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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del
17.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3647/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 13/A, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Efisio Barranca, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Domusnovas, via Brodolini n. 2
Parte opponente Contro
, C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Giovanni Suergiu, Via V. Emanuele 115/b, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via P. da Palestrina 28, presso lo studio degli Avvocati Maria Luisa Biagetti e Lucio Corda, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta Parte opposta
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE di tutte le parti:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in via monitoria allegando di avere prestato attività lavorativa CP_1 presso la ditta individuale dal 18 giugno 2003 sino al 31 marzo 2022 Controparte_2 con la qualifica di commesso e con l'inquadramento previsto dal IV livello del CCNL commercio, che in data 2 dicembre 2021 era deceduto il proprio datore di lavoro e che a pagina 1 di 3 seguito della cessazione del rapporto di lavoro non gli era stato pagato il TFR, pari a euro 24.912,91, di cui sarebbero titolari passivi e , quali eredi di Parte_1 Controparte_3
. Controparte_2
Con decreto n. 686/2023, il tribunale ha quindi ingiunto al solo erede il Parte_1 pagamento della somma anzidetta.
Con ricorso depositato il 17.11.2023 quest'ultimo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
ha insistito sulla domanda monitoria. CP_1
All'esito della prima udienza di trattazione della causa, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all'esito dell'odierna udienza, sostituita dal deposito di note telematiche, le parti hanno rappresentato di avere trovato un accordo conciliativo, già attuato compiutamente, attraverso il pagamento pressochè integrale dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, pari a euro 31.583,56, comprensivo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite. Non resta pertanto che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere, cui consegue la automatica perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio.
Cagliari, 17.9.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
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