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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2024, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 654/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario REMO LOT, con studio in Oderzo, Via
Daniele Manin n. 5
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso CP C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario ALESSANDRO BENVEGNÙ, con studio in
Treviso, Viale Luigi Luzzatti n. 88
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 11 marzo 2024, n. 648
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. n. 648/2024 del Tribunale di Treviso,
Sezione Terza Civile, nella persona del GOT Avv. Veronica Marchiori, emessa in data 11.03.2024, depositata in pari data e notificata alla odierna appellante in data 18.03.2024 nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 1692- 1693/2022 Nel merito: A) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte appellante, condannarsi il sig.
[...] alla restituzione a favore della sig.ra della CP Parte_1 somma di € 1.350,00 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284,
IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, a titolo di deposito cauzionale relativo al contratto di locazione intercorso tra le parti per la durata
01.08.2019-31.07.2020; B) dichiararsi l'inammissibilità e/o illegittimità
e/o inefficacia dell'ordinanza del Giudice di prime cure del 20.12.2022 nella parte in cui concede i termini istruttori ex art. 183, VI comma,
c.p.c. e conseguentemente dichiararsi inammissibili tutte le memorie avverse depositate, unitamente alle domande, eccezioni, deduzioni, capitolazioni e documenti ivi dimessi;
C) condannarsi il sig.
[...] al pagamento delle spese di lite in via integrale per entrambi i CP gradi di giudizio da porsi in regime di distrazione delle spese e dei diritti in capo al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., ovvero, in via subordinata, condannarsi il sig. al pagamento delle CP spese di lite del giudizio di primo grado nella misura minima del 50% da porsi in regime di distrazione delle spese e dei diritti in capo al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., compensando tra le parti la residua quota, nonché in via integrale le spese della presente fase di secondo grado.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: 1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva, anche parziale, per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla IG , per tutti i Parte_1 motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare comunque l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando pag. 2/10 integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
4) In via subordinata di merito, nella denegata ipotesi si ritenesse provato il diritto alla restituzione della cauzione in favore dell'appellante, dichiararne la consistenza al 50% della cauzione. 6) in ogni caso, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc per lite temeraria, tenendo conto della condotta processuale dell'appellante
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 648/2024 il Tribunale di Treviso ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto dal locatore contro i CP conduttori e , condannato il solo Parte_2 Parte_1 Pt_2 al pagamento dei canoni dal maggio 2021 alla riconsegna
[...] dell'immobile (euro 1.800,00) e al risarcimento dei danni (euro
2.350,00), stabilendo che dall'importo debba detrarsi il deposito cauzionale (euro 1.350,00). Ha rigettato l'ulteriore domanda di pagamento degli oneri condominiali e la domanda di di Parte_1 restituzione del deposito cauzionale. è stato condannato al Parte_2 pagamento delle spese di lite e le spese fra le altre parti sono state compensate.
Il decreto ingiuntivo era stato chiesto con riferimento al contratto di locazione di tipo transitorio 15 giugno 2019 per il periodo 1° agosto
2019 – 31 luglio 2020 e il locatore aveva sostenuto che non erano stati pagati i canoni a partire dal mese di maggio 2021, gli oneri accessori e che l'immobile era stato rilasciato solo alla fine di agosto.
Per il Tribunale:
pag. 3/10 1.1 l'unico conduttore del contratto 1° agosto 2020 per il periodo 1° agosto 2020 – 31 luglio 2021 è Il conduttore non aveva Parte_2 pagato i canoni degli ultimi mesi, aveva rilasciato l'immobile con ritardo e cagionato dei danni all'abitazione. Il locatore non aveva invece dimostrato di aver anticipato il pagamento delle spese condominiali;
1.2 non è accoglibile la domanda di di restituzione Parte_1 del deposito cauzionale del precedente contratto transitorio 15 giugno
2019 per il periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2020 concluso da Pt_1
e Sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che
[...] Parte_2 il deposito cauzionale versato per quel contratto con scadenza 31 luglio
2020 sia stato utilizzato per il successivo rapporto di locazione: a) la somma versata a titolo di deposito per i due contratti è identica, fra i due rapporti non vi è soluzione di continuità e l'immobile locato è lo stesso;
b) se è vero che il contratto 1° agosto 2020 aveva come unico conduttore nell'immobile aveva continuato a risiedere Parte_2 anche . In sede di opposizione, aveva Parte_1 Parte_2 allegato di aver rilasciato l'immobile insieme alla famiglia fin dal febbraio 2021 e non aveva mai chiesto prima Parte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo la restituzione del deposito.
2. Con l'atto di appello chiede che, in parziale Parte_1 riforma della sentenza sia condannato a restituirle il CP deposito cauzionale con gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e alla rifusione delle spese di lite. Chiede altresì che sia accertata l'illegittimità dell'ordinanza 20 dicembre 2022 che aveva concesso i “termini istruttori”. Lamenta:
pag. 4/10 2.1 che scaduto il primo contratto per il periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2020 con e il locatore, senza Parte_1 Parte_2 muovere alcun addebito sulle condizioni dell'immobile, aveva concluso un nuovo contratto solo con con il versamento di un Parte_2 secondo deposito cauzionale. Non era vero che, come sostenuto dal locatore, vi sarebbe stato un accordo tra i vari conduttori succedutisi nel tempo (anche con , che aveva concluso un primo contratto Parte_3 transitorio per il periodo 1° settembre 2018 – 31 agosto 2019) “affinché il primo deposito cauzionale venisse passato da un contratto all'altro”.
Le clausole scritte dei contratti documentano che il locatore abbia ricevuto prima della conclusione di ciascun contratto un deposito cauzionale, senza che sia consentita una diversa prova per presunzioni;
2.2 che con l'ordinanza 22 dicembre 2022, notificata il 21 aprile 2023, il Tribunale aveva erroneamente concesso i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. nonostante fosse applicabile il rito locatizio, consentendo alla controparte di depositare “memorie e documenti … richieste di prove”;
2.3 che il Tribunale non avrebbe dovuto in ogni caso compensare le spese per “giusti motivi”. aveva azionato una domanda CP dell'importo di euro 4.463,00, mentre aveva chiesto la Parte_1 restituzione del deposito cauzionale di euro 1.350,00. Inoltre, Pt_1
era stata costretta a ricorrere al giudice per evitare che si
[...] consolidasse nei suoi confronti un titolo del valore di oltre euro
5.000,00.
3. ha chiesto la conferma della sentenza di primo CP grado. Secondo l'appellato i contratti che si erano succeduti nel tempo erano stati tre: il contratto con dal 1° settembre 2018 al Parte_3
pag. 5/10 31 agosto 2019; il contratto con e dal 1° Parte_1 Parte_2 agosto 2019 al 31 luglio 2020 e il contratto con il solo dal 1° Pt_2 agosto 2020 al 31 luglio 2021. Terminato il primo contratto, il locatore aveva concluso due nuovi contratti di locazione, identici tra loro, e con il consenso di le parti si erano accordate affinché il deposito Parte_3 che i nuovi conduttori avrebbero dovuto corrispondere fosse costituito dalla somma che il locatore aveva già ricevuto. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo i due opponenti avevano lamentato
“pari diritti sulla fantomatica cauzione per euro 1.350,00 pur non avendola mai personalmente versata, perché era ancora quella versata dalla prima conduttrice e proponevano soluzioni diverse: Parte_3 chi la restituzione ), chi la compensazione ”. Tutt'oggi Pt_1 Pt_2
l'appellante e fanno parte dello stesso nucleo famigliare. La Parte_2 prima non avrebbe nemmeno titolo per chiedere la restituzione dell'intero deposito perché il contratto di locazione era stato concluso anche da Pt_2
4. Il primo motivo di appello sul deposito cauzionale non è fondato.
4.1 Non assume rilevanza prendere in considerazione anche il contratto di locazione concluso dalla prima conduttrice , Parte_3 persona rimasta sempre estranea al processo.
4.2 La clausola n. 10 del contratto di locazione 15 giugno 2019 concluso da e stabilisce “i conduttori a Parte_1 Parte_2 garanzia delle obbligazioni tutte che assume [assumono?] con il presente contratto, versa [versano ?] al locatore (che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza) una somma di € 1.350,00
pag. 6/10 (milletrecentocinquanta//00) in contanti…” (doc. 4 loc.). Il secondo contratto di locazione 1° agosto 2020 concluso dal solo per Parte_2
l'anno successivo contiene una clausola 10 del tutto analoga.
4.3 L'art. 2729 c.c. prevede che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni e l'art. 2726 c.c. stabilisce che le norme per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. Nel caso in esame il Tribunale non ha posto in discussione il contenuto delle clausole 10 dei due contratti di locazione. Con la conclusione di ciascuno dei due contratti parte conduttrice aveva consegnato in contanti il deposito cauzionale. Ha piuttosto ritenuto provato per presunzioni che Parte_2 concludendo il secondo contratto, non avesse versato ulteriori euro
1.350,00 perché e avessero consentito al Parte_1 Parte_2 locatore di trattenere il deposito cauzionale già consegnato con il contratto immediatamente precedente. Più correttamente, tenuto conto del contenuto della clausola contrattuale, che il deposito consegnato fosse quello che il locatore avrebbe dovuto restituire ai due conduttori del contratto oramai cessato.
Dovrebbe dunque ritenersi che ai sensi dell'art. 2723 c.c. sia stato concluso un accordo fra il locatore , da un lato, e CP Pt_1
e dall'altro, patto posteriore alla formazione del
[...] Parte_2 documento, affinché il deposito cauzionale invece che restituito al termine del contratto fosse utilizzato come deposito del nuovo contratto.
La conclusione del Tribunale è condivisibile considerando a) la parziale coincidenza dei conduttori dei due contratti che si sono succeduti, con identico deposito cauzionale, senza soluzione di continuità per la stessa unità abitativa;
b) l'appartenenza allo stesso pag. 7/10 nucleo famigliare dei due conduttori;
c) la permanenza nell'alloggio di anche dopo la conclusione del nuovo contratto;
d) il Parte_1 momento temporale in cui ha formulato per la prima Parte_1 volta la domanda di restituzione del deposito.
È inverosimile che avesse chiesto con il primo CP contratto a e la somma di euro 1.350,00 e Parte_1 Parte_2 poi con il secondo contratto al solo la consegna di ulteriori Parte_2 euro 1.350,00, senza quantomeno restituire il primo deposito e senza incontrare alcuna obiezione o ricevere nei mesi successivi la richiesta di restituzione del primo deposito. I collegamenti che esistono tra i tre soggetti coinvolti, l'unico immobile oggetto di ripetuti contratti di locazione e il comportamento tenuto dalle parti prima del processo inducono a escludere che al locatore sia stata versata in contanti dapprima la somma di euro 1.350,00 e poi un'ulteriore somma dello stesso importo.
5. Il secondo motivo di appello sull'illegittimità dell'ordinanza che ha concesso i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. è inammissibile ex art. 434 c.p.c. perché fondato su una questione di rito diversa da quelle che determinano la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, senza che la parte abbia indicato le ragioni d'ingiustizia sostanziale della decisione. L'appellante non precisa quali allegazioni o prove rilevanti ai fini della decisione siano state introdotte nel processo a seguito dell'ordinanza che ha assegnato termini per memorie non previsti dal rito del lavoro, applicabile nel rito locatizio.
6. Il terzo motivo sulla completa compensazione delle spese
è parzialmente fondato perché la soccombenza prevalente nella causa di pag. 8/10 primo grado nei rapporti – era del CP Parte_1 locatore , che aveva chiesto un decreto ingiuntivo per la CP somma di euro 4.463,22, oltre interessi e spese, facendo valere la morosità rispetto a un contratto a cui la era estranea. La Pt_1 richiesta di restituzione del deposito cauzionale era infondata ma il valore della domanda del locatore, domanda che aveva reso necessario opporsi al decreto, era molto più consistente. La compensazione delle spese per soccombenza reciproca era di conseguenza giustificabile ma solo nella misura del 50%. Considerato il valore della domanda proposta contro , i compensi vengono liquidati per il giudizio di Parte_1 primo grado in euro 1.276,00 [euro 425,00 + euro 425,00 + euro
851,00 + euro 851,00)/2], presi in considerazione parametri medi del d.m. n. 55 del 2014.
7. La sentenza appellata deve dunque essere riformata unicamente per le spese di lite. La richiesta di di condannare CP
l'appellante per responsabilità aggravata non è compatibile con l'esito del giudizio, perché l'art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la completa soccombenza della controparte. Anche per il giudizio di appello, le spese vengono per metà compensate e per il residuo poste a carico dell'appellato . Applicati parametri medi dello scaglione CP utilizzabile, i compensi vengono liquidati in euro 961,50 [euro 536,00 + euro 536,00 + euro 851,00)/2]. Il difensore dell'appellante ha chiesto la distrazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP
pag. 9/10 sentenza del Tribunale di Treviso 11 marzo 2024, n. 648/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, compensate per metà le spese processuali del giudizio di primo grado, condanna al pagamento delle residue in favore di CP
, liquidate nella somma di euro 1.276,00 per compensi Parte_1 ed euro 38,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) compensate per metà le spese processuali del giudizio di appello, condanna al pagamento delle residue in favore di CP
, liquidate nella somma di euro 961,50 per compensi Parte_1 ed euro 87,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Remo
Lot, difensore di . Parte_1
Venezia, 30/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 654/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario REMO LOT, con studio in Oderzo, Via
Daniele Manin n. 5
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso CP C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario ALESSANDRO BENVEGNÙ, con studio in
Treviso, Viale Luigi Luzzatti n. 88
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 11 marzo 2024, n. 648
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. n. 648/2024 del Tribunale di Treviso,
Sezione Terza Civile, nella persona del GOT Avv. Veronica Marchiori, emessa in data 11.03.2024, depositata in pari data e notificata alla odierna appellante in data 18.03.2024 nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 1692- 1693/2022 Nel merito: A) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte appellante, condannarsi il sig.
[...] alla restituzione a favore della sig.ra della CP Parte_1 somma di € 1.350,00 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284,
IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, a titolo di deposito cauzionale relativo al contratto di locazione intercorso tra le parti per la durata
01.08.2019-31.07.2020; B) dichiararsi l'inammissibilità e/o illegittimità
e/o inefficacia dell'ordinanza del Giudice di prime cure del 20.12.2022 nella parte in cui concede i termini istruttori ex art. 183, VI comma,
c.p.c. e conseguentemente dichiararsi inammissibili tutte le memorie avverse depositate, unitamente alle domande, eccezioni, deduzioni, capitolazioni e documenti ivi dimessi;
C) condannarsi il sig.
[...] al pagamento delle spese di lite in via integrale per entrambi i CP gradi di giudizio da porsi in regime di distrazione delle spese e dei diritti in capo al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., ovvero, in via subordinata, condannarsi il sig. al pagamento delle CP spese di lite del giudizio di primo grado nella misura minima del 50% da porsi in regime di distrazione delle spese e dei diritti in capo al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., compensando tra le parti la residua quota, nonché in via integrale le spese della presente fase di secondo grado.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: 1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva, anche parziale, per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla IG , per tutti i Parte_1 motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare comunque l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando pag. 2/10 integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
4) In via subordinata di merito, nella denegata ipotesi si ritenesse provato il diritto alla restituzione della cauzione in favore dell'appellante, dichiararne la consistenza al 50% della cauzione. 6) in ogni caso, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc per lite temeraria, tenendo conto della condotta processuale dell'appellante
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 648/2024 il Tribunale di Treviso ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto dal locatore contro i CP conduttori e , condannato il solo Parte_2 Parte_1 Pt_2 al pagamento dei canoni dal maggio 2021 alla riconsegna
[...] dell'immobile (euro 1.800,00) e al risarcimento dei danni (euro
2.350,00), stabilendo che dall'importo debba detrarsi il deposito cauzionale (euro 1.350,00). Ha rigettato l'ulteriore domanda di pagamento degli oneri condominiali e la domanda di di Parte_1 restituzione del deposito cauzionale. è stato condannato al Parte_2 pagamento delle spese di lite e le spese fra le altre parti sono state compensate.
Il decreto ingiuntivo era stato chiesto con riferimento al contratto di locazione di tipo transitorio 15 giugno 2019 per il periodo 1° agosto
2019 – 31 luglio 2020 e il locatore aveva sostenuto che non erano stati pagati i canoni a partire dal mese di maggio 2021, gli oneri accessori e che l'immobile era stato rilasciato solo alla fine di agosto.
Per il Tribunale:
pag. 3/10 1.1 l'unico conduttore del contratto 1° agosto 2020 per il periodo 1° agosto 2020 – 31 luglio 2021 è Il conduttore non aveva Parte_2 pagato i canoni degli ultimi mesi, aveva rilasciato l'immobile con ritardo e cagionato dei danni all'abitazione. Il locatore non aveva invece dimostrato di aver anticipato il pagamento delle spese condominiali;
1.2 non è accoglibile la domanda di di restituzione Parte_1 del deposito cauzionale del precedente contratto transitorio 15 giugno
2019 per il periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2020 concluso da Pt_1
e Sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che
[...] Parte_2 il deposito cauzionale versato per quel contratto con scadenza 31 luglio
2020 sia stato utilizzato per il successivo rapporto di locazione: a) la somma versata a titolo di deposito per i due contratti è identica, fra i due rapporti non vi è soluzione di continuità e l'immobile locato è lo stesso;
b) se è vero che il contratto 1° agosto 2020 aveva come unico conduttore nell'immobile aveva continuato a risiedere Parte_2 anche . In sede di opposizione, aveva Parte_1 Parte_2 allegato di aver rilasciato l'immobile insieme alla famiglia fin dal febbraio 2021 e non aveva mai chiesto prima Parte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo la restituzione del deposito.
2. Con l'atto di appello chiede che, in parziale Parte_1 riforma della sentenza sia condannato a restituirle il CP deposito cauzionale con gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e alla rifusione delle spese di lite. Chiede altresì che sia accertata l'illegittimità dell'ordinanza 20 dicembre 2022 che aveva concesso i “termini istruttori”. Lamenta:
pag. 4/10 2.1 che scaduto il primo contratto per il periodo 1° agosto 2019 – 31 luglio 2020 con e il locatore, senza Parte_1 Parte_2 muovere alcun addebito sulle condizioni dell'immobile, aveva concluso un nuovo contratto solo con con il versamento di un Parte_2 secondo deposito cauzionale. Non era vero che, come sostenuto dal locatore, vi sarebbe stato un accordo tra i vari conduttori succedutisi nel tempo (anche con , che aveva concluso un primo contratto Parte_3 transitorio per il periodo 1° settembre 2018 – 31 agosto 2019) “affinché il primo deposito cauzionale venisse passato da un contratto all'altro”.
Le clausole scritte dei contratti documentano che il locatore abbia ricevuto prima della conclusione di ciascun contratto un deposito cauzionale, senza che sia consentita una diversa prova per presunzioni;
2.2 che con l'ordinanza 22 dicembre 2022, notificata il 21 aprile 2023, il Tribunale aveva erroneamente concesso i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. nonostante fosse applicabile il rito locatizio, consentendo alla controparte di depositare “memorie e documenti … richieste di prove”;
2.3 che il Tribunale non avrebbe dovuto in ogni caso compensare le spese per “giusti motivi”. aveva azionato una domanda CP dell'importo di euro 4.463,00, mentre aveva chiesto la Parte_1 restituzione del deposito cauzionale di euro 1.350,00. Inoltre, Pt_1
era stata costretta a ricorrere al giudice per evitare che si
[...] consolidasse nei suoi confronti un titolo del valore di oltre euro
5.000,00.
3. ha chiesto la conferma della sentenza di primo CP grado. Secondo l'appellato i contratti che si erano succeduti nel tempo erano stati tre: il contratto con dal 1° settembre 2018 al Parte_3
pag. 5/10 31 agosto 2019; il contratto con e dal 1° Parte_1 Parte_2 agosto 2019 al 31 luglio 2020 e il contratto con il solo dal 1° Pt_2 agosto 2020 al 31 luglio 2021. Terminato il primo contratto, il locatore aveva concluso due nuovi contratti di locazione, identici tra loro, e con il consenso di le parti si erano accordate affinché il deposito Parte_3 che i nuovi conduttori avrebbero dovuto corrispondere fosse costituito dalla somma che il locatore aveva già ricevuto. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo i due opponenti avevano lamentato
“pari diritti sulla fantomatica cauzione per euro 1.350,00 pur non avendola mai personalmente versata, perché era ancora quella versata dalla prima conduttrice e proponevano soluzioni diverse: Parte_3 chi la restituzione ), chi la compensazione ”. Tutt'oggi Pt_1 Pt_2
l'appellante e fanno parte dello stesso nucleo famigliare. La Parte_2 prima non avrebbe nemmeno titolo per chiedere la restituzione dell'intero deposito perché il contratto di locazione era stato concluso anche da Pt_2
4. Il primo motivo di appello sul deposito cauzionale non è fondato.
4.1 Non assume rilevanza prendere in considerazione anche il contratto di locazione concluso dalla prima conduttrice , Parte_3 persona rimasta sempre estranea al processo.
4.2 La clausola n. 10 del contratto di locazione 15 giugno 2019 concluso da e stabilisce “i conduttori a Parte_1 Parte_2 garanzia delle obbligazioni tutte che assume [assumono?] con il presente contratto, versa [versano ?] al locatore (che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza) una somma di € 1.350,00
pag. 6/10 (milletrecentocinquanta//00) in contanti…” (doc. 4 loc.). Il secondo contratto di locazione 1° agosto 2020 concluso dal solo per Parte_2
l'anno successivo contiene una clausola 10 del tutto analoga.
4.3 L'art. 2729 c.c. prevede che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni e l'art. 2726 c.c. stabilisce che le norme per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. Nel caso in esame il Tribunale non ha posto in discussione il contenuto delle clausole 10 dei due contratti di locazione. Con la conclusione di ciascuno dei due contratti parte conduttrice aveva consegnato in contanti il deposito cauzionale. Ha piuttosto ritenuto provato per presunzioni che Parte_2 concludendo il secondo contratto, non avesse versato ulteriori euro
1.350,00 perché e avessero consentito al Parte_1 Parte_2 locatore di trattenere il deposito cauzionale già consegnato con il contratto immediatamente precedente. Più correttamente, tenuto conto del contenuto della clausola contrattuale, che il deposito consegnato fosse quello che il locatore avrebbe dovuto restituire ai due conduttori del contratto oramai cessato.
Dovrebbe dunque ritenersi che ai sensi dell'art. 2723 c.c. sia stato concluso un accordo fra il locatore , da un lato, e CP Pt_1
e dall'altro, patto posteriore alla formazione del
[...] Parte_2 documento, affinché il deposito cauzionale invece che restituito al termine del contratto fosse utilizzato come deposito del nuovo contratto.
La conclusione del Tribunale è condivisibile considerando a) la parziale coincidenza dei conduttori dei due contratti che si sono succeduti, con identico deposito cauzionale, senza soluzione di continuità per la stessa unità abitativa;
b) l'appartenenza allo stesso pag. 7/10 nucleo famigliare dei due conduttori;
c) la permanenza nell'alloggio di anche dopo la conclusione del nuovo contratto;
d) il Parte_1 momento temporale in cui ha formulato per la prima Parte_1 volta la domanda di restituzione del deposito.
È inverosimile che avesse chiesto con il primo CP contratto a e la somma di euro 1.350,00 e Parte_1 Parte_2 poi con il secondo contratto al solo la consegna di ulteriori Parte_2 euro 1.350,00, senza quantomeno restituire il primo deposito e senza incontrare alcuna obiezione o ricevere nei mesi successivi la richiesta di restituzione del primo deposito. I collegamenti che esistono tra i tre soggetti coinvolti, l'unico immobile oggetto di ripetuti contratti di locazione e il comportamento tenuto dalle parti prima del processo inducono a escludere che al locatore sia stata versata in contanti dapprima la somma di euro 1.350,00 e poi un'ulteriore somma dello stesso importo.
5. Il secondo motivo di appello sull'illegittimità dell'ordinanza che ha concesso i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. è inammissibile ex art. 434 c.p.c. perché fondato su una questione di rito diversa da quelle che determinano la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, senza che la parte abbia indicato le ragioni d'ingiustizia sostanziale della decisione. L'appellante non precisa quali allegazioni o prove rilevanti ai fini della decisione siano state introdotte nel processo a seguito dell'ordinanza che ha assegnato termini per memorie non previsti dal rito del lavoro, applicabile nel rito locatizio.
6. Il terzo motivo sulla completa compensazione delle spese
è parzialmente fondato perché la soccombenza prevalente nella causa di pag. 8/10 primo grado nei rapporti – era del CP Parte_1 locatore , che aveva chiesto un decreto ingiuntivo per la CP somma di euro 4.463,22, oltre interessi e spese, facendo valere la morosità rispetto a un contratto a cui la era estranea. La Pt_1 richiesta di restituzione del deposito cauzionale era infondata ma il valore della domanda del locatore, domanda che aveva reso necessario opporsi al decreto, era molto più consistente. La compensazione delle spese per soccombenza reciproca era di conseguenza giustificabile ma solo nella misura del 50%. Considerato il valore della domanda proposta contro , i compensi vengono liquidati per il giudizio di Parte_1 primo grado in euro 1.276,00 [euro 425,00 + euro 425,00 + euro
851,00 + euro 851,00)/2], presi in considerazione parametri medi del d.m. n. 55 del 2014.
7. La sentenza appellata deve dunque essere riformata unicamente per le spese di lite. La richiesta di di condannare CP
l'appellante per responsabilità aggravata non è compatibile con l'esito del giudizio, perché l'art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la completa soccombenza della controparte. Anche per il giudizio di appello, le spese vengono per metà compensate e per il residuo poste a carico dell'appellato . Applicati parametri medi dello scaglione CP utilizzabile, i compensi vengono liquidati in euro 961,50 [euro 536,00 + euro 536,00 + euro 851,00)/2]. Il difensore dell'appellante ha chiesto la distrazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP
pag. 9/10 sentenza del Tribunale di Treviso 11 marzo 2024, n. 648/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, compensate per metà le spese processuali del giudizio di primo grado, condanna al pagamento delle residue in favore di CP
, liquidate nella somma di euro 1.276,00 per compensi Parte_1 ed euro 38,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) compensate per metà le spese processuali del giudizio di appello, condanna al pagamento delle residue in favore di CP
, liquidate nella somma di euro 961,50 per compensi Parte_1 ed euro 87,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Remo
Lot, difensore di . Parte_1
Venezia, 30/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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