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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441 del 2019 R.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv.
[...] C.F._2
Ettore Troielli ed elettivamente domiciliate come in atti;
-parte opponente-
e
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al fine di sentire
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'illustrissimo Signor Giudice adito… accogliere l'opposizione, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 416/19, emesso dal Tribunale di Vibo
1 Valentia perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra riportate…”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte opponente ha dedotto:
- che “ , in qualità di cessionaria di alcuni crediti, ha proposto CP_1
ricorso davanti al Tribunale di Vibo Valentia, ottenendo, nei confronti delle odierne opponenti, il decreto ingiuntivo n. 416/2019”;
- che “La prova costitutiva del credito fatto valere giudizialmente, sarebbe rappresentata dal contratto n. 79197350039, stipulato dalla Sig.ra
[...]
, in relazione al quale sarebbe maturato un saldo debitore di € Pt_1
3.021,66”;
- che “ avrebbe ancora stipulato con COMPASS S.p.a. Parte_1
contratto n. 7933927, in relazione al quale sarebbe maturato un saldo debitore di € 1.216,27”;
- che “ , avrebbe infine stipulato con Parte_1 CP_2
altro contratto n. 20111603766112, in relazione al quale sarebbe
[...]
maturato un saldo debitore di € 7.579,78, di cui € 4.053,97 per rate scadute e non pagate e € 1.706,27 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine”;
- che “Le obbligazioni nascenti da quest'ultimo contratto sono state assunte in qualità di coobbligato dalla Sig.ra ”; Parte_2
- che la “creditrice ha applicato, nel contratto di finanziamento, un tasso di interesse diverso da quello realmente adottato”;
- che “dai documenti di causa è emersa l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi usurari e, perciò, contra legem”.
Con comparsa depositata in data 25 novembre 2020 si è costituita in giudizio
Controparte_1
All'udienza del 26 novembre 2020, il Tribunale ha rigettato la richiesta avanzata dalla parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato termine per avviare la procedura di mediazione obbligatoria. 2 In data 29 aprile 2021, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Le parti non hanno formulato richieste istruttorie e, all'udienza del 19 novembre 2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c.
* * *
Preliminarmente, va precisato che la parte opposta ha documentato l'attivazione del procedimento di mediazione (cfr. verbale depositato in data
27 aprile 2021). Pertanto, le eccezioni articolate sul punto dalla parte opponente sono infondate.
Ciò premesso, questo giudice ritiene che, in virtù degli atti di causa,
l'opposizione non possa trovare accoglimento.
A conforto della conclusione che precede giova evidenziare che:
- secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso da questo giudice (cfr. Cass. Civ. n. 19597 del 2020): “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”;
-in altre parole, chi agisce in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca, in esecuzione di un contratto intervenuto tra le parti, è tenuto a dettagliare e a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il carattere usurario;
3 -se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che la parte opponente non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante;
-infatti, nel caso di specie, l'opposizione è stata formulata in modo del tutto generico atteso che le parti opponenti si sono limitate ad affermare unicamente l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello realmente adottato nonché l'applicazione di tassi usurari;
-gli opponenti, quindi: non hanno dettagliato quale tasso è stato applicato;
non hanno individuato il periodo di riferimento e la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia;
non hanno depositato alcuna documentazione e non hanno avanzato richieste istruttorie a sostegno della domanda;
- la sola consulenza tecnica di parte, in assenza delle deduzioni e delle allegazioni sopra indicate, è priva di qualsivoglia valore probatorio.
Pertanto, la domanda introduttiva del giudizio va rigettata e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1441 del 2019 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 416 del 2019 (R.G. 837 del 2019) e lo dichiara esecutivo;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 16 giugno 2025 4 Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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