TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2954 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandro SA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandro SA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/04/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/04/1994 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1994, numero 63, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi avranno l'obbligo, sino al raggiungimento della piena indipendenza Per_ economica dei figli e , di comunicarsi tempestivamente le Per_1 eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
Pag. 2 di 3 2) I figli e maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, Per_1 Persona_3 continueranno a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Cagliari,
Via Cimarosa n. 95 di proprietà esclusiva della medesima.
3) La casa coniugale resta assegnata in uso esclusivo alla signora SA che ne
è la proprietaria.
4) In funzione dell'accordo transattivo sottostante alle pattuizioni del presente ricorso, la signora SA continuerà a provvedere alle necessità ordinarie dei figli con cui coabita, sostenendo direttamente le spese per il vitto e per le cure quotidiane.
Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, previamente concordate se non necessarie e urgenti, e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno o ad altre somministrazioni di carattere economico l'uno nei confronti dell'altro, cosicché nessun assegno divorzile sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge e con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, dichiarano di non aver reciprocamente nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
6) I coniugi manifestano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2954 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandro SA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandro SA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/04/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/04/1994 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1994, numero 63, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi avranno l'obbligo, sino al raggiungimento della piena indipendenza Per_ economica dei figli e , di comunicarsi tempestivamente le Per_1 eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
Pag. 2 di 3 2) I figli e maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, Per_1 Persona_3 continueranno a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Cagliari,
Via Cimarosa n. 95 di proprietà esclusiva della medesima.
3) La casa coniugale resta assegnata in uso esclusivo alla signora SA che ne
è la proprietaria.
4) In funzione dell'accordo transattivo sottostante alle pattuizioni del presente ricorso, la signora SA continuerà a provvedere alle necessità ordinarie dei figli con cui coabita, sostenendo direttamente le spese per il vitto e per le cure quotidiane.
Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, previamente concordate se non necessarie e urgenti, e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno o ad altre somministrazioni di carattere economico l'uno nei confronti dell'altro, cosicché nessun assegno divorzile sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge e con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, dichiarano di non aver reciprocamente nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
6) I coniugi manifestano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3