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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1402 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Agropoli (Sa) in via S. Pio X n°14, presso lo studio degli avv.ti Francesco Tata, Vincenzo Gifoli ed Andrea Tata, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
- P.IVA n. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno alla via Renato De Martino n. 10, presso lo studio dell'avvocato Barbato Giuseppe, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 10.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.10.2021, il ricorrenteParte_1
, conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere Controparte_1 testualmente le seguenti conclusioni:… “1) accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., dal 01.09.2016 al 16.04.2021, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma complessiva di € 52.133,89 (€ 54.046,89 - € 1913.00), di cui € 5.706,44 a titolo di TFR, così come determinata nell'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2) accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società in persona del legale rapp.te p.t., dal CP_1
01.09.2016 al 16.04.2021, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per CP_1
l'incompleta contribuzione previdenziale in favore del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa;
3) con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione agli scriventi avvocati antistatari…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta
[...]
in persona del l.r.p.t., che nel contestare la domanda, Controparte_1 concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda risulta infondata e pertanto va rigettata. Parte ricorrente, sulla quale gravava uno specifico onere probatorio, non ha fornito né prova documentale e né prova testimoniale volta a comprovare quanto dalla stessa affermato in tema di svolgimento di lavoro irregolare. Sul punto, preme premettere che, in tema di lavoro “nero” e riparto dell'onere della prova, per costante giurisprudenza “il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di tale corresponsione.” (cfr. tra le tante, sez. lav., 05/04/2017, n.3282). Consegue che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, in via irregolare, è necessario che dalle risultanze processuali emerga la prova della subordinazione. In particolare, la giurisprudenza ha individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri - facenti capo al datore di lavoro - di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di eterodirezione tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari (Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439), nonché in ulteriori fatti indiziari - che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa).
Pag. 2 di 3 Nel caso di specie niente di tutto questo è stato provato, atteso che i testimoni escussi si ritengono inattendibili, atteso che sono stati escussi il fratello e la cognata del ricorrente;
inoltre i testimoni non hanno reso una testimonianza puntualmente circostanziata, che delinei precisamente tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 18.10.2021 da nei confronti Parte_1 della ditta - in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_1 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso per le motivazioni di cui sopra;
- condanna il ricorrente , in favore della resistente Parte_1 ditta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Così deciso in Vallo della Lucania 10 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1402 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Agropoli (Sa) in via S. Pio X n°14, presso lo studio degli avv.ti Francesco Tata, Vincenzo Gifoli ed Andrea Tata, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
- P.IVA n. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno alla via Renato De Martino n. 10, presso lo studio dell'avvocato Barbato Giuseppe, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 10.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.10.2021, il ricorrenteParte_1
, conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere Controparte_1 testualmente le seguenti conclusioni:… “1) accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., dal 01.09.2016 al 16.04.2021, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma complessiva di € 52.133,89 (€ 54.046,89 - € 1913.00), di cui € 5.706,44 a titolo di TFR, così come determinata nell'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2) accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società in persona del legale rapp.te p.t., dal CP_1
01.09.2016 al 16.04.2021, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per CP_1
l'incompleta contribuzione previdenziale in favore del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa;
3) con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione agli scriventi avvocati antistatari…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta
[...]
in persona del l.r.p.t., che nel contestare la domanda, Controparte_1 concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda risulta infondata e pertanto va rigettata. Parte ricorrente, sulla quale gravava uno specifico onere probatorio, non ha fornito né prova documentale e né prova testimoniale volta a comprovare quanto dalla stessa affermato in tema di svolgimento di lavoro irregolare. Sul punto, preme premettere che, in tema di lavoro “nero” e riparto dell'onere della prova, per costante giurisprudenza “il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di tale corresponsione.” (cfr. tra le tante, sez. lav., 05/04/2017, n.3282). Consegue che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, in via irregolare, è necessario che dalle risultanze processuali emerga la prova della subordinazione. In particolare, la giurisprudenza ha individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri - facenti capo al datore di lavoro - di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di eterodirezione tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari (Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439), nonché in ulteriori fatti indiziari - che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa).
Pag. 2 di 3 Nel caso di specie niente di tutto questo è stato provato, atteso che i testimoni escussi si ritengono inattendibili, atteso che sono stati escussi il fratello e la cognata del ricorrente;
inoltre i testimoni non hanno reso una testimonianza puntualmente circostanziata, che delinei precisamente tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 18.10.2021 da nei confronti Parte_1 della ditta - in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_1 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso per le motivazioni di cui sopra;
- condanna il ricorrente , in favore della resistente Parte_1 ditta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Così deciso in Vallo della Lucania 10 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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