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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 09/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 13/2025
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo -Presidente rel ed est dott.ssa Maria Tulumello -Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con reclamo depositato in data 17.1.2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Italo Lancieri
- reclamante – contro
, nella sua qualità di Curatore della Liquidazione Controparte_1
Giudiziale di - Controparte_2
procedura Tribunale di Rovereto RG 7/2024 e delle conseguenti procedure di Liquidazione giudiziale n. 7-1/2024, 7-2/2024 e 7-3/2024
- reclamato contumace e contro in persona del rappresentante pro tempre CP_3 Rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e Antonio Schiavone
- reclamata con il Pubblico Ministero
notifica effettuata dal reclamante anche ai soci e Parte_2
Parte_3
Oggetto: reclamo avverso apertura liquidazione giudiziale
Conclusioni
Reclamante in via principale revocare integralmente la sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Rovereto, pubblicata in data 20 dicembre 2024, pronunciata a esito del procedimento unitario RGN. 19/2024, con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale n.
7/2024 della società Controparte_4
(C.f. ), con sede in Riva del Garda (TN), Via Monte Misone, P.IVA_1
n. 39) e sono state aperte le conseguenti procedure nn. 7-1/2024, 7-2/2024 e
7-3/2024, rispettivamente nei confronti dei signori
[...]
), (C.f. Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
) e (C.f. ), C.F._3 Parte_1 C.F._1
adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata non sia integralmente revocata, dichiarare la nullità della sopracitata sentenza n.
15/2024 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui apre la liquidazione giudiziale n. 7-3/2024 nei confronti del signor (C.f. Parte_1
), adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
C.F._1
pag. 2/14 In ogni caso, con vittoria di spese.
CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis rejectis: disporre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo PU 19 /2024 Trib. Rovereto per l'apertura della liquidazione giudiziale;
in via preliminare: dichiarare il difetto della legittimazione e dell'interesse ad agire del reclamante sig. e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
inammissibile il reclamo, anche eventualmente in subordine limitatamente alla liquidazione della Società; nel merito, in via principale: rigettare l'avverso ricorso ex art. 51 CCII, in uno a tutte le domande ivi formulate, in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2024 (recte
15/2024) del 20/12/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto;
in subordine: qualora l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse accoglibile il reclamo per carenza del presupposto soggettivo, dichiarare la liquidazione controllata;
in via ulteriormente subordinata: qualora l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse accoglibile il reclamo limitatamente al Socio illimitatamente responsabile reclamante, Voglia rimettere gli atti al Tribunale di Rovereto nella PU 19 /2024 per verificare i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dello stesso. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
Pubblico ministero
Conclude per l'accoglimento del reclamo e la conseguente revoca della sentenza 19/12/2024 del Tribunale di Rovereto
pag. 3/14 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto reclamo ex art 51CCII avverso la Parte_1
sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Rovereto pronunciata nel procedimento unitario RG 19/2024 con cui sono state aperte la liquidazione giudiziale n.7/2024 della società Controparte_2
. e le procedure di liquidazione giudiziale nn.7-1/2024, n.7-
[...]
2/2024 e 7-3/2024 dei soci illimitatamente responsabili rispettivamente e e del reclamante Parte_2 Parte_3 [...]
. Parte_1
A fondamento del reclamo ha esposto che su istanza della creditrice
[...]
- cessionaria in blocco di crediti di in seno ad CP_3 Controparte_5
una operazione di cartolarizzazione- il Tribunale di Rovereto aveva convocato la società debitrice e la creditrice istante omettendo la notifica ai soci illimitatamente responsabili;
era stata poi pronunciata la sentenza qui reclamata con cui era stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società e quelle dei soci illimitatamente responsabili sul rilievo che la società non si era costituita e non risultava pertanto provato il possesso congiunto dei requisiti per la qualificazione della stessa come impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ed altresì sul rilievo della sussistenza dello stato di insolvenza .
Il reclamante dopo aver affermato di aver di fatto appreso della emissione della sentenza (emessa in data 19 dicembre 2024 e pubblicata nel Registro
Imprese il 20.12.2024) solo in ragione di una successiva comunicazione a lui effettuata dal curatore a mezzo di lettera raccomandata, ha formulato tre motivi di reclamo pag. 4/14 Con primo motivo ha dedotto che la società Controparte_2
era “impresa minore” di tal che difettava il
[...]
presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale della medesima.
Ha evidenziato in particolare che in termini di attivo patrimoniale contrariamente a quanto rilevabile dalla documentazione contabile disponibile, risalente al 2012, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, la società aveva avuto un attivo inferiore ad € 300.000,00. Ciò in quanto dall'attivo
2012 doveva essere espunta la principale voce concernente i beni immobili, posto che la società era rimasta proprietaria di sole parti comuni di un compendio immobiliare ad uso commerciale avendo subito espropriazione dei restanti suoi beni immobili in ragione di una procedura esecutiva immobiliare.
Ha poi allegato che i ricavi risultavano azzerati già da molti esercizi (e quindi sicuramente nei tre esercizi qui rilevanti ) dovendosi considerare che la società era inattiva dal 2012 tanto da esser stata cancellata.
Con riguardo al “debito” ha affermato che detto parametro era inferiore ad
€ 500.000,00. Sul punto ha asserito in primis che il credito vantato dalla stessa doveva esser rivisto considerato che a fronte di un CP_3
decreto ingiuntivo esecutivo emesso per € 348.01,40 in una successiva missiva rivolta ai soci nel luglio 2024 la sua procuratrice aveva esplicitato una pretesa creditoria al 30.4.2024 a titolo di capitale e interessi corrispettivi e di mora per una somma complessiva inferiore, pari ad €
202.276,63. In secondo luogo ha asserito che le posizioni dei fornitori essendo decorsi più di dieci anni dovevano esser “stralciate ” in quanto pag. 5/14 prescritte, evidenziando anche che inclusa tra i Parte_4
fornitori aveva la medesima compagine sociale della . Controparte_2
Con secondo motivo di reclamo ha lamentato vizio della notifica alla società affermando Controparte_2
che la notifica avrebbe dovuto esser rinnovata in quanto effettuata solo a mezzo PEC all'indirizzo che ancorchè indicato in visura camerale e risultante anche sul portale si riferiva a società inattiva dal 2012. Pt_5
Con terzo motivo di reclamo ha rilevato che il Tribunale aveva disposto la apertura della procedura di liquidazione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili senza l'osservanza del disposto di cui all'art
256 CC II non avendo provveduto alla convocazione di detti soci di tal che la apertura della liquidazione giudiziale nei loro confronti “e per quanto qui interessa di certo nei confronti del sig ” era affetta Parte_1
da nullità
Ha dunque formulato le conclusioni trascritte in premessa chiedendo in via principale di “ revocare integralmente la sentenza n. 15/2024 del
Tribunale di Rovereto” con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale n.
7/2024 della società e Controparte_4
sono state aperte le conseguenti procedure nn. 7-1/2024, 7-2/2024 e 7-
3/2024; in via subordinata ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza nella parte in cui ha aperto la liquidazione giudiziale nei suoi confronti con adozione di tutti i conseguenti provvedimenti.
2.Si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di CP_3
legittimazione e di interesse ad agire di con riferimento Parte_1
alla domanda di revoca della liquidazione giudiziale della società osservando che il reclamo era stato proposto da personalmente Pt_1
pag. 6/14 nella sua veste di socio illimitatamente responsabile e non in nome e per Contro conto della società con Controparte_4
conseguente inammissibilità di detta domanda.
Nel merito in via principale ha chiesto che il ricorso venisse rigettato
Ha in primo luogo dedotto che non risultava provata la presenza congiunta dei requisiti richiesti ex lege per qualificare l'impresa come
“impresa minore”
Ha altresì contestato il preteso difetto di notifica del decreto di convocazione, affermando che la società era stata ritualmente notificata,
e che vi era stata pubblicazione nell'aera web riservata il che implicava presunzione di conoscenza anche per i soci illimitatamente responsabili.
In via subordinata ha chiesto che qualora la Corte avesse ritenuto accoglibile il reclamo per carenza del presupposto soggettivo venisse dichiarata la liquidazione controllata
In via ulteriormente subordinata ha chiesto che nel caso in cui fosse stato ritenuto accoglibile il reclamo con riferimento al socio reclamante illimitatamente responsabile, venissero rimessi gli atti al Tribunale di
Rovereto per verificare i presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale dello stesso.
3. Il Pubblico Ministero ha concluso come riportato in premessa.
4.1 Va rigettata la eccezione formulata da di difetto di CP_3
legittimazione ed interesse ad agire del socio illimitatamente responsabile a proporre reclamo avverso la apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale della società.
La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale ex 51 primo comma CCII “può essere impugnata da qualunque interessato” : il socio pag. 7/14 illimitatamente responsabile è indubbiamente “interessato” ai sensi della norma in esame posto che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale “produce” anche la apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti: sussiste dunque sia la sua legittimazione che l'interesse ad agire.
