Articolo 868 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 868.

(Regolamento protettivo dei corsi d'acqua).

I proprietari d'immobili situati in prossimita' di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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