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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 350/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Annamaria Parte_1 C.F._1
Tirinnanzi;
e
, cf. , con l'Avv. Annamaria Tirinnanzi;
Parte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 03.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 16/03/2011 e che dalla loro unione sono nate due figlie: in data 16/10/2011 ed il Persona_1 Per_2
16/05/2013. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 04/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 03.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 03.04.2025 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di
[...] Parte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 16/03/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 35 Parte 1 Anno 2011.
DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate presso ciascuno di essi in forma paritaria.
3. La casa coniugale sita in Livorno,Via Soffredini 50, in comproprietà tra i coniugi resta assegnata al sig. , che la deterrà a titolo di residenza familiare per lui Parte_1
e per le figlie minori le quali manterranno ivi la loro residenza anagrafica.
4. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita delle figlie (istruzione, educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé.
5. Nel rispetto del principio di bigenitorialità, la gestione delle minori seguirà lo schema di cui al piano genitoriale allegato sub All. A, stilato anche in considerazione dell'età delle bambine, delle esigenze lavorative dei genitori.
6. Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva frequentazione: l'assegno unico universale, sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
7. Il sig. provvederà al pagamento per l'intero del mutuo gravante sulla Parte_1 casa coniugale. A tal fine, egli si farà carico dell'intero debito residuo assumendo su di sé l'obbligazione di pagare il residuo importo di mutuo ancora in essere, sia in modo cumulativo che liberatorio ossia assumendo su di sé la piena responsabilità del mutuo e sollevando la sig.ra dall'onere di continuare a pagare le relative rate. Pt_2 Conseguentemente, trattandosi di accollo liberatorio, il sig. si impegna a Parte_1 richiedere ed ottenere dalla banca mutuataria l'approvazione del trasferimento del mutuo a suo esclusivo nome ed una liberatoria espressa e/o delibera di fattibilità della liberazione della sig.ra alla responsabilità solidale per il mutuo. Pt_2
8. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno. In particolare, i genitori concordano nel seguire le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie che richiedono o meno il preventivo accordo.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/ o del documento di identità valido per l'espatrio delle figlie minori.
11. Il signor si impegna entro la fine del corrente anno a trasferire la Parte_1 proprietà dell'autovettura Toyota Aygo tg. FG806EZ alla signora e, Pt_2 contestualmente, la signora trasferirà al sig. , la quota di sua Pt_2 Parte_1 proprietà dell'autovettura Volkswagen T-Roc tg. GC032XV.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 03.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 350/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Annamaria Parte_1 C.F._1
Tirinnanzi;
e
, cf. , con l'Avv. Annamaria Tirinnanzi;
Parte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 03.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 16/03/2011 e che dalla loro unione sono nate due figlie: in data 16/10/2011 ed il Persona_1 Per_2
16/05/2013. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 04/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 03.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 03.04.2025 il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di
[...] Parte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 16/03/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 35 Parte 1 Anno 2011.
DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate presso ciascuno di essi in forma paritaria.
3. La casa coniugale sita in Livorno,Via Soffredini 50, in comproprietà tra i coniugi resta assegnata al sig. , che la deterrà a titolo di residenza familiare per lui Parte_1
e per le figlie minori le quali manterranno ivi la loro residenza anagrafica.
4. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita delle figlie (istruzione, educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé.
5. Nel rispetto del principio di bigenitorialità, la gestione delle minori seguirà lo schema di cui al piano genitoriale allegato sub All. A, stilato anche in considerazione dell'età delle bambine, delle esigenze lavorative dei genitori.
6. Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva frequentazione: l'assegno unico universale, sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
7. Il sig. provvederà al pagamento per l'intero del mutuo gravante sulla Parte_1 casa coniugale. A tal fine, egli si farà carico dell'intero debito residuo assumendo su di sé l'obbligazione di pagare il residuo importo di mutuo ancora in essere, sia in modo cumulativo che liberatorio ossia assumendo su di sé la piena responsabilità del mutuo e sollevando la sig.ra dall'onere di continuare a pagare le relative rate. Pt_2 Conseguentemente, trattandosi di accollo liberatorio, il sig. si impegna a Parte_1 richiedere ed ottenere dalla banca mutuataria l'approvazione del trasferimento del mutuo a suo esclusivo nome ed una liberatoria espressa e/o delibera di fattibilità della liberazione della sig.ra alla responsabilità solidale per il mutuo. Pt_2
8. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno. In particolare, i genitori concordano nel seguire le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie che richiedono o meno il preventivo accordo.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/ o del documento di identità valido per l'espatrio delle figlie minori.
11. Il signor si impegna entro la fine del corrente anno a trasferire la Parte_1 proprietà dell'autovettura Toyota Aygo tg. FG806EZ alla signora e, Pt_2 contestualmente, la signora trasferirà al sig. , la quota di sua Pt_2 Parte_1 proprietà dell'autovettura Volkswagen T-Roc tg. GC032XV.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 03.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai