((Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive)) .
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.
((Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a)) personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.
((Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma)) .
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle stesse.