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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10122 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento T.F.R.
I Con ricorso depositato il 09/12/2024, la sig.ra Parte_1 esponeva: - di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente di scuola primaria per Controparte_2
l'insegnamento della religione presso l'I.C. Frassati di Torino, in forza di contratti a tempo determinato dall' 01/09/2019 al 12/06/2020 (doc.
1- doc.2) e dall' 01/09/2021 al 21/06/2022 (doc.
3- doc.4), nonchè presso l'I.C.
Cena di Torino dall' 01/09/2020 al 21/06/2021 (doc.
5- doc.6) e dal
01/09/2022 al 14/06/2023 (doc.
7- doc.8);
- di non avere percepito il T.F.R. maturato in relazione ai predetti periodi di servizio.
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la condanna del predetto Ente al pagamento dei Trattamenti di Fine Rapporto, come quantificati in ricorso, oltre interessi sino al saldo.
II Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' replicava che: CP_1
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2019 al giugno 2019 risultava già pagato dall' con valuta 24.6.2021 per l'importo netto di euro 981,33; CP_3
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2020 al giugno 2021 risultava già pagato dall'Istituto con valuta 18.8.2022 per l'importo netto di euro 987,82;
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2021 al giugno 2022 era in fase di liquidazione per l'importo netto di euro 1.029,58;
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2022 al giugno 2023 non sarebbe ancora esigibile, essendo la ricorrente “tuttora in servizio ininterrotto dal giugno 2023”.
III In corso di causa, la ricorrente ha rinunziato alla domanda relativa alle prime due annualità, in quanto già corrisposte (udienza del 25/03/2025), ed alla terza, anch'essa nelle more versata (udienza odierna).
III.1 Permane, dunque, controversia unicamente in relazione al T.F.R. dell'a.s.
2022/2023, essendo cessata la materia del contendere in ordine alle precedenti annualità.
IV La domanda è accoglibile, atteso che il rapporto di lavoro a tempo determinato della ricorrente è cessato in data 14/06/2023, al termine delle lezioni dell'a.s. 2022/2023, come previsto dal contratto a tempo determinato versato in atti: l'affermazione dell' secondo cui il rapporto di lavoro in CP_1 esame si sarebbe protratto senza soluzione di continuità sino ad oggi, è rimasta totalmente sfornita di prova.
IV.1 Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1
del T.F.R. maturato al termine dell'a.s. 2022/2023, pari ad € Parte_1
1.391,00 (come da incontestato conteggio sub doc. 12), oltre interessi legali decorrenti – come da domanda, ex art. 3, c. 2, L. 79/1997 – dall' 01/10/2024 sino al saldo.
V Le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione, attesa la reciproca soccombenza (effettiva e virtuale): la ricorrente è infatti soccombente rispetto alle domande (oggetto di rinuncia) relative agli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021 (T.F.R. che l' ha dimostrato di avere corrisposto, CP_1 sconfessando così la contraria deduzione attorea), mentre il convenuto è soccombente rispetto alle domande relative agli aa.ss. 2021/2022 (T.F.R. corrisposto in corso di causa, oltre il termine massimo previsto dalla legge) e
2022/2023 (T.F.R. non versato).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande relative al
T.F.R. maturato al termine degli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del CP_1
T.F.R. maturato al termine dell'a.s. 2022/2023, pari ad € 1.391,00, oltre interessi legali decorrenti dall' 01/10/2024 sino al saldo;
compensa le spese.
Così deciso in Torino, il 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10122 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento T.F.R.
I Con ricorso depositato il 09/12/2024, la sig.ra Parte_1 esponeva: - di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente di scuola primaria per Controparte_2
l'insegnamento della religione presso l'I.C. Frassati di Torino, in forza di contratti a tempo determinato dall' 01/09/2019 al 12/06/2020 (doc.
1- doc.2) e dall' 01/09/2021 al 21/06/2022 (doc.
3- doc.4), nonchè presso l'I.C.
Cena di Torino dall' 01/09/2020 al 21/06/2021 (doc.
5- doc.6) e dal
01/09/2022 al 14/06/2023 (doc.
7- doc.8);
- di non avere percepito il T.F.R. maturato in relazione ai predetti periodi di servizio.
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la condanna del predetto Ente al pagamento dei Trattamenti di Fine Rapporto, come quantificati in ricorso, oltre interessi sino al saldo.
II Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' replicava che: CP_1
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2019 al giugno 2019 risultava già pagato dall' con valuta 24.6.2021 per l'importo netto di euro 981,33; CP_3
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2020 al giugno 2021 risultava già pagato dall'Istituto con valuta 18.8.2022 per l'importo netto di euro 987,82;
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2021 al giugno 2022 era in fase di liquidazione per l'importo netto di euro 1.029,58;
- il T.F.R. relativo al periodo dal settembre 2022 al giugno 2023 non sarebbe ancora esigibile, essendo la ricorrente “tuttora in servizio ininterrotto dal giugno 2023”.
III In corso di causa, la ricorrente ha rinunziato alla domanda relativa alle prime due annualità, in quanto già corrisposte (udienza del 25/03/2025), ed alla terza, anch'essa nelle more versata (udienza odierna).
III.1 Permane, dunque, controversia unicamente in relazione al T.F.R. dell'a.s.
2022/2023, essendo cessata la materia del contendere in ordine alle precedenti annualità.
IV La domanda è accoglibile, atteso che il rapporto di lavoro a tempo determinato della ricorrente è cessato in data 14/06/2023, al termine delle lezioni dell'a.s. 2022/2023, come previsto dal contratto a tempo determinato versato in atti: l'affermazione dell' secondo cui il rapporto di lavoro in CP_1 esame si sarebbe protratto senza soluzione di continuità sino ad oggi, è rimasta totalmente sfornita di prova.
IV.1 Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1
del T.F.R. maturato al termine dell'a.s. 2022/2023, pari ad € Parte_1
1.391,00 (come da incontestato conteggio sub doc. 12), oltre interessi legali decorrenti – come da domanda, ex art. 3, c. 2, L. 79/1997 – dall' 01/10/2024 sino al saldo.
V Le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione, attesa la reciproca soccombenza (effettiva e virtuale): la ricorrente è infatti soccombente rispetto alle domande (oggetto di rinuncia) relative agli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021 (T.F.R. che l' ha dimostrato di avere corrisposto, CP_1 sconfessando così la contraria deduzione attorea), mentre il convenuto è soccombente rispetto alle domande relative agli aa.ss. 2021/2022 (T.F.R. corrisposto in corso di causa, oltre il termine massimo previsto dalla legge) e
2022/2023 (T.F.R. non versato).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande relative al
T.F.R. maturato al termine degli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del CP_1
T.F.R. maturato al termine dell'a.s. 2022/2023, pari ad € 1.391,00, oltre interessi legali decorrenti dall' 01/10/2024 sino al saldo;
compensa le spese.
Così deciso in Torino, il 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo