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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12366/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ARENA ANTONINO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PECO GIULIO ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
Controparte_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto n. 596 2024 00009451 26 000, formato il giorno
08/06/2024, notificato in data 12/07/2024 e con il quale l' ha intimato alla società ricorrente il CP_1
pagamento della somma di euro 4.648,81 per inadempienza 3004 - modelli DM10 insoluti con riferimento al mese di dicembre 2023; ◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 20/08/2024, la società ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 596 2024
00009451 26 000 - notificatole in data 12/07/2024 e con il quale l' le intimava di pagare la somma di CP_1
euro 4.648,81 per inadempienza 3004, modelli DM10 insoluti, con riferimento al mese di dicembre 2023 –
deducendone l'illegittimità, poiché “… L'importo dovuto di euro 4.408,00 per contributi relativi al mese di
dicembre 2023, riportato nell'avviso di addebito opposto, è già stato corrisposto in data 11.06.2024 con il
modello F24, e pertanto in data antecedente alla notifica dello stesso avvenuto in data 12 luglio 2024 …”.
Tanto dedotto e documentato, la società ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere “… Preliminarmente
sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto. Nel merito, dichiarare, con ogni statuizione,
inefficace, illegittimo ed infondato l'avviso di addebito n. 596 2024 00009451 26 000, formato il giorno 08
giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024, e per l'effetto annullarlo …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22/11/2024, l' convenuto riconosceva CP_3
l'intervenuto pagamento dei contributi in questione, deduceva, altresì, che l'avviso di addebito opposto era stato sgravato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In sede di note scritte depositate in data 30/09/2025, la società ricorrente – ribadita l'insussistenza del credito
CP_ azionato con l'avviso di addebito opposto (“… L' con nota del giorno 11.06.2024 ha invitato la società
opponente a regolarizzare, ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015, entro il termine di 15 giorni il
DM insoluto relativo al mese di dicembre 2023. L'odierna opponente in pari data ha provveduto a
regolarizzare il DM insoluto con modello di pagamento unificato F24 utilizzando in compensazione
CP_ orizzontale un credito IVA, dandone immediata comunicazione all' trasmettendo la relativa
documentazione presso la casella così come dallo stesso Istituto Email_1
CP_ richiesto, allegando il modello F24 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. L in data 12 luglio 2024,
nonostante l'avvenuto pagamento effettuato, come detto, l'11 giugno 2024, ha notificato alla società
opponente l'impugnato avviso di addebito …”); ribadito che l' convenuto, pur avendo chiesto CP_3
dichiararsi cessata la materia del contendere, non ha provveduto al deposito del provvedimento di sgravio (“…
CP_ Costituendosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere riconoscendo
che la somma richiesta non era dovuta e che di conseguenza era stato emesso provvedimento di sgravio, senza però depositarlo agli atti del giudizio, nonostante l'ordine di esibizione con provvedimento del
CP_ 02.05.2025. In realtà l' non ha emesso alcun provvedimento di sgravio in quanto, come argomentato
dallo stesso Istituto opposto nella comparsa di costituzione e difesa, l'odierna ricorrente con F24 del
11.06.2024 – trenta giorni prima della notifica dell'avviso di addebito opposto - ha versato l'intero importo
dei contributi pari ad euro 4.644,70 …”); - ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nella condanna dell'ente previdenziale resistente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, la società ricorrente, attraverso la documentazione versata in atti, ha dimostrato di avere provveduto, per quel che in questa sede rileva, alla regolarizzazione della sua posizione contributiva in data
11/06/2024 e di avere notiziato l' e lo stesso convenuto, costituitosi in giudizio, ha rappresentato CP_1 CP_3
che “… Riferisce l'Ufficio che effettivamente, “con modello F24 del 11/06/2024 il ricorrente ha versato l'intero
importo dei contributi pari ad euro 4644,7. L'avviso [doc. B.1] dunque è stato sgravato …”.
Tuttavia, in mancanza della produzione del provvedimento di sgravio, il ricorso deve essere accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il 02/10/2025.
IL GOP
EMANUELA AL MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12366/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ARENA ANTONINO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PECO GIULIO ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
Controparte_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto n. 596 2024 00009451 26 000, formato il giorno
08/06/2024, notificato in data 12/07/2024 e con il quale l' ha intimato alla società ricorrente il CP_1
pagamento della somma di euro 4.648,81 per inadempienza 3004 - modelli DM10 insoluti con riferimento al mese di dicembre 2023; ◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 20/08/2024, la società ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 596 2024
00009451 26 000 - notificatole in data 12/07/2024 e con il quale l' le intimava di pagare la somma di CP_1
euro 4.648,81 per inadempienza 3004, modelli DM10 insoluti, con riferimento al mese di dicembre 2023 –
deducendone l'illegittimità, poiché “… L'importo dovuto di euro 4.408,00 per contributi relativi al mese di
dicembre 2023, riportato nell'avviso di addebito opposto, è già stato corrisposto in data 11.06.2024 con il
modello F24, e pertanto in data antecedente alla notifica dello stesso avvenuto in data 12 luglio 2024 …”.
Tanto dedotto e documentato, la società ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere “… Preliminarmente
sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto. Nel merito, dichiarare, con ogni statuizione,
inefficace, illegittimo ed infondato l'avviso di addebito n. 596 2024 00009451 26 000, formato il giorno 08
giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024, e per l'effetto annullarlo …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22/11/2024, l' convenuto riconosceva CP_3
l'intervenuto pagamento dei contributi in questione, deduceva, altresì, che l'avviso di addebito opposto era stato sgravato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In sede di note scritte depositate in data 30/09/2025, la società ricorrente – ribadita l'insussistenza del credito
CP_ azionato con l'avviso di addebito opposto (“… L' con nota del giorno 11.06.2024 ha invitato la società
opponente a regolarizzare, ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015, entro il termine di 15 giorni il
DM insoluto relativo al mese di dicembre 2023. L'odierna opponente in pari data ha provveduto a
regolarizzare il DM insoluto con modello di pagamento unificato F24 utilizzando in compensazione
CP_ orizzontale un credito IVA, dandone immediata comunicazione all' trasmettendo la relativa
documentazione presso la casella così come dallo stesso Istituto Email_1
CP_ richiesto, allegando il modello F24 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. L in data 12 luglio 2024,
nonostante l'avvenuto pagamento effettuato, come detto, l'11 giugno 2024, ha notificato alla società
opponente l'impugnato avviso di addebito …”); ribadito che l' convenuto, pur avendo chiesto CP_3
dichiararsi cessata la materia del contendere, non ha provveduto al deposito del provvedimento di sgravio (“…
CP_ Costituendosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere riconoscendo
che la somma richiesta non era dovuta e che di conseguenza era stato emesso provvedimento di sgravio, senza però depositarlo agli atti del giudizio, nonostante l'ordine di esibizione con provvedimento del
CP_ 02.05.2025. In realtà l' non ha emesso alcun provvedimento di sgravio in quanto, come argomentato
dallo stesso Istituto opposto nella comparsa di costituzione e difesa, l'odierna ricorrente con F24 del
11.06.2024 – trenta giorni prima della notifica dell'avviso di addebito opposto - ha versato l'intero importo
dei contributi pari ad euro 4.644,70 …”); - ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nella condanna dell'ente previdenziale resistente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, la società ricorrente, attraverso la documentazione versata in atti, ha dimostrato di avere provveduto, per quel che in questa sede rileva, alla regolarizzazione della sua posizione contributiva in data
11/06/2024 e di avere notiziato l' e lo stesso convenuto, costituitosi in giudizio, ha rappresentato CP_1 CP_3
che “… Riferisce l'Ufficio che effettivamente, “con modello F24 del 11/06/2024 il ricorrente ha versato l'intero
importo dei contributi pari ad euro 4644,7. L'avviso [doc. B.1] dunque è stato sgravato …”.
Tuttavia, in mancanza della produzione del provvedimento di sgravio, il ricorso deve essere accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il 02/10/2025.
IL GOP
EMANUELA AL MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)