Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1977 e 1978, valutato, rispettivamente, in lire 55 milioni e in lire 65 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1977 e 1978, valutato, rispettivamente, in lire 55 milioni e in lire 65 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.