Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1105/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di conSIlio tenutasi in data 31.3.2025 in merito alla causa iscritta al n. 1105/2023
r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CH), in via Strada Sterpata n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Zulli del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Francavilla al Mare (CH) in via della Rinascita n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Pompilio del
Foro di Chieti
resistente e
AVV. MARIA RITA SALUTE del Foro di Chieti, quale curatrice speciale delle minori:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]al Parte_2 C.F._3
Mare in via della Rinascita n. 21
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_3 C.F._4
Francavilla al Mare in via della Rinascita n. 21
intervenuta e
interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni del ricorrente, della resistente e delle intervenute: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse concluso.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Il SI. ha citato in giudizio la SI.ra , chiedendo che l'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti delle loro figlie minori e nate dal loro Pt_2 Parte_3
preesistente rapporto di convivenza more uxorio, venisse regolamentato alle condizioni indicate nei propri atti, dando atto della cessazione del rapporto di convivenza con la SI.ra a causa del CP_1
comportamento indisponente di quest'ultima.
La SI.ra si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza dei CP_1
requisiti previsti dell'art. 473bis.12 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente.
Ha dato atto della pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, a carico del SI.
, e della dedizione di quest'ultimo al consumo di alcool. Pt_1
Ha chiesto quindi, in via riconvenzionale, la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del
SI. o, in subordine, l'affidamento esclusivo delle figlie a sé, l'adozione dei provvedimenti di cui Pt_1
all'art. 473bis.70 c.p.c., la previsione dell'intervento dei Servizi Sociali e del Servizio Sanitario, la previsione dell'obbligo del SI. di corrispondere un assegno di mantenimento mensile in favore Pt_1
delle figlie di complessivi € 1.000,00, con ripartizione delle spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 50% per ciascun genitore, e l'assegnazione a sé dell'intero importo dell'assegno unico.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza dell'1.12.2023 e svolta la c.t.u. (sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, sulla migliore disciplina dell'affidamento e collocamento delle figlie minori e sul diritto di visita), con provvedimento del 13.11.2024 -vista la domanda della resistente di dichiarazione di decadenza del SI. dalla responsabilità di genitore- è stata nominata la curatrice Pt_1
speciale delle minori e , per interloquire sull'attività istruttoria svolta e Pt_2 Parte_3 formulare eventuali istanze nell'interesse delle minori, e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio.
La curatrice speciale si è costituita in giudizio nell'interesse delle minori e , e ne Pt_2 Parte_3 ha chiesto l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, ed il loro collocamento presso l'abitazione materna, la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre sulla base delle condizioni indicate nella sua comparsa, e la conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza dell'1.12.2023 in merito agli obblighi di mantenimento gravanti sul SI. . Pt_1
All'udienza del 18.2.2025, il SI. e la SI.ra hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di fare proprio l'accordo tra loro raggiunto a spese compensate, accordo che prevede testualmente quanto segue:
“1) Affido condiviso;
2) Collocamento delle minori presso la madre;
3) Mantenimento a carico del SI. pari ad € 300,00 a figlia oltre l'assegno unico alla madre;
Pt_1
4) Spese straordinarie al 50% tra i genitori;
5) diritto di visita disciplinato come segue a settimana alterne:
- una settimana giovedì e venerdì il riprende le minori all'uscita di scuola alle ore 15.45 e le riporta a casa Pt_1
alle 19.30 (già a cena avvenuta);
- la settimana successiva giovedì con prelievo alle 15.45 all'uscita di scuola con rientro a casa alle 19.30 (già a cena
avvenuta) ed il sabato con prelievo alle 17 fino alle 19.30 della domenica (già a cena avvenuta) con pernottamento
presso il padre. Salvo modifiche di orari e/o giorni, per motivi lavorativi o di altro genere da parte di entrambi i
genitori, preavvisati.
6) festività alternate previo accordo;
7) spostamenti fuori regione comunicati;
8) l'estate due settimane (non consecutive) da concordare con il padre;
9) remissione di querela da parte del nei confronti della relativa al procedimento allibrato sub n. Pt_1 CP_1
1433/2024 RGNR Mod. 21 Procura della repubblica di Chieti e rinuncia alla richiesta dei danni.”
La curatrice delle minori, pur rilevando alcune difformità tra il regime pattuito dai SInori e Pt_1
e le indicazioni fornite dalla c.t.u. in merito al diritto di visita, ha ritenuto l'accordo concluso CP_1
tra le parti conforme all'interesse delle minori, valorizzando la serenità del rapporto tra il SI. e Pt_1
le figlie, come ha confermato la resistente SI.ra , e il decorso di un apprezzabile lasso CP_1 temporale dal deposito della relazione della c.t.u.; il giudice istruttore quindi, ha trattenuto il procedimento in decisione.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso tra le parti, vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza delle minori), e rilevato che la disciplina pattuita dai SInori e non è Pt_1 CP_1
contraria alla legge, è conforme agli interessi delle figlie ed è compatibile con le loro condizioni economiche.
1.1 Né possono essere ostative all'accoglimento dell'accordo concluso tra le parti le deduzioni di parte resistente, relative a condotte di violenza domestica perpetrate dal SI. ai suoi Pt_1 danni, per le quali quest'ultimo ha riportato sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.,
trattandosi di condotte qualificate ai sensi dell'art. 572 c.p. che non hanno riguardato le figlie minori, e dato che la c.t.u. nominata durante l'istruttoria ha rilevato la capacità del SI. Pt_1
di mantenere, nonostante il conflitto con la SI.ra , una capacità di cooperazione con CP_1 quest'ultima per favorire la crescita e l'educazione delle figlie, e di assolvere quindi i compiti parentali nei confronti delle minori, le quali, peraltro, hanno espresso il desiderio di trascorrere del tempo con il padre.
1.2 Va aggiunto, in proposito, che le condotte intemperanti del SI. lamentate dalla Pt_1
resistente, devono essere inserite in un quadro di elevata conflittualità tra i conviventi, come si evince dalle osservazioni della curatrice speciale, che ha altresì evidenziato il sentimento di affetto mostrato dalle minori nei confronti del padre;
inoltre, rispetto all'epoca di svolgimento della c.t.u., la conflittualità tra le parti è SInificativamente diminuita, avendo le stesse concordato la disciplina della loro responsabilità genitoriale.
1.3 Il consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche da parte del SI. , dedotto Pt_1
dalla SI.ra , è rimasto privo di qualsiasi documentazione, anzi è stato escluso dalle CP_1
analisi periodiche cui l'istruttore ha subordinato l'esercizio del diritto di visita da parte del medesimo ricorrente, con ordinanza del 14.9.2024.
2. Nessuna pronuncia è dovuta in merito alle ulteriori domande formulate dalla SI.ra , CP_1
dovendosi le stesse ritenere rinunciate, a fronte dell'accordo intervenuto tra le parti.
3. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come da esse concordemente richiesto, con suddivisione tra esse al 50% delle spese della c.t.u. e dei compensi spettanti alla curatrice speciale.
Quest'ultima riveste a parere del collegio la qualità di ausiliario del giudice (Trib. Pisa, 10.10.2023),
essendo una “persona idonea al compimento di atti” che può essere nominata nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., ed il suo compenso deve essere liquidato in base alle vacazioni, non essendo la sua attività disciplinata da nessuna delle disposizioni delle tabelle allegate al d.m.
30.5.2002.
Tenuto conto della nomina avvenuta il 13.11.2024, e del fatto che l'udienza di rimessione in decisione si è tenuta il 18.2.2025, alla curatrice speciale, vista l'attività svolta (studio della voluminosa documentazione agli atti, redazione della comparsa di costituzione, partecipazione a n. 3 udienze),
devono essere riconosciute n. 100 vacazioni, e quindi un compenso di € 1.468,00 oltre accessori, se dovuti, nella misura di legge. Detto compenso deve essere posto a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna, secondo i generali principi della responsabilità genitoriale, non ricorrendo le condizioni di legge per chiedere l'ammissione delle minori al patrocinio a spese dello Stato, poiché non è configurabile una situazione di conflitto di interessi in senso tecnico tra le stesse ed i rispettivi genitori, in presenza della quale la curatrice avrebbe potuto chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal SI. nei Parte_1
confronti della SI.ra , con ricorso presentato in data 2.8.2023, così decide: Controparte_1
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei SInori e Parte_1
, nei confronti delle figlie minori e , nate fuori Controparte_1 Pt_2 Parte_3
dal matrimonio, sia regolamentato sulla base dell'accordo testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come dalle stesse richiesto;
• pone le spese della c.t.u. e i compensi spettanti alla curatrice speciale, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna;
• liquida i compensi spettanti alla curatrice speciale in € 1.468,00 oltre accessori, se dovuti, nella misura di legge.
• manda alla cancelleria per il recupero delle spese anticipate e prenotate a debito, vista la revoca con effetto retroattivo dell'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Chieti, 31.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco