Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10549/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
41, c.f.: rappr. e dif. dall'avv. Bonaccorso Sebastiano Mauro , C.F._1
come da procura in atti;
CONTRO
L (,con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., . – che agisce anche quale mandatario della con Controparte_2 Controparte_3 sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonché della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, Persona_1
registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato in
Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso CP_1
l' avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti del
23.1.2023 (rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Per_2
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri E Civitavecchia
MOTIVI DELLA DECISIONE
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in CP_3 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230001204319000, notificato in data
05.09.2023, con cui si intima il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di CP_1
Catania a titolo di contributi dovuti alla Gestione previdenziale Commercianti per contributi e sanzioni afferenti gli anni dal 07/2015 al 12/2023.
Quali motivi di opposizione deduceva la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la prescrizione del credito, nonché, nel merito l'infondatezza della pretesa, poiché la mera condizione di socio di una società commerciale non costituirebbe di per sé obbligo per l'imposizione contributiva. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'avviso opposto, annullarsi lo stesso.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che si costituiva con memorai di CP_1 costituzione, anche nella qualità, per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché
l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedeva pertanto il rigetto.
La causa di natura documentale veniva delegata a questo Giudice per la trattazione e definizione e all'udienza del 17.10.2024 questo Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16.01.2025 per la decisione con trattazione dell'udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa suddetta;
indi il Giudice decide la causa con al presente sentenza.
Viene accolta in quanto fondata l'eccezione di giudicato sulla domanda attorea in relazione ai contributi chiesti con l'avviso di addebito impugnato avente ad oggetto gli anni di contribuzione dal 2015 al 2020 rispetto ai quali è stata prodotta sentenza n.
8925/2022 decisa dal Giudice Dott Marino in data 07.03.2024 nel procedimento n.
8925/2022.
Ed invero dall'esame della documentazione in atti è emerso che il suddetto ricorso è stato definito con sentenza dal Giudice Marino (in allegato), il quale in accoglimento della domanda del ricorrente, sig. ha dichiarato illegittimo l'avviso di Parte_1
addebito n. 59320220003147834000 matricola 2682262210 formato il 23.07.2022 e
Pag. 2 di 9 notificato in data 26.08.2022 avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 17.517,01 per contributi I.V.S. e sanzioni accertati a titolo di gestione commercianti riferiti alla verifica dal 07/2015 al 12/2020.
Orbene come si rileva dalla produzione documentale in atti, l'avviso di addebito n.
59320230001204319000 per la somma complessiva di € 25.626,63, oggetto del contendere, attiene a contributi I.V.S. e sanzioni accertati a titolo di gestione commercianti richiesti al sig. matricola 2682262210 e riferiti alla Parte_1
verifica dal 07/2015 al 12/2023.
Considerato che entrambi gli avvisi di addebito suindicati contengono le medesime contribuzioni riferite alla matricola 2682262210 dal luglio 2015 al dicembre 2020 e che la proposizione del ricorso su questi anni contributivi configura pertanto una palese violazione del ne bis in ide, implica la preclusione della riproposizione della questione in altro e nuovo giudizio e quindi l'inammissibilità del ricorso.
Con riferimento invece alle altre annualità richieste con l'avviso di addebito bisogna scendere nel merito della questione scrutinata.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, tenuto conto che l'avviso di addebito è stato notificato il 05.9.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 16.10.20223 nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. LGS. 46/1999.
Deve, sempre preliminarmente essere anche dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo in quanto la stessa è stata proposta oltre il termine di
20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di trattandosi di pretese creditoria non cedute da alla detta CP_3 CP_1
società di cartolarizzazione.
Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti;
La disciplina previgente è stata modificata dalle legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la legge 3 giugno 1975 , n.
160, art. 29 , comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 , n. 613 e successive
Pag. 3 di 9 modificazioni ed integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti , di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri o ruoli”. L'art. 1 comma 208 della legge citata dispone :
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un 'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' Controparte_1 decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
[...] all'attività prevalente . Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e pertanto: la titolarità e gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la responsabilità ed i rischi di gestione , fatta eccezione per i soci di s. r. l. come nella fattispecie all'esame di giudizio;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso , ove sia richiesto da norme o regolamenti , di licenze e qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività.
L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si
Pag. 4 di 9 applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”.
Nella fattispecie all'esame di giudizio non sussistono i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Ai fini della iscrizione alla gestione commercianti del socio di società semplice (che esercita una impresa commerciale) si richiede quindi la compresenza di due requisiti: a) che il socio abbia la piena responsabilità dell'impresa ed assuma tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e b) che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986 che rinvia ad entrambe le lettere b) e c) dell'art. 1 della L. 1397/1960).
In base alle norme citate, quindi, hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti i soci di società di persone che svolgano attività commerciale, in presenza dei due requisiti menzionati (responsabilità dell'impresa con assunzione dei relativi rischi e partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente).
Infatti, come ritenuto dalla Corte di legittimità in fattispecie analoga, ai fini di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Anche più di recente la Suprema Corte ha ribadito la necessità dello svolgimento di attività di lavoro nell'impresa da parte di un socio, anche amministratore, o di un familiare dell'imprenditore affinché insorga il suo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Pag. 5 di 9 Inoltre non vi è obbligo di iscrizione alla assicurazione in esame laddove la società di persone svolga una attività commerciale ma manchi del tutto la prova (a carico dell'Ente previdenziale ai sensi dell'art. 2697 c.c.) circa l'assunzione di responsabilità e la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente da parte del socio (cfr. sul punto Cass. SS.UU. 3240/2010 secondo cui l'attività di amministratore di s.r.l. non comporta di per sé l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti che richiede elementi diversi. In particolare “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo- sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano – ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotando detto impegno personale come elemento prevalente”). Alla luce della normativa descritta e delle pronunce della
S.C. menzionate, si ritiene che il fatto di essere socio (eventualmente anche amministratore) di una società di persone non fa sorgere di per sé l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. A tal fine infatti occorre la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale e che tale partecipazione sia abituale e prevalente. In relazione al requisito della prevalenza la S.C. ha chiarito che “la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno” (Cass. SS.UU. 3240/2010). Il requisito della prevalenza va quindi valutato in relazione al lavoro svolto da altri soggetti nella stessa impresa, e non invece in relazione ad altre attività lavorative prestate dal socio in aziende terze.
Ciò premesso, si evidenzia inoltre che nelle opposizioni a cartella di pagamento è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) -che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nel caso di specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Pag. 6 di 9 Non può invocarsi per sottrarre l'ente previdenziale al generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c., la presunzione di legittimità degli atti amministrativi di accertamento dell'obbligo contributivo, in quanto tale presunzione non opera di fronte al giudice e non modifica le regole della distribuzione dell'onere della prova.
Nella specie l' non ha allegato né fornito alcuna prova circa la partecipazione del CP_1
ricorrente al lavoro aziendale né in relazione al carattere di abitualità e prevalenza della attività nella società.
L' ha fondato la sua pretesa esclusivamente sulla qualità di socio della società su CP_1
dati fiscali, elementi che tuttavia sono insufficienti a far sorgere l'obbligo contributivo in esame (cfr. sulla inidoneità di elementi esclusivamente fiscali, Cass. Ord. 3145 del 2013 cit.).
Non può ritenersi sufficiente a tale fine la dichiarazione dei redditi, presentate dalla
CP_ società, dalle quali emergerebbe, secondo la tesi difensiva dell' l'attribuzione per gli anni di imposta di riferimento in favore del ricorrente, quote di partecipazione agli utili per lo svolgimento di attività prevalente ed abituale dovendosi ritenere del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza
e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza
e di valutazione sui dati riferibili, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria” (SS.UU. nelle sentenze n.
15063/2002 e n. 17394/2002, Cass. 2226/2011). Pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopraindicati, e in assenza di elementi contrari, che era onere dell' fornire, stante CP_1
l'insufficienza, come detto, delle dichiarazioni dei redditi, il ricorso è fondato.
In conclusione, non sussistendo nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione previdenziale in questione, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Pag. 7 di 9 Sussistono giusti motivi, attesa la complessità delle questioni trattate e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, per ordinare la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Sussistono anche giuste ragioni anche per compensare le spese di lite tra la società
d il ricorrente. CP_3
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Alessia Trovato, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10549/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_3
dichiara l'inammissibilità del ricorso in relazione alle contribuzioni richieste con l'avviso di addebito per gli anni dal 2015 al 2020 per i quali è sceso il giudicato con la sentenza emessa dal Giudice Marino divenuta definitiva;
per le altre annualità richieste accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato che per l'effetto annulla;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Alessia Trovato
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