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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 26.2.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero R.G. 5923/2023
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Ciro e Dobellini Parte_1
Raffaele
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente adiva questo Tribunale al fine di vedere riconosciuto giudizialmente il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. A tal fine deduceva di avere presentato, al fine di ottenere la pensione suddetta, domanda amministrativa in data
16.5.2023 alla Gestione lavoratori Dipendenti – Fondo FPLD che veniva rigettata per carenza del requisito sanitario;
che promuoveva ricorso amministrativo senza alcun
CP_ esito;
che la valutazione compiuta dall' era errata in quanto era affetta da una serie di patologie che complessivamente valutate portavano ad una invalidità complessiva almeno pari all'80%, come previsto dalla legge in materia. Pertanto, conclusivamente, chiedeva di “ accertare e dichiarare, che le patologie di cui
è affetta determinano una condizione di invalidità in misura pari o superiore all'80% e pertanto dichiarare il diritto all'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA CPA, da distrarsi il favore dei procuratori antistatari”. CP_ Ritualmente evocato in giudizio l si costituiva insistendo per il rigetto della domanda. Con note di udienza depositate in data 25.07.2024 evidenziava l'assenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per potere accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, opponendosi alla del CT . In particolare, rilevava che a CP_2
fronte del requisito contributivo minimo di venti anni di effettiva contribuzione, corrispondenti a n. 1040 contributi settimanali, la ricorrente poteva vantare alla data della domanda ammnistrativa solo 52 settimane per lavoro dipendente e 762,00 per lavoro agricolo, allegando estratto contributivo comprovante quanto dedotto. I procuratori della parte ricorrente non comparivano stante il mancato deposito di note di trattazione scritta . Solo con note di trattazione scritta depositate in data 7.11.2024 per l'udienza del 27.11.2024 ribadivano la sussistenza del requisito contributivo come da estratto contributivo che allegavano alle note ed in ogni caso sottolineavano che in sede amministrativa la domanda era stata rigettata solo per carenza del requisito sanitario e non anche per difetto di quello contributivo.
All'odierna udienza del 25.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Nel merito, la domanda è infondata.
Orbene, in seguito alla riforma intervenuta con d. lgs. n. 503 del 1992 sono stati rivisti i requisiti relativi all'età ed alla contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia, ed è stato introdotto ex novo il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori dipendenti.
Oltre al requisito dell'età, la legge ha innalzato anche il minimo contributivo per la liquidazione della pensione di vecchiaia.
In particolare, l'art. 9 RDL 636/39, come modificato dall'art. 2 L. 218/52, prevedeva:
l'anzianità di 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e l'accredito del minimo contributivo di 15 contributi annui, pari a 180 contributi mensili o a 780 settimanali o a 4050 giornalieri. A far data, poi, dal 1° gennaio 1993 il requisito contributivo ha subito un progressivo inasprimento di un anno ogni due e dal 2001 è di 20 anni, per coloro che al 31.12.1992 non avevano perfezionato il requisito di 15 anni di contributi.
E' bene ricordare, inoltre, che tutta la contribuzione obbligatoria, da riscatto, figurativa e volontaria è valida per perfezionare il requisito contributivo. La decorrenza della pensione è, poi, stabilita al primo mese successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile o, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i suddetti requisiti sono raggiunti. L'assicurato può peraltro chiedere la decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa. Sono state, però, previste alcune eccezioni con limiti di età più bassi per i lavoratori che risultino invalidi in misura non inferiore all'80% per i quali, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del DLvo 503 cit., non si applica l'introdotta elevazione dei limiti di età e continua a richiedersi il limite del 56° anno d'età per le donne e del 61° per gli uomini.
Nel caso di specie, dall'esame dell'estratto contributivo in atti (cfr. all. note scritte della parte resistente del 7.11.2024 e alle note del 27.7.2024 dell' ) non appare sussistere CP_1
la copertura assicurativa richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto invocato.
Ancorchè in sede amministrativa l' abbia rigettato la domanda contestando la sola CP_1 carenza del requisito dell'invalidità, nella memoria di costituzione ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente, per cui è sottoposto al vaglio di questo Giudice un accertamento giudiziale completo sull'esistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e, dunque, l'indagine giudiziale ricade sui requisiti sanitari e contributivi e l'accertamento su questi ultimi è necessariamente preliminare a quella sui primi. Infatti, un accertamento sul requisito sanitario appare superfluo allorchè risultino insussistenti i requisiti non sanitari riscontrabili mediante una semplice istruttoria documentale.
Orbene, nel caso di specie dall'estratto contributivo della parte ricorrente emerge che ella non possedeva all'epoca della domanda amministrativa (e più correttamente fino al
31.12.2011 data in cui si fermano i versamenti) il requisito contributivo di legge pari a
1040 settimane (270 contributi agricoli per anno x 20 anni per un totale di 5400 giornate), potendo vantare alla data della domanda ammnistrativa 52 settimane per lavoro dipendente e 762 settimane per lavoro agricolo (determinate con applicazione di un coefficiente di trasformazione delle giornate in settimane pari ad 0,19259 ( 52/270)) .
Quanto poi alla deduzione difensiva svolta dalla parte ricorrente secondo la quale il CP_ provvedimento dell' di rigetto della sua domanda di pensione anticipata è fondato su altro motivo, ovvero la carenza del requisito sanitario, sicchè l'indagine processuale dovrebbe limitarsi all'accertamento della sussistenza di tale requisito si osserva che l'introduzione di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata impegna il Giudice in una indagine completa sulla sussistenza di tutti i requisiti di legge richiesti per il riconoscimento della prestazione chiesta.
Nel caso in esame, la accertata mancanza del requisito contributivo rende evidentemente superfluo l'accertamento sull'esistenza del requisito sanitario, che ancorchè fosse dimostrato come esistente, non potrebbe produrre alcun effetto giuridico in favore del ricorrente.
Rilevato che dalla dichiarazione resa ex art. 152 dips. att. c.p.c. emerge un reddito familiare di 32.000,00 superiore ai limite fissato per legge per l'anno 2022 ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, tenuto conto in caso della controvertibilità delle questioni trattate compensa integralmente tra le parti le spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Nola, il 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola