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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12880/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONDONI SIMONETTA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BENEVENTI ALESSANDRA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 09/07/2024, con cui e Parte_1 [...] unitisi in matrimonio a Prevalle-BS in data 8.5.2010 (atto trascritto nei registri dello stato _1 civile del Comune di Prevalle-BS al numero 6, parte I, dell'anno 2010), hanno chiesto: “Divorzio congiunto
- Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 10.7.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con del Tribunale di Brescia del 24.6.2021;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente presso l'abitazione Persona_1 materna. La figlia maggiore , maggiorenne non economicamente indipendente, vive con la madre e deciderà Persona_2
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liberamente le frequentazioni con il padre.
I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute di . Per_1
2) Nulla disporre in riferimento alla casa coniugale essendo entrambi i coniugi trasferiti in due diverse autonome abitazioni.
3) frequenterà il padre liberamente ogni qualvolta lo desiderino padre e/o figlio, con la forma più ampia possibile Per_1 come ad oggi, nel rispetto dei principi ispiratori dell'affidamento condiviso, compatibili con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e, comunque, almeno due fine settimana alternati al mese dal venerdì mattina alla domenica sera e due giorni infrasettimanali anche consecutivi ed entrambi anche con i relativi due pernottamenti.
trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e metà delle vacanze Pasquali con il padre e l'altra metà con la madre ed Per_1
i giorni di Natale, Pasqua, Santo Stefano, Pasquetta, Capodanno e Epifania ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Il giorno del compleanno e le altre festività saranno trascorsi da ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Per_1
trascorrerà con il padre tre settimane di cui due anche consecutive, nel periodo estivo (da considerarsi dal mese di Per_1 giugno al mese di settembre) da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
I coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti sia nel periodo estivo che in altri periodi, delle strutture in cui alloggeranno in vacanza con il figlio non appena avranno provveduto a formalizzare le prenotazioni.
4) Il signor verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 200,00 ciascuno, per complessivi € 400,00 mensili, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e fino all'indipendenza economica degli stessi. Il contributo verrà versato, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN [...] del conto intestato alla OR , Controparte_1 Controparte_2
5) I genitori contribuiranno al 50% alle spese straordinarie dei figli nel rispetto del Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti per accettazione. I coniugi danno atto che pratica Per_1 attualmente lo sporto di tiro al piattello, una volta alla settimana, mentre non pratica alcuno sport. Per_2
6) L'assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla OR . Controparte_1
7) Nessun contributo economico viene previsto a favore della OR in quanto economicamente Controparte_1 indipendente;
i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegno divorzile e ad ogni altra pretesa di natura economica in relazione al matrimonio cessato.
8) I coniugi allegano copia delle loro rispettive ultime dichiarazioni dei redditi.
9) I coniugi allegano, ai sensi di legge, il piano genitoriale relativo al figlio minore . Per_1
10) I coniugi danno reciprocamente l'assenso per il rilascio dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio per i coniugi e per il figlio minore . Per_1
11) La OR si impegna a rimettere tutte le denunce/querele formulate alle Autorità in danno del signor _1
, immediatamente e senza dilazione alcuna. Parte_1
12) Il signor rinuncia a percepire dalla OR quanto disposto in suo favore dalla sentenza di Pt_1 _1 separazione, e nello specifico rinuncia a percepire dalla stessa le spese di lite liquidate in € 3.627,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, ovvero complessivi € 5.292,22.
13) I signori e dichiarano di aver già precedentemente definito in sede di separazione Controparte_1 Parte_1 ogni altro rapporto di carattere economico-patrimoniale tra loro esistente e reciprocamente si danno atto di non avere più
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nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, salvo quanto concordato nella presente sede.
14) I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
15) Compensi e spese del presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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