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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7556/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, composto dai magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. ti Claudio GARDELLI e Marco C.F._1
SPINELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Bologna, Via Albiroli n. 10, e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe SERIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Martina Franca (TA), Via Bellini n. 105/106, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * Conclusioni Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 28 maggio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 7 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Medicina il 19 marzo 2022. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi
-trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 4 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
SQ (AG) il 19 settembre 1979 e nato a [...] il 22 gennaio Parte_2
1981, unitisi in matrimonio a Medicina il 19 marzo 2022, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al N. 7 parte 1, ufficio 1 - anno 2022; B) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo a del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che i coniugi hanno concordato che la casa coniugale, con tutti gli arredi e mobili ivi contenuti, rimarrà nel totale godimento e detenzione della NO pagina 2 di 3 , la quale è peraltro già subentrata nel contratto di locazione, facendosi Pt_1 obbligo di pagare i canoni di fitto successivi, gli oneri condominiali e tutte le utenze domestiche (luce-gas) con i relativi pagamenti, con decorrenza da marzo 2024, avendo cura di provvedere a volturare a proprio nome dette utenze;
3) prende atto che i ricorrenti, con accordo funzionale e necessario ai fini della risoluzione definitiva della crisi coniugale, hanno concordato che il signor Pt_2 corrisponderà alla NO , senza alcun riconoscimento di responsabilità ma Pt_1
a solo fine transattivo, la somma totale di 5.000,00 euro di cui:
- 1.000,00 euro già versati precedentemente alla sottoscrizione dell'accordo separativo;
- 500,00 euro compensati tra le parti per spese anticipate dal signor ma Pt_2 spettanti alla NO (quali costi di rottamazione del veicolo tg. DK 237 Pt_1
EG, di proprietà del marito ma andato distrutto per fatto e responsabilità della NO
); Pt_1
- la somma residua di 3.5000,00 euro verrà corrisposta, mediante bonifico bancario, all' iban [...], intestato alla NO nelle Pt_1 seguenti modalità: a) 500,00 euro entro il 15.4.2025; b) 3.000,00 euro mediante sei rate mensili di 500,00 euro ciascuna entro il 15 di ogni mese (con decorrenza dal 15 maggio 2025); il ritardato e/o omesso pagamento di anche una singola rata costituirà decadenza dal beneficio del termine e consentirà alla NO di richiedere e agire per il Pt_1 recupero dell'intera somma ancora dovuta a saldo, senza necessità di preventiva messa in mora;
4) prende atto che fermo quanto disposto al precedente punto, le parti hanno dichiarato di non aver nulla da dividere né da pretendere e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, composto dai magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. ti Claudio GARDELLI e Marco C.F._1
SPINELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Bologna, Via Albiroli n. 10, e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe SERIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Martina Franca (TA), Via Bellini n. 105/106, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * Conclusioni Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 28 maggio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 7 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Medicina il 19 marzo 2022. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi
-trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 4 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
SQ (AG) il 19 settembre 1979 e nato a [...] il 22 gennaio Parte_2
1981, unitisi in matrimonio a Medicina il 19 marzo 2022, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al N. 7 parte 1, ufficio 1 - anno 2022; B) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo a del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che i coniugi hanno concordato che la casa coniugale, con tutti gli arredi e mobili ivi contenuti, rimarrà nel totale godimento e detenzione della NO pagina 2 di 3 , la quale è peraltro già subentrata nel contratto di locazione, facendosi Pt_1 obbligo di pagare i canoni di fitto successivi, gli oneri condominiali e tutte le utenze domestiche (luce-gas) con i relativi pagamenti, con decorrenza da marzo 2024, avendo cura di provvedere a volturare a proprio nome dette utenze;
3) prende atto che i ricorrenti, con accordo funzionale e necessario ai fini della risoluzione definitiva della crisi coniugale, hanno concordato che il signor Pt_2 corrisponderà alla NO , senza alcun riconoscimento di responsabilità ma Pt_1
a solo fine transattivo, la somma totale di 5.000,00 euro di cui:
- 1.000,00 euro già versati precedentemente alla sottoscrizione dell'accordo separativo;
- 500,00 euro compensati tra le parti per spese anticipate dal signor ma Pt_2 spettanti alla NO (quali costi di rottamazione del veicolo tg. DK 237 Pt_1
EG, di proprietà del marito ma andato distrutto per fatto e responsabilità della NO
); Pt_1
- la somma residua di 3.5000,00 euro verrà corrisposta, mediante bonifico bancario, all' iban [...], intestato alla NO nelle Pt_1 seguenti modalità: a) 500,00 euro entro il 15.4.2025; b) 3.000,00 euro mediante sei rate mensili di 500,00 euro ciascuna entro il 15 di ogni mese (con decorrenza dal 15 maggio 2025); il ritardato e/o omesso pagamento di anche una singola rata costituirà decadenza dal beneficio del termine e consentirà alla NO di richiedere e agire per il Pt_1 recupero dell'intera somma ancora dovuta a saldo, senza necessità di preventiva messa in mora;
4) prende atto che fermo quanto disposto al precedente punto, le parti hanno dichiarato di non aver nulla da dividere né da pretendere e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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