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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250014074159000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la Cartella di pagamento n. 057/2025/00140741/59/000 notificata in data 11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate DP di Latina a seguito della presunta decadenza dalla rateazione per asserito mancato pagamento nei termini della rata n. 4 con scadenza 28/02/2023, iscritta al ruolo n.
2025/ 250182 reso esecutivo in data 09/04/2025.
Il ricorrente eccepisce:
1. Mancata applicazione della normativa sul lieve inadempimento;
2. Violazione del principio del ne bis in idem per identità di pretesa già oggetto di sgravio.
Chiede il rigetto del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina si è costituita chiedendo il rigetto integrale del ricorso, sostenendo:
– che l'art. 15-ter DPR 602/1973 ammette il lieve inadempimento solo nei casi espressamente previsti, riguardanti la prima rata e non le rate successive;
– che la precedente cartella era stata sgravata esclusivamente per errore materiale di calcolo e non per infondatezza della pretesa, con piena legittimità della nuova iscrizione a ruolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta lieve tardività della rata
La disciplina del lieve inadempimento prevista dall'art. 15-ter DPR 602/73 è norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Essa contempla esclusivamente due ipotesi:
a) insufficiente versamento della rata entro il limite del 3%;
b) ritardo non superiore a sette giorni nel pagamento della prima rata.
Nessuna previsione normativa estende il lieve inadempimento al pagamento tardivo di rate successive alla prima.
Nel caso di specie, la quarta rata è stata pagata oltre il termine senza attivare il ravvedimento operoso, istituto espressamente previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 15-ter per evitare l'iscrizione a ruolo.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha dichiarato la decadenza dal piano di rateazione e ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
2. Sul presunto ne bis in idem
Il contribuente sostiene che la pretesa fosse già stata annullata attraverso lo sgravio di una precedente cartella di pagamento.
Tale doglianza è infondata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che lo sgravio della cartella precedente è stato disposto per mero errore materiale di calcolo, con espressa indicazione della successiva riemissione dell'atto corretto.
L'annullamento d'ufficio per errore non equivale ad annullamento per infondatezza della pretesa;
pertanto non produce alcuna preclusione alla nuova iscrizione a ruolo.
Consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce, inoltre, il potere dell'Amministrazione finanziaria di annullare un atto viziato ed emetterne uno nuovo conforme a legge nell'esercizio dell'autotutela.
Ne consegue che non sussiste alcuna duplicazione di imposizione né violazione del principio del ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza solo con l'Agenzia delle Entrate nulla per l'agente della riscossione che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate di Latina. Nulla per l'agente della riscossione
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250014074159000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la Cartella di pagamento n. 057/2025/00140741/59/000 notificata in data 11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate DP di Latina a seguito della presunta decadenza dalla rateazione per asserito mancato pagamento nei termini della rata n. 4 con scadenza 28/02/2023, iscritta al ruolo n.
2025/ 250182 reso esecutivo in data 09/04/2025.
Il ricorrente eccepisce:
1. Mancata applicazione della normativa sul lieve inadempimento;
2. Violazione del principio del ne bis in idem per identità di pretesa già oggetto di sgravio.
Chiede il rigetto del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina si è costituita chiedendo il rigetto integrale del ricorso, sostenendo:
– che l'art. 15-ter DPR 602/1973 ammette il lieve inadempimento solo nei casi espressamente previsti, riguardanti la prima rata e non le rate successive;
– che la precedente cartella era stata sgravata esclusivamente per errore materiale di calcolo e non per infondatezza della pretesa, con piena legittimità della nuova iscrizione a ruolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta lieve tardività della rata
La disciplina del lieve inadempimento prevista dall'art. 15-ter DPR 602/73 è norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Essa contempla esclusivamente due ipotesi:
a) insufficiente versamento della rata entro il limite del 3%;
b) ritardo non superiore a sette giorni nel pagamento della prima rata.
Nessuna previsione normativa estende il lieve inadempimento al pagamento tardivo di rate successive alla prima.
Nel caso di specie, la quarta rata è stata pagata oltre il termine senza attivare il ravvedimento operoso, istituto espressamente previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 15-ter per evitare l'iscrizione a ruolo.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha dichiarato la decadenza dal piano di rateazione e ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
2. Sul presunto ne bis in idem
Il contribuente sostiene che la pretesa fosse già stata annullata attraverso lo sgravio di una precedente cartella di pagamento.
Tale doglianza è infondata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che lo sgravio della cartella precedente è stato disposto per mero errore materiale di calcolo, con espressa indicazione della successiva riemissione dell'atto corretto.
L'annullamento d'ufficio per errore non equivale ad annullamento per infondatezza della pretesa;
pertanto non produce alcuna preclusione alla nuova iscrizione a ruolo.
Consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce, inoltre, il potere dell'Amministrazione finanziaria di annullare un atto viziato ed emetterne uno nuovo conforme a legge nell'esercizio dell'autotutela.
Ne consegue che non sussiste alcuna duplicazione di imposizione né violazione del principio del ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza solo con l'Agenzia delle Entrate nulla per l'agente della riscossione che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate di Latina. Nulla per l'agente della riscossione