4.2 Vanno esaminati in primis i motivi di reclamo concernenti le notifiche
4.2.1 E' infondata la censura che parte reclamante svolge in ordine alla notifica nei confronti della società.
La notifica è stata ritualmente effettuata nei confronti di
[...]
società nient'affatto cancellata dal Controparte_4
Registro imprese (v visura camerale da ultimo prodotta da cui risulta che vi è stata nel 2012 solo cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane per “prevalenza attività di lavoro subordinato” e non tout court cancellazione dal Registro Imprese), all'indirizzo PEC quale risultante al
Registro Imprese medesimo e ciò ai sensi dell'art 40 comma 6 CCII .
Si osserva peraltro, ad colorandum, che la Corte di Cassazione sia pure in relazione al previgente art 15 comma 3 LF ha più volto chiarito che anche nei confronti di società cancellata il ricorso può essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di detta società in precedenza comunicato al Registro delle imprese ( V. Cass civ. n. 23322 del 26 giugno 2023 ; v anche Cass. civ. n. 25701/2017, n. 602/2017 e n.
17946/2016).
La notifica alla società era dunque valida e rituale e non ne necessitava una sua rinnovazione pag. 8/14 4.2.2 E' stata invece omessa la notifica del ricorso al socio odierno reclamante.
Sul punto va rilevato che l'art 256 III comma CCII prevede che prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ne vada ordinata la convocazione (similmente a quanto precedentemente disposto dall'art art. 147 LF) e nel caso di specie la notifica è stata omessa.
Trattasi di persona fisica non obbligata a munirsi di domicilio digitale, nei cui confronti la notifica non è stata neppure tentata di tal che non risulta applicabile il meccanismo succedaneo di cui all'art 40 comma 7 CCII che riguarda il solo caso in cui la notifica a mezzo posta certificata non sia risultata possibile o non abbia esito positivo per cause imputabili al destinatario.
4.2.3 Ciò posto vanno vagliate le conseguenze di detta omessa notifica quanto alla apertura della liquidazione giudiziale della società e quanto alla conseguente apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile.
Sul punto giova richiamare il condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi nella vigenza dell'art 147 LF, valorizzabile anche all' esito delle modifiche normative introdotte dal CCII, che ha effettuato la seguente ricostruzione sistematica: “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili,
l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3,
l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta
pag. 9/14 dichiarazione produce anche il loro fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società. ( v. Cassazione Civile,
Sez. VI, 21 gennaio 2016, n. 1105; v. anche nello stesso senso Cass civ ord n. 25140/18 e Cass civ ord n. 23322 del 26 giugno 2023) ; l'obbligo di notifica al socio illimitatamente responsabile imposto attualmente dall'art 256 comma 3 CCII risponde alle medesime esigenze ed ha la medesima ratio del previgente obbligo di convocazione ex art 147 LF di tal che deve ritenersi che il difetto di notifica al socio illimitatamente responsabile non comporti nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto la apertura della liquidazione giudiziale della società.
5. Va dunque esaminato nel merito il motivo di reclamo con cui
[...]
ha dedotto essere la società Parte_1 Controparte_2
una “ impresa minore” ed in quanto tale non
[...]
assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Detto motivo di reclamo è infondato.
La cd impresa minore ex art 2 lett d) CCII è l'impresa che presenta congiuntamente i tre requisiti indicati dalla citata norma, la cui sussistenza deve essere provata ex art 121 CC II dall'impresa e in luogo di essa, nel caso di specie, dal reclamante.
pag. 10/14 Il reclamante ha fatto riferimento ad un prospetto di bilancio relativo all' esercizio 2012 (v suo doc 10 ) dando per scontata che quella fosse la situazione della società al 2012 e provvedendo poi a dar conto delle modifiche pretesamente avvenute con riferimento ai tre requisiti di legge, segnatamente nei tre anni antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Detto preteso “bilancio” non risulta in realtà essere stato approvato dai soci e in ogni caso non risulta esser stato depositato al Registro imprese (si vedano le visure dimesse) così come non risultano depositati i bilanci dei successivi esercizi;
sono stati comunque prodotti documenti contabili quali il conto debiti/fornitori del
2012 (doc 6) , il “giornale contabile” del 2012 (doc7) un partitario relativo al 2012 concernente i fabbricati (dc 9) che confortano in parte qua le risultanze del cd prospetto di bilancio doc 10, “documento” che riporta una voce ricavi per € 1.008.574,78, una voce attivo per €708.505,56
e passività per € 705.546,53.
Quanto alle passività il reclamante afferma con riferimento alla situazione dei tre esercizi anteriori alla istanza di liquidazione che la quota parte di €
244.519,01 in allora sussistente ed integrata da debiti verso fornitori va
“stralciata” in quanto relativa a debiti poi prescrittisi. Tale generica affermazione è del tutto insufficiente ai fini che qui occupano posto che non è stata fornita alcuna specifica informazione in ordine a detti debiti né in ordine all' andamento dei relativi rapporti di tal che non è certo sufficiente una mera generica indicazione di astratta prescrittibilità per potersi dedurre che si tratti di debiti senz'altro estinti per prescrizione;
è altresì indifferente, in difetto di puntuali prove in punto “estinzione” del debito, che uno dei creditori ovvero la avesse la Parte_4
pag. 11/14 stessa compagine sociale della posto che trattasi Controparte_2
comunque di società aventi distinta soggettività.
Ancora il reclamante afferma che anche il debito verso (indicato CP_3
nel “prospetto” 2012 quale debito verso Banca di Trento e Bolzano, successivamente divenuto debito verso e poi ceduto a Controparte_5
) debba esser “rivisto” in quanto ha beneficiato degli CP_3 CP_3
esiti di procedura esecutiva immobiliare che hanno ridotto il debito medesimo.
Su punto va rilevato che è documentalmente provato che, sulla scorta di titolo esecutivo integrato da decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, la creditrice ha notificato atto di precetto per euro CP_3
357.227,90 oltre ulteriori interessi come determinati nel titolo. Dalla procedura esecutiva immobiliare che ne è seguita l'odierna creditrice ha incassato euro 133.630,95, a parziale soddisfo del maggior credito vantato
(v doc 7 di parte . Il differenziale di € 223.596,95 - CP_3
somma che deve esser aggiornata con gli ulteriori interessi medio tempre maturati- unitamente, ai fini della valutazione del requisito di cui trattasi ai sopra indicati ulteriori debiti fornitori per €244.519,01 e agli altri debiti esposti nel doc 10 che il reclamante non contesta e sulla cui eventuale estinzione non ha dedotto alcunchè (si vedano, inter alia, le passività per oltre € 28.237,00 integrate da debiti verso l'Erario, l' e l ed CP_6 CP_7
€ 34.000,00 indicati come passività presenti del conto anticipi) porta a ritenere che il requisito delle passività si ponga oltre la soglia di €
500.000,000 e ciò è sufficiente ad escludere che si tratti di “impresa minore”:
pag. 12/14 A ciò si aggiunga che quanto all'azzeramento dei ricavi parte reclamante si è limitata ad affermare che la società è inattiva dal 2012 pretendendo su punto di desumere detta inattività dal solo fatto della cancellazione dall'albo delle Imprese artigiane avvenuta in tale anno: detta cancellazione
è però stata disposta “per prevalenza di lavoro subordinato” e da essa si desume solo che la società non aveva i requisiti dell'impresa artigiana ma non che essa non abbia più operato nella veste di impresa “ non artigiana”.
Va conclusivamente rigettata la domanda svolta in principalità, di revoca della apertura della liquidazione giudiziale della società.
6. Va invece accolta la domanda subordinata del reclamante di Pt_1
nullità della sentenza per la parte in cui è stata disposta la apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti, per le motivazioni già espresse al punto 4.2.3.
La omissione della notifica ex art 256 CCII al socio illimitatamente responsabile alla luce del citato e condiviso indirizzo Pt_1
giurisprudenziale determina la nullità della pronuncia relativa alla apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio;
trattandosi di difetto di contradditorio necessario la causa va rimessa ex art 354 cpc davanti al
Tribunale di Rovereto con termine per la riassunzione di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza
Le spese del procedimento di reclamo state il suo esito ( che ha visto l'accoglimento della sola domanda subordinata di nullità della parte della sentenza che ha disposto la apertura della procedura di liquidazione giudiziale verso il reclamante e il rigetto della domanda di revoca Pt_1
pag. 13/14 della apertura della liquidazione giudiziale verso la società ) vanno integralmente compensate tra le parti costituite e Parte_1 [...]
CP_3
P.Q.M.
1) rigetta la domanda principale del reclamante
2)dichiara la nullità della sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui apre la liquidazione giudiziale n. 7-3/2024 nei confronti di
, rimettendo in parte qua la causa davanti al Tribunale Parte_1
di Rovereto e dando termine per la riassunzione di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza
3)compensa le spese del reclamo tra e Parte_1 CP_3
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 51 CCII
Così deciso in Trento, Camera Consiglio dell'8.4.2025
La presidente rel ed est
Dott. Guzzo Liliana
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 13/2025
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo -Presidente rel ed est dott.ssa Maria Tulumello -Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con reclamo depositato in data 17.1.2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Italo Lancieri
- reclamante – contro
, nella sua qualità di Curatore della Liquidazione Controparte_1
Giudiziale di - Controparte_2
procedura Tribunale di Rovereto RG 7/2024 e delle conseguenti procedure di Liquidazione giudiziale n. 7-1/2024, 7-2/2024 e 7-3/2024
- reclamato contumace e contro in persona del rappresentante pro tempre CP_3 Rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e Antonio Schiavone
- reclamata con il Pubblico Ministero
notifica effettuata dal reclamante anche ai soci e Parte_2
Parte_3
Oggetto: reclamo avverso apertura liquidazione giudiziale
Conclusioni
Reclamante in via principale revocare integralmente la sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Rovereto, pubblicata in data 20 dicembre 2024, pronunciata a esito del procedimento unitario RGN. 19/2024, con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale n.
7/2024 della società Controparte_4
(C.f. ), con sede in Riva del Garda (TN), Via Monte Misone, P.IVA_1
n. 39) e sono state aperte le conseguenti procedure nn. 7-1/2024, 7-2/2024 e
7-3/2024, rispettivamente nei confronti dei signori
[...]
), (C.f. Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
) e (C.f. ), C.F._3 Parte_1 C.F._1
adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata non sia integralmente revocata, dichiarare la nullità della sopracitata sentenza n.
15/2024 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui apre la liquidazione giudiziale n. 7-3/2024 nei confronti del signor (C.f. Parte_1
), adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
C.F._1
pag. 2/14 In ogni caso, con vittoria di spese.
CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis rejectis: disporre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo PU 19 /2024 Trib. Rovereto per l'apertura della liquidazione giudiziale;
in via preliminare: dichiarare il difetto della legittimazione e dell'interesse ad agire del reclamante sig. e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
inammissibile il reclamo, anche eventualmente in subordine limitatamente alla liquidazione della Società; nel merito, in via principale: rigettare l'avverso ricorso ex art. 51 CCII, in uno a tutte le domande ivi formulate, in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2024 (recte
15/2024) del 20/12/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto;
in subordine: qualora l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse accoglibile il reclamo per carenza del presupposto soggettivo, dichiarare la liquidazione controllata;
in via ulteriormente subordinata: qualora l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse accoglibile il reclamo limitatamente al Socio illimitatamente responsabile reclamante, Voglia rimettere gli atti al Tribunale di Rovereto nella PU 19 /2024 per verificare i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dello stesso. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
Pubblico ministero
Conclude per l'accoglimento del reclamo e la conseguente revoca della sentenza 19/12/2024 del Tribunale di Rovereto
pag. 3/14 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto reclamo ex art 51CCII avverso la Parte_1
sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Rovereto pronunciata nel procedimento unitario RG 19/2024 con cui sono state aperte la liquidazione giudiziale n.7/2024 della società Controparte_2
. e le procedure di liquidazione giudiziale nn.7-1/2024, n.7-
[...]
2/2024 e 7-3/2024 dei soci illimitatamente responsabili rispettivamente e e del reclamante Parte_2 Parte_3 [...]
. Parte_1
A fondamento del reclamo ha esposto che su istanza della creditrice
[...]
- cessionaria in blocco di crediti di in seno ad CP_3 Controparte_5
una operazione di cartolarizzazione- il Tribunale di Rovereto aveva convocato la società debitrice e la creditrice istante omettendo la notifica ai soci illimitatamente responsabili;
era stata poi pronunciata la sentenza qui reclamata con cui era stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società e quelle dei soci illimitatamente responsabili sul rilievo che la società non si era costituita e non risultava pertanto provato il possesso congiunto dei requisiti per la qualificazione della stessa come impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ed altresì sul rilievo della sussistenza dello stato di insolvenza .
Il reclamante dopo aver affermato di aver di fatto appreso della emissione della sentenza (emessa in data 19 dicembre 2024 e pubblicata nel Registro
Imprese il 20.12.2024) solo in ragione di una successiva comunicazione a lui effettuata dal curatore a mezzo di lettera raccomandata, ha formulato tre motivi di reclamo pag. 4/14 Con primo motivo ha dedotto che la società Controparte_2
era “impresa minore” di tal che difettava il
[...]
presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale della medesima.
