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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 2288/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 5 Novembre 2025, svolta con collegamento da remoto, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2288/2024 tra:
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 con l'avv. MASSIMO PISTILLI, giusta procura in atti;
-ricorrente E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Gianmarco Miele, giusta procura in atti;
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l in persona del CP_2 rappresentante legale p.t., e hanno chiesto di “accertare e dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, disapplicare gli artt.li 44, commi 3 e 6, del CCNL del Comparto Sanità 1994 -1997, art.li 86, commi 3, 6, 12, 13, e 33, comma 1, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018 e gli art.li 106, commi 2, 3, 4 e 107, comma 2, e 49, comma 1, del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021 per contrarietà all'art. art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, nella parte in cui non statuiscono il pagamento delle indennità in essi previste durante le prime quattro settimane di ferie del lavoratore;
nel merito accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i giorni di ferie annuali retribuite, pari a 28 giorni annui, la retribuzione ordinaria corrisposta agli stessi durante i giorni di effettiva presenza, comprendendo nella base di calcolo anche le indennità legate allo status personale e professionale, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le seguenti somme Euro 1.469,66, Euro Parte_1 Pt_2
1.511,46, Euro 1.568,64, Euro 1.434,89, Parte_3 Pt_4
Euro 764,62 , Euro 1.379,17, Euro Pt_5 Parte_6 Pt_7
1.382,48, oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite e, per l'effetto, condannare in persona del Direttore pro tempore, a CP_2 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme Euro Parte_1
1.469,66, Euro 1.511,46, Euro 1.568,64, Pt_2 Parte_3
Euro 1.434,89, Euro 764,62, Euro Pt_4 Pt_5 Parte_6
1.379,17, Euro 1.382,48, oltre interessi dalla data di Pt_7 maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di essere tutti dipendenti di a tempo indeterminato, in CP_2 servizio presso la sede provinciale di Frosinone e, specificatamente, presso le postazioni di Fiuggi, Arpino, Frosinone, Ceprano;
-che in particolare: a) , , in qualità di Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_7 operatori tecnici e ausiliari specializzati, attualmente inquadrati nell'area del personale di supporto e degli operatori di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità 2019-2021. b) in qualità di collaboratori Parte_3 Parte_6 professionale sanitari, con mansioni da infermieri, area D, attualmente inquadrati nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità 2019-2021
-che la prestazione di lavoro dei ricorrenti si articola in un orario frontale settimanale di 36 ore, per tre turni di servizio, ossia turno di mattina, turno di pomeriggio e notte (all.1, 2, 3,4, 5, 6, 7 – cartellini presenze);
- che i turni di servizio svolti dai ricorrenti cadevano e cadono tutt'oggi anche, con regolarità, nei giorni festivi;
- che inoltre, nell'anno 2020, alcuni di essi sono stati direttamente impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19, prestando le proprie mansioni in situazioni di “rischio” poiché a contatto diretto con “malattie infettive”.
