudizio è dirimente e le deduzioni e conclusioni del CTU hanno evidenziato inequivocabilmente gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si occupa, ovvero la rovina dell'opera, l'esistenza di alcuni vizi e inadempienze a carico di più soggetti deputati alla progettazione ed alla manutenzione della stessa, nonché le conseguenze dannose giuridicamente risarcibili.
Il Consulente d'Ufficio, a seguito delle attività di verifica, misurazione, prove in loco e prove di laboratorio eseguite per la compilazione della Perizia di Accertamento Tecnico Preventivo, è stato in grado di determinare le cause oggettive del crollo del 26/11/2017 dell'impianto eolico sito in Comune di Piobbico, in Loc. Ca' Galvano.
Costui afferma che la torre di sostegno delle turbine eoliche è un elemento atto a dissipare le vibrazioni di esercizio prodotte dalla rotazione delle pale e dalla spinta del vento. Pertanto, la struttura deve essere abbastanza flessibile, in modo da dissipare le vibrazioni trasmettendole in modo attenuato alla fondazione. Rivestono particolare importanza le giunzioni tra i vari tronchi costituenti la torre. Nel caso in oggetto, queste giunzioni sono realizzate con flange bullonate saldate alle estremità dei vari tronchi.
L'efficienza della giunzione dipende dalla realizzazione a regola d'arte delle saldature, nonché dal perfetto serraggio dei bulloni, attraverso l'uso di chiave dinamometrica. Nel caso in oggetto,, la pagina 12 di 18 connessione è avvenuta con bulloni di tipo non autobloccante e senza l'utilizzo di controdado di bloccaggio o almeno rondelle bloccanti, ad esclusione del collegamento della flangia di base dotata di tirafondi serrati con dado e controdado. In sede di verifica degli elementi strutturali crollati e di quelli ancora issati, si riscontrò un allentamento generalizzato della bulloneria di bloccaggio delle varie flange, ivi compresa quella di fissaggio della navicella.
Le vibrazioni trasmesse dalla turbina alla torre attraverso il torrino di imbardo hanno provocato l'allentamento dei bulloni di tutte le giunzioni e cioè, quelli del torrino di imbardo alla sommità della torre, quelli del collegamento tra il tronco di base e quello intermedio non crollato e quelli del nodo dove si è avuto il cedimento. Gli unici bulloni totalmente serrati risultavano essere quelli del collegamento della flangia alla fondazione dotati di controdado. L'allentamento delle connessioni chiaramente induce delle vibrazioni anomale nei giunti con fenomeni di oscillazione ciclica che creano affaticamento delle lamiere e creazione di cricche che rapidamente si possono diffondere, indebolendo la capacità portante dell'acciaio. Lo scenario è compatibile con l'aumento delle vibrazioni della navicella riscontrate nell'ultimo periodo e segnalate nel registro degli allarmi.
Non a caso, nel piano di manutenzione strutturale redatto dall'IN. , progettista CP_2
strutturale, e nel manuale di utilizzo e contratto di manutenzione forniti e sottoscritti da , CP_12
si raccomanda di effettuare la verifica del serraggio dei bulloni, con cadenza annuale.
Agli atti risulta che in data 06/10/2017, come da relativo verbale, i tecnici eseguirono il CP_12
controllo del serraggio dei bulloni, oltre agli altri previsti;
si precisa che tale verifica comunque era in ritardo rispetto alla data di messa in esercizio/produzione dell'impianto in data 11.03.2016 e inizio contratto GSE in data 12.05.2016.
Lo stesso consulente riferisce di non essere stato in grado di determinare con che modalità sia stata effettuata la verifica del serraggio dei bulloni;
è da escludere che siano stati controllati i bulloni di fissaggio della navicella, in quanto esterni e dunque con necessità di noleggio di autocestello che da informazioni prese non risulta sia stato utilizzato.
Ritiene che un rigoroso controllo delle connessioni, anche in virtù delle segnalazioni di allarme di vibrazione, sicuramente sottovalutate, avrebbe evitato il crollo e in ogni caso che, al fine di evitare pagina 13 di 18 allentamenti dei collegamenti, dovessero essere previsti dadi autobloccanti o controdadi come in fondazione o almeno posizionate rondelle bloccanti.
Marginale gli sembra il fatto che l'acciaio esterno al cordolo di saldatura abbia avuto dei fenomeni di alterazione della durezza nella fase di fusione, anche in considerazione del fatto che i valori HV10, sono comunque entro il limite di accettabilità per il punto 11.3.4.5 del DM 17/01/2018. Procede alla quantificazione del danno in:
- Totale dei costi di acquisto e installazione: Euro 248.949,70
- Totale dei costi delle attività di ripristino a bonifica area: Euro 26.100,00
- Totale costi di progettazione direzione lavori IN. = Euro 120.536,00 Persona_1
- Totale compenso collaudatore= Euro 1.500,00
- Totale danno mancato guadagno per cessata produzione (calcolo effettuato considerando la tariffa di 0,268/KWh corrisposta dal GSE per l'impianto in oggetto) = Euro 72.800,00 di mancato incasso GSE
Per un totale di €= 469.885,70
In merito alla definizione della quota percentuale di responsabilità di ciascuno delle parti convenute il
CTU rappresenta che per quanto concerne il Controparte_16
quest'ultima è la società che ha fornito l'aerogeneratore, ivi compreso
[...]
l'acquisto della torre di sostegno in acciaio realizzata dalla Ai Controparte_17
tecnici della da contratto, era affidato il compito di coordinare e presenziare i Controparte_12
lavori di montaggio degli elementi costituenti l'impianto come da schemi e progetti forniti. A lavori ultimati la mise in esercizio l'impianto, facendosi carico degli oneri per le Controparte_12
regolazioni necessarie, onde ottimizzare la messa a regime. Con apposito contratto, la CP_12
venne incaricata della manutenzione periodica e monitoraggio in remoto dell'impianto. Lo stesso CTU ritiene di dover attribuire la quota maggiore di responsabilità per l'avvenuto crollo dell'impianto, alla in quanto diretta responsabile del monitoraggio in remoto delle Controparte_16
registrazioni sull'andamento del funzionamento del macchinario e colpevole di aver ignorato le continue segnalazioni di eccessiva vibrazione dei componenti, accentuate progressivamente nei mesi precedenti al crollo. Oltretutto, ritiene che l'intervento di manutenzione programmata, previsto nel pagina 14 di 18 contratto sottoscritto con la proprietaria dell'impianto, sia stato fatto in modo Controparte_18
superficiale, soprattutto in virtù dell'incremento di segnalazioni provenienti dai sensori di sicurezza.
“Visto lo stato di allentamento della bulloneria, riscontrato dal sottoscritto dopo il crollo, ritengo molto probabile che al momento della verifica avvenuta il giorno 04.10.2017 e cioè 55 giorni prima del crollo, i bulloni fossero già in parte allentati. Peraltro, sicuramente non venne controllato il serraggio dei bulloni di collegamento della navicella, in quanto esterni e raggiungibili con , mai CP_19
utilizzato. Una manutenzione eseguita scrupolosamente, avrebbe potuto evitare il crollo dell'impianto eolico e comunque dare indicazioni per attuare interventi volti a prevenire ulteriori allentamenti della bulloneria”.
Per quanto sopra ritiene di dover assegnare alla parte una quota di Controparte_1
responsabilità pari al 60%.
Invece, a parere del CTU, per la posizione della convenuta IN. quest'ultima ha CP_2
predisposto, ai sensi del D.M 14/01/2008, il progetto esecutivo delle opere in acciaio costituenti la torre di sostegno dell'impianto e delle opere di fondazione in calcestruzzo armato in opera. Gli elaborati tecnici di progetto, compreso il piano di manutenzione delle strutture, sono stati allegati alla domanda di deposito inoltrata al Servizio Sismico della Regione Marche. Relativamente alla fase progettuale, il
CTU specifica che, sebbene la normativa non preveda l'utilizzo di sistemi di bloccaggio dei dadi dei bulloni (NTC 2008 punto 11.3.4.6), a titolo cautelativo, la particolare conformazione dei giunti e la posizione delle flange, avrebbero dovuto suggerire al progettista di prevedere nel progetto l'utilizzo di sistemi di bloccaggio dei dadi, perlomeno delle specifiche rondelle anti vibrazione.
Per quanto sopra, ritiene di dover assegnare alla parte IN. una quota di CP_2
responsabilità pari al 20%.
Si osserva che in relazione alla condotta dell' IN. è irrilevante che la stessa si sia attenuta alla CP_2
normativa perché il CTU ha riscontrato una mancanza di diligenza rispetto alla fattispecie del caso concreto, che richiedeva l'utilizzo di diversi bulloni, benchè non previsti dalla normativa generale.
