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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5192/2022, promossa da
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Zangara Giuseppe e Zangara Angela Maria;
-ricorrente- contro
, costituitosi anche Controparte_1
quale mandatario di rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Vittori Gianfranco, Schiliro' Valentina, Battiato Maria Rosaria, Vagliasindi Riccardo,
Marchese Gaetana Angela, Gaezza Livia;
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore;
- contumace -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito – verbale unico di accertamento me notificazione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.06.2022 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320220000188414000, notificatole in data
1 25.5.2022 con il quale l' , a seguito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. CP_1
2018017595/DDL del 19.12.2018, ha intimato il pagamento della complessiva somma di €
255.552,84 a titolo di contributi IVS per lavoratori agricoli a tempo determinati, oltre sanzioni, con riferimento ai seguenti periodi: da 1/2015 a 3/2015, da 10/2015 a 6/2016, da 10/2016
6/2017, da 10/2017 a 12/2017.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha contestato l'imputazione alle proprie dipendenze dei rapporti dei lavoratori formalmente assunti dalla società cooperativa La
RC 2015, con cui la ricorrente aveva stipulato un contratto di appalto per l'attività di raccolta agricola, ritenuto dall' non genuino;
in via subordinata, ha chiesto accreditare i CP_1
contributi versati dalla formale datrice di lavoro per i dipendenti imputati alla ricorrente, annullando le somme richieste a titolo di sanzioni. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato atteso il grave danno della società che non può ottenere il che le consente di poter ottenere i pagamenti e di poter godere dei benefici previsti per CP_4
legge anche in favore dei dipendenti.
Voglia dichiarare e ritenere legittimi i contratti di appalto stipulati dalla
[...]
e la Cooperativa La RC 2015 e per l'effetto annullare l'avviso di addebito Parte_1
opposto.
In subordine nel caso in cui l'Ill.mo Decidente non dovesse accogliere le preliminari eccezioni ritenere e dichiarare l' tenuta ad accreditare alla i CP_1 Parte_1
contributi versati dalla Cooperativa La RC 2015 per i dipendenti per i quali è stato costituito il rapporto di lavoro in capo alla Parte_1
Dichiarare e ritenere non dovute le sanzioni applicate stante che l'Istituto nulla ha rilevato in ordine al contratto di appalto notificato traendo in errore l'odierno opponente.
Si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa la Coop. La RC 2015 al fine, nel caso in cui l'Ill.mo Decidente non dovesse annullare l'avviso di addebito scaturente dal verbale ispettivo condannare la Coop. La RC 2015 a rivalsare la di tutte Parte_1 quelle somme che la stessa sarà tenuta a versare all' per contributi e sanzioni scaturenti CP_1 dai contratti di appalto stipulati”.
Costituitosi in giudizio con memoria del 13.3.2023 l'Ente previdenziale, richiamati i contenuti del verbale ispettivo, ha affermato la fondatezza della pretesa contributiva ribadendo il carattere non genuino dell'appalto intercorso tra la ricorrente e la cooperativa La RC
2 2015, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione passiva di attesa la mancata CP_2 cessione a quest'ultima dei crediti oggetto di causa e chiedendo infine rigettarsi il ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. delle dichiarazioni rese agli ispettori nell'ambito dell'accertamento CP_1
ispettivo compiuto nei confronti della cooperativa La RC 2015.
La causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 16.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, depositate le note difensive autorizzate, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In punto di delimitazione dell'oggetto del giudizio, occorre rilevare in via preliminare che, a fronte dell'eccezione di relativa al difetto di legittimazione della la CP_1 CP_2
società ricorrente ha preso atto della mancata cessione dei crediti oggetto di causa e dichiarato che “le domande esplicitate in ricorso si intendono esclusivamente in capo all' (cfr. note CP_1
del 30.3.2023), sicché deve ritenersi rinunciata ogni diversa domanda.
3. Sempre in via preliminare, va ribadito che risulta inammissibile, in quanto non ritualmente formulata, la richiesta di parte ricorrente di chiamare in causa la cooperativa La
RC 2015. E invero, ove la ricorrente avesse inteso formulare, pur in via subordinata, una domanda nei confronti di quest'ultima, avrebbe dovuto individuare la cooperativa quale parte convenuta e istaurare nei suoi confronti il relativo giudizio;
in mancanza, non vi è luogo per ammettere la chiamata di terzo ex art. 420 c.p.c. in quanto l'istanza non scaturisce dalle difese della parte convenuta e non si ravvisa una comunanza delle domande né per oggetto né per titoli rispetto al presente giudizio (cfr. ordinanza del 29.4.2023).
4. In punto di corretta istaurazione del contraddittorio, va infine dichiarata la contumacia di , cui è stato regolarmente notificato il ricorso, seppur ai Controparte_3
fini di litis denuntiatio, ma che non risulta costituita in giudizio.
5. Passando all'esame nel merito della controversia, la pretesa contributiva dell' di CP_1 cui all'avviso di addebito in questa sede opposto si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018017595/DDL del 19.12.2018, notificato il 9.1.2019, con cui la
[...]
è stata ritenuta reale datrice di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato Parte_1
formalmente assunti per lo svolgimento di attività di raccolta dei frutti dalla cooperativa La
RC 2015, sul presupposto della ritenuta natura fittizia dei contratti di appalto stipulati tra le due società, con conseguente imputazione dei rapporti di lavoro alla ricorrente e obbligo di versamento del contributi dovuti in capo alla beneficiaria della prestazione di lavoro.
3 In particolare, con il suddetto verbale di accertamento i funzionari ispettivi dell' CP_1 hanno rilevato che “la società in qualità di Committente, è nel pieno Parte_1
possesso del prodotto oggetto del servizio di raccolta: prestazione per la quale il prodotto raccolto non subisce alcuna modificazione della sua natura agricola tranne il taglio del picciolo che lo lega all'albero e la sua conseguente deposizione nelle cassette fornite dal committente.
E' la stessa (Committente) che si preoccupa di fornire il necessario Pt_1 Parte_1
materiale ed i relativi mezzi per il trasporto dei prodotti agricoli di cui è proprietaria.
Né per contratto è previsto un intervento prestazionale, da parte dell'appaltatore, sul prodotto raccolto (calibrazione, cernita, ceratura, insacchettamento, ecc.).
Inoltre, dall'accertamento condotto, risulta che i lavoratori impiegati nella raccolta dei prodotti della non rientrano nella forza lavoro abituale della Società Parte_1
Cooperativa "La RC 2015", infatti essi vengono utilizzati solo per fornire il servizio di raccolta.
La forza lavoro necessaria, il giorno preciso della effettuazione del servizio, il luogo dove esso deve essere svolto, la qualìtà/tipologia del prodotto, gli alberi sui quali effettuare la raccolta ed i relativi tempi di svolgimento vengono dettati ed organizzati dalla società
Committente la quale si serve di personale proprio al fine della migliore gestione del servizio commissionato.
[…] Come già accennato, gli operai assunti dalla cooperativa risultano integralmente impiegati nelle attività di sola raccolta per conto della società che Parte_1
stabilisce quando, dove e cosa raccogliere.
Nel caso specifico, oltre all'organizzazione del lavoro nel luogo di raccolta, la società
Committente, a mezzo dei propri emissari, svolge la funzione di controllo della tipologia di prodotto da raccogliere, nonché, scandisce i tempi e la quantità della raccolta stessa in base alla quale viene stabilito il numero di operai necessario, determinandone l'impiego per la durata del periodo di attività. […] Tutto questo limita fortemente l'autonomia gestionale dell'appaltatore (), poiché, di fatto, il Committente " esercita una Parte_1
pesante ingerenza nella organizzazione dei pochi fattori produttivi messi in campo dalla cooperativa "La RC 2015" (scale, forbici e panara)”.
È stato altresì ritenuto insussistente in concreto il rischio d'impresa in capo alla formale appaltatrice, sull'assunto che il corrispettivo per l'attività di raccolta dei frutti era fissato in modo tale da garantire la copertura del costo della manodopera sostenuto dalla Cooperativa,
4 peraltro secondo criteri antieconomici per La RC 2015 che, a fronte delle prestazioni erogate, del costo del lavoro per ciascuna giornata e degli importi fatturati, non avrebbe in concreto tratto alcun effettivo utile dall'appalto.
Da tutto quanto sopra i funzionari ispettivi hanno concluso quanto segue: “Dalla verifica puntuale e documentata, approfondito la tipologia di prestazioni lavorative, la loro contestualizzazione rispetto ai luoghi di lavoro, accertata la mancanza dei requisiti essenziali per il riconoscimento di un contratto di appalto genuino, si rileva quanto segue:
. i contratti di appalto stipulati fra la Società (committente) e Parte_1 [...]
(appaltatore), mancano degli elementi fondamentali Controparte_5
propri distintivi di un contratto di appalto "genuino".
. Pertanto, l'attività del " , si configura come una Controparte_5
vera e propria somministrazione di manodopera alla società che, in Parte_1
quanto effettuata da un soggetto non abilitato, risulta essere illecita, avendo, la stessa cooperativa, operato illegittimamente come un'agenzia di somministrazione, senza possederne
i requisiti giuridici e finanziari (artt. 4 - 5 D. Lgs. 276/2003) in violazione della norma sull'uso legittimo di questo istituto di cui agli articoli 38 e 38-bis del D.lgs. n. 81 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Giova rammentare che l'obbligo all'assoggettamento contributivo, previdenziale ed assistenziale, ricade in capo all'impresa (o imprenditore) che risulti essere il beneficiario diretto della prestazione di lavoro resa dai lavoratori occupati, ancorché gli stessi siano stati assunti da soggetti terzi.
Infatti nel caso specifico, per come accertato, seppure sui documenti esibiti il rapporto di lavoro intercorre fra "La RC 2015" - Società Cooperativa ed i lavoratori da essa stessa denunciati, è vero che l'unico beneficiario della prestazione di lavoro resa è la società
[...]
ed in quanto tale risulta essere il reale Datore di Lavoro. […] Si precisa che, Parte_1
come meglio argomentato sopra, la non ha mai pagato Controparte_5
i contributi relativi ai lavoratori somministrati anche perché il corrispettivo contrattuale convenuto copriva a malapena il costo delle retribuzioni corrisposte per la prestazione resa dai lavoratori.
Pertanto, con il presente verbale di accertamento si provvede alla costituzione, in capo alla impresa "utilizzatrice" di tanti rapporti di lavoro subordinato per Parte_1
ciascuna prestazione lavorativa resa da ogni lavoratore illegittimamente somministrato e da
5 essa utilizzato per come meglio indicati nelle tabelle sotto riportate distinti per anno e numero di giornate effettuate ogni mese” (cfr. verbale ispettivo, doc. 1 ricorrente e doc. 4 resistente).
5.1. In punto di diritto, in tema di appalto e somministrazione di manodopera vengono in rilievo le previsioni del D.Lgs. 276/2003, il cui art. 29 stabilisce che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […]”. Il richiamo all'art. 1655 c.c. comporta che gli elementi che contraddistinguono l'appalto sono quelli ivi indicati, consistenti nell'organizzazione da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari a svolgere l'attività oggetto di appalto, con organizzazione a proprio rischio.
Con specifico riferimento al requisito dell'organizzazione di mezzi il legislatore del
2003 ha precisato che tale elemento può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, anche dall'esercizio del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori. Da ciò discende che, con riferimento a quelle opere o servizi per la cui realizzazione non sia necessario un significativo apparato di mezzi materiali, l'“organizzazione di mezzi” può anche consistere nella forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'opera e del servizio, purché gestita e organizzata dall'appaltatore con il proprio apporto professionale.
Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore (cfr. Cass. n. 15557/2019; Cass. n. 27213/2018).
Nei casi in cui l'appalto si caratterizza per la prestazione di servizi ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) più che per l'utilizzo di mezzi propri dell'appaltatore, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare […] che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con
6 reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (cfr.
Cass. 12551/2020; in senso conforme anche Cass. n. 18455/2023).
La Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare che “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. Cass. n. 12201/2011, Cass. n. 15615/2011, Cass. n.
9139/2018; Cass. n. 30694/2018).
5.2. Facendo applicazione dei summenzionati principi, al fine di distinguere un appalto genuino dall'attività di mera somministrazione di manodopera, occorre effettuare un accertamento complesso della fattispecie concreta onde verificare le caratteristiche dell'organizzazione aziendale e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa in concreto adottate.
Tale accertamento deve confrontarsi con le regole di riparto dell'onere probatorio in materia di contributi previdenziali, secondo le quali la sussistenza del credito contributivo
CP_ dell' preteso sulla base di verbale ispettivo deve essere comprovata dall' con riguardo CP_1
ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. n.
12108/2010; Cass. n. 26274/2020). Invero, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova - oltre che della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti - anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente solo qualora lo
7 specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass. 15073/2008).
L' è quindi tenuto a provare, in casi come quello di specie, l'insussistenza delle CP_1
caratteristiche proprie di un appalto genuino, vale a dire il difetto di organizzazione e gestione autonoma della prestazione da parte dell'appaltatrice, l'assenza di mezzi propri, l'assenza di rischio d'impresa, l'esercizio del potere direttivo e di controllo delle prestazioni da parte della committente.
5.3. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie l' abbia dato prova della non genuinità CP_1
dei contratti di appalto di servizi stipulati tra la e la Parte_1 Controparte_6
cui erano formalmente intestati i rapporti di lavoro dei lavoratori agricoli
[...]
nominativamente indicati nel verbale di accertamento (cfr. pag. 9 e ss. del verbale – doc. 1 ricorrente).
Significativi elementi del carattere non genuino degli appalti emergono dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal vicepresidente della cooperativa La RC
2015 nell'ambito dell'attività ispettiva svolta nei confronti della cooperativa medesima, dichiarazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., avendo ad esse ha fatto riferimento la testimone di , (cfr. verbale di udienza del 16.11.2023). CP_1 Testimone_1
In particolare, vice presidente della società La RC 2015, ha Testimone_2
dichiarato, in merito ai rapporti con l'odierna ricorrente, che “la richiesta del momento del servizio di raccolta ci viene comunicata dai responsabili della ditta che Parte_1
si chiamano e , del quale non ricordo il cognome. Solitamente la sera CP_7 CP_8
precedente la raccolta i responsabili […] contattano direttamente i nostri capi squadra che si chiamano e che a loro volta gestiscono due squadre di Persona_1 Persona_2
braccianti, dando loro appuntamento con le rispettive squadre sui terreni dove viene effettuata la raccolta. Sono sempre i responsabili della ditta che ci indicano i terreni e Parte_1
la frutta da raccogliere, sono sempre loro per conto di che ci indicano Parte_1
oltre al luogo la quantità di frutta da raccogliere in giornata e nella stessa giornata è possibile che secondo le loro direttive si vada anche in terreni diversi. La mia società fornisce manodopera necessaria per l'attività di raccolta. Preciso che è sempre la ditta Pt_1
che fornisce i mezzi di trasporto come i camion e le cassette da riempire con la Parte_1
raccolta. I responsabili della danno le disposizioni e le direttive sulla Parte_1
raccolta della frutta e vigilano sul nostro operato e sulla qualità della prestazione resa dal lavoratore. […] il compenso per il servizio di raccolta viene quantificato per chilo di prodotto
8 raccolto, nel caso delle arance si aggira sui 6,5 centesimi per kg. Preciso che invece per la raccolta di altri tipi di frutta, per esempio le albicocche, il compenso è stabilito a giornata di lavoro per operaio, pari a € 55/58,00 al giorno, oltre il rimborso spese dei nostri furgoni.
Preciso che il compenso relativo alle arance che dicevo pari a sei centesimi e mezzo per chilo copre le spese dei nostri furgoni” (cfr. dichiarazioni depositate da con note del CP_1
15.1.2025).
Dello stesso tenore nel descrivere i rapporti tra le due società e le modalità di svolgimento dell'attività di raccolta per la sono anche le dichiarazioni rese da Parte_1 [...]
in qualità di presidente della società La RC 2015 (cfr. dichiarazioni cit.). Testimone_3
Dalle superiori e convergenti dichiarazioni emerge che nella concreta articolazione dei rapporti tra le due società, il ruolo di La RC 2015 era quello di fornire alla committente manodopera necessaria per l'attività di raccolta, in mancanza tuttavia di alcun esercizio diretto di poteri organizzativi datoriali nei confronti del lavoratori;
tale circostanza emerge chiaramente dal fatto che erano direttamente i responsabili dell'odierna ricorrente a interfacciarsi con gli operai e, in particolare, con i capi squadra, per la definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi dell'attività di raccolta. La gestione dell'attività lavorativa direttamente da parte della formale committente rappresenta un significativo indice della natura non genuina dell'appalto, non potendosi affermare che residuasse in capo alla formale appaltatrice alcun potere di gestione della forza lavoro, se non dal punto di vista amministrativo di pagamento delle retribuzioni. D'altra parte, la pregnanza delle indicazioni date dai responsabili della
[...]
sull'attività di raccolta, così come descritta, integra i pieni poteri direttivi e di Parte_1
controllo dell'attività svolta dai lavoratori agricoli, in quanto inerenti alle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che pertanto non risultava rimessa all'organizzazione e alla gestione della società cooperativa appaltatrice, ma era direttamente organizzata dalla committenza.
Non depongono in senso contrario alle superiori conclusioni le risultanze dell'istruttoria orale compiuta nel corso del processo, potendo a riguardo osservarsi che uno dei tre testi
( ha reso dichiarazioni non rilevanti ai fini di causa in quanto non aveva Testimone_4
precisa contezza di aver lavorato presso la (“Io ho lavorato solo per la Parte_1
società coop. La RC 2015, la quale mi mandava a lavorare presso altre aziende di cui non conosco il nome. Probabilmente ho lavorato anche presso la ditta ma di ciò Parte_1
non ho certezza). Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e esse risultano Tes_5 Tes_6
generiche in punto di concreto esercizio dei poteri datoriali da parte di La RC 2015 e, nella
9 loro genericità, appaiono comunque compatibili con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti così come descritto dal presidente e dal vice presidente della cooperativa appaltatrice.
Entrambi i testi hanno infatti riferito genericamente di andare a lavorare dove gli veniva indicato dalla società, di avere ricevuto direttive da La RC 2015 e di non sapere tuttavia aggiungere altro di più specifico.
Ancora, non vale a dimostrare la genuinità dell'appalto la sola circostanza (risultante sia dalle dichiarazioni agli ispettori che dalla deposizione del teste ) secondo cui scale, Tes_5
panieri, forbici e furgoni per recarsi a lavoro fossero fornite dalla formale appaltatrice, atteso che la messa a disposizione di tali strumenti, da sola, non accompagnata da una concreta gestione e organizzazione del servizio di raccolta, appare residuale e non vale a integrare l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatrice necessaria per configurare un appalto genuino.
Né si ravvisano poi concrete ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese agli ispettori da e , in quanto non prive di conseguenze giuridiche negative CP_1 Tes_2 Tes_3
in relazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione illecita di manodopera.
Ulteriore indice della non genuinità dell'appalto si ravvisa nella modalità di determinazione del corrispettivo per i servizi di raccolta offerti dalla appaltatrice.
In proposito, nessuna specifica pattuizione è contenuta nei contratti di appalto, i quali riportano genericamente la seguente clausola: “l'importo del corrispettivo del lavori eseguiti verrà definito previo accordo tra le parti, in funzione dell'effettivo volume di lavoro realizzato”. Da tale generica previsione si evince che, già solo dal punto di vista formale,
l'appaltatrice non aveva compiuto alcuna quantificazione del costo del servizio per la committente, non assumendo dunque un effettivo e predeterminato rischio economico per l'attività da svolgere. Inoltre, dalle dichiarazioni rese agli ispettori e degli accertamenti compiuti e risultanti dal verbale di accertamento, eseguiti anche sulla base delle fatture emesse fra le due società, emerge poi che il prezzo in concreto pattuito per l'attività di raccolta era parametrato in modo tale da coprire il costo del lavoro e il costo di utilizzo dei furgoni su cui viaggiavano i lavoratori, il che induce a ritenere che la società La RC 2015 non mirasse a conseguire degli utili, ma solo a ottenere un rimborso dei costi, e che vi fosse dunque una pressoché totale coincidenza fra il corrispettivo pattuito e il costo della manodopera imputata solo formalmente a La RC 2015.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può condividersi l'affermazione difensiva di parte ricorrente secondo cui il corrispettivo dell'appalto era determinato in funzione del volume
10 di lavoro realizzato e con assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa, circostanza che risulta sconfessata anche dal prospetto riassuntivo delle fatture riportato nel verbale di accertamento, da quale emerge che nella maggior parte di esse il corrispettivo era determinato a forfait e senza ancoraggio all'effettivo volume del raccolto.
Dagli elementi probatori sopra evidenziati, in definitiva, emerge la natura non genuina dei contratti di appalto e l'insussistenza in capo alla società appaltatrice del reale esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo del rapporto di lavoro degli OTD impiegati nell'attività di raccolta, né d'altra parte le circostanze dedotte da parte ricorrente nei capitoli di prova testimoniale in punto di esercizio dei poteri datoriali sarebbero state idonee a fornire una prova contraria rispetto a quanto sopra evidenziato, stante il carattere valutativo e generico del loro contenuto.
Deve quindi considerarsi legittima l'imputazione dei relativi rapporti di lavoro alla con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione omessa. Parte_1
5.4. In merito alla determinazione del quantum dovuto, priva di fondamento risulta la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente di “accreditare i contributi versati dalla Cooperativa la RC 2015 alla , atteso che, in base a quanto risultante Parte_1
dal verbale ispettivo, nessuna contribuzione è stata versata dalla datrice di lavoro formale, circostanza rispetto quale nessuna diversa deduzione è stata compiuta dalla Parte_1
[...]
5.5. Parimenti infondato è il profilo di censura laddove è chiesto accertarsi la non debenza delle sanzioni applicate “avendo le parti notificato il contratto d'appalto all'istituto e nulla lo stesso avendo rilevato così inducendo in errore l'odierno opponente”.
Si osserva a riguardo che ai fini dell'esclusione del regime sanzionatorio nessun rilievo ha la trasmissione dei contratti di appalto a , il quale non è tenuto ad un controllo CP_1
preventivo o formale di regolarità, emergendo piuttosto la pretesa creditoria contributiva dal successivo svolgimento dell'attività ispettiva. A ciò si aggiunga che la diversità tra la situazione rappresentata in via formale attraverso i contratti e la situazione effettiva dei rapporti tra le parti, inquadrabile nell'ambito della somministrazione illecita di manodopera, integrano la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (cfr. Cass. n. 28966/2011;
Cass. n. 10509/2012).
11 6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione ad avviso di addebito va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore dei crediti oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa (€ 225.552,84), delle fasi del giudizio svolte
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dei valori tabellari minimi in ragione della non rilevante complessità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5192 /2022 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia di;
Controparte_3
rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2022 00001884 14 000; condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate nella somma complessiva di € 4.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA.