- che per ogni giornata di effettivo servizio, ai ricorrenti sono state corrisposte somme monetarie a titolo di: a) Indennità di turno, finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) Indennità di servizio notturno, per il servizio prestato tra le ore 22:00 e le ore 6:00; c) Indennità di servizio festivo, per il servizio prestato nei giorni festivi;
d) Indennità di malattie infettive, per compensare il rischio di prestare servizio a contatto con pazienti affetti da “malattie infettive”;
- che in ogni cedolino paga dei ricorrenti, sono riportate, tra le voci, le indennità menzionate, il codice a esse corrispondenti, la quantità, ossia il numero dei giorni o ore per i quali i lavoratori hanno percepito l'indennità, il mese di riferimento, l'importo giornaliero dovuto e la competenza complessiva mensile;
-che le suddette indennità corrisposte sono: a) intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dai ricorrenti;
b) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni o dalle particolari modalità delle prestazioni lavorative;
c) sono correlate al peculiare status professionale o personale del lavoratore;
- che le indennità giornaliere presenti in busta paga sono così contrassegnate (all. 8,9,10,11,12,13,14 – cedolini paga da gennaio 2019 a dicembre 2023): a) indennità di turno, il cui importo unitario, giornaliero, era pari a Euro 4,49; art. 44, comma 3, del CCNL del Comparto Sanità 1994 – 1997 prevedeva che “Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8.500” come successivamente modificato dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2016, “3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”; b) indennità malattie infettive, il cui importo “unitario”, giornaliero, era pari a Euro 4,13 e 5,16; art. 44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità 1994 – 1997, “indennità per particolari condizioni di lavoro” prevedeva che “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000; c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000” come successivamente modificato dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018, titolato
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”; c) indennità di turno festivo, il cui importo unitario, giornaliero, era pari a Euro 17,82; ai sensi dell'art. 86, comma 13, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2016, “13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”; d) indennità di turno notturno, il cui importo “unitario”, in questo caso orario è pari ad Euro 2,74 lorde per ogni ora lavorata tra le 22.00 e le 6.00, pertanto per l'intero turno notturno era prevista un'indennità pari a complessivi Euro 21,92; ai sensi dell'art. 86, comma 12, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2016,
“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”;
-che in applicazione del nuovo CCNL de Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, le indennità giornaliere presenti in busta paga sono così contrassegnate: a) indennità di turno, il cui importo “unitario”, giornaliero, è pari a Euro 2,07; ai sensi dell'art. 106, comma 2, titolato “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo” del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro”; b) indennità di turno notturno, il cui importo è pari ad Euro 4,00 per ogni ora lavorata tra le 22.00 e le 6.00; ai sensi dell'art.106, comma 3, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa”; c) indennità di turno festivo, il cui importo “unitario” orario è pari a Euro 2,55; ai sensi dell'art. 106, comma 4, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, “Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennità oraria pari a euro 2,55 lorde”.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che le suddette indennità, essendo corrisposte mensilmente in maniera stabile, concorrono a far parte della retribuzione c.d. globale di fatto del lavoratore, composta da: retribuzione base mensile (costituita dal valore economico dello stipendio tabellare mensile previsto per la posizione di ingresso per ciascuna area), dalla retribuzione individuale di anzianità, dall' indennità di posizione o indennità di funzione, indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo, l'importo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali.
Tuttavia, ciò nonostante, tali indennità non sono corrisposte ai lavoratori durante i giorni di ferie.
Sulla base di tali considerazioni, i ricorrenti hanno chiesto di accertare il loro diritto a percepire la retribuzione ordinaria anche durante i giorni di ferie retribuite pari a 28 giorni sulla base dell'art. art. 7 Direttiva 2003/88/CE.
L in persona del legale rappresentante p.t., si è CP_2 costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
In via preliminare, l' ha eccepito che i ricorrenti non CP_2 percepiscono l'indennità di malattie infettive e che non hanno dedotto precisamente in quali giorni hanno fruito i giorni di ferie.
Nel merito, parte convenuta ha ribadito la correttezza del proprio operato. Esperito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza odierna, svolta mediante collegamento da remoto e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Va in primo luogo chiarito l'oggetto della presente controversia coincidente con il petitum e causa petendi individuati nel ricorso introduttivo.
I ricorrenti, dipendenti dell' con il presente giudizio, CP_2 lamentano il mancato pagamento nel periodo di fruizione delle ferie delle indennità “di turno”, “di terapia intensiva”, “di servizio notturno” e “di servizio festivo” normalmente corrisposte nelle giornate lavorative per il periodo dal 2019 al 2023.
A fondamento della domanda, i ricorrenti lamentano il contrasto di tale condotta con i principi che regolamentano la retribuzione durante il godimento delle ferie, stabilita dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Orbene, deve osservarsi che sul diritto del lavoratore a percepire la retribuzione ordinaria anche durante i giorni di ferie retribuite ed in particolare sul concetto di “ferie annuali retribuite” occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in merito all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 ed al'art.31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
In particolare, l'art.7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, titolato “Ferie Annuali”, prevede che: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Inoltre, l'art. 31 della Carta, “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, statuisce che “
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) («ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si evince come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 30 e punto 31).
