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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2024, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile - nella persona del giudice
Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1108 R.G. dell'anno 2016
tra
Parte_1
(C.F. , in persona del curatore p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Andriani, domiciliatario, giusta procura in atti
- opponente e attrice in riconvenzionale -
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calcagnile,
domiciliatario, giusta procura in atti
- opposta e convenuta in riconvenzionale –
-============================================================================
CONCLUSIONI (dal verbale di udienza del 26 marzo 2024, sostituita dalla trattazione scritta):
Per l'opponente: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle indicate nei propri
scritti difensivi e nei verbali di causa, così come rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1,
c.p.c., chiedendone l'integrale accoglimento con rigetto di tutto quanto ex adverso richiesto”;
Per l'opposta: “chiede 1. preliminarmente di accertare il difetto di legittimatio ad causam di parte
pagina 1 di 14 Il Giudice Marisa Attollino opponente per tutte le motivazioni esposte nel corso del giudizio e per l'effetto dichiarare
inammissibile l'opposizione proposta e/o comunque la domanda riconvenzionale spiegata;
2. in via
principale di rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3. di rigettare integralmente tutte le domande
avanzate in via riconvenzionale nei confronti della in quanto tutte Controparte_1 infondate in fatto e in diritto;
4. in ogni caso, di accertare il diritto della Controparte_1
, al pagamento dell'importo delle fatture emesse per tutte le causali di cui al decreto
[...] ingiuntivo;
5. per l'effetto di condannare l'opponente al pagamento dell'importo € 31.037,17, ovvero di
quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi moratori
così come richiesti nel decreto ingiuntivo, o, in subordine, al tasso legale ex art. art. 1284, comma
IV, c.c, dalla scadenza delle singole fatture, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
6. in
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della spiegata
opposizione, di rigettare l'eccezione di compensazione spiegata da controparte;
7. di condannare parte
opponente all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio.”.
-===============================================================================
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
La società ha chiesto ed ottenuto da questo Controparte_1
Tribunale il D.I. n. 4049/2015 del 22 settembre - 8 ottobre 2015 per l'importo € 31.017,27, oltre spese e interessi sino al soddisfo, in danno delle società e CP_2 Pt_1 Parte_1
per l'assunto omesso pagamento delle fatture n. 01/2014 e n. 02/2014 emesse entrambe in data 21 marzo 2024 nei confronti della e dalla CP_3
stessa non pagate. pagina 2 di 14 Il Giudice Marisa Attollino Alla base dell'istanza monitoria ha posto il contratto di temporary
management concluso con la in data 3 giugno 2013 e in forza del CP_3
quale si era impegnata a fornire alla committente il servizio di
“riorganizzazione aziendale e del gruppo, con particolare riferimento alla
acquisizione della Maveda s.r.l. e alla conseguente ristrutturazione del
gruppo”, nonché il contratto di cessione di azienda intercorso tra la cedente e la cessionaria Controparte_4 Parte_1
in data 12 dicembre 2014.
[...]
La presente opposizione è stata proposta dalla sola cessionaria del complesso aziendale ed è affidata a quattro motivi:
1. L'inefficacia del d.i. perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua adozione;
2. La nullità del ricorso per invalidità della procura alle liti rilasciata dal dott. in proprio e non quale legale rappresentante Parte_2
della ; Controparte_1
3. L'inesigibilità della prestazione richiesta non avendo l'opposta adempiuto correttamente all'obbligazione assunta con il contratto di temporary
managemet. A tal proposito, l'opponente ha fatto presente che - nonostante la prestazione dedotta in contratto avesse ad oggetto «la riorganizzazione
aziendale e del gruppo con particolare riferimento alla acquisizione di
Maveda s.r.l. ed alla conseguente ristrutturazione del gruppo. In tale
contesto saranno particolarmente seguite le funzioni aziendali:
1. Finanza
e controllo di gestione;
2. Gestione delle risorse umane;
3. Sviluppo rate
commerciale area 4 nielsen;
4. Individuazione nuove aree di business del
gruppo - la società non aveva reso alcun CP_3 Controparte_1
pagina 3 di 14 Il Giudice Marisa Attollino effettivo apporto alle scelte aziendali adottate. In particolare, non aveva procacciato clienti e non aveva nemmeno prestato consulenza in vista dell'acquisizione della società Maveda s.r.l. da parte della CP_3
operazione che era stata peraltro conclusa, ma che aveva determinato per la una grave situazione di dissesto;
CP_3
4. In subordine, ha eccepito di aver parzialmente adempiuto. Ha infatti riferito di aver provveduto al pagamento della minor somma di € 12.629,00
quale acconto sulle fatture oggetto del d.i. opposto a mezzo di tre bonifici del 23 gennaio 2014, del 13 febbraio 2014 e del 14 marzo 2014.
Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Parte_2
legale rappresentante p.t. della società opposta, nei confronti del quale ha avanzato istanza risarcitoria ex artt. 2395 e 2476 c.c.; ha infine spiegato in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, anche di quelli non patrimoniali per lesione all'immagine e alla reputazione commerciale,
quantificati questi ultimi in € 200.000,00 e i restanti in € 110.872,34. Ha
dunque concluso chiedendo la revoca del d.i. opposto o, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto in ragione degli intervenuti pagamenti, con l'accoglimento di tutte le istanze avanzate in via riconvenzionale nei confronti dell'opposta (eventualmente con compensazione delle somme riconosciute con quelle ancora dovute) e in via principale nei confronti del terzo.
costituendosi, ha contestato ogni avverso Controparte_1
motivo di opposizione, chiedendone il rigetto con conseguente conferma del d.i. opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
pagina 4 di 14 Il Giudice Marisa Attollino Ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'opponente in relazione a tutte le posizioni giuridiche derivanti dal contratto di temporary
management, in quanto non rientrante nella cessione di azienda intervenuta tra l'opposta e la CP_3
Ha negato di aver ricevuto pagamenti da parte di e in ogni CP_3
caso, che gli stessi potessero essere imputati in acconto sulle fatture n.
01/2014 e n. 02/2014, poste a base del giudizio monitorio, in quanto riguardanti mensilità precedenti.
Quanto alla prova del proprio adempimento, ha innanzitutto circoscritto il contenuto della prestazione dedotta in contratto, escludendo dalla stessa la verifica contabile, amministrativa e fiscale dalla Maveda s.r.l., e ha precisato che l'attività di “gestione aziendale” – da intendersi esclusivamente quale programmazione della futura attività aziendale – avrebbe dovuto ricomprendere esclusivamente le attività di «-analisi e studio di
tutte le funzioni e le aree aziendali della Maveda s.r.l.; -incontro di tutti
i collaboratori diretti ed indiretti e i fornitori più importanti della
Maveda s.r.l.; -indicazione e messa in atto delle strategie utili al
miglioramento della gestione aziendale della Maveda s.r.l.». In ogni caso ha chiarito di aver correttamente adempiuto le obbligazioni assunte, giacché
aveva curato la predisposizione di un prospetto contente un elenco delle aziende appartenenti alla rete commerciale di interesse della e CP_3
l'individuazione di “nuove aree di business” (in cui ricomprendere, appunto,
la conclusione di un contratto con una società appartenente al gruppo
[...]
e l'ideazione di un progetto volto al potenziamento degli assetti CP_5
economico-finanziari della ). CP_3
pagina 5 di 14 Il Giudice Marisa Attollino Ha eccepito l'inammissibilità delle domande avanzate in via riconvenzionale sia sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva, sia in relazione all'estrema genericità dei danni asseritamente patiti, negando ad ogni modo la sussistenza dei presupposti normativi per la compensazione fra le reciproche poste attive.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e mai autorizzata la chiamata in causa del terzo (istanza di fatto non coltivata dall'opponente all'udienza di prima comparizione), la causa è stata istruita con l'escussione di due testi ed è
stata interrotta all'udienza del 12 luglio 2022 per il fallimento dell'opponente.
A seguito della riassunzione è stata trattenuta in decisione all'udienza svolta in trattazione scritta del 26 marzo 2024, nella quale, dopo la precisazione delle conclusioni, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In rito l'opposta ha eccepito l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.
Ha evidenziato che la dichiarazione di fallimento sarebbe intervenuta il
23.09.2019 con automatico effetto sospensivo ex art. 43 R.D. 267/1942 (legge fallimentare, applicabile alla fattispecie ratione temporis) e decorrenza del termine per la riassunzione. Invece l'evento era stato dichiarato dal difensore solo con nota del 29 giugno 2022 e, alla successiva udienza del
12.07.22, il giudice aveva solo preso atto dell'evento interruttivo.
Il ricorso in riassunzione risulta depositato in data 1° novembre 2022.
La questione relativa all'individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo nel caso di interruzione automatica ex art. 43,
pagina 6 di 14 Il Giudice Marisa Attollino terzo comma, legge fall., è stata oggetto di contrasto recentemente composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza 7
maggio 2021, n. 12154, hanno statuito che il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo automaticamente interrotto per il fallimento di una delle parti, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305
c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa è portata a conoscenza di ciascuna parte.
L'opposta assume che sarebbe inverosimile che la CU possa avere avuto conoscenza del presente procedimento solo a distanza di tre anni dall'apertura della procedura concorsuale, ma non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere, invece, che ne avesse piena contezza.
Non può dirsi dunque realizzato l'effetto estintivo del processo.
L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata, al pari delle domande proposte in riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Analizzando le questioni poste nel loro ordine logico-giuridico,
relativamente alla fase monitoria va evidenziato che:
I. Il d.i. n. 4094/2015 è stato depositato in data 8 ottobre 2015 e inviato dalla creditrice per la notifica alla Parte_1
in data 4 dicembre 2015 - ovvero entro il termine previsto
[...]
dall'art. 644 c.p.c. –. Posto che in sede interpretativa si è
costantemente ritenuto che nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è
legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta,
poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata,
pagina 7 di 14 Il Giudice Marisa Attollino anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso (in tal senso di recente cfr. Cass, civ.,
ordinanza n. 1509 del 2019), nella specie è accaduto che la notifica sia stata richiesta dalla prima della scadenza del termine Controparte_1
fissato dall'art. 644 c.p.c. (appunto il 4 dicembre 2015), ma si è
perfezionata solo dopo (precisamente il 9 dicembre 2015). Sennonché con l'art. 2, comma 1, lett. e), L. 28 dicembre 2005, n. 263, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il principio (già chiarito dalla
Corte Costituzionale) della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, che per il notificante si intende perfezionata al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre per il notificatario il perfezionamento si determina solo al prodursi della legale conoscenza dello stesso. Pertanto è da ritenere tempestiva la notificazione che riporti il timbro con la data di spedizione rientrante nel termine di 60 giorni, non rilevando la data di ricezione dell'atto.
II. Con riguardo all'eccepita nullità del d.i. per difetto di procura alle liti, a parte il rilievo secondo cui dal tenore dell'atto potrebbe agevolmente desumersi che il dott. agiva quale legale Parte_2
rappresentante della (in tal senso la chiara indicazione Controparte_1
contenuta nell'intestazione del ricorso), l'irregolarità non avrebbe comportato l'invalidità dell'atto processuale, giacché spettava eventualmente al giudice ex art. 182 comma 2 c.p.c. promuovere la sanatoria con effetti ex tunc del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal pagina 8 di 14 Il Giudice Marisa Attollino fine un termine alla parte (ove non vi avesse già provveduto di sua iniziativa), senza che peraltro valessero limiti costituiti dalle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Nella specie l'eccezione può ormai ritenersi superata con il deposito nel presente giudizio della procura completa posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Quanto alla fase di opposizione si osserva che:
a) Incontestato e documentato il contratto dal quale trae origine la pretesa di pagamento avanzata dalla l'opponente ha negato il Controparte_1
diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito così come azionato dall'opposta in quanto ha eccepito l'avverso inadempimento.
Pur avendo comunque contestato nel merito la fondatezza dell'eccezione sollevata, a monte la creditrice ha sostenuto che la controparte non possa far valere siffatte ragioni di opposizione in quanto il contratto di
temporary management era stato concluso con la unico soggetto CP_3
legittimato a far valere i tipici rimedi negoziali, quale appunto l'exceptio inadimplenti non est adimplendum.
In effetti il contratto prevedeva che le prestazioni di consulenza fossero rese per i sette mesi successivi alla sua sottoscrizione e, in ogni caso,
fino al 31 dicembre 2013, sicché l'opposta ha sostenuto che, alla data del
12 dicembre 2014, nella quale era intervenuta la cessione di azienda in favore della ogni rapporto Parte_1
avrebbe dovuto intendersi ormai esaurito, con la conseguente inoperatività
della disciplina di cui all'art. 2558 c.c. (che prevede l'automatico subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati dalla pagina 9 di 14 Il Giudice Marisa Attollino cedente, che non abbiano carattere personale) e la costituzione ai sensi dell'art. 2560 c.c. di un mero vincolo di solidarietà passiva tra la cedente e la cessionaria rispetto ai debiti derivanti dal contratto già
eseguito in ogni sua parte.
La tesi offerta dall'opposta è condivisibile nei termini che seguono.
Invero la curatela opponente è sicuramente legittimata ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso anche in suo danno, ma non è titolare del contratto dal quale deriva l'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria, non essendovi automaticamente subentrata per effetto della cessione di azienda, né risultando agli atti altri strumenti di traslazione della posizione negoziale.
Riprendendo quanto compiutamente argomentato da Cass., 10/02/2023, n. 4248
(nonché da ultimo da Cass. civ. Sez. III, Ord., 23-04-2024, n. 10902),
l'art. 2558 c.c. stabilisce che "se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio
dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale", mentre il successivo art. 2560 c.c. dispone che "l'alienante non è liberato dai
debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito", con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui "nel trasferimento di
un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente
dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".
Ebbene l'interpretazione coordinata delle due norme porta a ritenere che
“la regola fissata dall'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al
debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in
pagina 10 di 14 Il Giudice Marisa Attollino rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso
negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la
disposizione dell'art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito
contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente (Cass., n.
4248 del 2013)”; in altri termini, dal combinato disposto delle norme richiamate "emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo
2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni
corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento
del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già
eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è
regolata dall'articolo 2560 cod. civ.”.
Pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 2558 c.c., ma in quella dell'art. 2560 c.c., “sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a
prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei
contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la
propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di
una sola parte”.
Nella fattispecie il contratto sarebbe comunque cessato alla data del 31
dicembre 2013 e la attendeva unicamente il pagamento, Controparte_6
sicché al momento della cessione d'azienda la non ha CP_3
trasferito alla cessionaria l'intero contratto (conservando, quindi, in via esclusiva la legittimazione a far valere l'inadempimento del contraente e a richiedere eventuali risarcimenti), realizzandosi solo un accollo cumulativo "ex lege" da parte del cessionario, con conseguente solidarietà
tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro pagina 11 di 14 Il Giudice Marisa Attollino "sui generis", dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass., 25/02/1987, n. 1990;
Cass., 03/03/1994, n. 2108; Cass., 04/10/2010, n. 20577).
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata in favore dei creditori, nemmeno gli attori della vicenda traslativa dell'azienda avrebbero potuto escludere la responsabilità solidare del cedente e del cessionario nei confronti del creditore, tanto che in sede interpretativa si ritiene che la norma sia inderogabile mediante accordo fra alienante e acquirente, salva l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente dell'azienda e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017).
Sulla scorta di quanto esposto, incontestato che il debito risultasse dai registri contabili della società (del resto non può porsi in dubbio che le fatture emesse dalla e poste a base della richiesta Controparte_1
monitoria fossero state trasmesse alla e dalla stessa annotate CP_3
nei libri contabili), con la richiesta monitoria l'opposta ha fatto valere la responsabilità ex lege della cessionaria dell'azienda, la quale avrebbe potuto essere esonerata dal pagamento solo dimostrando che al momento della cessione di azienda il debito non risultava dai libri contabili obbligatori oppure che era intervenuta una causa estintiva, modificativa o impeditiva riguardante la posizione della stessa cessionaria.
La circostanza per cui la vicenda traslativa non aveva realizzato una successione nel contratto di temporary management esclude dunque in radice l'esperibilità da parte della cessionaria dei rimedi negoziali tipici,
compreso quello diretto ad ottenere il risarcimento del danno dall'assunto pagina 12 di 14 Il Giudice Marisa Attollino inadempimento contrattuale.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato e le domande azionato in riconvenzionale dalla opponente meritano di essere integralmente rigettate.
Le spese processuali seguono l'ordinario criterio della soccombenza,
sicché, poste a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo in favore dell'opposta in base ai parametri minimi di cui al DM. 55/2014 come integrato dal D.M. 147 del 2022, applicabile alla fattispecie ratione
temporis, scaglione di valore fino ad € 52.000,00, stante la semplicità
delle questioni poste.
p.q.m.
il Giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. n.
4049/15 emesso il 22 settembre - 8 ottobre 2015 dal Tribunale di Bari in favore della società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., opposizione inizialmente proposta con citazione notificata il 18 giugno 2016 dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., e proseguita dalla CU del Fallimento della stessa opponente, in persona del curatore p.t., nonché sulle domande riconvenzionali azionate dalla opponente, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 4049/2015 del 22
settembre - 8 ottobre 2015 emesso dal Tribunale di Bari che, nei confronti pagina 13 di 14 Il Giudice Marisa Attollino della odierna opponente, acquista definitiva efficacia esecutiva;
2. rigetta le domande proposte in riconvenzionale dalla opponente;
3. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre € 571,35 per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bari, 16 luglio 2024
Il Giudice
Marisa Attollino
pagina 14 di 14 Il Giudice Marisa Attollino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile - nella persona del giudice
Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1108 R.G. dell'anno 2016
tra
Parte_1
(C.F. , in persona del curatore p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Andriani, domiciliatario, giusta procura in atti
- opponente e attrice in riconvenzionale -
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calcagnile,
domiciliatario, giusta procura in atti
- opposta e convenuta in riconvenzionale –
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CONCLUSIONI (dal verbale di udienza del 26 marzo 2024, sostituita dalla trattazione scritta):
Per l'opponente: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle indicate nei propri
scritti difensivi e nei verbali di causa, così come rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1,
c.p.c., chiedendone l'integrale accoglimento con rigetto di tutto quanto ex adverso richiesto”;
Per l'opposta: “chiede 1. preliminarmente di accertare il difetto di legittimatio ad causam di parte
pagina 1 di 14 Il Giudice Marisa Attollino opponente per tutte le motivazioni esposte nel corso del giudizio e per l'effetto dichiarare
inammissibile l'opposizione proposta e/o comunque la domanda riconvenzionale spiegata;
2. in via
principale di rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3. di rigettare integralmente tutte le domande
avanzate in via riconvenzionale nei confronti della in quanto tutte Controparte_1 infondate in fatto e in diritto;
4. in ogni caso, di accertare il diritto della Controparte_1
, al pagamento dell'importo delle fatture emesse per tutte le causali di cui al decreto
[...] ingiuntivo;
5. per l'effetto di condannare l'opponente al pagamento dell'importo € 31.037,17, ovvero di
quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi moratori
così come richiesti nel decreto ingiuntivo, o, in subordine, al tasso legale ex art. art. 1284, comma
IV, c.c, dalla scadenza delle singole fatture, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
6. in
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della spiegata
opposizione, di rigettare l'eccezione di compensazione spiegata da controparte;
7. di condannare parte
opponente all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio.”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
La società ha chiesto ed ottenuto da questo Controparte_1
Tribunale il D.I. n. 4049/2015 del 22 settembre - 8 ottobre 2015 per l'importo € 31.017,27, oltre spese e interessi sino al soddisfo, in danno delle società e CP_2 Pt_1 Parte_1
per l'assunto omesso pagamento delle fatture n. 01/2014 e n. 02/2014 emesse entrambe in data 21 marzo 2024 nei confronti della e dalla CP_3
stessa non pagate. pagina 2 di 14 Il Giudice Marisa Attollino Alla base dell'istanza monitoria ha posto il contratto di temporary
management concluso con la in data 3 giugno 2013 e in forza del CP_3
quale si era impegnata a fornire alla committente il servizio di
“riorganizzazione aziendale e del gruppo, con particolare riferimento alla
acquisizione della Maveda s.r.l. e alla conseguente ristrutturazione del
gruppo”, nonché il contratto di cessione di azienda intercorso tra la cedente e la cessionaria Controparte_4 Parte_1
in data 12 dicembre 2014.
[...]
La presente opposizione è stata proposta dalla sola cessionaria del complesso aziendale ed è affidata a quattro motivi:
1. L'inefficacia del d.i. perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua adozione;
2. La nullità del ricorso per invalidità della procura alle liti rilasciata dal dott. in proprio e non quale legale rappresentante Parte_2
della ; Controparte_1
3. L'inesigibilità della prestazione richiesta non avendo l'opposta adempiuto correttamente all'obbligazione assunta con il contratto di temporary
managemet. A tal proposito, l'opponente ha fatto presente che - nonostante la prestazione dedotta in contratto avesse ad oggetto «la riorganizzazione
aziendale e del gruppo con particolare riferimento alla acquisizione di
Maveda s.r.l. ed alla conseguente ristrutturazione del gruppo. In tale
contesto saranno particolarmente seguite le funzioni aziendali:
1. Finanza
e controllo di gestione;
2. Gestione delle risorse umane;
3. Sviluppo rate
commerciale area 4 nielsen;
4. Individuazione nuove aree di business del
gruppo - la società non aveva reso alcun CP_3 Controparte_1
pagina 3 di 14 Il Giudice Marisa Attollino effettivo apporto alle scelte aziendali adottate. In particolare, non aveva procacciato clienti e non aveva nemmeno prestato consulenza in vista dell'acquisizione della società Maveda s.r.l. da parte della CP_3
operazione che era stata peraltro conclusa, ma che aveva determinato per la una grave situazione di dissesto;
CP_3
4. In subordine, ha eccepito di aver parzialmente adempiuto. Ha infatti riferito di aver provveduto al pagamento della minor somma di € 12.629,00
quale acconto sulle fatture oggetto del d.i. opposto a mezzo di tre bonifici del 23 gennaio 2014, del 13 febbraio 2014 e del 14 marzo 2014.
Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Parte_2
legale rappresentante p.t. della società opposta, nei confronti del quale ha avanzato istanza risarcitoria ex artt. 2395 e 2476 c.c.; ha infine spiegato in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, anche di quelli non patrimoniali per lesione all'immagine e alla reputazione commerciale,
quantificati questi ultimi in € 200.000,00 e i restanti in € 110.872,34. Ha
dunque concluso chiedendo la revoca del d.i. opposto o, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto in ragione degli intervenuti pagamenti, con l'accoglimento di tutte le istanze avanzate in via riconvenzionale nei confronti dell'opposta (eventualmente con compensazione delle somme riconosciute con quelle ancora dovute) e in via principale nei confronti del terzo.
costituendosi, ha contestato ogni avverso Controparte_1
motivo di opposizione, chiedendone il rigetto con conseguente conferma del d.i. opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
pagina 4 di 14 Il Giudice Marisa Attollino Ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'opponente in relazione a tutte le posizioni giuridiche derivanti dal contratto di temporary
management, in quanto non rientrante nella cessione di azienda intervenuta tra l'opposta e la CP_3
Ha negato di aver ricevuto pagamenti da parte di e in ogni CP_3
caso, che gli stessi potessero essere imputati in acconto sulle fatture n.
01/2014 e n. 02/2014, poste a base del giudizio monitorio, in quanto riguardanti mensilità precedenti.
Quanto alla prova del proprio adempimento, ha innanzitutto circoscritto il contenuto della prestazione dedotta in contratto, escludendo dalla stessa la verifica contabile, amministrativa e fiscale dalla Maveda s.r.l., e ha precisato che l'attività di “gestione aziendale” – da intendersi esclusivamente quale programmazione della futura attività aziendale – avrebbe dovuto ricomprendere esclusivamente le attività di «-analisi e studio di
tutte le funzioni e le aree aziendali della Maveda s.r.l.; -incontro di tutti
i collaboratori diretti ed indiretti e i fornitori più importanti della
Maveda s.r.l.; -indicazione e messa in atto delle strategie utili al
miglioramento della gestione aziendale della Maveda s.r.l.». In ogni caso ha chiarito di aver correttamente adempiuto le obbligazioni assunte, giacché
aveva curato la predisposizione di un prospetto contente un elenco delle aziende appartenenti alla rete commerciale di interesse della e CP_3
l'individuazione di “nuove aree di business” (in cui ricomprendere, appunto,
la conclusione di un contratto con una società appartenente al gruppo
[...]
e l'ideazione di un progetto volto al potenziamento degli assetti CP_5
economico-finanziari della ). CP_3
pagina 5 di 14 Il Giudice Marisa Attollino Ha eccepito l'inammissibilità delle domande avanzate in via riconvenzionale sia sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva, sia in relazione all'estrema genericità dei danni asseritamente patiti, negando ad ogni modo la sussistenza dei presupposti normativi per la compensazione fra le reciproche poste attive.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e mai autorizzata la chiamata in causa del terzo (istanza di fatto non coltivata dall'opponente all'udienza di prima comparizione), la causa è stata istruita con l'escussione di due testi ed è
stata interrotta all'udienza del 12 luglio 2022 per il fallimento dell'opponente.
A seguito della riassunzione è stata trattenuta in decisione all'udienza svolta in trattazione scritta del 26 marzo 2024, nella quale, dopo la precisazione delle conclusioni, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In rito l'opposta ha eccepito l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.
Ha evidenziato che la dichiarazione di fallimento sarebbe intervenuta il
23.09.2019 con automatico effetto sospensivo ex art. 43 R.D. 267/1942 (legge fallimentare, applicabile alla fattispecie ratione temporis) e decorrenza del termine per la riassunzione. Invece l'evento era stato dichiarato dal difensore solo con nota del 29 giugno 2022 e, alla successiva udienza del
12.07.22, il giudice aveva solo preso atto dell'evento interruttivo.
Il ricorso in riassunzione risulta depositato in data 1° novembre 2022.
La questione relativa all'individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo nel caso di interruzione automatica ex art. 43,
pagina 6 di 14 Il Giudice Marisa Attollino terzo comma, legge fall., è stata oggetto di contrasto recentemente composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza 7
maggio 2021, n. 12154, hanno statuito che il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo automaticamente interrotto per il fallimento di una delle parti, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305
c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa è portata a conoscenza di ciascuna parte.
L'opposta assume che sarebbe inverosimile che la CU possa avere avuto conoscenza del presente procedimento solo a distanza di tre anni dall'apertura della procedura concorsuale, ma non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere, invece, che ne avesse piena contezza.
Non può dirsi dunque realizzato l'effetto estintivo del processo.
L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata, al pari delle domande proposte in riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Analizzando le questioni poste nel loro ordine logico-giuridico,
relativamente alla fase monitoria va evidenziato che:
I. Il d.i. n. 4094/2015 è stato depositato in data 8 ottobre 2015 e inviato dalla creditrice per la notifica alla Parte_1
in data 4 dicembre 2015 - ovvero entro il termine previsto
[...]
dall'art. 644 c.p.c. –. Posto che in sede interpretativa si è
costantemente ritenuto che nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è
legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta,
poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata,
pagina 7 di 14 Il Giudice Marisa Attollino anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso (in tal senso di recente cfr. Cass, civ.,
ordinanza n. 1509 del 2019), nella specie è accaduto che la notifica sia stata richiesta dalla prima della scadenza del termine Controparte_1
fissato dall'art. 644 c.p.c. (appunto il 4 dicembre 2015), ma si è
perfezionata solo dopo (precisamente il 9 dicembre 2015). Sennonché con l'art. 2, comma 1, lett. e), L. 28 dicembre 2005, n. 263, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il principio (già chiarito dalla
Corte Costituzionale) della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, che per il notificante si intende perfezionata al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre per il notificatario il perfezionamento si determina solo al prodursi della legale conoscenza dello stesso. Pertanto è da ritenere tempestiva la notificazione che riporti il timbro con la data di spedizione rientrante nel termine di 60 giorni, non rilevando la data di ricezione dell'atto.
II. Con riguardo all'eccepita nullità del d.i. per difetto di procura alle liti, a parte il rilievo secondo cui dal tenore dell'atto potrebbe agevolmente desumersi che il dott. agiva quale legale Parte_2
rappresentante della (in tal senso la chiara indicazione Controparte_1
contenuta nell'intestazione del ricorso), l'irregolarità non avrebbe comportato l'invalidità dell'atto processuale, giacché spettava eventualmente al giudice ex art. 182 comma 2 c.p.c. promuovere la sanatoria con effetti ex tunc del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal pagina 8 di 14 Il Giudice Marisa Attollino fine un termine alla parte (ove non vi avesse già provveduto di sua iniziativa), senza che peraltro valessero limiti costituiti dalle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Nella specie l'eccezione può ormai ritenersi superata con il deposito nel presente giudizio della procura completa posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Quanto alla fase di opposizione si osserva che:
a) Incontestato e documentato il contratto dal quale trae origine la pretesa di pagamento avanzata dalla l'opponente ha negato il Controparte_1
diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito così come azionato dall'opposta in quanto ha eccepito l'avverso inadempimento.
Pur avendo comunque contestato nel merito la fondatezza dell'eccezione sollevata, a monte la creditrice ha sostenuto che la controparte non possa far valere siffatte ragioni di opposizione in quanto il contratto di
temporary management era stato concluso con la unico soggetto CP_3
legittimato a far valere i tipici rimedi negoziali, quale appunto l'exceptio inadimplenti non est adimplendum.
In effetti il contratto prevedeva che le prestazioni di consulenza fossero rese per i sette mesi successivi alla sua sottoscrizione e, in ogni caso,
fino al 31 dicembre 2013, sicché l'opposta ha sostenuto che, alla data del
12 dicembre 2014, nella quale era intervenuta la cessione di azienda in favore della ogni rapporto Parte_1
avrebbe dovuto intendersi ormai esaurito, con la conseguente inoperatività
della disciplina di cui all'art. 2558 c.c. (che prevede l'automatico subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati dalla pagina 9 di 14 Il Giudice Marisa Attollino cedente, che non abbiano carattere personale) e la costituzione ai sensi dell'art. 2560 c.c. di un mero vincolo di solidarietà passiva tra la cedente e la cessionaria rispetto ai debiti derivanti dal contratto già
eseguito in ogni sua parte.
La tesi offerta dall'opposta è condivisibile nei termini che seguono.
Invero la curatela opponente è sicuramente legittimata ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso anche in suo danno, ma non è titolare del contratto dal quale deriva l'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria, non essendovi automaticamente subentrata per effetto della cessione di azienda, né risultando agli atti altri strumenti di traslazione della posizione negoziale.
Riprendendo quanto compiutamente argomentato da Cass., 10/02/2023, n. 4248
(nonché da ultimo da Cass. civ. Sez. III, Ord., 23-04-2024, n. 10902),
l'art. 2558 c.c. stabilisce che "se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio
dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale", mentre il successivo art. 2560 c.c. dispone che "l'alienante non è liberato dai
debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito", con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui "nel trasferimento di
un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente
dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".
Ebbene l'interpretazione coordinata delle due norme porta a ritenere che
“la regola fissata dall'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al
debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in
pagina 10 di 14 Il Giudice Marisa Attollino rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso
negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la
disposizione dell'art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito
contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente (Cass., n.
4248 del 2013)”; in altri termini, dal combinato disposto delle norme richiamate "emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo
2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni
corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento
del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già
eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è
regolata dall'articolo 2560 cod. civ.”.
Pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 2558 c.c., ma in quella dell'art. 2560 c.c., “sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a
prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei
contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la
propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di
una sola parte”.
Nella fattispecie il contratto sarebbe comunque cessato alla data del 31
dicembre 2013 e la attendeva unicamente il pagamento, Controparte_6
sicché al momento della cessione d'azienda la non ha CP_3
trasferito alla cessionaria l'intero contratto (conservando, quindi, in via esclusiva la legittimazione a far valere l'inadempimento del contraente e a richiedere eventuali risarcimenti), realizzandosi solo un accollo cumulativo "ex lege" da parte del cessionario, con conseguente solidarietà
tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro pagina 11 di 14 Il Giudice Marisa Attollino "sui generis", dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass., 25/02/1987, n. 1990;
Cass., 03/03/1994, n. 2108; Cass., 04/10/2010, n. 20577).
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata in favore dei creditori, nemmeno gli attori della vicenda traslativa dell'azienda avrebbero potuto escludere la responsabilità solidare del cedente e del cessionario nei confronti del creditore, tanto che in sede interpretativa si ritiene che la norma sia inderogabile mediante accordo fra alienante e acquirente, salva l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente dell'azienda e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017).
Sulla scorta di quanto esposto, incontestato che il debito risultasse dai registri contabili della società (del resto non può porsi in dubbio che le fatture emesse dalla e poste a base della richiesta Controparte_1
monitoria fossero state trasmesse alla e dalla stessa annotate CP_3
nei libri contabili), con la richiesta monitoria l'opposta ha fatto valere la responsabilità ex lege della cessionaria dell'azienda, la quale avrebbe potuto essere esonerata dal pagamento solo dimostrando che al momento della cessione di azienda il debito non risultava dai libri contabili obbligatori oppure che era intervenuta una causa estintiva, modificativa o impeditiva riguardante la posizione della stessa cessionaria.
La circostanza per cui la vicenda traslativa non aveva realizzato una successione nel contratto di temporary management esclude dunque in radice l'esperibilità da parte della cessionaria dei rimedi negoziali tipici,
compreso quello diretto ad ottenere il risarcimento del danno dall'assunto pagina 12 di 14 Il Giudice Marisa Attollino inadempimento contrattuale.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato e le domande azionato in riconvenzionale dalla opponente meritano di essere integralmente rigettate.
Le spese processuali seguono l'ordinario criterio della soccombenza,
sicché, poste a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo in favore dell'opposta in base ai parametri minimi di cui al DM. 55/2014 come integrato dal D.M. 147 del 2022, applicabile alla fattispecie ratione
temporis, scaglione di valore fino ad € 52.000,00, stante la semplicità
delle questioni poste.
p.q.m.
il Giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. n.
4049/15 emesso il 22 settembre - 8 ottobre 2015 dal Tribunale di Bari in favore della società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., opposizione inizialmente proposta con citazione notificata il 18 giugno 2016 dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., e proseguita dalla CU del Fallimento della stessa opponente, in persona del curatore p.t., nonché sulle domande riconvenzionali azionate dalla opponente, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 4049/2015 del 22
settembre - 8 ottobre 2015 emesso dal Tribunale di Bari che, nei confronti pagina 13 di 14 Il Giudice Marisa Attollino della odierna opponente, acquista definitiva efficacia esecutiva;
2. rigetta le domande proposte in riconvenzionale dalla opponente;
3. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre € 571,35 per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bari, 16 luglio 2024
Il Giudice
Marisa Attollino
pagina 14 di 14 Il Giudice Marisa Attollino