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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 311/2025 r.g.a.
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Patrizia Paganini in sostituzione dell'avv. Gioacchino Sautariello
per l'appellata l'avv. Giulia De Nardi in sostituzione dell'avv. Fabio Rossi.
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:20.
Alle ore 14:45 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da: con sede in AR (Na) (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante difesa dall'avv. P.IVA_1 Parte_2
Gioacchino Sautariello e domiciliata in Cimitile (Na) presso lo studio del difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in Ceggia (Ve) (p. iva n. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante , difesa dall'avv. Fabio Controparte_2
Rossi, domiciliata in Napoli presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, in sede di riforma, in via istruttoria disponga consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare puntualmente:
2 l'effettiva esecuzione delle opere extra e la loro quantificazione economica;
la fondatezza della penale ex art. 18 contratto per sospensioni prolungate;
l'esistenza e correttezza dei conteggi relativi alla trattenuta del 10%;
ogni altra posta contestata con competenze tecniche specifiche.
Nella denegata e non creduta ipotesi, in via principale
1. accogliere l'appello proposto e riformare della sentenza n. 2165/2024 del Tribunale di Treviso, accertare e dichiarare il credito della nella misura di euro Parte_1
7.527.309,50 oltre IVA, o nella maggiore o minor somma risultante in corso di causa;
2. Condannare la al pagamento della somma di cui sopra, oltre Controparte_1 interessi moratori ex D.lgs. 231/2002;
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e attribuzione al procuratore antistatario
per l'appellata:
Si conclude, riportandosi integralmente a quanto innanzi esposto, dedotto ed eccepito, nonché alle difese rese in comparsa di costituzione e risposta ed in prime cure, per l'inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità dell'appello. Che in ogni caso è palesemente infondato nel merito.
Vittoria di spese e competenze legali, oltre iva e cpa da porsi a carico dell'avv. Salvatore
Travaglino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2021, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, affinché fosse Controparte_1
condannata alla corresponsione di Euro 7.527.309,50 (di cui Euro 236.248,82 a saldo del corrispettivo di appalto concluso il 28 aprile 2010, relativo a cantiere Enel
Green Power di Nola, ed il resto per costi e indennizzi maturati in relazione al medesimo rapporto contrattuale), oltre iva e interessi nella misura indicata dall'art. 5
d.lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo il giudicato (la controversia era già stata conosciuta dal Tribunale di Roma, che aveva pronunciato le sentenze n.
3 20926/2018 e n. 20386/2017), l'“improcedibilità” della domanda “per il mancato esperimento del procedimento di arbitrato” previsto dall'art. 9 del contratto di appalto, e comunque l'infondatezza delle domande (a fronte di lavori eseguiti per
Euro 1.266.508,84, iva inclusa, pari al 90,46% delle opere appaltate, l'attrice aveva già ricevuto in pagamento l'importo di Euro 1.499.247.88 iva inclusa).
Con sentenza n. 2165/2024 (depositata il 20 dicembre 2024), il Tribunale di Treviso rigettava le domande dell'attrice, condannandola alle spese processuali.
Il Tribunale riteneva che l'attrice, la quale aveva compiuto in giudizio produzioni documentali inammissibili, poiché tardive, e formulato capitoli di prova generici e inidonei a dimostrare l'esistenza di un credito, non avesse fornito prova del proprio diritto. Tale era considerata – dal giudice – la ragione più liquida di rigetto delle domande, sicché non erano esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2025, Parte_1
impugnava la sentenza, lamentando la violazione dell'art. 115 c.p.c., la mancata ammissione delle prove richieste e l'omesso esame della documentazione comprovante l'esistenza del credito complessivo di Euro 7.527.309,50, oltre iva
(“Quanto ad euro € 236.248,82 quali somme spettanti in ottemperanza del contratto di appalto per opere eseguite ed accettate dalla e dovute quale Parte_3
pagamento del 10% di trattenute contrattuali. Quanto ad euro € 1.673.600,00 per costi inerenti, obbligazioni contrattuali del cantiere ex art. 18 contratto di appalto.
Quanto ad euro 2.280.000,00 per indennizzo contrattuale dovuto alle sospensioni dei lavori protrattesi oltre i termini di crono programma ex art. 18 contratto di appalto. Quanto € 2.886.941,00 quale differenza maggior avere in ragione della accettazione della miglior offerta accettata dalla a seguito di ordine Parte_3
esecuzione lavori, così come preventivati in offerta”).
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, controparte fosse condannata al pagamento del complessivo importo sopra indicato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In via istruttoria,
[...]
[. chiedeva che fossero ammesse le prove testimoniali indicate nel Controparte_3
corso del primo grado di giudizio e che fosse disposta consulenza tecnica contabile.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibili o comunque rigettato.
L'appellata riproponeva le eccezioni non esaminate dal Tribunale, condividendone la decisione per quanto concerneva il difetto di prova delle pretese dell'attrice e la tardività delle produzioni documentali, ribadendo che il corrispettivo già ricevuto da era superiore a quanto da essa eseguito. Parte_1
Con ordinanza del 30 maggio 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Si rileva, innanzitutto, che la procura alle liti è stata validamente rilasciata all'avv.
Salvatore Travaglino da (che risulta liquidatore di Parte_2 Parte_1
e suo legale rappresentante: v. visura camerale prodotta in causa dall'appellata)
[...]
in nome e per conto della società appellante. Si è poi costituito in giudizio nuovo difensore, avv. Gioacchino Sautariello, munito di valida procura rilasciata sempre dal predetto . Pt_2
2. Occorre rilevare l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali, riproposte dall'appellata, che il Tribunale non ha esaminato, integrando sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza, che non si è attenuta alla regola per cui l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, co. 2°, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene
“più liquida”, gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni
5 pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (per quanto la violazione di tale regola non determini nullità della sentenza, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado: cfr. Cass. civ. 26 novembre 2019,
n. 30745).
Tali eccezioni sono manifestamente infondate.
La causa decisa dal Tribunale di Roma con sentenza n. 20386/2017 non vedeva tra le parti (il giudizio era stato introdotto da Parte_1 Controparte_4
nei confronti di ed per
[...] Controparte_1 CP_5 Controparte_6
ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa di un incendio scoppiato nel cantiere di Nola nell'aprile 2011; la convenuta propose Controparte_1
domande riconvenzionali di carattere risarcitorio nei confronti di Controparte_4
mentre non venne coinvolta nel giudizio).
[...] Parte_1
La causa decisa dal Tribunale di Roma con sentenze n. 20926/2018 venne promossa da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_4 [...]
L'attrice domandava di essere surrogata nel diritto di Controparte_1 [...]
nei confronti di La domanda fu respinta, Controparte_1 Controparte_4
negando il giudice un diritto di surroga. Non fu oggetto di controversia e non rientrò nella cognizione del giudice romano il rapporto tra e Parte_1 [...]
e l'accertamento dell'eventuale credito della prima nei confronti Controparte_1
della seconda.
Il contratto di appalto non conteneva alcuna clausola compromissoria ed anzi, alla clausola n. 24, precisava che ogni controversia, che fosse sorta tra le parti, sarebbe stata demandata alla cognizione del Tribunale di Treviso.
La clausola n. 9, 5° co., del contratto, richiamato dalla convenuta, prevedeva la nomina di un arbitratore (e non di un arbitro), nel caso in cui, in occasione di variazioni del progetto, le parti non si accordassero sui nuovi prezzi. La previsione non trova applicazione nella specie e comunque non renderebbe improcedibile l'azione giudiziaria dell'appaltatrice.
6 3. Venendo al merito della controversia, si ritiene che non vi sia stata, da parte del
Tribunale di Treviso, violazione dell'art. 115 c.p.c., atteso che la convenuta, fin dalla comparsa di costituzione depositata il 17 marzo 2022, contestò l'esistenza di un credito ed anzi si affermò creditrice di controparte, per averle corrisposto più del dovuto.
Deve piuttosto osservarsi che fu a non contestare, con un Parte_1
minimo di specificità, l'allegazione della convenuta, secondo cui, a fronte di un contratto che prevedeva un corrispettivo a corpo di Euro 1.400.000, erano già stati pagati Euro 1.499.247,88 oltre iva, e ciò sebbene le lavorazioni si fossero fermate nel febbraio 2012, quando erano state compiute opere per un valore di Euro
1.266.508,84 oltre iva.
Su tale specifica deduzione della convenuta, l'attrice nulla disse nella memoria n. 1 ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositata il 13 maggio 2022 (nella memoria istruttoria formulò capitoli di prova che confermavano che l'appalto non era stato interamente eseguito: “è vero che ha subappaltato nelle more di Controparte_1
codesto giudizio i lavori già affidati con contratto di subappalto alla
[...]
ad altra e diversa ditta e specificamente le opere a farsi ai lotti 43 Parte_1
– Cis is. 3/5 , 44 Cis is.5/4, 45 Cis is.5/5, 46 Cis is.6/1, 47 Cis is. 6/2, 48 Cis is.6/3,
49 Cis is.6/4 il tutto per il residuo importo pattuito in contratto di euro 133.491,20”, per quanto non sia verosimile che il nuovo incarico sia avvenuto “nelle more di codesto giustizio”, cioè a distanza di dieci anni dall'originario appalto).
Nella succinta comparsa conclusionale, depositata l'11 maggio 2024, l'attrice affermava che era “incontestata la domanda al pagamento della somma di euro €
236.248,82 trattandosi di somme trattenute a garanzia (pari al 10%) per opere e lavorazioni eseguite ed accettate ed altresì regolarmente fatturare e pagate.
Pertanto queste somme sono indebitamente trattenute dalla convenuta sine causa”.
Come si è detto, la domanda era stata puntualmente contestata dalla convenuta con allegazioni precise, rispetto alle quali l'attrice non aveva preso posizione.
7 Dunque, se è vero che aveva ricevuto Euro 1.499.247,88 oltre Parte_1
iva, a fronte di lavorazioni non concluse per le quali era stato pattuito il corrispettivo di Euro 1.400.000, è necessario concludere che essa abbia già interamente ottenuto il corrispettivo contrattuale.
4. La relazione del tecnico dell'attrice ing. a parte essere priva Persona_1
di valore probatorio (consistendo in un mero conteggio delle pretese di
[...]
, non può essere utilizzata per la decisione della controversia per le Parte_1
ragioni già indicate dal Tribunale. Il documento fu prodotto in giudizio solamente il
12 dicembre 2022, dopo che erano ampiamente scaduti i termini per il deposito delle memorie istruttorie (la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. era stata depositata dall'attrice il 30 giugno 2022).
Il fatto che la relazione fosse nota a controparte, poiché depositata da
[...]
nella causa decisa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. Parte_1
20926/2018, non rende ammissibile, nel presente processo, la produzione tardiva.
L'appellante riconosce che la relazione è priva di efficacia probatoria, ma afferma:
“Orbene definita la indubbia natura di allegazione tecnica e NON di atto processuale ovvero di elemento di prova, come erroneamente ritiene il Giudice di prime cure, la stessa è producibile in qualsiasi fase e grado del giudizio, come meglio precisato dalle citate sentenze della Cassazione e pertanto questa difesa dichiara che la CT , già espressamente richiamata ad integrazione dell'atto di citazione di primo grado, viene ora anche ad integrare, parola per parola, codesta
Citazione in Appello e data per integralmente trascritta e di cui se ne chiede
l'ammissione” (pag. 14 atto di citazione in appello).
L'affermazione non può trovare condivisione poiché le allegazioni dei fatti costituivi delle domande proposte in giudizio devono compiersi in modo chiaro con gli atti introduttivi del processo (e non con generico rinvio a relazioni tecniche). Le decadenze indicate dall'art. 183 c.p.c. riguardano non sole le richieste istruttorie, ma anche le allegazioni dei fatti di causa.
8 Se poi si volesse considerare il contenuto della relazione ing. (non quale Per_1
atto integrativo dell'originario atto di citazione, ma quale parte dell'atto di citazione in appello), non potrebbe non evidenziarsi che in esso si legge che le lavorazioni contrattuali sono state eseguite per un valore di Euro 1.266.508,47 e che l'appaltatrice ha ricevuto pagamenti per complessivi Euro 1.504.933,06 (secondo l'ing. l'appaltatrice sarebbe ancora creditrice dell'appaltante per Per_1
l'importo di Euro 7.572.309,50, poiché dovrebbero conteggiarsi penali, rimborso di costi e maggiori prezzi, i quali tuttavia non sono dovuti per quanto si dirà in seguito).
5. L'appellante formula la richiesta di pagamento di Euro 1.673.600 “per costi inerenti” e di Euro 2.280.000 “per indennizzo contrattuale dovuto alle sospensioni dei lavori”. Per entrambe queste consistenti voci, di cui non si cura di offrire spiegazioni (se non richiamando la relazione suddetta), l'appellante invoca l'art. 18 del contratto, che regolava la sospensione dei lavori per causa di forza maggiore o per fatto del committente.
La clausola contrattuale prevedeva il diritto al rimborso dei costi sostenuti (spese vive di cantiere e nolo attrezzature) e un “compenso” giornaliero, qualora la sospensione “totale e consecutiva” superasse il “30% dei termini stabiliti per la consegna delle opere”.
Sia il rimborso dei costi, sia il “compenso onnicomprensivo di Euro 10.000 per giorno” sarebbero però spettati solo se avesse trovato applicazione il punto 4 della clausola 18, ossia la sospensione fosse riconducibile a un fatto “imputabile direttamente o indirettamente al committente”.
L'attrice non dedusse né nell'atto di citazione né nelle memorie ex art. 183, 6° co.,
c.p.c. quando sarebbero intervenute le sospensioni e per quanto tempo si sarebbero protratte, tantomeno la loro imputabilità a Controparte_1
Nell'atto di citazione del 30 dicembre 2021 si legge solamente che “i lavori, subivano diverse sospensioni tali da superare la previsione di cui al comma 18 del contratto di subappalto. Il tutto viene compiutamente ricostruito e contabilizzato
9 nella prodotta CT”, senza null'altro aggiungere. Si è già detto che la “ctp”, che altro non è che la razione dell'ing. non può essere considerata ad Per_1
integrazione delle deficitarie allegazioni dell'atto introduttivo del processo, essendo stata prodotta in causa tardivamente.
Non potevano avere valenza integrativa delle carenti allegazioni neppure le prove orali richieste dall'attrice (“è vero che il Direttore dei Lavori ebbe ad ordinare in più occasioni la sospensione dei lavori e che tali sospensioni ebbero a protrarsi per un periodo di tempo superiore del 30% alla durata prevista per la ultimazione dei lavori relativamente alle opere di levoghiaia ?”; “è vero che le sospensive dei lavori hanno complessivamente fermato le opere di levoghiaia per un periodo di tempo superiore alle 500 giornate lavorative?”).
In ogni caso, neppure nei capitoli di prova orale si trova indicazione delle cause delle sospensioni e della loro imputabilità a Controparte_1
Superfluo è perciò rilevare che le prove non sono state ammesse dal Tribunale, reputandole generiche e valutative: motivazione condivisibile e rispetto alla quale l'appellante non si confronta, limitandosi ad insistere per il loro ingresso.
Dunque, ancora prima della prova, ha fatto difetto l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto al rimborso di costi e del diritto ad indennizzi per sospensione dei lavori.
6. Infine, l'appellante richiede il pagamento di Euro 2.886.941 “quale differenza maggior avere in ragione dell'accettazione della miglior offerta accettata dalla
a seguito di ordine esecuzione lavori, così come preventivati in offerta” Parte_3
(sic a pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Secondo l'appellante sarebbe stato concluso, ai sensi dell'art. 1333 c.c., un contratto che prevedeva specifici prezzi per “opere extra capitolato inerenti lo smaltimento rifiuti”.
Si osserva che lo smaltimento del materiale (ghiaia) era già ricompreso nel contratto di appalto (v. clausola n. 11, la quale, tra gli obblighi del appaltatore, sanciva quello di “provvedere, a proprio esclusivo carico, allo smaltimento in discarica
10 controllata, e comunque nel pieno rispetto della legge, di tutti i materiali di risulta e di ogni altro materiale non utilizzabile in cantiere”; così anche la clausola n. 2 del medesimo contratto, la quale precisava l'oggetto dell'appalto, includendovi al n. 1, lettere c e d, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, tra cui era specificatamente indicata la ghiaia).
È vero che il 18 settembre 2010 inviò a Parte_1 Controparte_1
una lettera con cui richiedeva l'applicazione di nuovi prezzi in ragione delle
[...]
“nuove e mutate esigenze”, ossia Euro 7,20 al mq. Si trattava però dell'esecuzione delle medesime lavorazioni già oggetto di appalto (asportazione della ghiaia) e non di opere extra-contratto. non accettò la modifica del corrispettivo, che peraltro era Controparte_1
stato pattuito a corpo e non a misura (v. clausola n. 4 del contratto).
È da escludere che sia stato concluso ai sensi dell'art. 1333 c.c. un negozio che ha modificato il contratto di appalto, poiché evidentemente dalla proposta non derivavano obbligazioni a carico del solo proponente (si accresceva il corrispettivo che il destinatario della lettera, avrebbe dovuto Controparte_1
corrispondere al proponente, . Parte_1
Per le stesse ragioni non può essere richiesto un ulteriore corrispettivo per la realizzazione del piazzale di stoccaggio temporaneo della ghiaia, che rientrava tra le attività necessarie per smaltire la ghiaia rimossa, e perciò già era compreso nell'oggetto dell'appalto.
Lo stesso deve dirsi per lo smaltimento del materiale isolante presente sulle coperture dei fabbricati, espressamente previsto nel contratto di appalto (v. sempre clausola n. 2, 1° co., lett. f).
In definitiva, non sono state eseguite lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto concluso il 28 aprile 2010 (tantomeno dallo spropositato valore indicato in Euro 2.886.941: oltre il doppio del corrispettivo pattuito).
11 7. Per le ragioni suddette la sentenza n. 2165/2024, pronunciata dal Tribunale di
Treviso, è interamente confermata.
8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la bassa complessità del giudizio e la sua definizione in forma semplificata) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 4.000.001 ed Euro 8.000.000 (valore dichiarato dall'appellante in atto di citazione), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 311/2025 r.g.a. promosso con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2165/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in Euro 20.335,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
12 Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
13
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 311/2025 r.g.a.
