Articolo 1 della Legge 14 luglio 2015, n. 110
Articolo 2
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5 agosto 2015
Art. 1. 1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita' di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attivita' donative possono recare alla crescita della societa' italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della liberta' e della solidarieta' affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Entrata in vigore il 5 agosto 2015
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