Per la posizione IN. quest'ultimo ha svolto le attività di progettista e direttore Controparte_3
dei lavori architettonici, nonché direttore dei lavori delle opere in calcestruzzo gettato in opera e del montaggio delle opere in acciaio, ai sensi del D.M 14/01/2008, redigendo, a lavori strutturali conclusi,
pagina 15 di 18 la Relazione a Strutture Ultimate. Relativamente alla fase di Direzione Lavori strutturali e successiva redazione della Relazione a strutture ultimate, il CTU ritiene che le opere strutturali siano state seguite in modo conforme al progetto predisposto dall' IN. . Sono state acquisite e prodotte le CP_2
necessarie certificazioni e marchiature di origine dei materiali e produzione in stabilimento. Si fa presente che non sono stati prodotti verbali o certificati sul regolare svolgimento delle operazioni di serraggio delle bullonerie, pertanto non si è in grado di stabilire con certezza se il personale addetto al montaggio abbia eseguito i serraggi con le coppie indicate in fase di progetto e nel piano di manutenzione. In sede di acquisizione informazioni, durante lo svolgimento TP, è stato riferito al
CTU che il serraggio avvenne con degli avvitatori pneumatici tarati su un bullone tipo messo in tensione con chiave dinamometrica. Tale procedura empirica sicuramente favorisce la riduzione dei tempi e costi, ma la precisione forse non viene verificata puntualmente, come con apposito dispositivo pneumatico dinamometrico, in dotazione generalmente alle squadre specializzate di montaggio. Ad ogni modo non avendo riscontrato alcun verbale di serraggio o certificazione con indicazione delle procedure, ritiene che la Relazione a Strutture Ultimate sia carente sotto questo aspetto. Per quanto sopra assegna alla parte IN. una quota di responsabilità pari al 20%. Controparte_3
Pertanto, andando a giungere ai profili liquidatori, rilevato che il danno totale quantificato dal ctu ammonta ad € 469.885,70, e la ripartizione dello stesso in base alle percentuali riscontrate è di €
281.931,42 a carico di ed € Controparte_16
93,977,14 a carico di ciascuno dei convenuti IN. e IN. CP_2 CP_3
Da tale somma andrà detratto l'importo pari ad €69.000 già percepita e corrisposta dalla Reale Mutua e pertanto, la somma totale da corrispondere sarà pari ad € 400.885,70 di cui € 240.531,42 a carico di
Fall. ITWIND srl-Soc. ed € 80.177,14 a carico di ciascuno dei convenuti IN. Controparte_12
e IN. CP_2 CP_3
Un ultimo aspetto meritano le eccezioni svolte dalle Assicurazioni in causa. Riguardo la
[...]
in relazione all'eccezione della copertura della sola quota parziaria di responsabilità di CP_15
si rileva che, nonostante le pattuizioni contrattuali, la stessa è da ritenere infondata, giacchè la CP_3
responsabilità ex art. 1669 c.c., per committente, direttore lavori, appaltatore e progettista costituisce una forma di responsabilità solidale, per cui l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti pagina 16 di 18 dell'assicurato non può essere riferito alla sola quota di responsabilità di quest'ultimo ma concerne l'intera obbligazione nei confronti del terzo danneggiato, ferma restando la surroga dell'assicuratore nei confronti del corresponsabile ex art. 1203 n. 3 c.c.. Inconferente altresì l'eccezione relativa al coinvolgimento del sig. con la , perché non vi sono riscontri probatori. CP_3 Pt_1
Per la posizione intervenuto ad adiunvandum in relazione alla tardività della domanda CP_4
proposta, appare corretta la richiesta di rifusione all'attrice.
Pertanto, alla stessa andrà rifusa la somma corrisposta. CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo i parametri minimi ex DM 55/2014 e ss. atteso che la causa è stata preventivamente assunta con il procedimento di TP , per la posizione attore-convenuti (Fall.
IN. Defennu, IN. e e si liquidano come in dispositivo tenendo conto di tutte le fasi esperite e CP_3 CP_15
andranno rimborsate anche le spese della presente CTU e del giudizio relativo al procedimento di TP già liquidate con separato decreto del 16.03.2021 e altresì, seguono la soccombenza per la posizione Reale
Mutua/ IN. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea.
- Condanna il al risarcimento a Controparte_20
favore di della somma pari ad € 240.531,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Parte_1
- condanna IN. al pagamento a favore della a titolo di risarcimento del danno CP_2 Parte_1
della somma pari ad € 80.177,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna IN. al pagamento a favore della a titolo di risarcimento del danno CP_3 Parte_1
della somma pari ad € 80.177,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condanna IN. e IN. in solido tra loro al rimborso a favore della CP_2 CP_3 Parte_6
della somma esborsa pari ad € 69.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
05.11.19 data dell'ultimo esborso.
- Condanna fall. IN. , e IN. in percentuale alle rispettive CP_1 CP_2 CP_3
responsabilità così come accertate, al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice che si liquidano in € 2.958,00 oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva come per legge per la fase di pagina 17 di 18 TP ed € 12.046,00 oltre rimb. forf. 15% Cpa ed Iva come per legge per il presente procedimento, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Condanna IN. e IN. in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore CP_2 CP_3
della che si liquidano in € 12.046,00 oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva come Parte_6
per legge.
- Dichiara la tenuta a mantenere indenne l'IN. delle somme liquidate previo CP_7 CP_3
riconoscimento della franchigia pari ad € 10.000,00.
- Pone le spese di ctu rese nel procedimento di TP a carico delle parti soccombenti secondo le percentuali stabilite, come pure quella integrativa resa nel presente procedimento.
Urbino, lì 08.11.2025 Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
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