Come è noto, secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che "deve essere mantenuta" la retribuzione ordinaria e ciò in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri;
nonché Persona_1 pronuncia 15/09/2011, n.155 C155-10).
In particolare, secondo tale giurisprudenza, ed avuto riguardo alla incontestabile sussistenza di una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 come interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425) non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali solo gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro .
La Suprema Corte ha invero precisato espressamente che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass. Sez. lav., Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Rv. 653840).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.18160 del 26 giugno 2023, precisando che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, secondo l'art. 7 della Direttiva 2003/88/Ce, per come interpretata dalla Corte di giustizia (sentenza 20 gennaio 2009 relativa alle cause C-350/06 e C- 520/06), comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore ( in termini Cass., 30 novembre 2021 n. 37589 e Cass., 23 giugno 2022 n. 20216).
Alla luce dei principi enunciati occorre, pertanto, valutare, il rapporto di funzionalità (il “nesso intrinseco”, secondo la sentenza LI e altri, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva della ricorrente e le mansioni svolte.
Nel caso di specie, questo Giudice, aderendo all'orientamento già espresso dal Tribunale di Vercelli con sentenza n. 36/2025, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., ritiene che le voci stipendiali di cui si controverte siano importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro resa, nel periodo considerato, dai ricorrenti. Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle due indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate.
In particolare, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
L'indennità di servizio notturno è regolata dall'art. 86 co. 12: “Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”.
L'indennità di servizio festivo è regolata dall'art. 86 co. 13: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di €17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno – festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo”. Infine l'indennità malattie infettive, è regolata dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018, titolato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”.
Sul punto va precisato che l'importo delle indennità esaminate ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo.
Ad avviso del Giudicante, si tratta con evidenza di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma d'altro canto la rubrica dell'art. 86 del CCNL Sanità: “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale dei ricorrenti. In altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore ( Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- Per_2
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216). Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che
“…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”.
Ed inoltre “…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
E' pacifico, peraltro che i ricorrenti nel periodo in esame abbiano ricevuto mensilmente le indennità sopra indicate risulta dai cedolini paga in atti solo nel periodo in cui non hanno fruito del periodo feriale.
Sempre dai cedolini paga relativi al periodo 2019 - 2023, prodotti dai ricorrenti risultano i pagamenti per le medesime indennità.
Le declaratorie di dette indennità permettono di ritenere che le stesse siano corrisposte da un lato in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata o dal personale infermieristico ospedaliero o dagli ausiliari tecnici (attività di assistenza sanitaria ai pazienti, che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni, anche notturni e festivi), impiegato in settori di particolare delicatezza (quali le terapie intensive) o che espongono a specifici rischi professionali (quali i servizi di malattie infettive), dall'altro per compensare gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche e impone di operare in particolari condizioni di lavoro.
Le indennità di cui si controverte, in altri termini, si pongono in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e sono volte a compensare un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (cfr. CGUE, sentenza LI e altri, cit., punto 24): esse, perciò, vanno incluse nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante le sue ferie annuali. Non coglie nel segno, a parere di chi scrive, l'argomento di parte convenuta secondo cui, l'indennità di turno, come pure le indennità di assegnazione ai servizi di terapia intensiva e di malattie infettive, non devono essere incluse nella retribuzione feriale, poiché non attinenti intrinsecamente alla qualifica professionale, ma dipendenti da scelte organizzative contingenti e per questo corrisposte sulla base dell'effettiva presenza e svolgimento dei turni ed erogate in considerazione della disponibilità dell'attuale cd. Fondo di Amministrazione.
Basti sul punto osservare che la componente organizzativa non può ritenersi estrinseca alle mansioni, poiché essa concorre a plasmarle e a definirne in concreto i contenuti e le modalità di esecuzione. L'articolazione del lavoro su turni risponde all'esigenza di assicurare assistenza sanitaria ai pazienti senza soluzione di continuità e riflette uno dei caratteri qualificanti delle mansioni degli infermieri ospedalieri, sia in astratto, sia per come declinate in concreto nella specifica realtà organizzativa. Analoghe considerazioni valgono per le indennità di assegnazione ai reparti di terapia intensiva e di malattie infettive, i cui caratteri discendono dall'intrinseca natura dei servizi erogati.
Peraltro, è irrilevante che le mansioni non siano effettivamente svolte dalla parte ricorrente nel periodo feriale, in quanto l'esecuzione delle mansioni cui è ricollegata una determinata voce retributiva va evidentemente apprezzata in relazione ai periodi in cui il lavoratore è in servizio, essendo del tutto neutri i diversi periodi di assenza dal servizio.
Né si potrebbe mai ritenere che le indennità oggetto di causa incidono in misura ridotta sulla retribuzione, sicché la loro esclusione dalla retribuzione corrisposta in periodo feriale non avrebbe alcun effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Al fine di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, infatti, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie.
Vero è, infatti, che il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie tenuto conto dello svantaggio finanziario subito in modo assolutamente concreto, della paga giornaliera e dell'incidenza in percentuale sulla stessa dell'indennità in parola.
Va poi evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. In ragione di quanto sin qui argomentato l'estromissione dalla base di calcolo del trattamento stipendiale feriale delle indennità retributive ritenute connesse alla effettiva presenza in servizio (“non assenza dal servizio”), unica espressione di riferimento a reale derivazione negoziale/collettiva, così come operata dalla parte convenuta, viola la normativa eurounitaria siccome interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Va pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle indennità corrisposte per ciascun giorno lavorativo.
Con riferimento al quantum richiesto, si ritengono corretti i conteggi dettagliatamente forniti da parte ricorrente che illustrano, unitamente ai cedolini ed ai cartellini presenza, la correttezza degli importi rivendicati annualmente in ragione del mancato pagamento da parte dell' CP_2
Peraltro, parte convenuta non ha formulato contestazioni specifiche in ordine ai predetti conteggi, che quindi, in base al principio di non contestazione, possono essere posti a base della presente decisione. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorrenti, pertanto, vantano hanno diritto a percepire le seguenti somme: Euro 1.469,66, Euro 1.511,46, Parte_1 Pt_2 Parte_3
Euro 1.568,64, Euro 1.434,89, Euro 764,62 , Pt_4 Pt_5
Euro 1.379,17, Euro 1.382,48 per il periodo dal Parte_6 Pt_7
2019 al 2023.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo alla parte convenuta, e liquidate sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nei confronti di Parte_6 Parte_7 CP_2
, in data 1.7.2024, nella causa iscritta al n. 2238/2024
[...]
R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire durante i giorni di ferie annuali retribuite, pari a 28 giorni annui, la retribuzione ordinaria corrisposta agli stessi durante i giorni di effettiva presenza, comprendendo nella base di calcolo anche le indennità di turno, indennità di servizio notturno, indennità di servizio festivo, indennità malattie infettive;
b) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire le seguenti somme Euro 1.469,66, Parte_1
Euro 1.511,46, Euro 1.568,64, Pt_2 Parte_3 Pt_4
Euro 1.434,89, Euro 764,62 , Euro 1.379,17, Pt_5 Parte_6
Euro 1.382,48 per il periodo dal 2019 al 2023, oltre Pt_7 interessi dalla data di maturazione al saldo: c) condanna in persona del Direttore pro tempore, a CP_2 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme Parte_1
Euro 1.469,66, Euro 1.511,46, Euro Pt_2 Parte_3
1.568,64, Euro 1.434,89, Euro 764,62, Pt_4 Pt_5 Euro 1.379,17, Euro 1.382,48, oltre interessi Parte_6 Pt_7 dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite;
d) condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in €. 3679,20, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi.