Ha evidenziato in particolare che in termini di attivo patrimoniale contrariamente a quanto rilevabile dalla documentazione contabile disponibile, risalente al 2012, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, la società aveva avuto un attivo inferiore ad € 300.000,00. Ciò in quanto dall'attivo
2012 doveva essere espunta la principale voce concernente i beni immobili, posto che la società era rimasta proprietaria di sole parti comuni di un compendio immobiliare ad uso commerciale avendo subito espropriazione dei restanti suoi beni immobili in ragione di una procedura esecutiva immobiliare.
Ha poi allegato che i ricavi risultavano azzerati già da molti esercizi (e quindi sicuramente nei tre esercizi qui rilevanti ) dovendosi considerare che la società era inattiva dal 2012 tanto da esser stata cancellata.
Con riguardo al “debito” ha affermato che detto parametro era inferiore ad
€ 500.000,00. Sul punto ha asserito in primis che il credito vantato dalla stessa doveva esser rivisto considerato che a fronte di un CP_3
decreto ingiuntivo esecutivo emesso per € 348.01,40 in una successiva missiva rivolta ai soci nel luglio 2024 la sua procuratrice aveva esplicitato una pretesa creditoria al 30.4.2024 a titolo di capitale e interessi corrispettivi e di mora per una somma complessiva inferiore, pari ad €
202.276,63. In secondo luogo ha asserito che le posizioni dei fornitori essendo decorsi più di dieci anni dovevano esser “stralciate ” in quanto pag. 5/14 prescritte, evidenziando anche che inclusa tra i Parte_4
fornitori aveva la medesima compagine sociale della . Controparte_2
Con secondo motivo di reclamo ha lamentato vizio della notifica alla società affermando Controparte_2
che la notifica avrebbe dovuto esser rinnovata in quanto effettuata solo a mezzo PEC all'indirizzo che ancorchè indicato in visura camerale e risultante anche sul portale si riferiva a società inattiva dal 2012. Pt_5
Con terzo motivo di reclamo ha rilevato che il Tribunale aveva disposto la apertura della procedura di liquidazione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili senza l'osservanza del disposto di cui all'art
256 CC II non avendo provveduto alla convocazione di detti soci di tal che la apertura della liquidazione giudiziale nei loro confronti “e per quanto qui interessa di certo nei confronti del sig ” era affetta Parte_1
da nullità
Ha dunque formulato le conclusioni trascritte in premessa chiedendo in via principale di “ revocare integralmente la sentenza n. 15/2024 del
Tribunale di Rovereto” con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale n.
7/2024 della società e Controparte_4
sono state aperte le conseguenti procedure nn. 7-1/2024, 7-2/2024 e 7-
3/2024; in via subordinata ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza nella parte in cui ha aperto la liquidazione giudiziale nei suoi confronti con adozione di tutti i conseguenti provvedimenti.
2.Si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di CP_3
legittimazione e di interesse ad agire di con riferimento Parte_1
alla domanda di revoca della liquidazione giudiziale della società osservando che il reclamo era stato proposto da personalmente Pt_1
pag. 6/14 nella sua veste di socio illimitatamente responsabile e non in nome e per Contro conto della società con Controparte_4
conseguente inammissibilità di detta domanda.
Nel merito in via principale ha chiesto che il ricorso venisse rigettato
Ha in primo luogo dedotto che non risultava provata la presenza congiunta dei requisiti richiesti ex lege per qualificare l'impresa come
“impresa minore”
Ha altresì contestato il preteso difetto di notifica del decreto di convocazione, affermando che la società era stata ritualmente notificata,
e che vi era stata pubblicazione nell'aera web riservata il che implicava presunzione di conoscenza anche per i soci illimitatamente responsabili.
In via subordinata ha chiesto che qualora la Corte avesse ritenuto accoglibile il reclamo per carenza del presupposto soggettivo venisse dichiarata la liquidazione controllata
In via ulteriormente subordinata ha chiesto che nel caso in cui fosse stato ritenuto accoglibile il reclamo con riferimento al socio reclamante illimitatamente responsabile, venissero rimessi gli atti al Tribunale di
Rovereto per verificare i presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale dello stesso.
3. Il Pubblico Ministero ha concluso come riportato in premessa.
4.1 Va rigettata la eccezione formulata da di difetto di CP_3
legittimazione ed interesse ad agire del socio illimitatamente responsabile a proporre reclamo avverso la apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale della società.
La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale ex 51 primo comma CCII “può essere impugnata da qualunque interessato” : il socio pag. 7/14 illimitatamente responsabile è indubbiamente “interessato” ai sensi della norma in esame posto che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale “produce” anche la apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti: sussiste dunque sia la sua legittimazione che l'interesse ad agire.
4.2 Vanno esaminati in primis i motivi di reclamo concernenti le notifiche
4.2.1 E' infondata la censura che parte reclamante svolge in ordine alla notifica nei confronti della società.
La notifica è stata ritualmente effettuata nei confronti di
[...]
società nient'affatto cancellata dal Controparte_4
Registro imprese (v visura camerale da ultimo prodotta da cui risulta che vi è stata nel 2012 solo cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane per “prevalenza attività di lavoro subordinato” e non tout court cancellazione dal Registro Imprese), all'indirizzo PEC quale risultante al
Registro Imprese medesimo e ciò ai sensi dell'art 40 comma 6 CCII .
Si osserva peraltro, ad colorandum, che la Corte di Cassazione sia pure in relazione al previgente art 15 comma 3 LF ha più volto chiarito che anche nei confronti di società cancellata il ricorso può essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata di detta società in precedenza comunicato al Registro delle imprese ( V. Cass civ. n. 23322 del 26 giugno 2023 ; v anche Cass. civ. n. 25701/2017, n. 602/2017 e n.
17946/2016).
La notifica alla società era dunque valida e rituale e non ne necessitava una sua rinnovazione pag. 8/14 4.2.2 E' stata invece omessa la notifica del ricorso al socio odierno reclamante.
Sul punto va rilevato che l'art 256 III comma CCII prevede che prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ne vada ordinata la convocazione (similmente a quanto precedentemente disposto dall'art art. 147 LF) e nel caso di specie la notifica è stata omessa.
Trattasi di persona fisica non obbligata a munirsi di domicilio digitale, nei cui confronti la notifica non è stata neppure tentata di tal che non risulta applicabile il meccanismo succedaneo di cui all'art 40 comma 7 CCII che riguarda il solo caso in cui la notifica a mezzo posta certificata non sia risultata possibile o non abbia esito positivo per cause imputabili al destinatario.
4.2.3 Ciò posto vanno vagliate le conseguenze di detta omessa notifica quanto alla apertura della liquidazione giudiziale della società e quanto alla conseguente apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile.
Sul punto giova richiamare il condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi nella vigenza dell'art 147 LF, valorizzabile anche all' esito delle modifiche normative introdotte dal CCII, che ha effettuato la seguente ricostruzione sistematica: “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili,
l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3,
l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta
pag. 9/14 dichiarazione produce anche il loro fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società. ( v. Cassazione Civile,
Sez. VI, 21 gennaio 2016, n. 1105; v. anche nello stesso senso Cass civ ord n. 25140/18 e Cass civ ord n. 23322 del 26 giugno 2023) ; l'obbligo di notifica al socio illimitatamente responsabile imposto attualmente dall'art 256 comma 3 CCII risponde alle medesime esigenze ed ha la medesima ratio del previgente obbligo di convocazione ex art 147 LF di tal che deve ritenersi che il difetto di notifica al socio illimitatamente responsabile non comporti nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto la apertura della liquidazione giudiziale della società.
5. Va dunque esaminato nel merito il motivo di reclamo con cui
[...]
ha dedotto essere la società Parte_1 Controparte_2
una “ impresa minore” ed in quanto tale non
[...]
assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Detto motivo di reclamo è infondato.
La cd impresa minore ex art 2 lett d) CCII è l'impresa che presenta congiuntamente i tre requisiti indicati dalla citata norma, la cui sussistenza deve essere provata ex art 121 CC II dall'impresa e in luogo di essa, nel caso di specie, dal reclamante.
pag. 10/14 Il reclamante ha fatto riferimento ad un prospetto di bilancio relativo all' esercizio 2012 (v suo doc 10 ) dando per scontata che quella fosse la situazione della società al 2012 e provvedendo poi a dar conto delle modifiche pretesamente avvenute con riferimento ai tre requisiti di legge, segnatamente nei tre anni antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Detto preteso “bilancio” non risulta in realtà essere stato approvato dai soci e in ogni caso non risulta esser stato depositato al Registro imprese (si vedano le visure dimesse) così come non risultano depositati i bilanci dei successivi esercizi;
sono stati comunque prodotti documenti contabili quali il conto debiti/fornitori del
2012 (doc 6) , il “giornale contabile” del 2012 (doc7) un partitario relativo al 2012 concernente i fabbricati (dc 9) che confortano in parte qua le risultanze del cd prospetto di bilancio doc 10, “documento” che riporta una voce ricavi per € 1.008.574,78, una voce attivo per €708.505,56
e passività per € 705.546,53.
Quanto alle passività il reclamante afferma con riferimento alla situazione dei tre esercizi anteriori alla istanza di liquidazione che la quota parte di €
244.519,01 in allora sussistente ed integrata da debiti verso fornitori va
“stralciata” in quanto relativa a debiti poi prescrittisi. Tale generica affermazione è del tutto insufficiente ai fini che qui occupano posto che non è stata fornita alcuna specifica informazione in ordine a detti debiti né in ordine all' andamento dei relativi rapporti di tal che non è certo sufficiente una mera generica indicazione di astratta prescrittibilità per potersi dedurre che si tratti di debiti senz'altro estinti per prescrizione;
è altresì indifferente, in difetto di puntuali prove in punto “estinzione” del debito, che uno dei creditori ovvero la avesse la Parte_4
pag. 11/14 stessa compagine sociale della posto che trattasi Controparte_2
comunque di società aventi distinta soggettività.
Ancora il reclamante afferma che anche il debito verso (indicato CP_3
nel “prospetto” 2012 quale debito verso Banca di Trento e Bolzano, successivamente divenuto debito verso e poi ceduto a Controparte_5
) debba esser “rivisto” in quanto ha beneficiato degli CP_3 CP_3
esiti di procedura esecutiva immobiliare che hanno ridotto il debito medesimo.
Su punto va rilevato che è documentalmente provato che, sulla scorta di titolo esecutivo integrato da decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, la creditrice ha notificato atto di precetto per euro CP_3
357.227,90 oltre ulteriori interessi come determinati nel titolo. Dalla procedura esecutiva immobiliare che ne è seguita l'odierna creditrice ha incassato euro 133.630,95, a parziale soddisfo del maggior credito vantato
(v doc 7 di parte . Il differenziale di € 223.596,95 - CP_3
somma che deve esser aggiornata con gli ulteriori interessi medio tempre maturati- unitamente, ai fini della valutazione del requisito di cui trattasi ai sopra indicati ulteriori debiti fornitori per €244.519,01 e agli altri debiti esposti nel doc 10 che il reclamante non contesta e sulla cui eventuale estinzione non ha dedotto alcunchè (si vedano, inter alia, le passività per oltre € 28.237,00 integrate da debiti verso l'Erario, l' e l ed CP_6 CP_7
€ 34.000,00 indicati come passività presenti del conto anticipi) porta a ritenere che il requisito delle passività si ponga oltre la soglia di €
500.000,000 e ciò è sufficiente ad escludere che si tratti di “impresa minore”:
pag. 12/14 A ciò si aggiunga che quanto all'azzeramento dei ricavi parte reclamante si è limitata ad affermare che la società è inattiva dal 2012 pretendendo su punto di desumere detta inattività dal solo fatto della cancellazione dall'albo delle Imprese artigiane avvenuta in tale anno: detta cancellazione
è però stata disposta “per prevalenza di lavoro subordinato” e da essa si desume solo che la società non aveva i requisiti dell'impresa artigiana ma non che essa non abbia più operato nella veste di impresa “ non artigiana”.
Va conclusivamente rigettata la domanda svolta in principalità, di revoca della apertura della liquidazione giudiziale della società.
6. Va invece accolta la domanda subordinata del reclamante di Pt_1
nullità della sentenza per la parte in cui è stata disposta la apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti, per le motivazioni già espresse al punto 4.2.3.
La omissione della notifica ex art 256 CCII al socio illimitatamente responsabile alla luce del citato e condiviso indirizzo Pt_1
giurisprudenziale determina la nullità della pronuncia relativa alla apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio;
trattandosi di difetto di contradditorio necessario la causa va rimessa ex art 354 cpc davanti al
Tribunale di Rovereto con termine per la riassunzione di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza
Le spese del procedimento di reclamo state il suo esito ( che ha visto l'accoglimento della sola domanda subordinata di nullità della parte della sentenza che ha disposto la apertura della procedura di liquidazione giudiziale verso il reclamante e il rigetto della domanda di revoca Pt_1
pag. 13/14 della apertura della liquidazione giudiziale verso la società ) vanno integralmente compensate tra le parti costituite e Parte_1 [...]
CP_3
P.Q.M.
1) rigetta la domanda principale del reclamante
2)dichiara la nullità della sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui apre la liquidazione giudiziale n. 7-3/2024 nei confronti di
, rimettendo in parte qua la causa davanti al Tribunale Parte_1
di Rovereto e dando termine per la riassunzione di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza
3)compensa le spese del reclamo tra e Parte_1 CP_3
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 51 CCII
Così deciso in Trento, Camera Consiglio dell'8.4.2025
La presidente rel ed est
Dott. Guzzo Liliana
pag. 14/14