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Patrizia Paganini in sostituzione dell'avv. Gioacchino Sautariello
per l'appellata l'avv. Giulia De Nardi in sostituzione dell'avv. Fabio Rossi.
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:20.
Alle ore 14:45 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da: con sede in AR (Na) (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante difesa dall'avv. P.IVA_1 Parte_2
Gioacchino Sautariello e domiciliata in Cimitile (Na) presso lo studio del difensore
(appellante) nei confronti di
con sede in Ceggia (Ve) (p. iva n. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante , difesa dall'avv. Fabio Controparte_2
Rossi, domiciliata in Napoli presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, in sede di riforma, in via istruttoria disponga consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare puntualmente:
2 l'effettiva esecuzione delle opere extra e la loro quantificazione economica;
la fondatezza della penale ex art. 18 contratto per sospensioni prolungate;
l'esistenza e correttezza dei conteggi relativi alla trattenuta del 10%;
ogni altra posta contestata con competenze tecniche specifiche.
Nella denegata e non creduta ipotesi, in via principale
1. accogliere l'appello proposto e riformare della sentenza n. 2165/2024 del Tribunale di Treviso, accertare e dichiarare il credito della nella misura di euro Parte_1
7.527.309,50 oltre IVA, o nella maggiore o minor somma risultante in corso di causa;
2. Condannare la al pagamento della somma di cui sopra, oltre Controparte_1 interessi moratori ex D.lgs. 231/2002;
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e attribuzione al procuratore antistatario
per l'appellata:
Si conclude, riportandosi integralmente a quanto innanzi esposto, dedotto ed eccepito, nonché alle difese rese in comparsa di costituzione e risposta ed in prime cure, per l'inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità dell'appello. Che in ogni caso è palesemente infondato nel merito.
Vittoria di spese e competenze legali, oltre iva e cpa da porsi a carico dell'avv. Salvatore
Travaglino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2021, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, affinché fosse Controparte_1
condannata alla corresponsione di Euro 7.527.309,50 (di cui Euro 236.248,82 a saldo del corrispettivo di appalto concluso il 28 aprile 2010, relativo a cantiere Enel
Green Power di Nola, ed il resto per costi e indennizzi maturati in relazione al medesimo rapporto contrattuale), oltre iva e interessi nella misura indicata dall'art. 5
d.lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo il giudicato (la controversia era già stata conosciuta dal Tribunale di Roma, che aveva pronunciato le sentenze n.
3 20926/2018 e n. 20386/2017), l'“improcedibilità” della domanda “per il mancato esperimento del procedimento di arbitrato” previsto dall'art. 9 del contratto di appalto, e comunque l'infondatezza delle domande (a fronte di lavori eseguiti per
Euro 1.266.508,84, iva inclusa, pari al 90,46% delle opere appaltate, l'attrice aveva già ricevuto in pagamento l'importo di Euro 1.499.247.88 iva inclusa).
Con sentenza n. 2165/2024 (depositata il 20 dicembre 2024), il Tribunale di Treviso rigettava le domande dell'attrice, condannandola alle spese processuali.
Il Tribunale riteneva che l'attrice, la quale aveva compiuto in giudizio produzioni documentali inammissibili, poiché tardive, e formulato capitoli di prova generici e inidonei a dimostrare l'esistenza di un credito, non avesse fornito prova del proprio diritto. Tale era considerata – dal giudice – la ragione più liquida di rigetto delle domande, sicché non erano esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2025, Parte_1
impugnava la sentenza, lamentando la violazione dell'art. 115 c.p.c., la mancata ammissione delle prove richieste e l'omesso esame della documentazione comprovante l'esistenza del credito complessivo di Euro 7.527.309,50, oltre iva
(“Quanto ad euro € 236.248,82 quali somme spettanti in ottemperanza del contratto di appalto per opere eseguite ed accettate dalla e dovute quale Parte_3
pagamento del 10% di trattenute contrattuali. Quanto ad euro € 1.673.600,00 per costi inerenti, obbligazioni contrattuali del cantiere ex art. 18 contratto di appalto.
Quanto ad euro 2.280.000,00 per indennizzo contrattuale dovuto alle sospensioni dei lavori protrattesi oltre i termini di crono programma ex art. 18 contratto di appalto. Quanto € 2.886.941,00 quale differenza maggior avere in ragione della accettazione della miglior offerta accettata dalla a seguito di ordine Parte_3
esecuzione lavori, così come preventivati in offerta”).
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, controparte fosse condannata al pagamento del complessivo importo sopra indicato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In via istruttoria,
[...]
[. chiedeva che fossero ammesse le prove testimoniali indicate nel Controparte_3
corso del primo grado di giudizio e che fosse disposta consulenza tecnica contabile.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibili o comunque rigettato.
L'appellata riproponeva le eccezioni non esaminate dal Tribunale, condividendone la decisione per quanto concerneva il difetto di prova delle pretese dell'attrice e la tardività delle produzioni documentali, ribadendo che il corrispettivo già ricevuto da era superiore a quanto da essa eseguito. Parte_1
Con ordinanza del 30 maggio 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Si rileva, innanzitutto, che la procura alle liti è stata validamente rilasciata all'avv.
Salvatore Travaglino da (che risulta liquidatore di Parte_2 Parte_1
e suo legale rappresentante: v. visura camerale prodotta in causa dall'appellata)
[...]
in nome e per conto della società appellante. Si è poi costituito in giudizio nuovo difensore, avv. Gioacchino Sautariello, munito di valida procura rilasciata sempre dal predetto . Pt_2
2. Occorre rilevare l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali, riproposte dall'appellata, che il Tribunale non ha esaminato, integrando sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza, che non si è attenuta alla regola per cui l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, co. 2°, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene
“più liquida”, gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni
5 pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (per quanto la violazione di tale regola non determini nullità della sentenza, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado: cfr. Cass. civ. 26 novembre 2019,
n. 30745).
Tali eccezioni sono manifestamente infondate.
La causa decisa dal Tribunale di Roma con sentenza n. 20386/2017 non vedeva tra le parti (il giudizio era stato introdotto da Parte_1 Controparte_4
nei confronti di ed per
[...] Controparte_1 CP_5 Controparte_6
ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa di un incendio scoppiato nel cantiere di Nola nell'aprile 2011; la convenuta propose Controparte_1
domande riconvenzionali di carattere risarcitorio nei confronti di Controparte_4
mentre non venne coinvolta nel giudizio).
[...] Parte_1
La causa decisa dal Tribunale di Roma con sentenze n. 20926/2018 venne promossa da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_4 [...]
L'attrice domandava di essere surrogata nel diritto di Controparte_1 [...]
nei confronti di La domanda fu respinta, Controparte_1 Controparte_4
negando il giudice un diritto di surroga. Non fu oggetto di controversia e non rientrò nella cognizione del giudice romano il rapporto tra e Parte_1 [...]
e l'accertamento dell'eventuale credito della prima nei confronti Controparte_1
della seconda.
Il contratto di appalto non conteneva alcuna clausola compromissoria ed anzi, alla clausola n. 24, precisava che ogni controversia, che fosse sorta tra le parti, sarebbe stata demandata alla cognizione del Tribunale di Treviso.
La clausola n. 9, 5° co., del contratto, richiamato dalla convenuta, prevedeva la nomina di un arbitratore (e non di un arbitro), nel caso in cui, in occasione di variazioni del progetto, le parti non si accordassero sui nuovi prezzi. La previsione non trova applicazione nella specie e comunque non renderebbe improcedibile l'azione giudiziaria dell'appaltatrice.
6 3. Venendo al merito della controversia, si ritiene che non vi sia stata, da parte del
Tribunale di Treviso, violazione dell'art. 115 c.p.c., atteso che la convenuta, fin dalla comparsa di costituzione depositata il 17 marzo 2022, contestò l'esistenza di un credito ed anzi si affermò creditrice di controparte, per averle corrisposto più del dovuto.
Deve piuttosto osservarsi che fu a non contestare, con un Parte_1
minimo di specificità, l'allegazione della convenuta, secondo cui, a fronte di un contratto che prevedeva un corrispettivo a corpo di Euro 1.400.000, erano già stati pagati Euro 1.499.247,88 oltre iva, e ciò sebbene le lavorazioni si fossero fermate nel febbraio 2012, quando erano state compiute opere per un valore di Euro
1.266.508,84 oltre iva.
Su tale specifica deduzione della convenuta, l'attrice nulla disse nella memoria n. 1 ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositata il 13 maggio 2022 (nella memoria istruttoria formulò capitoli di prova che confermavano che l'appalto non era stato interamente eseguito: “è vero che ha subappaltato nelle more di Controparte_1
codesto giudizio i lavori già affidati con contratto di subappalto alla
[...]
ad altra e diversa ditta e specificamente le opere a farsi ai lotti 43 Parte_1
– Cis is. 3/5 , 44 Cis is.5/4, 45 Cis is.5/5, 46 Cis is.6/1, 47 Cis is. 6/2, 48 Cis is.6/3,
49 Cis is.6/4 il tutto per il residuo importo pattuito in contratto di euro 133.491,20”, per quanto non sia verosimile che il nuovo incarico sia avvenuto “nelle more di codesto giustizio”, cioè a distanza di dieci anni dall'originario appalto).
Nella succinta comparsa conclusionale, depositata l'11 maggio 2024, l'attrice affermava che era “incontestata la domanda al pagamento della somma di euro €
236.248,82 trattandosi di somme trattenute a garanzia (pari al 10%) per opere e lavorazioni eseguite ed accettate ed altresì regolarmente fatturare e pagate.
Pertanto queste somme sono indebitamente trattenute dalla convenuta sine causa”.
Come si è detto, la domanda era stata puntualmente contestata dalla convenuta con allegazioni precise, rispetto alle quali l'attrice non aveva preso posizione.
7 Dunque, se è vero che aveva ricevuto Euro 1.499.247,88 oltre Parte_1
iva, a fronte di lavorazioni non concluse per le quali era stato pattuito il corrispettivo di Euro 1.400.000, è necessario concludere che essa abbia già interamente ottenuto il corrispettivo contrattuale.
4. La relazione del tecnico dell'attrice ing. a parte essere priva Persona_1
di valore probatorio (consistendo in un mero conteggio delle pretese di
[...]
, non può essere utilizzata per la decisione della controversia per le Parte_1
ragioni già indicate dal Tribunale. Il documento fu prodotto in giudizio solamente il
12 dicembre 2022, dopo che erano ampiamente scaduti i termini per il deposito delle memorie istruttorie (la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. era stata depositata dall'attrice il 30 giugno 2022).
Il fatto che la relazione fosse nota a controparte, poiché depositata da
[...]
nella causa decisa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. Parte_1
20926/2018, non rende ammissibile, nel presente processo, la produzione tardiva.
L'appellante riconosce che la relazione è priva di efficacia probatoria, ma afferma:
“Orbene definita la indubbia natura di allegazione tecnica e NON di atto processuale ovvero di elemento di prova, come erroneamente ritiene il Giudice di prime cure, la stessa è producibile in qualsiasi fase e grado del giudizio, come meglio precisato dalle citate sentenze della Cassazione e pertanto questa difesa dichiara che la CT , già espressamente richiamata ad integrazione dell'atto di citazione di primo grado, viene ora anche ad integrare, parola per parola, codesta
Citazione in Appello e data per integralmente trascritta e di cui se ne chiede
l'ammissione” (pag. 14 atto di citazione in appello).
L'affermazione non può trovare condivisione poiché le allegazioni dei fatti costituivi delle domande proposte in giudizio devono compiersi in modo chiaro con gli atti introduttivi del processo (e non con generico rinvio a relazioni tecniche). Le decadenze indicate dall'art. 183 c.p.c. riguardano non sole le richieste istruttorie, ma anche le allegazioni dei fatti di causa.
8 Se poi si volesse considerare il contenuto della relazione ing. (non quale Per_1
atto integrativo dell'originario atto di citazione, ma quale parte dell'atto di citazione in appello), non potrebbe non evidenziarsi che in esso si legge che le lavorazioni contrattuali sono state eseguite per un valore di Euro 1.266.508,47 e che l'appaltatrice ha ricevuto pagamenti per complessivi Euro 1.504.933,06 (secondo l'ing. l'appaltatrice sarebbe ancora creditrice dell'appaltante per Per_1
l'importo di Euro 7.572.309,50, poiché dovrebbero conteggiarsi penali, rimborso di costi e maggiori prezzi, i quali tuttavia non sono dovuti per quanto si dirà in seguito).
5. L'appellante formula la richiesta di pagamento di Euro 1.673.600 “per costi inerenti” e di Euro 2.280.000 “per indennizzo contrattuale dovuto alle sospensioni dei lavori”. Per entrambe queste consistenti voci, di cui non si cura di offrire spiegazioni (se non richiamando la relazione suddetta), l'appellante invoca l'art. 18 del contratto, che regolava la sospensione dei lavori per causa di forza maggiore o per fatto del committente.
La clausola contrattuale prevedeva il diritto al rimborso dei costi sostenuti (spese vive di cantiere e nolo attrezzature) e un “compenso” giornaliero, qualora la sospensione “totale e consecutiva” superasse il “30% dei termini stabiliti per la consegna delle opere”.
Sia il rimborso dei costi, sia il “compenso onnicomprensivo di Euro 10.000 per giorno” sarebbero però spettati solo se avesse trovato applicazione il punto 4 della clausola 18, ossia la sospensione fosse riconducibile a un fatto “imputabile direttamente o indirettamente al committente”.
L'attrice non dedusse né nell'atto di citazione né nelle memorie ex art. 183, 6° co.,
c.p.c. quando sarebbero intervenute le sospensioni e per quanto tempo si sarebbero protratte, tantomeno la loro imputabilità a Controparte_1
Nell'atto di citazione del 30 dicembre 2021 si legge solamente che “i lavori, subivano diverse sospensioni tali da superare la previsione di cui al comma 18 del contratto di subappalto. Il tutto viene compiutamente ricostruito e contabilizzato
9 nella prodotta CT”, senza null'altro aggiungere. Si è già detto che la “ctp”, che altro non è che la razione dell'ing. non può essere considerata ad Per_1
integrazione delle deficitarie allegazioni dell'atto introduttivo del processo, essendo stata prodotta in causa tardivamente.
Non potevano avere valenza integrativa delle carenti allegazioni neppure le prove orali richieste dall'attrice (“è vero che il Direttore dei Lavori ebbe ad ordinare in più occasioni la sospensione dei lavori e che tali sospensioni ebbero a protrarsi per un periodo di tempo superiore del 30% alla durata prevista per la ultimazione dei lavori relativamente alle opere di levoghiaia ?”; “è vero che le sospensive dei lavori hanno complessivamente fermato le opere di levoghiaia per un periodo di tempo superiore alle 500 giornate lavorative?”).
In ogni caso, neppure nei capitoli di prova orale si trova indicazione delle cause delle sospensioni e della loro imputabilità a Controparte_1
Superfluo è perciò rilevare che le prove non sono state ammesse dal Tribunale, reputandole generiche e valutative: motivazione condivisibile e rispetto alla quale l'appellante non si confronta, limitandosi ad insistere per il loro ingresso.
Dunque, ancora prima della prova, ha fatto difetto l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto al rimborso di costi e del diritto ad indennizzi per sospensione dei lavori.
6. Infine, l'appellante richiede il pagamento di Euro 2.886.941 “quale differenza maggior avere in ragione dell'accettazione della miglior offerta accettata dalla
a seguito di ordine esecuzione lavori, così come preventivati in offerta” Parte_3
(sic a pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Secondo l'appellante sarebbe stato concluso, ai sensi dell'art. 1333 c.c., un contratto che prevedeva specifici prezzi per “opere extra capitolato inerenti lo smaltimento rifiuti”.
Si osserva che lo smaltimento del materiale (ghiaia) era già ricompreso nel contratto di appalto (v. clausola n. 11, la quale, tra gli obblighi del appaltatore, sanciva quello di “provvedere, a proprio esclusivo carico, allo smaltimento in discarica
10 controllata, e comunque nel pieno rispetto della legge, di tutti i materiali di risulta e di ogni altro materiale non utilizzabile in cantiere”; così anche la clausola n. 2 del medesimo contratto, la quale precisava l'oggetto dell'appalto, includendovi al n. 1, lettere c e d, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, tra cui era specificatamente indicata la ghiaia).
È vero che il 18 settembre 2010 inviò a Parte_1 Controparte_1
una lettera con cui richiedeva l'applicazione di nuovi prezzi in ragione delle
[...]
“nuove e mutate esigenze”, ossia Euro 7,20 al mq. Si trattava però dell'esecuzione delle medesime lavorazioni già oggetto di appalto (asportazione della ghiaia) e non di opere extra-contratto. non accettò la modifica del corrispettivo, che peraltro era Controparte_1
stato pattuito a corpo e non a misura (v. clausola n. 4 del contratto).
È da escludere che sia stato concluso ai sensi dell'art. 1333 c.c. un negozio che ha modificato il contratto di appalto, poiché evidentemente dalla proposta non derivavano obbligazioni a carico del solo proponente (si accresceva il corrispettivo che il destinatario della lettera, avrebbe dovuto Controparte_1
corrispondere al proponente, . Parte_1
Per le stesse ragioni non può essere richiesto un ulteriore corrispettivo per la realizzazione del piazzale di stoccaggio temporaneo della ghiaia, che rientrava tra le attività necessarie per smaltire la ghiaia rimossa, e perciò già era compreso nell'oggetto dell'appalto.
Lo stesso deve dirsi per lo smaltimento del materiale isolante presente sulle coperture dei fabbricati, espressamente previsto nel contratto di appalto (v. sempre clausola n. 2, 1° co., lett. f).
In definitiva, non sono state eseguite lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto concluso il 28 aprile 2010 (tantomeno dallo spropositato valore indicato in Euro 2.886.941: oltre il doppio del corrispettivo pattuito).
11 7. Per le ragioni suddette la sentenza n. 2165/2024, pronunciata dal Tribunale di
Treviso, è interamente confermata.
8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la bassa complessità del giudizio e la sua definizione in forma semplificata) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 4.000.001 ed Euro 8.000.000 (valore dichiarato dall'appellante in atto di citazione), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 311/2025 r.g.a. promosso con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2165/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in Euro 20.335,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
12 Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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