Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2003, n. 19039
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Sentenza 14 gennaio 2003

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Nell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., l'omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l'inammissibilità. Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice e nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell'art. 409 comma 2 cod. proc. pen., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall'art. 410 cod. proc. pen. Resta fermo, tuttavia, l'uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l'infondatezza della notizia di reato. (v. Corte cost., sent. n. 95 del 1997).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2003, n. 19039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19039
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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