Catania, 17/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5192/2022, promossa da
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Zangara Giuseppe e Zangara Angela Maria;
-ricorrente- contro
, costituitosi anche Controparte_1
quale mandatario di rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Vittori Gianfranco, Schiliro' Valentina, Battiato Maria Rosaria, Vagliasindi Riccardo,
Marchese Gaetana Angela, Gaezza Livia;
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore;
- contumace -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito – verbale unico di accertamento me notificazione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.06.2022 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320220000188414000, notificatole in data
1 25.5.2022 con il quale l' , a seguito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. CP_1
2018017595/DDL del 19.12.2018, ha intimato il pagamento della complessiva somma di €
255.552,84 a titolo di contributi IVS per lavoratori agricoli a tempo determinati, oltre sanzioni, con riferimento ai seguenti periodi: da 1/2015 a 3/2015, da 10/2015 a 6/2016, da 10/2016
6/2017, da 10/2017 a 12/2017.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha contestato l'imputazione alle proprie dipendenze dei rapporti dei lavoratori formalmente assunti dalla società cooperativa La
RC 2015, con cui la ricorrente aveva stipulato un contratto di appalto per l'attività di raccolta agricola, ritenuto dall' non genuino;
in via subordinata, ha chiesto accreditare i CP_1
contributi versati dalla formale datrice di lavoro per i dipendenti imputati alla ricorrente, annullando le somme richieste a titolo di sanzioni. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato atteso il grave danno della società che non può ottenere il che le consente di poter ottenere i pagamenti e di poter godere dei benefici previsti per CP_4
legge anche in favore dei dipendenti.
Voglia dichiarare e ritenere legittimi i contratti di appalto stipulati dalla
[...]
e la Cooperativa La RC 2015 e per l'effetto annullare l'avviso di addebito Parte_1
opposto.
In subordine nel caso in cui l'Ill.mo Decidente non dovesse accogliere le preliminari eccezioni ritenere e dichiarare l' tenuta ad accreditare alla i CP_1 Parte_1
contributi versati dalla Cooperativa La RC 2015 per i dipendenti per i quali è stato costituito il rapporto di lavoro in capo alla Parte_1
Dichiarare e ritenere non dovute le sanzioni applicate stante che l'Istituto nulla ha rilevato in ordine al contratto di appalto notificato traendo in errore l'odierno opponente.
Si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa la Coop. La RC 2015 al fine, nel caso in cui l'Ill.mo Decidente non dovesse annullare l'avviso di addebito scaturente dal verbale ispettivo condannare la Coop. La RC 2015 a rivalsare la di tutte Parte_1 quelle somme che la stessa sarà tenuta a versare all' per contributi e sanzioni scaturenti CP_1 dai contratti di appalto stipulati”.
Costituitosi in giudizio con memoria del 13.3.2023 l'Ente previdenziale, richiamati i contenuti del verbale ispettivo, ha affermato la fondatezza della pretesa contributiva ribadendo il carattere non genuino dell'appalto intercorso tra la ricorrente e la cooperativa La RC
2 2015, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione passiva di attesa la mancata CP_2 cessione a quest'ultima dei crediti oggetto di causa e chiedendo infine rigettarsi il ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. delle dichiarazioni rese agli ispettori nell'ambito dell'accertamento CP_1
ispettivo compiuto nei confronti della cooperativa La RC 2015.
La causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 16.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, depositate le note difensive autorizzate, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In punto di delimitazione dell'oggetto del giudizio, occorre rilevare in via preliminare che, a fronte dell'eccezione di relativa al difetto di legittimazione della la CP_1 CP_2
società ricorrente ha preso atto della mancata cessione dei crediti oggetto di causa e dichiarato che “le domande esplicitate in ricorso si intendono esclusivamente in capo all' (cfr. note CP_1
del 30.3.2023), sicché deve ritenersi rinunciata ogni diversa domanda.
3. Sempre in via preliminare, va ribadito che risulta inammissibile, in quanto non ritualmente formulata, la richiesta di parte ricorrente di chiamare in causa la cooperativa La
RC 2015. E invero, ove la ricorrente avesse inteso formulare, pur in via subordinata, una domanda nei confronti di quest'ultima, avrebbe dovuto individuare la cooperativa quale parte convenuta e istaurare nei suoi confronti il relativo giudizio;
in mancanza, non vi è luogo per ammettere la chiamata di terzo ex art. 420 c.p.c. in quanto l'istanza non scaturisce dalle difese della parte convenuta e non si ravvisa una comunanza delle domande né per oggetto né per titoli rispetto al presente giudizio (cfr. ordinanza del 29.4.2023).
4. In punto di corretta istaurazione del contraddittorio, va infine dichiarata la contumacia di , cui è stato regolarmente notificato il ricorso, seppur ai Controparte_3
fini di litis denuntiatio, ma che non risulta costituita in giudizio.
5. Passando all'esame nel merito della controversia, la pretesa contributiva dell' di CP_1 cui all'avviso di addebito in questa sede opposto si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018017595/DDL del 19.12.2018, notificato il 9.1.2019, con cui la
[...]
è stata ritenuta reale datrice di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato Parte_1
formalmente assunti per lo svolgimento di attività di raccolta dei frutti dalla cooperativa La
RC 2015, sul presupposto della ritenuta natura fittizia dei contratti di appalto stipulati tra le due società, con conseguente imputazione dei rapporti di lavoro alla ricorrente e obbligo di versamento del contributi dovuti in capo alla beneficiaria della prestazione di lavoro.
3 In particolare, con il suddetto verbale di accertamento i funzionari ispettivi dell' CP_1 hanno rilevato che “la società in qualità di Committente, è nel pieno Parte_1
possesso del prodotto oggetto del servizio di raccolta: prestazione per la quale il prodotto raccolto non subisce alcuna modificazione della sua natura agricola tranne il taglio del picciolo che lo lega all'albero e la sua conseguente deposizione nelle cassette fornite dal committente.
E' la stessa (Committente) che si preoccupa di fornire il necessario Pt_1 Parte_1
materiale ed i relativi mezzi per il trasporto dei prodotti agricoli di cui è proprietaria.
Né per contratto è previsto un intervento prestazionale, da parte dell'appaltatore, sul prodotto raccolto (calibrazione, cernita, ceratura, insacchettamento, ecc.).
Inoltre, dall'accertamento condotto, risulta che i lavoratori impiegati nella raccolta dei prodotti della non rientrano nella forza lavoro abituale della Società Parte_1
Cooperativa "La RC 2015", infatti essi vengono utilizzati solo per fornire il servizio di raccolta.
La forza lavoro necessaria, il giorno preciso della effettuazione del servizio, il luogo dove esso deve essere svolto, la qualìtà/tipologia del prodotto, gli alberi sui quali effettuare la raccolta ed i relativi tempi di svolgimento vengono dettati ed organizzati dalla società
Committente la quale si serve di personale proprio al fine della migliore gestione del servizio commissionato.
[…] Come già accennato, gli operai assunti dalla cooperativa risultano integralmente impiegati nelle attività di sola raccolta per conto della società che Parte_1
stabilisce quando, dove e cosa raccogliere.
Nel caso specifico, oltre all'organizzazione del lavoro nel luogo di raccolta, la società
Committente, a mezzo dei propri emissari, svolge la funzione di controllo della tipologia di prodotto da raccogliere, nonché, scandisce i tempi e la quantità della raccolta stessa in base alla quale viene stabilito il numero di operai necessario, determinandone l'impiego per la durata del periodo di attività. […] Tutto questo limita fortemente l'autonomia gestionale dell'appaltatore (), poiché, di fatto, il Committente " esercita una Parte_1
pesante ingerenza nella organizzazione dei pochi fattori produttivi messi in campo dalla cooperativa "La RC 2015" (scale, forbici e panara)”.
È stato altresì ritenuto insussistente in concreto il rischio d'impresa in capo alla formale appaltatrice, sull'assunto che il corrispettivo per l'attività di raccolta dei frutti era fissato in modo tale da garantire la copertura del costo della manodopera sostenuto dalla Cooperativa,
4 peraltro secondo criteri antieconomici per La RC 2015 che, a fronte delle prestazioni erogate, del costo del lavoro per ciascuna giornata e degli importi fatturati, non avrebbe in concreto tratto alcun effettivo utile dall'appalto.
Da tutto quanto sopra i funzionari ispettivi hanno concluso quanto segue: “Dalla verifica puntuale e documentata, approfondito la tipologia di prestazioni lavorative, la loro contestualizzazione rispetto ai luoghi di lavoro, accertata la mancanza dei requisiti essenziali per il riconoscimento di un contratto di appalto genuino, si rileva quanto segue:
. i contratti di appalto stipulati fra la Società (committente) e Parte_1 [...]
(appaltatore), mancano degli elementi fondamentali Controparte_5
propri distintivi di un contratto di appalto "genuino".
. Pertanto, l'attività del " , si configura come una Controparte_5
vera e propria somministrazione di manodopera alla società che, in Parte_1
quanto effettuata da un soggetto non abilitato, risulta essere illecita, avendo, la stessa cooperativa, operato illegittimamente come un'agenzia di somministrazione, senza possederne
i requisiti giuridici e finanziari (artt. 4 - 5 D. Lgs. 276/2003) in violazione della norma sull'uso legittimo di questo istituto di cui agli articoli 38 e 38-bis del D.lgs. n. 81 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Giova rammentare che l'obbligo all'assoggettamento contributivo, previdenziale ed assistenziale, ricade in capo all'impresa (o imprenditore) che risulti essere il beneficiario diretto della prestazione di lavoro resa dai lavoratori occupati, ancorché gli stessi siano stati assunti da soggetti terzi.
Infatti nel caso specifico, per come accertato, seppure sui documenti esibiti il rapporto di lavoro intercorre fra "La RC 2015" - Società Cooperativa ed i lavoratori da essa stessa denunciati, è vero che l'unico beneficiario della prestazione di lavoro resa è la società
[...]
ed in quanto tale risulta essere il reale Datore di Lavoro. […] Si precisa che, Parte_1
come meglio argomentato sopra, la non ha mai pagato Controparte_5
i contributi relativi ai lavoratori somministrati anche perché il corrispettivo contrattuale convenuto copriva a malapena il costo delle retribuzioni corrisposte per la prestazione resa dai lavoratori.
Pertanto, con il presente verbale di accertamento si provvede alla costituzione, in capo alla impresa "utilizzatrice" di tanti rapporti di lavoro subordinato per Parte_1
ciascuna prestazione lavorativa resa da ogni lavoratore illegittimamente somministrato e da
5 essa utilizzato per come meglio indicati nelle tabelle sotto riportate distinti per anno e numero di giornate effettuate ogni mese” (cfr. verbale ispettivo, doc. 1 ricorrente e doc. 4 resistente).
5.1. In punto di diritto, in tema di appalto e somministrazione di manodopera vengono in rilievo le previsioni del D.Lgs. 276/2003, il cui art. 29 stabilisce che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […]”. Il richiamo all'art. 1655 c.c. comporta che gli elementi che contraddistinguono l'appalto sono quelli ivi indicati, consistenti nell'organizzazione da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari a svolgere l'attività oggetto di appalto, con organizzazione a proprio rischio.
Con specifico riferimento al requisito dell'organizzazione di mezzi il legislatore del
2003 ha precisato che tale elemento può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, anche dall'esercizio del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori. Da ciò discende che, con riferimento a quelle opere o servizi per la cui realizzazione non sia necessario un significativo apparato di mezzi materiali, l'“organizzazione di mezzi” può anche consistere nella forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'opera e del servizio, purché gestita e organizzata dall'appaltatore con il proprio apporto professionale.
Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore (cfr. Cass. n. 15557/2019; Cass. n. 27213/2018).
Nei casi in cui l'appalto si caratterizza per la prestazione di servizi ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) più che per l'utilizzo di mezzi propri dell'appaltatore, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare […] che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con
6 reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (cfr.
Cass. 12551/2020; in senso conforme anche Cass. n. 18455/2023).
La Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare che “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. Cass. n. 12201/2011, Cass. n. 15615/2011, Cass. n.
9139/2018; Cass. n. 30694/2018).
5.2. Facendo applicazione dei summenzionati principi, al fine di distinguere un appalto genuino dall'attività di mera somministrazione di manodopera, occorre effettuare un accertamento complesso della fattispecie concreta onde verificare le caratteristiche dell'organizzazione aziendale e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa in concreto adottate.
Tale accertamento deve confrontarsi con le regole di riparto dell'onere probatorio in materia di contributi previdenziali, secondo le quali la sussistenza del credito contributivo
CP_ dell' preteso sulla base di verbale ispettivo deve essere comprovata dall' con riguardo CP_1
ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. n.
12108/2010; Cass. n. 26274/2020). Invero, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova - oltre che della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti - anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente solo qualora lo
7 specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass. 15073/2008).
L' è quindi tenuto a provare, in casi come quello di specie, l'insussistenza delle CP_1
caratteristiche proprie di un appalto genuino, vale a dire il difetto di organizzazione e gestione autonoma della prestazione da parte dell'appaltatrice, l'assenza di mezzi propri, l'assenza di rischio d'impresa, l'esercizio del potere direttivo e di controllo delle prestazioni da parte della committente.
5.3. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie l' abbia dato prova della non genuinità CP_1
dei contratti di appalto di servizi stipulati tra la e la Parte_1 Controparte_6
cui erano formalmente intestati i rapporti di lavoro dei lavoratori agricoli
[...]
nominativamente indicati nel verbale di accertamento (cfr. pag. 9 e ss. del verbale – doc. 1 ricorrente).
Significativi elementi del carattere non genuino degli appalti emergono dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal vicepresidente della cooperativa La RC
2015 nell'ambito dell'attività ispettiva svolta nei confronti della cooperativa medesima, dichiarazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., avendo ad esse ha fatto riferimento la testimone di , (cfr. verbale di udienza del 16.11.2023). CP_1 Testimone_1
In particolare, vice presidente della società La RC 2015, ha Testimone_2
dichiarato, in merito ai rapporti con l'odierna ricorrente, che “la richiesta del momento del servizio di raccolta ci viene comunicata dai responsabili della ditta che Parte_1
si chiamano e , del quale non ricordo il cognome. Solitamente la sera CP_7 CP_8
precedente la raccolta i responsabili […] contattano direttamente i nostri capi squadra che si chiamano e che a loro volta gestiscono due squadre di Persona_1 Persona_2
braccianti, dando loro appuntamento con le rispettive squadre sui terreni dove viene effettuata la raccolta. Sono sempre i responsabili della ditta che ci indicano i terreni e Parte_1
la frutta da raccogliere, sono sempre loro per conto di che ci indicano Parte_1
oltre al luogo la quantità di frutta da raccogliere in giornata e nella stessa giornata è possibile che secondo le loro direttive si vada anche in terreni diversi. La mia società fornisce manodopera necessaria per l'attività di raccolta. Preciso che è sempre la ditta Pt_1
che fornisce i mezzi di trasporto come i camion e le cassette da riempire con la Parte_1
raccolta. I responsabili della danno le disposizioni e le direttive sulla Parte_1
raccolta della frutta e vigilano sul nostro operato e sulla qualità della prestazione resa dal lavoratore. […] il compenso per il servizio di raccolta viene quantificato per chilo di prodotto
8 raccolto, nel caso delle arance si aggira sui 6,5 centesimi per kg. Preciso che invece per la raccolta di altri tipi di frutta, per esempio le albicocche, il compenso è stabilito a giornata di lavoro per operaio, pari a € 55/58,00 al giorno, oltre il rimborso spese dei nostri furgoni.
Preciso che il compenso relativo alle arance che dicevo pari a sei centesimi e mezzo per chilo copre le spese dei nostri furgoni” (cfr. dichiarazioni depositate da con note del CP_1
15.1.2025).
Dello stesso tenore nel descrivere i rapporti tra le due società e le modalità di svolgimento dell'attività di raccolta per la sono anche le dichiarazioni rese da Parte_1 [...]
in qualità di presidente della società La RC 2015 (cfr. dichiarazioni cit.). Testimone_3
Dalle superiori e convergenti dichiarazioni emerge che nella concreta articolazione dei rapporti tra le due società, il ruolo di La RC 2015 era quello di fornire alla committente manodopera necessaria per l'attività di raccolta, in mancanza tuttavia di alcun esercizio diretto di poteri organizzativi datoriali nei confronti del lavoratori;
tale circostanza emerge chiaramente dal fatto che erano direttamente i responsabili dell'odierna ricorrente a interfacciarsi con gli operai e, in particolare, con i capi squadra, per la definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi dell'attività di raccolta. La gestione dell'attività lavorativa direttamente da parte della formale committente rappresenta un significativo indice della natura non genuina dell'appalto, non potendosi affermare che residuasse in capo alla formale appaltatrice alcun potere di gestione della forza lavoro, se non dal punto di vista amministrativo di pagamento delle retribuzioni. D'altra parte, la pregnanza delle indicazioni date dai responsabili della
[...]
sull'attività di raccolta, così come descritta, integra i pieni poteri direttivi e di Parte_1
controllo dell'attività svolta dai lavoratori agricoli, in quanto inerenti alle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che pertanto non risultava rimessa all'organizzazione e alla gestione della società cooperativa appaltatrice, ma era direttamente organizzata dalla committenza.