Frosinone, 5 Novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 5 Novembre 2025, svolta con collegamento da remoto, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2288/2024 tra:
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 con l'avv. MASSIMO PISTILLI, giusta procura in atti;
-ricorrente E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Gianmarco Miele, giusta procura in atti;
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l in persona del CP_2 rappresentante legale p.t., e hanno chiesto di “accertare e dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, disapplicare gli artt.li 44, commi 3 e 6, del CCNL del Comparto Sanità 1994 -1997, art.li 86, commi 3, 6, 12, 13, e 33, comma 1, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018 e gli art.li 106, commi 2, 3, 4 e 107, comma 2, e 49, comma 1, del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021 per contrarietà all'art. art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, nella parte in cui non statuiscono il pagamento delle indennità in essi previste durante le prime quattro settimane di ferie del lavoratore;
nel merito accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i giorni di ferie annuali retribuite, pari a 28 giorni annui, la retribuzione ordinaria corrisposta agli stessi durante i giorni di effettiva presenza, comprendendo nella base di calcolo anche le indennità legate allo status personale e professionale, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le seguenti somme Euro 1.469,66, Euro Parte_1 Pt_2
1.511,46, Euro 1.568,64, Euro 1.434,89, Parte_3 Pt_4
Euro 764,62 , Euro 1.379,17, Euro Pt_5 Parte_6 Pt_7
1.382,48, oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite e, per l'effetto, condannare in persona del Direttore pro tempore, a CP_2 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme Euro Parte_1
1.469,66, Euro 1.511,46, Euro 1.568,64, Pt_2 Parte_3
Euro 1.434,89, Euro 764,62, Euro Pt_4 Pt_5 Parte_6
1.379,17, Euro 1.382,48, oltre interessi dalla data di Pt_7 maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di essere tutti dipendenti di a tempo indeterminato, in CP_2 servizio presso la sede provinciale di Frosinone e, specificatamente, presso le postazioni di Fiuggi, Arpino, Frosinone, Ceprano;
-che in particolare: a) , , in qualità di Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_7 operatori tecnici e ausiliari specializzati, attualmente inquadrati nell'area del personale di supporto e degli operatori di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità 2019-2021. b) in qualità di collaboratori Parte_3 Parte_6 professionale sanitari, con mansioni da infermieri, area D, attualmente inquadrati nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità 2019-2021
-che la prestazione di lavoro dei ricorrenti si articola in un orario frontale settimanale di 36 ore, per tre turni di servizio, ossia turno di mattina, turno di pomeriggio e notte (all.1, 2, 3,4, 5, 6, 7 – cartellini presenze);
- che i turni di servizio svolti dai ricorrenti cadevano e cadono tutt'oggi anche, con regolarità, nei giorni festivi;
- che inoltre, nell'anno 2020, alcuni di essi sono stati direttamente impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19, prestando le proprie mansioni in situazioni di “rischio” poiché a contatto diretto con “malattie infettive”.
- che per ogni giornata di effettivo servizio, ai ricorrenti sono state corrisposte somme monetarie a titolo di: a) Indennità di turno, finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) Indennità di servizio notturno, per il servizio prestato tra le ore 22:00 e le ore 6:00; c) Indennità di servizio festivo, per il servizio prestato nei giorni festivi;
d) Indennità di malattie infettive, per compensare il rischio di prestare servizio a contatto con pazienti affetti da “malattie infettive”;
- che in ogni cedolino paga dei ricorrenti, sono riportate, tra le voci, le indennità menzionate, il codice a esse corrispondenti, la quantità, ossia il numero dei giorni o ore per i quali i lavoratori hanno percepito l'indennità, il mese di riferimento, l'importo giornaliero dovuto e la competenza complessiva mensile;
-che le suddette indennità corrisposte sono: a) intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dai ricorrenti;
b) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni o dalle particolari modalità delle prestazioni lavorative;
c) sono correlate al peculiare status professionale o personale del lavoratore;
- che le indennità giornaliere presenti in busta paga sono così contrassegnate (all. 8,9,10,11,12,13,14 – cedolini paga da gennaio 2019 a dicembre 2023): a) indennità di turno, il cui importo unitario, giornaliero, era pari a Euro 4,49; art. 44, comma 3, del CCNL del Comparto Sanità 1994 – 1997 prevedeva che “Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8.500” come successivamente modificato dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2016, “3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”; b) indennità malattie infettive, il cui importo “unitario”, giornaliero, era pari a Euro 4,13 e 5,16; art. 44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità 1994 – 1997, “indennità per particolari condizioni di lavoro” prevedeva che “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000; c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000” come successivamente modificato dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018, titolato
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”; c) indennità di turno festivo, il cui importo unitario, giornaliero, era pari a Euro 17,82; ai sensi dell'art. 86, comma 13, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2016, “13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”; d) indennità di turno notturno, il cui importo “unitario”, in questo caso orario è pari ad Euro 2,74 lorde per ogni ora lavorata tra le 22.00 e le 6.00, pertanto per l'intero turno notturno era prevista un'indennità pari a complessivi Euro 21,92; ai sensi dell'art. 86, comma 12, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2016,
“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”;
-che in applicazione del nuovo CCNL de Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, le indennità giornaliere presenti in busta paga sono così contrassegnate: a) indennità di turno, il cui importo “unitario”, giornaliero, è pari a Euro 2,07; ai sensi dell'art. 106, comma 2, titolato “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo” del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro”; b) indennità di turno notturno, il cui importo è pari ad Euro 4,00 per ogni ora lavorata tra le 22.00 e le 6.00; ai sensi dell'art.106, comma 3, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa”; c) indennità di turno festivo, il cui importo “unitario” orario è pari a Euro 2,55; ai sensi dell'art. 106, comma 4, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, “Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennità oraria pari a euro 2,55 lorde”.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che le suddette indennità, essendo corrisposte mensilmente in maniera stabile, concorrono a far parte della retribuzione c.d. globale di fatto del lavoratore, composta da: retribuzione base mensile (costituita dal valore economico dello stipendio tabellare mensile previsto per la posizione di ingresso per ciascuna area), dalla retribuzione individuale di anzianità, dall' indennità di posizione o indennità di funzione, indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo, l'importo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali.
Tuttavia, ciò nonostante, tali indennità non sono corrisposte ai lavoratori durante i giorni di ferie.
Sulla base di tali considerazioni, i ricorrenti hanno chiesto di accertare il loro diritto a percepire la retribuzione ordinaria anche durante i giorni di ferie retribuite pari a 28 giorni sulla base dell'art. art. 7 Direttiva 2003/88/CE.
L in persona del legale rappresentante p.t., si è CP_2 costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
In via preliminare, l' ha eccepito che i ricorrenti non CP_2 percepiscono l'indennità di malattie infettive e che non hanno dedotto precisamente in quali giorni hanno fruito i giorni di ferie.
Nel merito, parte convenuta ha ribadito la correttezza del proprio operato. Esperito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza odierna, svolta mediante collegamento da remoto e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Va in primo luogo chiarito l'oggetto della presente controversia coincidente con il petitum e causa petendi individuati nel ricorso introduttivo.
I ricorrenti, dipendenti dell' con il presente giudizio, CP_2 lamentano il mancato pagamento nel periodo di fruizione delle ferie delle indennità “di turno”, “di terapia intensiva”, “di servizio notturno” e “di servizio festivo” normalmente corrisposte nelle giornate lavorative per il periodo dal 2019 al 2023.
A fondamento della domanda, i ricorrenti lamentano il contrasto di tale condotta con i principi che regolamentano la retribuzione durante il godimento delle ferie, stabilita dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Orbene, deve osservarsi che sul diritto del lavoratore a percepire la retribuzione ordinaria anche durante i giorni di ferie retribuite ed in particolare sul concetto di “ferie annuali retribuite” occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in merito all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 ed al'art.31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
In particolare, l'art.7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, titolato “Ferie Annuali”, prevede che: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Inoltre, l'art. 31 della Carta, “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, statuisce che “
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) («ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si evince come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 30 e punto 31).
