Articolo 583 quater del Codice penale
Articolo 628Articolo 648 quater
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Art. 583-quater.

((Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive))

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

((Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a)) personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

((Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma.))

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle stesse.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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