Non depongono in senso contrario alle superiori conclusioni le risultanze dell'istruttoria orale compiuta nel corso del processo, potendo a riguardo osservarsi che uno dei tre testi
( ha reso dichiarazioni non rilevanti ai fini di causa in quanto non aveva Testimone_4
precisa contezza di aver lavorato presso la (“Io ho lavorato solo per la Parte_1
società coop. La RC 2015, la quale mi mandava a lavorare presso altre aziende di cui non conosco il nome. Probabilmente ho lavorato anche presso la ditta ma di ciò Parte_1
non ho certezza). Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e esse risultano Tes_5 Tes_6
generiche in punto di concreto esercizio dei poteri datoriali da parte di La RC 2015 e, nella
9 loro genericità, appaiono comunque compatibili con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti così come descritto dal presidente e dal vice presidente della cooperativa appaltatrice.
Entrambi i testi hanno infatti riferito genericamente di andare a lavorare dove gli veniva indicato dalla società, di avere ricevuto direttive da La RC 2015 e di non sapere tuttavia aggiungere altro di più specifico.
Ancora, non vale a dimostrare la genuinità dell'appalto la sola circostanza (risultante sia dalle dichiarazioni agli ispettori che dalla deposizione del teste ) secondo cui scale, Tes_5
panieri, forbici e furgoni per recarsi a lavoro fossero fornite dalla formale appaltatrice, atteso che la messa a disposizione di tali strumenti, da sola, non accompagnata da una concreta gestione e organizzazione del servizio di raccolta, appare residuale e non vale a integrare l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatrice necessaria per configurare un appalto genuino.
Né si ravvisano poi concrete ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese agli ispettori da e , in quanto non prive di conseguenze giuridiche negative CP_1 Tes_2 Tes_3
in relazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione illecita di manodopera.
Ulteriore indice della non genuinità dell'appalto si ravvisa nella modalità di determinazione del corrispettivo per i servizi di raccolta offerti dalla appaltatrice.
In proposito, nessuna specifica pattuizione è contenuta nei contratti di appalto, i quali riportano genericamente la seguente clausola: “l'importo del corrispettivo del lavori eseguiti verrà definito previo accordo tra le parti, in funzione dell'effettivo volume di lavoro realizzato”. Da tale generica previsione si evince che, già solo dal punto di vista formale,
l'appaltatrice non aveva compiuto alcuna quantificazione del costo del servizio per la committente, non assumendo dunque un effettivo e predeterminato rischio economico per l'attività da svolgere. Inoltre, dalle dichiarazioni rese agli ispettori e degli accertamenti compiuti e risultanti dal verbale di accertamento, eseguiti anche sulla base delle fatture emesse fra le due società, emerge poi che il prezzo in concreto pattuito per l'attività di raccolta era parametrato in modo tale da coprire il costo del lavoro e il costo di utilizzo dei furgoni su cui viaggiavano i lavoratori, il che induce a ritenere che la società La RC 2015 non mirasse a conseguire degli utili, ma solo a ottenere un rimborso dei costi, e che vi fosse dunque una pressoché totale coincidenza fra il corrispettivo pattuito e il costo della manodopera imputata solo formalmente a La RC 2015.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può condividersi l'affermazione difensiva di parte ricorrente secondo cui il corrispettivo dell'appalto era determinato in funzione del volume
10 di lavoro realizzato e con assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa, circostanza che risulta sconfessata anche dal prospetto riassuntivo delle fatture riportato nel verbale di accertamento, da quale emerge che nella maggior parte di esse il corrispettivo era determinato a forfait e senza ancoraggio all'effettivo volume del raccolto.
Dagli elementi probatori sopra evidenziati, in definitiva, emerge la natura non genuina dei contratti di appalto e l'insussistenza in capo alla società appaltatrice del reale esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo del rapporto di lavoro degli OTD impiegati nell'attività di raccolta, né d'altra parte le circostanze dedotte da parte ricorrente nei capitoli di prova testimoniale in punto di esercizio dei poteri datoriali sarebbero state idonee a fornire una prova contraria rispetto a quanto sopra evidenziato, stante il carattere valutativo e generico del loro contenuto.
Deve quindi considerarsi legittima l'imputazione dei relativi rapporti di lavoro alla con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione omessa. Parte_1
5.4. In merito alla determinazione del quantum dovuto, priva di fondamento risulta la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente di “accreditare i contributi versati dalla Cooperativa la RC 2015 alla , atteso che, in base a quanto risultante Parte_1
dal verbale ispettivo, nessuna contribuzione è stata versata dalla datrice di lavoro formale, circostanza rispetto quale nessuna diversa deduzione è stata compiuta dalla Parte_1
[...]
5.5. Parimenti infondato è il profilo di censura laddove è chiesto accertarsi la non debenza delle sanzioni applicate “avendo le parti notificato il contratto d'appalto all'istituto e nulla lo stesso avendo rilevato così inducendo in errore l'odierno opponente”.
Si osserva a riguardo che ai fini dell'esclusione del regime sanzionatorio nessun rilievo ha la trasmissione dei contratti di appalto a , il quale non è tenuto ad un controllo CP_1
preventivo o formale di regolarità, emergendo piuttosto la pretesa creditoria contributiva dal successivo svolgimento dell'attività ispettiva. A ciò si aggiunga che la diversità tra la situazione rappresentata in via formale attraverso i contratti e la situazione effettiva dei rapporti tra le parti, inquadrabile nell'ambito della somministrazione illecita di manodopera, integrano la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (cfr. Cass. n. 28966/2011;
Cass. n. 10509/2012).
11 6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione ad avviso di addebito va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore dei crediti oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa (€ 225.552,84), delle fasi del giudizio svolte
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dei valori tabellari minimi in ragione della non rilevante complessità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5192 /2022 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia di;
Controparte_3
rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2022 00001884 14 000; condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate nella somma complessiva di € 4.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA.
Catania, 17/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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