Come è noto, secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che "deve essere mantenuta" la retribuzione ordinaria e ciò in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri;
nonché Persona_1 pronuncia 15/09/2011, n.155 C155-10).
In particolare, secondo tale giurisprudenza, ed avuto riguardo alla incontestabile sussistenza di una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 come interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425) non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali solo gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro .
La Suprema Corte ha invero precisato espressamente che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass. Sez. lav., Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Rv. 653840).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n.18160 del 26 giugno 2023, precisando che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, secondo l'art. 7 della Direttiva 2003/88/Ce, per come interpretata dalla Corte di giustizia (sentenza 20 gennaio 2009 relativa alle cause C-350/06 e C- 520/06), comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore ( in termini Cass., 30 novembre 2021 n. 37589 e Cass., 23 giugno 2022 n. 20216).
Alla luce dei principi enunciati occorre, pertanto, valutare, il rapporto di funzionalità (il “nesso intrinseco”, secondo la sentenza LI e altri, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva della ricorrente e le mansioni svolte.
Nel caso di specie, questo Giudice, aderendo all'orientamento già espresso dal Tribunale di Vercelli con sentenza n. 36/2025, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., ritiene che le voci stipendiali di cui si controverte siano importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro resa, nel periodo considerato, dai ricorrenti. Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle due indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate.
In particolare, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
L'indennità di servizio notturno è regolata dall'art. 86 co. 12: “Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”.
L'indennità di servizio festivo è regolata dall'art. 86 co. 13: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di €17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno – festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo”. Infine l'indennità malattie infettive, è regolata dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018, titolato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”.
Sul punto va precisato che l'importo delle indennità esaminate ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo.
Ad avviso del Giudicante, si tratta con evidenza di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma d'altro canto la rubrica dell'art. 86 del CCNL Sanità: “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale dei ricorrenti. In altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore ( Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- Per_2
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216). Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che
“…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”.
Ed inoltre “…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
E' pacifico, peraltro che i ricorrenti nel periodo in esame abbiano ricevuto mensilmente le indennità sopra indicate risulta dai cedolini paga in atti solo nel periodo in cui non hanno fruito del periodo feriale.
Sempre dai cedolini paga relativi al periodo 2019 - 2023, prodotti dai ricorrenti risultano i pagamenti per le medesime indennità.
Le declaratorie di dette indennità permettono di ritenere che le stesse siano corrisposte da un lato in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata o dal personale infermieristico ospedaliero o dagli ausiliari tecnici (attività di assistenza sanitaria ai pazienti, che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni, anche notturni e festivi), impiegato in settori di particolare delicatezza (quali le terapie intensive) o che espongono a specifici rischi professionali (quali i servizi di malattie infettive), dall'altro per compensare gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche e impone di operare in particolari condizioni di lavoro.
Le indennità di cui si controverte, in altri termini, si pongono in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e sono volte a compensare un “incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (cfr. CGUE, sentenza LI e altri, cit., punto 24): esse, perciò, vanno incluse nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante le sue ferie annuali. Non coglie nel segno, a parere di chi scrive, l'argomento di parte convenuta secondo cui, l'indennità di turno, come pure le indennità di assegnazione ai servizi di terapia intensiva e di malattie infettive, non devono essere incluse nella retribuzione feriale, poiché non attinenti intrinsecamente alla qualifica professionale, ma dipendenti da scelte organizzative contingenti e per questo corrisposte sulla base dell'effettiva presenza e svolgimento dei turni ed erogate in considerazione della disponibilità dell'attuale cd. Fondo di Amministrazione.
Basti sul punto osservare che la componente organizzativa non può ritenersi estrinseca alle mansioni, poiché essa concorre a plasmarle e a definirne in concreto i contenuti e le modalità di esecuzione. L'articolazione del lavoro su turni risponde all'esigenza di assicurare assistenza sanitaria ai pazienti senza soluzione di continuità e riflette uno dei caratteri qualificanti delle mansioni degli infermieri ospedalieri, sia in astratto, sia per come declinate in concreto nella specifica realtà organizzativa. Analoghe considerazioni valgono per le indennità di assegnazione ai reparti di terapia intensiva e di malattie infettive, i cui caratteri discendono dall'intrinseca natura dei servizi erogati.
Peraltro, è irrilevante che le mansioni non siano effettivamente svolte dalla parte ricorrente nel periodo feriale, in quanto l'esecuzione delle mansioni cui è ricollegata una determinata voce retributiva va evidentemente apprezzata in relazione ai periodi in cui il lavoratore è in servizio, essendo del tutto neutri i diversi periodi di assenza dal servizio.
Né si potrebbe mai ritenere che le indennità oggetto di causa incidono in misura ridotta sulla retribuzione, sicché la loro esclusione dalla retribuzione corrisposta in periodo feriale non avrebbe alcun effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Al fine di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, infatti, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie.
Vero è, infatti, che il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie tenuto conto dello svantaggio finanziario subito in modo assolutamente concreto, della paga giornaliera e dell'incidenza in percentuale sulla stessa dell'indennità in parola.
Va poi evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. In ragione di quanto sin qui argomentato l'estromissione dalla base di calcolo del trattamento stipendiale feriale delle indennità retributive ritenute connesse alla effettiva presenza in servizio (“non assenza dal servizio”), unica espressione di riferimento a reale derivazione negoziale/collettiva, così come operata dalla parte convenuta, viola la normativa eurounitaria siccome interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Va pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle indennità corrisposte per ciascun giorno lavorativo.
Con riferimento al quantum richiesto, si ritengono corretti i conteggi dettagliatamente forniti da parte ricorrente che illustrano, unitamente ai cedolini ed ai cartellini presenza, la correttezza degli importi rivendicati annualmente in ragione del mancato pagamento da parte dell' CP_2
Peraltro, parte convenuta non ha formulato contestazioni specifiche in ordine ai predetti conteggi, che quindi, in base al principio di non contestazione, possono essere posti a base della presente decisione. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorrenti, pertanto, vantano hanno diritto a percepire le seguenti somme: Euro 1.469,66, Euro 1.511,46, Parte_1 Pt_2 Parte_3
Euro 1.568,64, Euro 1.434,89, Euro 764,62 , Pt_4 Pt_5
Euro 1.379,17, Euro 1.382,48 per il periodo dal Parte_6 Pt_7
2019 al 2023.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo alla parte convenuta, e liquidate sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nei confronti di Parte_6 Parte_7 CP_2
, in data 1.7.2024, nella causa iscritta al n. 2238/2024
[...]
R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire durante i giorni di ferie annuali retribuite, pari a 28 giorni annui, la retribuzione ordinaria corrisposta agli stessi durante i giorni di effettiva presenza, comprendendo nella base di calcolo anche le indennità di turno, indennità di servizio notturno, indennità di servizio festivo, indennità malattie infettive;
b) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire le seguenti somme Euro 1.469,66, Parte_1
Euro 1.511,46, Euro 1.568,64, Pt_2 Parte_3 Pt_4
Euro 1.434,89, Euro 764,62 , Euro 1.379,17, Pt_5 Parte_6
Euro 1.382,48 per il periodo dal 2019 al 2023, oltre Pt_7 interessi dalla data di maturazione al saldo: c) condanna in persona del Direttore pro tempore, a CP_2 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme Parte_1
Euro 1.469,66, Euro 1.511,46, Euro Pt_2 Parte_3
1.568,64, Euro 1.434,89, Euro 764,62, Pt_4 Pt_5 Euro 1.379,17, Euro 1.382,48, oltre interessi Parte_6 Pt_7 dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite;
d) condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in €. 3679,20, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi.
Frosinone, 5 Novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rossella Giusi Pastore