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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/10/2024, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa, in funzione di appello, ha pronunciato, in esito all'udienza del 2.10.24, svolta con le forme della trattazione scritta, la se-
guente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3666 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato il [...] a [...], cod. Parte_1
fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Vita Marino, C.F._1
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, pec:
[...]
Email_1
- appellante contro
, P. IVA , con sede legale in Mo- Controparte_1 P.IVA_1
naco di Baviera, Koniginstrasse 107, Germania, e sede secondaria in Mi-
lano, via Caldara 21, in persona del procuratore speciale, dott. CP_2
in virtù di Procura speciale autenticata dal Notaio di Milano Car-
[...]
lo Saverio Fossati in data 19 dicembre 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (pec:
[...]
, ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna sito in Agrigento, Via Ci-
Tribunale di Agrigento cerone, 12, giusta procura in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio;
- appellata e nei confronti di nata in [...] il [...], cod. fisc. Controparte_3
C.F._2
appellata – contumace
, con sede in Milano PI Controparte_4 P.IVA_2
Appellata contumace
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento e Controparte_3
Cont la (di seguito “ ) chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza nr.870/21 resa dal Giudice di Pace di Agrigento del 22.11.21 e,
in accoglimento della domanda già proposta in primo grado, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sini-
stro stradale, con vittoria di spese.
All'uopo esponeva che nel primo grado era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di altra assicurazione e, nel merito, il rigetto della domanda per difetto di prova. Deduceva la erroneità della motivazione,
quanto alla valutazione del compendio probatorio e, in particolare, della prova orale raccolta col teste , in una alla mancata presen- Testimone_1
za della convenuta per rendere l'interrogatorio formale. Illogica del CP_3
resto l'ammissione della ctu medico legale ed il successivo rigetto della
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile domanda, con adesione acritica alle conclusioni del ctu sulla non compa-
tibilità delle lesioni, rispetto alla dinamica prospettata.
Non proponeva appello avverso la decisione afferente il difetto di legit-
timazione della . Controparte_4
Rimaneva contumace la e la . Controparte_4 CP_3
Cont Ritualmente costituitasi, la contestando le allegazioni di parte at-
trice, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese.
Deduceva, al riguardo, che corretta era la motivazione a supporto della sentenza gravata, sia in relazione alla valutazione delle prove (il teste ha dichiarato di non aver assistito al sinistro, ma di essersi voltato dopo sen-
tendo urla) che della ctu. Non dirimente il mancato interrogatorio della convenuta in quanto madre dell'attore, odierno appellante. CP_3
Concludeva, nel merito, per il rigetto delle domande proposte con l'atto di appello, vinte le spese.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale e con ctu.
In esito all'udienza del 2.10.24, svolta con le forme della trattazione scritta, la causa, intese le conclusioni delle parti, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
La sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui ha rigetta-
to la domanda principale dell'attore nei confronti dei convenuti , CP_3
GLI per le motivazioni di seguito esposte.
Il teste ha riferito la dinamica del sinistro – investimento del fi- Pt_1
glio/pedone ad opera della moglie che davanti casa stava eseguendo una
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile manovra di retromarcia- in modo genuino: ha effettivamente dichiarato di non aver assistito al momento esatto dell'investimento, ma ha riferito di essersi voltato subito dopo, sentendo le urla del figlio, trovandolo per ter-
ra, col mezzo col motore acceso ed in movimento.
Tenuto conto della dinamica del sinistro e del luogo in cui si è verifica-
to è ben raggiunta la prova di una manovra imperita della che ha CP_3
investito il figlio che, a piedi, era nei pressi della autovettura.
In senso convergente depongono sia il mancato interrogatorio formale della sulla predetta dinamica, sia la dichiarazione dalla stessa già CP_3
Cont resa in via stragiudiziale alla e prodotta in atti, nonché il verbale di pronto soccorso dell'ospedale ove i genitori hanno condotto il figlio dopo il sinistro.
Sussiste, dunque, la responsabilità dell'appellata al 70%, con respon-
sabilità del 30% ascrivibile ex 1227 cc all'attore il quale, nonostante la manovra in corso di esecuzione della autovettura condotta dalla madre,
non si spostava, ma rimaneva nei pressi del mezzo, venendo così attinto dalla ruota anteriore sinistra.
