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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1501 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parte_1 C.F._1
RT (NA) alla Via Immacolata 41 quale difensore di sè stesso opponente
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Aversa alla via Controparte_1 C.F._2
Ettore Corcioni nr. 56 presso lo studio dell'avv. Diego Di Grazia (C.F. ) che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione opposto
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.01.2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 21.12.2022 per l'importo di euro 590,81 ed azionato per il pagamento dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 1601/2018 emesso in data 1.10.2018 dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con cui veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 2.400,00 in favore di per l'omesso pagamento di Controparte_1 una fattura del 30.01.2018 per il lavoro svolto dal notaio a seguito della compravendita registrata e CP_1 trascritta. A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la mancanza di un valido titolo esecutivo, affermando che il decreto ingiuntivo non è di per sé sufficiente ad agire esecutivamente al fine di recuperare le somme corrisposte all'agente della riscossione per l'imposta di registro. Chiedeva dichiararsi la declaratoria di inefficacia del precetto con condanna dell'opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig. che, eccependo Controparte_1 la palese infondatezza dell'opposizione, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta in data 14.01.2021 tramite modello F24 (cfr. allegato), con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene il Tribunale che l'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Corte di cassazione civile, Sez. Trib., 13/11/2018, n. 29158).
Dai documenti allegati (cfr. allegati pec) risulta provato che era stato richiesto il pagamento alla parte soccombente, sig. , ma altresì risulta il mancato fruttuoso riscontro del suddetto invito. A seguito Pt_1 di ciò il notaio ha provveduto all'assolvimento dell'imposta come da F24 agli atti. CP_1
Tale pagamento non è di per sé sufficiente a legittimare l'azione esecutiva in quanto se è vero che “qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso (Corte di cassazione, Sez. VI, 18/11/2019, n. 29821; Corte di cassazione, Sez. II, 27/06/2011, n. 14192), è altrettanto pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità il seguente principio consolidato, “la sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia…il titolo in base al quale essa può procedere esecutivamente sui beni della controparte per ottenerne il rimborso non
è (solo) la sentenza da essa invocata, bensì quella che accerti l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso: prima fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso”. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-
01-2012, n. 1198). Ne discende che nella specie non sussiste la condizione dell'azione esecutiva difettando l'esistenza di un valido titolo esecutivo a sostegno del precetto intimato.
L'opposizione va dunque accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità del precetto;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 332,00 oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1501 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parte_1 C.F._1
RT (NA) alla Via Immacolata 41 quale difensore di sè stesso opponente
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Aversa alla via Controparte_1 C.F._2
Ettore Corcioni nr. 56 presso lo studio dell'avv. Diego Di Grazia (C.F. ) che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione opposto
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.01.2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 21.12.2022 per l'importo di euro 590,81 ed azionato per il pagamento dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 1601/2018 emesso in data 1.10.2018 dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con cui veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 2.400,00 in favore di per l'omesso pagamento di Controparte_1 una fattura del 30.01.2018 per il lavoro svolto dal notaio a seguito della compravendita registrata e CP_1 trascritta. A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la mancanza di un valido titolo esecutivo, affermando che il decreto ingiuntivo non è di per sé sufficiente ad agire esecutivamente al fine di recuperare le somme corrisposte all'agente della riscossione per l'imposta di registro. Chiedeva dichiararsi la declaratoria di inefficacia del precetto con condanna dell'opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig. che, eccependo Controparte_1 la palese infondatezza dell'opposizione, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta in data 14.01.2021 tramite modello F24 (cfr. allegato), con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene il Tribunale che l'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Corte di cassazione civile, Sez. Trib., 13/11/2018, n. 29158).
Dai documenti allegati (cfr. allegati pec) risulta provato che era stato richiesto il pagamento alla parte soccombente, sig. , ma altresì risulta il mancato fruttuoso riscontro del suddetto invito. A seguito Pt_1 di ciò il notaio ha provveduto all'assolvimento dell'imposta come da F24 agli atti. CP_1
Tale pagamento non è di per sé sufficiente a legittimare l'azione esecutiva in quanto se è vero che “qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso (Corte di cassazione, Sez. VI, 18/11/2019, n. 29821; Corte di cassazione, Sez. II, 27/06/2011, n. 14192), è altrettanto pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità il seguente principio consolidato, “la sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia…il titolo in base al quale essa può procedere esecutivamente sui beni della controparte per ottenerne il rimborso non
è (solo) la sentenza da essa invocata, bensì quella che accerti l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso: prima fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso”. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-
01-2012, n. 1198). Ne discende che nella specie non sussiste la condizione dell'azione esecutiva difettando l'esistenza di un valido titolo esecutivo a sostegno del precetto intimato.
L'opposizione va dunque accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità del precetto;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 332,00 oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale