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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C 5035 23 avente ad oggetto pagamento somme
Tra
(già , (doc. 1), con sede legale in Parte_1 Parte_1
Milano, Via Caldera, n. 21, P.I. C.F. , in persona dei P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti Procuratori speciali, e in Parte_2 Parte_3
forza di verbale di consiglio di amministrazione del 29/01/2021 (doc. 2),
procuratrice della società con sede legale in Milano Galleria Parte_4
del Corso n. 2, codice fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. iscritta al n. 32930 dell'Elenco Generale nonché P.IVA_3
iscritta nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari tenuti dalla Banca
d'Italia rispettivamente ex artt. 106 e 107 D. Lgs. 385/93, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario
S.p.A., giusta procura alle liti del 27/10/2020 in notar da Persona_1
Milano N 44454 REP., registrata il 5/11/2020 (doc. 3), rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura stesa in calce al presente atto, dagli Avvocati Alessandro Barbaro (C.F. C.F._1
pec: fax n. 090/9435200) e Luigi Tinuzzo (C.F. Email_1
, pec: fax n. 090/9435200) ed C.F._2 Email_2
1 elettivamente domiciliata in 2 Pagani (SA), Corso Ettore Padovano n. 132 –
84016 -, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Granato (C.F.
, pec: C.F._3 Email_3
Contro
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), e residente in [...]
285/c,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La legittimazione è dimostrata dalla documentazione versata in atti.
In sintesi la caussa è una riassunzione di una opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da Tribunale incompetente per territorio.
Riassunto il giudizio l'opponente restava contumace nonostante la rituale notifica.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In tema di prova, relativamente all'adempimento di una obbligazione derivante da un contratto, il creditore che agisca per l'adempimento ovvero per la risoluzione del contratto deve solo provare, ex art. 2697 c.c., la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
essendo invece il debitore convenuto onerato a fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione
2 medesima, anche nel caso in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001)
L'attore ha dimostrato attraverso il deposito di idonea documentazione, già
depositata in fase di procedimento monitorio innanzi tribunale incompetente,
non solo la legittimazione ad agire ma anche la fondatezza del credito, ( cfr contratto di finnziamento e certificazione ex art 50 tub)
La mancata costituzione viene valutato come argomento di prova ex art 116
c.p.c.
Spese come da dispositivo in ossequio del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Dichiara il diritto della procuratrice di alla Parte_1 Parte_4
azione per il recupero del credito
2) Condanna al pagamento delle somme ingiunte, pari ad Controparte_1
euro 19.917,45 oltre interessi come richiesti
3) Condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 110,00 per le spese ed euro 1200,00 per competenze oltre iva e c.p.a. e 15% spese generali
Lì.
Il Giudice
dott. Salvatore Nasti
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