Quanto alle conseguenze dannose patite dall'appellante, oltre il citato certificato di accesso al ps, vi è ampia documentazione medica che rende irrilevante la produzione della integrale cartella clinica (la diagnosi di di-
missione era di “Frattura bimalleolare tibio-tarsica dx”).
Le lesioni riportate, come si evince dalla ctu del dott. nel pre- Per_1
sente giudizio, sono compatibili con la dinamica emersa (valutate come
“possibili” dal ctu) e, quindi, possono essere riconosciuti i danni indicati nel 3%, oltre 15 giorni di ITA al 100%, 23 al 75%, 30 al 50% e 32 al 25%.
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile Provate e documentate spese mediche per euro 3041,00(la mancanza della fattura non esclude l'esborso per la fisioterapia che è conseguenza più che probabile della lesione, pure ritenuta ragionevole dal ctu).
Applicando la tabella vigente per la liquidazione dei danni microper-
manenti, in favore dell'attore/appellante deve essere riconosciuto un ri-
sarcimento pari ad euro 9694,27.
Detto importo, come noto, deve essere oggetto devalutazione alla data del sinistro, con rivalutazione ad oggi ed applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata ed è quindi pari ad attuali euro 10.460,60.
Cont I convenuti e quindi, devono essere condannati in solido al CP_3
pagamento di euro 7322,42, oltre interessi legali dalla decisione al soddi-
sfo.
Le spese di ctu di entrambi i gradi del giudizio vanno poste definitiva-
mente a carico dei convenuti citati in solido.
In base al principio della soccombenza, le spese del presente giudizio e di quello del primo grado vanno poste a carico di e della Controparte_3
Cont in solido e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza nr. 870/2021 resa dal Giudice di Pace di
Agrigento il 22.11.2021:
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile − Condanna e la in solido Controparte_3 Controparte_1
al pagamento in favore di di euro 7322,42 oltre interessi Parte_1
dalla decisione al soddisfo;
− condanna e la in solido Controparte_3 Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese del presente giudi- Parte_1
zio, liquidate in euro 2500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta, nonché di quelle del primo grado del giudizio liquidate in euro 2000,00, oltre le spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
− pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Controparte_3
la in solido;
Controparte_1
− fermo il resto.
Così deciso in Agrigento, in data 9/10/2024.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa, in funzione di appello, ha pronunciato, in esito all'udienza del 2.10.24, svolta con le forme della trattazione scritta, la se-
guente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3666 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato il [...] a [...], cod. Parte_1
fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Vita Marino, C.F._1
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, pec:
[...]
Email_1
- appellante contro
, P. IVA , con sede legale in Mo- Controparte_1 P.IVA_1
naco di Baviera, Koniginstrasse 107, Germania, e sede secondaria in Mi-
lano, via Caldara 21, in persona del procuratore speciale, dott. CP_2
in virtù di Procura speciale autenticata dal Notaio di Milano Car-
[...]
lo Saverio Fossati in data 19 dicembre 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (pec:
[...]
, ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna sito in Agrigento, Via Ci-
Tribunale di Agrigento cerone, 12, giusta procura in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio;
- appellata e nei confronti di nata in [...] il [...], cod. fisc. Controparte_3
C.F._2
appellata – contumace
, con sede in Milano PI Controparte_4 P.IVA_2
Appellata contumace
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento e Controparte_3
Cont la (di seguito “ ) chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza nr.870/21 resa dal Giudice di Pace di Agrigento del 22.11.21 e,
in accoglimento della domanda già proposta in primo grado, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sini-
stro stradale, con vittoria di spese.
All'uopo esponeva che nel primo grado era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di altra assicurazione e, nel merito, il rigetto della domanda per difetto di prova. Deduceva la erroneità della motivazione,
quanto alla valutazione del compendio probatorio e, in particolare, della prova orale raccolta col teste , in una alla mancata presen- Testimone_1
za della convenuta per rendere l'interrogatorio formale. Illogica del CP_3
resto l'ammissione della ctu medico legale ed il successivo rigetto della
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile domanda, con adesione acritica alle conclusioni del ctu sulla non compa-
tibilità delle lesioni, rispetto alla dinamica prospettata.
Non proponeva appello avverso la decisione afferente il difetto di legit-
timazione della . Controparte_4
Rimaneva contumace la e la . Controparte_4 CP_3
Cont Ritualmente costituitasi, la contestando le allegazioni di parte at-
trice, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese.
Deduceva, al riguardo, che corretta era la motivazione a supporto della sentenza gravata, sia in relazione alla valutazione delle prove (il teste ha dichiarato di non aver assistito al sinistro, ma di essersi voltato dopo sen-
tendo urla) che della ctu. Non dirimente il mancato interrogatorio della convenuta in quanto madre dell'attore, odierno appellante. CP_3
Concludeva, nel merito, per il rigetto delle domande proposte con l'atto di appello, vinte le spese.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale e con ctu.
In esito all'udienza del 2.10.24, svolta con le forme della trattazione scritta, la causa, intese le conclusioni delle parti, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
La sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui ha rigetta-
to la domanda principale dell'attore nei confronti dei convenuti , CP_3
GLI per le motivazioni di seguito esposte.
Il teste ha riferito la dinamica del sinistro – investimento del fi- Pt_1
glio/pedone ad opera della moglie che davanti casa stava eseguendo una
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile manovra di retromarcia- in modo genuino: ha effettivamente dichiarato di non aver assistito al momento esatto dell'investimento, ma ha riferito di essersi voltato subito dopo, sentendo le urla del figlio, trovandolo per ter-
ra, col mezzo col motore acceso ed in movimento.
Tenuto conto della dinamica del sinistro e del luogo in cui si è verifica-
to è ben raggiunta la prova di una manovra imperita della che ha CP_3
investito il figlio che, a piedi, era nei pressi della autovettura.
In senso convergente depongono sia il mancato interrogatorio formale della sulla predetta dinamica, sia la dichiarazione dalla stessa già CP_3
Cont resa in via stragiudiziale alla e prodotta in atti, nonché il verbale di pronto soccorso dell'ospedale ove i genitori hanno condotto il figlio dopo il sinistro.
Sussiste, dunque, la responsabilità dell'appellata al 70%, con respon-
sabilità del 30% ascrivibile ex 1227 cc all'attore il quale, nonostante la manovra in corso di esecuzione della autovettura condotta dalla madre,
non si spostava, ma rimaneva nei pressi del mezzo, venendo così attinto dalla ruota anteriore sinistra.
Quanto alle conseguenze dannose patite dall'appellante, oltre il citato certificato di accesso al ps, vi è ampia documentazione medica che rende irrilevante la produzione della integrale cartella clinica (la diagnosi di di-
missione era di “Frattura bimalleolare tibio-tarsica dx”).
Le lesioni riportate, come si evince dalla ctu del dott. nel pre- Per_1
sente giudizio, sono compatibili con la dinamica emersa (valutate come
“possibili” dal ctu) e, quindi, possono essere riconosciuti i danni indicati nel 3%, oltre 15 giorni di ITA al 100%, 23 al 75%, 30 al 50% e 32 al 25%.
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile Provate e documentate spese mediche per euro 3041,00(la mancanza della fattura non esclude l'esborso per la fisioterapia che è conseguenza più che probabile della lesione, pure ritenuta ragionevole dal ctu).
Applicando la tabella vigente per la liquidazione dei danni microper-
manenti, in favore dell'attore/appellante deve essere riconosciuto un ri-
sarcimento pari ad euro 9694,27.
Detto importo, come noto, deve essere oggetto devalutazione alla data del sinistro, con rivalutazione ad oggi ed applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata ed è quindi pari ad attuali euro 10.460,60.
Cont I convenuti e quindi, devono essere condannati in solido al CP_3
pagamento di euro 7322,42, oltre interessi legali dalla decisione al soddi-
sfo.
Le spese di ctu di entrambi i gradi del giudizio vanno poste definitiva-
mente a carico dei convenuti citati in solido.
In base al principio della soccombenza, le spese del presente giudizio e di quello del primo grado vanno poste a carico di e della Controparte_3
Cont in solido e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza nr. 870/2021 resa dal Giudice di Pace di
Agrigento il 22.11.2021:
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile − Condanna e la in solido Controparte_3 Controparte_1
al pagamento in favore di di euro 7322,42 oltre interessi Parte_1
dalla decisione al soddisfo;
− condanna e la in solido Controparte_3 Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese del presente giudi- Parte_1
zio, liquidate in euro 2500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta, nonché di quelle del primo grado del giudizio liquidate in euro 2000,00, oltre le spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
− pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Controparte_3
la in solido;
Controparte_1
− fermo il resto.
Così deciso in Agrigento, in data 9/10/2024.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile